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Decisione

BG.2022.22

BG.2022.22

3 agosto 2022Italiano2 min

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Source weblaw.ch

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BG.2022.22

Decisione del 3 agosto 2022 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti CANTONE TICINO, Ministero pubblico,

Richiedente

contro

KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,

Opponente

Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Visti:

- l’istanza di fissazione di foro (ex art. 40 cpv. 2 CPP) dell’8 luglio 2022, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha chiesto che il perseguimento penale contro A. relativo all’incarto INC.2021.11803 sia assunto dalla Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland (v. act. 1);

- l’invito di questa Corte del 12 luglio 2022 all’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in seguito: MP-ZH) a presentare la risposta alla suddetta istanza (v. act. 2);

- lo scritto del 20 luglio 2022, trasmesso al MP-TI per conoscenza (v. act. 4), con il quale il MP-ZH ha informato che la Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland ha accettato di assumere il procedimento penale di cui sopra, producendo la relativa decisione di medesima data (v. act. 3 e 3.1);

- lo scritto del medesimo giorno, trasmesso al MP-ZH per conoscenza (v. act. 6), con cui il MP-TI ha comunicato che “con lettera del 20 luglio 2022 il Ministero Pubblico del Canton Zurigo ha accettato l’assunzione del procedimento penale”, aggiungendo che “tenuto conto dell’acquiescenza, l’istanza di fissazione del foro è divenuta priva d’oggetto” (act. 5).

Considerato:

- che a fronte della testé citata decisione del 20 luglio 2022 della Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland (v. act. 3.1), questo Tribunale prende atto dell’assunzione da parte di tale autorità del perseguimento dei reati di cui all’incarto INC.2021.11803;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

Considerandi

1.

Preso atto dell’assunzione da parte della Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland del perseguimento dei reati di cui all’incarto INC.2021.11803, la causa è stralciata dal ruolo.

2.

Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 3 agosto 2022

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.