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Decisione

D-4323/2022

5 ottobre 2022Italiano17 min

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Considerandi

21.

settembre 2022, F-3980/2022 del 16 settembre 2022), che il ricorrente, al di là di una generica allegazione ricorsuale di non sentirsi sicuro in Austria, in quanto il predetto Paese avrebbe respinto dei richiedenti l’asilo al di fuori dei suoi confini, non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che stabilisca che il precitato Stato membro – Stato -- 6 of 10 -D-4323/2022 Pagina 7 parte alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) – non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Austria, di trattamenti contrari alle disposizioni delle suddette Convenzioni, che il ricorrente, neppure con il suo gravame, al di là di semplici asserzioni concernenti il mancato aiuto materiale da parte delle autorità austriache, allorché egli avrebbe soggiornato per (…) giorni su suolo austriaco, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri che egli è stato o sarebbe privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni materiali minime d’accoglienza presenti in Austria e di aver subito o di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale l’Austria è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che egli nemmeno ha apportato alcun indizio circostanziato e concreto, che faccia ritenere che le autorità austriache non rispetterebbero in particolare il suo diritto alla trattazione della domanda d’asilo secondo una procedura giusta ed equa e non gli offrirebbero una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, violando così la direttiva accoglienza rispettivamente la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

26.

giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo di sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), se del caso, con il supporto delle organizzazioni non governative presenti su suolo austriaco, -- 7 of 10 -D-4323/2022 Pagina 8 che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che circa le asserzioni ricorsuali dell’insorgente, riguardanti le condizioni in cui egli si sarebbe ritrovato in Austria durante il suo precedente soggiorno, si rimanda a quanto già sopra considerato, come pure alla decisione impugnata, che appare essere sul punto sufficientemente chiara e corretta (cfr. p.to II, pag. 4), non essendo il ricorrente riuscito nell’intento di far giungere il Tribunale a diversa conclusione, che altresì, da un esame d’ufficio degli atti all’inserto, egli non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo, che possa ostare al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), essendo ravvisabile come l’unica problematica dentale da lui segnalata anche nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 18/2), sia stata nel frattempo completamente risolta (cfr. n. 20/3 e 24/3), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Austria, -- 8 of 10 -D-4323/2022 Pagina 9 che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l’applicazione da parte della Svizzera della “clausola di sovranità” prevista all’art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d’apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l’Austria rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Austria conformemente all’art. 44 LAsi, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, anche la richiesta volta all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 9 of 10 -D-4323/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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