Lexipedia

Decisione

BE.2021.8

BE.2021.8

5 agosto 2021Italiano3 min

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Source weblaw.ch

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BE.2021.8

Decisione del 5 agosto 2021 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA,

Richiedente

contro

A. SA, rappresentata dall'avv. Curzio Fontana,

Opponente

Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Visti:

- l’inchiesta n. 22-0504 condotta dalla Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito: COMCO) sulla base dell’art. 27 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza (LCart; RS 251) nei confronti di svariate imprese di costruzione, tra le quali A. SA, a Z./TI (v. act. 1.6);

- la perquisizione del 23 giugno 2021 avvenuta presso A. SA a Z./TI, la quale è sfociata nella messa in sicurezza di svariati dati elettronici e documentazione cartacea (v. act. 1.8 e 1.1);

- la messa sotto sigilli del medesimo giorno, richiesta da A. SA, di tutto il materiale elettronico e cartaceo di cui sopra (v. act. 1.1);

- la richiesta di levata dei sigilli del 9 luglio 2021 presentata dalla COMCO a questa Corte (v. act. 1);

- lo scritto del 26 luglio 2021, con il quale A. SA ha dichiarato di non opporsi alla levata dei sigilli dal materiale elettronico e cartaceo in questione (v. act. 3).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 26 luglio 2021, la presente procedura è divenuta priva d’oggetto;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che non vengono prelevate spese, dato che lo scritto dell’opponente del 26 luglio 2021 è intervenuto a uno stadio embrionale della procedura (v. sentenze del Tribunale penale federale BE.2021.3 del 22 luglio 2021 e BE.2018.18 del

Considerandi

23.

gennaio 2019).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Divenuta priva d’oggetto, la procedura BE.2021.8 è stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 5 agosto 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Commissione della concorrenza - Avv. Curzio Fontana

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).