EMARK-1999-26
EMARK - JICRA - GICRA 1999 26/164
1 gennaio 1999Italiano7 min
pendente dinanzi alla CRA. Tuttavia, siccome il foglio di trasmissione dell’autorità
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Estratto della sentenza della CRA del 15 luglio 1999 nella causa M. J. P.
K., Sri-Lanka (revisione)
[English Summary]
Art. 66 cpv. 2 lett. b PA : fondatezza della revisione
quando un mezzo di prova decisivo, che avrebbe dovuto figurare d’ufficio nell’incarto,
non ha potuto essere preso in considerazione.
Il motivo di revisione di cui all’art. 66 cpv. 2 lett.
b PA può essere dato pure allorquando un fatto rilevante sia stato
disatteso dalla CRA, che lo ignorava, perché l’autorità inferiore,
benché obbligata a trasmettere un documento, l’ha conservato (consid.
5bb-5d).
Giusta l’art. 126a dell’Ordinanza sullo stato
civile, l’autorità cantonale è tenuta a comunicare all’UFR le
iscrizioni effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i
riconoscimenti di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono l’asilo,
che sono ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati. L’UFR è
poi tenuto a trasmettere tali informazioni alla CRA conformemente all’art.
57 cpv. 1 PA (consid. 6).
Art. 66 Abs. 2 Bst. b VwVG: Revision wegen
Nichtberücksichtigung eines entscheidwesentlichen Beweismittels, welches von
Amtes wegen hätte zu den Akten gereicht werden müssen.
Ist im Beschwerdeverfahren eine erhebliche Tatsache
deshalb nicht berücksichtigt worden, weil die Vorinstanz ein Dokument bei
sich behielt, obschon sie es der Beschwerdeinstanz hätte weiterleiten
müssen, kann dies einen Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. b
VwVG darstellen (Erw. 5bb-5d).
Gemäss Art. 126a der Zivilstandsverordnung sind die
Zivilstandsämter verpflichtet, dem BFF Eintragungen über Geburten,
Kindesanerkennungen, Trauungen und Todesfälle zu melden, welche
Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge
betreffen. Das BFF ist daher verpflichtet, solche Informationen als
Bestandteil der Akten gemäss Art. 57 Abs. 1 VwVG der ARK zu übermitteln
(Erw. 6).
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Art. 66, al. 2, let. b PA : demande de révision admise
au motif qu’un moyen de preuve décisif qui aurait dû figurer d’office au
dossier de recours n’a pas pu être pris en considération.
Il peut y avoir motif à révision au sens de l’art.
66, al. 2, let. b PA, lorsqu’un fait déterminant n’a pas été pris en
considération en procédure de recours parce que l’autorité de première
instance a conservé par-devers elle un document qu’elle avait l’obligation
de transmettre à l’autorité de recours (consid. 5bb-5d).
Selon l’art. 126a de l’ordonnance sur l’état
civil, les offices de l’état civil sont tenus de communiquer à l’ODR
les inscriptions relatives aux naissances, reconnaissances d’enfants,
mariages et décès des personnes qui requièrent l’asile, qui ont été
admises provisoirement ou qui ont été reconnues réfugiées ; dans
cette mesure, l’ODR a l’obligation de transmettre ces renseignements à
la CRA conformément à l’art. 57, al. 1 PA (consid. 6).
Riassunto dei fatti :
Fatti
Il 27 gennaio 1999, l’UFR ha ricevuto dall’autorità cantonale competente
copia dell’atto di matrimonio dell’istante, il cui ricorso era allora
pendente dinanzi alla CRA. Tuttavia, siccome il foglio di trasmissione dell’autorità
cantonale comportava il solo riferimento al numero di procedura del marito dell’istante,
l’UFR ha dapprima inserito la copia dell’atto in questione solamente nell’incarto
del marito medesimo. Avrebbe invece dovuto essere accluso anche all’incarto
dell’istante che, a causa del ricorso pendente, si trovava presso la
Commissione, la quale ha infine pronunciato la sentenza su ricorso, oggetto
della presente revisione (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), inconsapevole dell’intervenuto
matrimonio.
La CRA ha accolto la domanda di revisione.
Dai considerandi:
Considerandi
5.
(…)
bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dell’art.
66.
cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia
stato
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disatteso, non per svista della Commissione, ma perché l’autorità
inferiore, che era tenuta a trasmettere un documento, l’ha trattenuto. Secondo
una giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 74 e DTF 42 II 76) va
assimilato a un fatto contenuto negli atti l’incartamento completo che l’autorità
inferiore era tenuta di trasmettere all’autorità di ricorso ai sensi dell’art.
57.
PA (per i diversi tipi di ricorso al Tribunale federale gli art. 56, 72, 76,
80, 93 cpv. 1 e 100 cpv. 2 OG; cfr. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, Volume 2, Berna 1990, ad art. 56 OG), ma
che in violazione di siffatta disposizione non ha trasmesso. Trattasi per
esempio della busta che fa fede della data d’invio di un ricorso erroneamente
indirizzato all’UFR o di una lettera d’accompagnamento con la firma del
ricorrente omessa nell’atto di ricorso (J.-P. Poudret, op. cit., Volume 5,
Berna 1992, ad art. 136 lett. d OG). In materia d’asilo può riguardare, per
esempio, documenti che d’ufficio devono essere inseriti nell’incartamento da
parte dell’autorità inferiore. E’ questo il caso, conformemente all’art.
126a dell’Ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.1), delle iscrizioni
effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i riconoscimenti
di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono l’asilo, che sono
ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati, e che l’autorità
cantonale è tenuta a comunicare all’UFR. Se così non fosse, le parti non
avrebbero alcuna possibilità d’insorgere contro un’omissione delle
autorità, in particolare dell’autorità inferiore, e sarebbero esposte, senza
loro colpa, a grave pregiudizio (R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove
nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift
Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 89).
bc) Da quanto esposto, discende che nel caso concreto l’atto di matrimonio
dell’istante, benché mancante, va assimilato a un fatto che risulta dagli
atti, fatto di cui la Commissione, nella sentenza del 22 marzo 1999, non ha
potuto tenere conto.
c) Il non tenere conto di un fatto rilevante dev’essere dovuto a svista. La
svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di
prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente
dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata
circostanza si è realizzata, oppure che l’abbia percepito in modo inesatto,
attribuendogli un contenuto che non ha, segnatamente scostandosi
inavvertitamente dal suo tenore letterale. La natura stessa della svista si
riferisce ad un’errata percezione e ricognizione, non a un errato
apprezzamento (cfr. R. Forni, op. cit., pag. 95).
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Nella fattispecie è palese che la CRA non ha tenuto conto per svista,
poiché lo ignorava, di un fatto che va considerato parte integrante degli atti
di causa.
d) I fatti devono inoltre essere rilevanti per il giudizio, vale a dire
suscettibili di modificare la sentenza di merito in senso favorevole all’istante.
Se i fatti di cui l’autorità di ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti
o equivalenti, la domanda non può essere accolta.
Allorquando l’UFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della
domanda d’asilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un
ricorso avverso una decisione di rigetto dell’asilo e d’allontanamento
concernente l’altro coniuge, non è in grado di giudicare né sul quesito
della qualità di rifugiato e dell’asilo, né su quello dell’allontanamento
(e della sua esigibilità) di quest’altro coniuge (GICRA
1999, n. 1, pag. 6 consid. 2e e 3).
Orbene, considerato che l’UFR ha di fatto sospeso per una durata
indeterminata il trattamento della domanda d’asilo del marito dell’istante,
se la Commissione fosse stata a conoscenza del matrimonio dell’istante
medesima, tale circostanza sarebbe stata, sulla base della giurisprudenza,
idonea a modificare il giudizio di merito in senso favorevole alla parte.
6.
Resta da esaminare se l’istante avrebbe potuto invocare il motivo di cui
si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nell’ambito della procedura di
ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione.
Come indicato precedentemente, l’art. 126a dell’Ordinanza sullo stato
civile dispone che l’ufficio dello stato civile comunica all’UFR i matrimoni
concernenti i richiedenti l’asilo. Inoltre, giusta l’art. 57 PA, l’UFR
trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati all’incartamento, di
modo che l’autorità di ricorso sia in possesso dell’incartamento completo.
Pertanto, e ritenuto che l’atto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, d’ufficio,
dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare all’istante
una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva
presumere già in possesso dell’autorità giudicante.
© 04.06.02