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Decisione

D-3243/2023

13 giugno 2023Italiano16 min

Source admin.ch

Considerandi

23.

agosto 2022 risulta che egli ha dichiarato, in sede di difesa nel procedimento aperto dopo la sua cattura avvenuta nel 2006 e relativa al procedimento di cui è stato oggetto in Turchia, di aver avuto una relazione sentimentale con un’altra imputata, C._______, versione confermata dalla stessa (cfr. atto SEM, mezzo di prova n. 6); che, d’altronde, egli ha dichiarato, al momento del suo arrivo in Svizzera, nel verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 9 maggio 2022, di essere celibe; che, pertanto, l’asserita relazione con la presunta moglie non appare essere plausibile; che la sua spiegazione in merito a tale incongruenza, secondo la quale egli non avrebbe compreso la domanda dell’auditore o vi sarebbe stati dei problemi di traduzione, non è convincente; che egli non ha inoltre depositato agli atti alcun contratto di matrimonio e giustifica tale manchevolezza con l’impossibilità di effettuare i passi necessari visti i problemi riscontrati con le autorità turche; che, tuttavia, per i motivi esposti di seguito, tale spiegazione non appare plausibile; che, per di più, in Turchia solamente a partire dal mese di maggio 2015 è entrato in vigore il diritto di sposarsi religiosamente senza conseguire prima un matrimonio civile (cfr.UK Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Women fearing gender-based violence, maggio 2018, <https://www.ecoi.net/en/file/local/1432452/1226_1526365936_turkeywomen-fearing-gbv-cpin-v2-0-may-2018.pdf>, consultato il 9 giugno 2023); che, inoltre, l’età minima per il matrimonio in Turchia è di 18 anni, indipendentemente dal sesso, anche se sono consentite delle eccezioni per i matrimoni a 17 anni con l’approvazione dei genitori e, in circostanze ancora più eccezionali, a 16 anni con l’approvazione di un giudice (cfr. Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN, Situation report on discriminations against women in Turkey, marzo 2023, <https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2023/03/factsheet-Turkey _EN-2.pdf>, consultato il 9 giugno 2023); che pertanto, nel 2006, quando la presunta moglie avrebbe avuto circa 15 anni, tale matrimonio non era neppure legalmente possibile; che pertanto il suo matrimonio con B._______ non può essere considerato verosimile, che, in secondo luogo, il ricorrente sostiene che dopo la sua carcerazione, avvenuta nel 2006, egli sarebbe stato solito sentire la presunta moglie al telefono una volta a settimana ed essi avrebbero continuato a sostenersi a vicenda finanziariamente e moralmente per diciassette anni (cfr. ricorso del

6 giugno 2023, pag. 2); che, tuttavia, in sede di audizione sui motivi d’asilo del 23 agosto 2023, egli ha dichiarato che, una volta scarcerato, il (…), egli avrebbe ottenuto un sostegno finanziario dal fratello maggiore, dalla sorella maggiore e dai suoi amici; che siccome egli non menziona B._______, non -- 5 of 8 -D-3243/2023 Pagina 6 è possibile ritenere verosimile che la stessa abbia fornito un sostegno finanziario al presunto marito, che, in terzo luogo, il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione sui motivi d’asilo del 23 agosto 2023 che, dopo la sua scarcerazione, egli avrebbe vissuto prevalentemente a D._______, nei distretti di E._______, presso suo fratello maggiore e le sue tre sorelle maggiori, e a F._______, più precisamente nel quartiere di G._______, presso un suo nipote; che egli avrebbe trascorso solamente qualche giorno presso l’abitazione della presunta moglie e ciò fino al suo espatrio intervenuto il 6 maggio 2022; che inoltre non ha mai sostenuto che al momento in cui si trovava con la presunta moglie in Turchia si sarebbe sentito in pericolo; che, inoltre, il fatto che egli si sia recato all’esterno in compagnia della stessa, come si evince dalle fotografie allegate alla sua domanda di ricongiungimento familiare, non fa che confermare quanto sopra esposto, che, alla luce di quanto sopra, non è possibile considerare che egli abbia formato con la medesima un’unione duratura effettiva assimilabile, per la sua intensità e durata, a quella che avrebbe potuto esistere tra due coniugi, che, infine, il ricorrente, nel suo ricorso, sostiene che non avrebbe potuto convivere con la presunta moglie perché l’avrebbe messa in pericolo (cfr. ricorso del 6 giugno 2023, pag. 2); che, tuttavia, come detto sopra, egli ha dichiarato di aver convissuto con altri membri della sua famiglia i quali, vista la sua situazione, sarebbero stati anch’essi in una situazione di pericolo; che tale spiegazione non appare dunque plausibile; che non è pertanto possibile considerare che esistevano motivi imperativi che avrebbero impedito loro di creare una comunione familiare, che il solo fatto che il richiedente abbia presentato domanda di ricongiungimento familiare entro due mesi dall’ottenimento dell’asilo in Svizzera non è sufficiente per concludere altrimenti, che, di conseguenza, nel caso di specie, siccome le condizioni poste dall’art. 51 cpv. 1 LAsi non risultano essere, nel caso di specie, adempiute, la presunta moglie non ha diritto all’ottenimento di un’autorizzazione di entrata in Svizzera e al ricongiungimento familiare, che tuttavia il presunto marito può, se si ritiene legittimato a farlo (art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci -- 6 of 8 -D-3243/2023 Pagina 7 sull’esistenza di un diritto della presunta moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8; 2002 n. 6; sentenza del Tribunale D-1024/2023 del 29 marzo 2023), che, pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

6 giugno 2023, pag. 2); che, tuttavia, in sede di audizione sui motivi d’asilo del 23 agosto 2023, egli ha dichiarato che, una volta scarcerato, il (…), egli avrebbe ottenuto un sostegno finanziario dal fratello maggiore, dalla sorella maggiore e dai suoi amici; che siccome egli non menziona B._______, non -- 5 of 8 -D-3243/2023 Pagina 6 è possibile ritenere verosimile che la stessa abbia fornito un sostegno finanziario al presunto marito, che, in terzo luogo, il ricorrente ha dichiarato, in sede di audizione sui motivi d’asilo del 23 agosto 2023 che, dopo la sua scarcerazione, egli avrebbe vissuto prevalentemente a D._______, nei distretti di E._______, presso suo fratello maggiore e le sue tre sorelle maggiori, e a F._______, più precisamente nel quartiere di G._______, presso un suo nipote; che egli avrebbe trascorso solamente qualche giorno presso l’abitazione della presunta moglie e ciò fino al suo espatrio intervenuto il 6 maggio 2022; che inoltre non ha mai sostenuto che al momento in cui si trovava con la presunta moglie in Turchia si sarebbe sentito in pericolo; che, inoltre, il fatto che egli si sia recato all’esterno in compagnia della stessa, come si evince dalle fotografie allegate alla sua domanda di ricongiungimento familiare, non fa che confermare quanto sopra esposto, che, alla luce di quanto sopra, non è possibile considerare che egli abbia formato con la medesima un’unione duratura effettiva assimilabile, per la sua intensità e durata, a quella che avrebbe potuto esistere tra due coniugi, che, infine, il ricorrente, nel suo ricorso, sostiene che non avrebbe potuto convivere con la presunta moglie perché l’avrebbe messa in pericolo (cfr. ricorso del 6 giugno 2023, pag. 2); che, tuttavia, come detto sopra, egli ha dichiarato di aver convissuto con altri membri della sua famiglia i quali, vista la sua situazione, sarebbero stati anch’essi in una situazione di pericolo; che tale spiegazione non appare dunque plausibile; che non è pertanto possibile considerare che esistevano motivi imperativi che avrebbero impedito loro di creare una comunione familiare, che il solo fatto che il richiedente abbia presentato domanda di ricongiungimento familiare entro due mesi dall’ottenimento dell’asilo in Svizzera non è sufficiente per concludere altrimenti, che, di conseguenza, nel caso di specie, siccome le condizioni poste dall’art. 51 cpv. 1 LAsi non risultano essere, nel caso di specie, adempiute, la presunta moglie non ha diritto all’ottenimento di un’autorizzazione di entrata in Svizzera e al ricongiungimento familiare, che tuttavia il presunto marito può, se si ritiene legittimato a farlo (art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci -- 6 of 8 -D-3243/2023 Pagina 7 sull’esistenza di un diritto della presunta moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8; 2002 n. 6; sentenza del Tribunale D-1024/2023 del 29 marzo 2023), che, pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3243/2023 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni

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