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Decisione

D-7564/2015

21 giugno 2016Italiano21 min

Source admin.ch

Considerandi

26.

settembre 2014 (RU 2015 2047, FF 2014 1869),

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D-7564/2015 Pagina 5 che fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero; che giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 cpv. 3 LAsi (RU 1999 2262) e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previgente, che essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il

28 settembre 2012, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema, che la circostanza per cui la presente domanda d'asilo non sia stata presentata presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì direttamente all'UFM non è determinante (cfr. DTAF 2011/39 consid. 3), che la domanda d'asilo, diritto di carattere strettamente personale relativo, può essere validamente introdotta per il tramite di un rappresentante legale o convenzionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 5 consid. 4c-4g pag. 41-46), che tuttavia, l'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39, consid. 4.3.2), che è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente di fronte all'autorità svizzera, che come rettamente considerato nella decisione impugnata, non avendo i richiedenti – tre bambini di età compresa tra gli otto ed i dodici anni al momento dell’inoltro del ricorso – la capacità di discernimento, è a giusto titolo che la SEM ha ammesso la ricevibilità della domanda d’asilo dall’estero presentata dal loro padre, che giusta il vecchio art. 19 cpv. 1 LAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio -- 5 of 9 -D-7564/2015 Pagina 6 federale (ora SEM) corredata da un rapporto (vecchio art. 20 cpv. 1 LAsi); che l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (vecchio art. 20 cpv. 2 LAsi); che in ossequio al vecchio art. 10 cpv. 1 OAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo; che se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 2 OAsi 1); che la rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 3 OAsi 1), che giusta l'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile, che se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se è ragionevole pretendere che lo stesso si adoperi per essere accolto in un altro Paese (vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi), la SEM è legittimata a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1, 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2), che le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso; che oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese; che in altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità d'integrazione; che ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate; che pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel Paese d'origine o che si rechi in un Paese che lo possa -- 6 of 9 -D-7564/2015 Pagina 7 accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3), che la circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l’ammissione in detto Stato; che anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera; che se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro Paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1; GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3, 2004 n. 21 consid. 2b e 4, 2004 n. 20 consid. 3b, 1997 n. 15 consid. 2f); che i vincoli particolari con la Svizzera insiti nel vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell’asilo accordato a famiglie di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa), che nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi d'asilo dei figli minorenni di A._______ siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno di protezione, che, con lo scritto con il quale gli insorgenti hanno risposto al formulario inviatogli dalla SEM, hanno indicato di avere lasciato la Somalia in compagnia della madre e che la stessa non sarebbe in grado di occuparsi di loro (cfr. atto B9/16); che invitati a rispondere nuovamente ed in maniera esauriente al formulario, essi hanno reiterato tali motivi (cfr. atto B12/7), che il Tribunale ritiene, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, che tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, che invero gli insorgenti, dopo avere soggiornato in Etiopia con la zia, sono ritornati in Somalia e nuovamente espatriati in compagnia della madre per raggiungere il Kenya, che gli stessi non hanno fatto valere motivi giusta l'art. 3 LAsi in relazione al loro ritorno in patria, -- 7 of 9 -D-7564/2015 Pagina 8 che nel ricorso gli insorgenti hanno tuttavia indicato di temere un rinvio dal Kenya verso la Somalia; che il timore di ritornare in Somalia è legato alla situazione d'insicurezza ivi regnante, che pertanto qualora gli stessi lo ritenessero necessario possono manifestare il loro timore di tornare in Somalia all'UNHCR presente in Kenya, che nonostante la lunga durata della presente procedura, gli insorgenti sono stati invitati a reiterare i loro motivi d'asilo poco prima della notificazione della decisione impugnata; che di conseguenza non si ravvede quivi, come inteso nell'atto ricorsuale, un accertamento incompleto o incorretto dei fatti, che pertanto è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha analizzato le condizioni d'applicazione del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi, che alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ai figli minorenni di A._______ ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero, che in virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte; che ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, che le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

28 settembre 2012, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema, che la circostanza per cui la presente domanda d'asilo non sia stata presentata presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì direttamente all'UFM non è determinante (cfr. DTAF 2011/39 consid. 3), che la domanda d'asilo, diritto di carattere strettamente personale relativo, può essere validamente introdotta per il tramite di un rappresentante legale o convenzionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 5 consid. 4c-4g pag. 41-46), che tuttavia, l'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39, consid. 4.3.2), che è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente di fronte all'autorità svizzera, che come rettamente considerato nella decisione impugnata, non avendo i richiedenti – tre bambini di età compresa tra gli otto ed i dodici anni al momento dell’inoltro del ricorso – la capacità di discernimento, è a giusto titolo che la SEM ha ammesso la ricevibilità della domanda d’asilo dall’estero presentata dal loro padre, che giusta il vecchio art. 19 cpv. 1 LAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio -- 5 of 9 -D-7564/2015 Pagina 6 federale (ora SEM) corredata da un rapporto (vecchio art. 20 cpv. 1 LAsi); che l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (vecchio art. 20 cpv. 2 LAsi); che in ossequio al vecchio art. 10 cpv. 1 OAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo; che se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 2 OAsi 1); che la rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (vecchio art. 10 cpv. 3 OAsi 1), che giusta l'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile, che se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se è ragionevole pretendere che lo stesso si adoperi per essere accolto in un altro Paese (vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi), la SEM è legittimata a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1, 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2), che le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso; che oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese; che in altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità d'integrazione; che ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate; che pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel Paese d'origine o che si rechi in un Paese che lo possa -- 6 of 9 -D-7564/2015 Pagina 7 accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3), che la circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l’ammissione in detto Stato; che anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera; che se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro Paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1; GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3, 2004 n. 21 consid. 2b e 4, 2004 n. 20 consid. 3b, 1997 n. 15 consid. 2f); che i vincoli particolari con la Svizzera insiti nel vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell’asilo accordato a famiglie di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa), che nella fattispecie, conviene in primo luogo stabilire se i motivi d'asilo dei figli minorenni di A._______ siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, ossia verificare la sussistenza di un avverato bisogno di protezione, che, con lo scritto con il quale gli insorgenti hanno risposto al formulario inviatogli dalla SEM, hanno indicato di avere lasciato la Somalia in compagnia della madre e che la stessa non sarebbe in grado di occuparsi di loro (cfr. atto B9/16); che invitati a rispondere nuovamente ed in maniera esauriente al formulario, essi hanno reiterato tali motivi (cfr. atto B12/7), che il Tribunale ritiene, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, che tali motivazioni, come palesemente riconoscibile, non rientrano nella nozione di persecuzione o esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, che invero gli insorgenti, dopo avere soggiornato in Etiopia con la zia, sono ritornati in Somalia e nuovamente espatriati in compagnia della madre per raggiungere il Kenya, che gli stessi non hanno fatto valere motivi giusta l'art. 3 LAsi in relazione al loro ritorno in patria, -- 7 of 9 -D-7564/2015 Pagina 8 che nel ricorso gli insorgenti hanno tuttavia indicato di temere un rinvio dal Kenya verso la Somalia; che il timore di ritornare in Somalia è legato alla situazione d'insicurezza ivi regnante, che pertanto qualora gli stessi lo ritenessero necessario possono manifestare il loro timore di tornare in Somalia all'UNHCR presente in Kenya, che nonostante la lunga durata della presente procedura, gli insorgenti sono stati invitati a reiterare i loro motivi d'asilo poco prima della notificazione della decisione impugnata; che di conseguenza non si ravvede quivi, come inteso nell'atto ricorsuale, un accertamento incompleto o incorretto dei fatti, che pertanto è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha analizzato le condizioni d'applicazione del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi, che alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ai figli minorenni di A._______ ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero, che in virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte; che ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, che le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-7564/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

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