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Decisione

EMARK-2001-17

EMARK - JICRA - GICRA   2001 17/126

1 gennaio 2001Italiano16 min

dell'allontanamento non poteva considerarsi possibile, in particolare in ragione

Source rekurskommissionen.ch

EMARK - JICRA - GICRA

2001 / 17

2001 / 17 - 126

Estratto della sentenza CRA del 30 maggio 2001 nella causa X.,

Angola

Art. 14b cpv. 2 LDDS in relazione con gli art. 10 cpv. 2 e 14a

cpv. 6 LDDS: condizioni cumulative alle quali può essere revocata un'ammissione

provvisoria; caso di persona con gravi scompensi psichici.

1. Giusta l'art. 14b cpv. 2 LDDS, l'ammissione provvisoria

pronunciata secondo l'art. 44 cpv. 2 LAsi non può essere revocata dall'UFR,

di regola, che a condizione che l'esecuzione dell'allontanamento sia nel

contempo lecita, esigibile e possibile. Incombe all'UFR di verificare che le

tre menzionate condizioni siano adempite cumulativamente (consid. 4d).

2. In procedura di revoca dell'ammissione provvisoria,

l'autorità giudicante deve verificare l'esistenza di rischi reali che il

respingimento possa violare le regole dell'art. 3 CEDU, per esempio conto

tenuto dello stato di salute fisico e/o psichico del richiedente. Caso di

persone con problemi connessi alla loro salute mentale che possono provocare

atti d'auto offesa od offesa nei confronti di terzi (consid. 4b).

3. In caso di revoca dell'ammissione provvisoria di

persona che ha compromesso l'ordine pubblico in seguito a malattia mentale, il

respingimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il rimpatrio sia

pure ragionevolmente esigibile (art. 10 cpv. 2 LDDS); inapplicabilità

dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (consid. 5).

4. In caso di revoca dell'ammissione provvisoria, le

autorità in materia d'asilo non sono di principio legate alle decisioni con

cui il giudice penale sospende condizionalmente l'espulsione giudiziaria,

nonostante l'infrazione commessa. Devono tuttavia indicare le ragioni di una

valutazione differente del caso che le induce a pronunciarsi per l'esecuzione

dell'allontanamento (consid. 6).

Art. 14b Abs. 2 ANAG i.V.m. Art. 10 Abs. 2

und 14a Abs. 6 ANAG: Kumulative Voraussetzungen der Aufhebung der vorläufigen

Aufnahme; Fall einer Person mit schwerwiegenden psychischen Problemen.

1. Gemäss Art. 14b Abs. 2 ANAG kann eine in Anwendung von

Art. 44 Abs. 2 AsylG angeordnete vorläufige Aufnahme grundsätzlich nur

aufgehoben werden, wenn der Vollzug der Wegweisung zulässig, zumutbar

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und möglich ist. Es obliegt dem BFF zu prüfen, ob diese

drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (Erw. 4d).

2. Im Verfahren zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme

muss die urteilende Behörde prüfen, ob die betroffene Person bei einem

Wegweisungsvollzug mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ("real risk")

unmenschlicher Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt würde. Dabei

ist auch der physische und psychische Zustand der betroffenen Person zu

berücksichtigen. Situation von Personen mit psychischen Problemen, welche zu

Selbst- oder Drittgefährdung führen können (Erw. 4b).

3. Die vorläufige Aufnahme einer Person, welche als Folge

ihrer Geisteskrankheit die öffentliche Ordnung gefährdet hat, kann nur

aufgehoben werden, wenn die Heimkehr zumutbar ist (Art. 10 Abs. 2 ANAG); Art.

14a Abs. 6 ANAG ist nicht anwendbar (Erw. 5).

4. Im Falle der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme sind

die Asylbehörden an den Entscheid des Strafrichters, die Landesverweisung

trotz Verurteilung in der Sache aufzuschieben, grundsätzlich nicht gebunden.

Indessen bedarf es einer Begründung, warum sie aufgrund einer abweichenden

Würdigung den Wegweisungsvollzug anordnen (Erw. 6).

Art. 14b al. 2 LSEE en relation avec les art. 10 al. 2 et 14a

al. 6 LSEE : conditions auxquelles est subordonnée la levée d'une admission

provisoire ; cas d'une personne gravement atteinte dans sa santé psychique.

1. Selon l'art. 14b al. 2 LSEE, l'admission provisoire

ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi ne peut être levée, en

principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement

exigible et possible. Il incombe à l'ODR de vérifier que les trois

conditions précitées sont cumulativement remplies (consid. 4d).

2. Lors de la levée de l'admission provisoire, les

autorités d'asile doivent vérifier s'il existe un risque concret ("real

risk") de traitement inhumain, contraire à l'art. 3 CEDH, en cas de

refoulement d'une personne atteinte dans sa santé physique et/ou psychique.

Cas des personnes connaissant de graves problèmes mentaux qui peuvent être

à l'origine d'actes de violence sur elles-mêmes ou sur des tiers (consid.

4b).

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3. La levée de l'admission provisoire à une personne qui

a compromis l'ordre public ensuite de maladie mentale ne peut être ordonnée

que si l'exécution du renvoi apparaît comme raisonnablement exigible (art.

10 al. 2 LSEE) ; l'art. 14a al. 6 LSEE n'est pas applicable (consid. 5).

4. Lorsqu'elles décident de lever une admission

provisoire, les autorités d'asile ne sont en principe pas liées par les

décisions de sursis à l'expulsion judiciaire prononcées par le juge pénal.

Ces autorités doivent néanmoins indiquer les raisons qui les ont conduites

à une appréciation différente du cas et qui leur ont permis de trancher en

faveur de l'exécution du renvoi (consid. 6).

Riassunto dei fatti:

Nel 1995, l’interessato ha presentato, unitamente a due figli, domanda

d'asilo, la quale, sempre nel 1995, è stata respinta dall'UFR. Tuttavia, detto

Ufficio ha considerato siccome inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento

verso il Paese d’origine, o un Paese terzo, e ha dunque ammesso

provvisoriamente in Svizzera gli interessati. Successivamente, le autorità

cantonali competenti hanno istituito, a tempo indeterminato, una curatela in

favore dei figli dell'interessato, quest'ultimo versando in precarie condizioni

Fatti

di salute psichiche.

Nel 1997, ha inoltrato domanda d’asilo la moglie, rispettivamente madre

degl’interessati. Nel 1998, l’UFR ha respinto detta domanda e ha pronunciato

l'allontanamento della richiedente, la quale è però pure stata ammessa

provvisoriamente in Svizzera.

Il 23 agosto 1999, X. è stato condannato a tre mesi di detenzione ed espulso

dal territorio svizzero per una durata di tre anni, siccome ritenuto colpevole

di lesioni semplici aggravate nei confronti della moglie (fatto avvenuto nel

contesto di una lite familiare). La pena di detenzione e quella accessoria

dell'espulsione sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di

tre anni. Dalle carte processuali risulta che moglie e figli hanno lasciato la

Svizzera nel corso del mese di maggio del 1999.

Nel mese di dicembre del 1999, l’UFR ha informato l'interessato della sua

intenzione di revocare l’ammissione provvisoria in Svizzera di cui era

beneficiario dal 1995.

L'interessato ha replicato facendo valere che nel suo caso l'esecuzione

dell'allontanamento non poteva considerarsi possibile, in particolare in ragione

del suo

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precario stato di salute, ma anche della sua integrazione in Svizzera

(ammissione provvisoria pronunciata nel 1995). Ha esibito numerosi certificati

medici, da cui stessi risulta da un lato che è in cura psichiatrica dal 1995 -

ricovero in clinica psichiatrica dal 29 agosto al 9 ottobre 1995, per sindrome

psicotica prevalentemente delirante con modificazione duratura della

personalità - e dall'altro lato che nel 1995 aveva subito una spondilectomia

C6-C7 e doveva subire un nuovo intervento d'ablazione del materiale di

osteosintesi.

Il 14 marzo 2000, l’UFR ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata a

suo tempo a favore dell'interessato. Detto Ufficio ha osservato che l'Angola non

si trova in una situazione di conflitto generalizzato, i combattimenti non

essendosi estesi a tutto il Paese. L'interessato potrebbe pertanto reinstallarsi

a Luanda, dove ha già vissuto per molti anni e sono garantite condizioni di

sicurezza minime. L'UFR ha pure evidenziato che secondo i referti medici

esibiti, l'interessato è in grado d'intraprendere il viaggio di ritorno. L'UFR

ha peraltro rilevato che le condizioni previste dall'art. 14a cpv. 6 LDDS sono

in casu adempiute, l'interessato essendo stato condannato a tre mesi di

detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni per avere provocato alla

moglie lesioni tali da rendere necessario il ricovero in ospedale.

Il 14 aprile 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro

la summenzionata decisione dell’UFR. Ha prodotto dei certificati medici

secondo cui non era in grado di viaggiare e doveva ben presto essere sottoposto

a intervento di neurochirurgia.

Una volta effettuato l'intervento, il ricorrente ha prodotto ulteriori

certificati medici da cui risultava, fra l'altro, un'incapacità ad

intraprendere dei viaggi, nonché il rischio d'esposizione a scompensi psichici

in caso di rimpatrio, non essendo garantita nel suo Paese la terapia

psichiatrica e farmacologica di cui abbisognava.

Il 29 maggio 2000, X. ha fatto pervenire alla Commissione uno scritto nel

quale ha evidenziato che benché sia stato condannato a tre mesi per il reato di

lesioni semplici, il giudice penale ha deciso nondimeno di sospendere

condizionalmente tale pena, ritenuto come la sua vita anteriore ed il suo

carattere permettevano di determinarsi nel senso di una prognosi futura

favorevole. In altre parole, il giudice penale avrebbe capito che quanto da lui

commesso altro non era stato che un incidente di percorso.

In seguito il ricorrente ha prodotto tutta una serie di ulteriori certificati

medici, da cui risultava non solo che doveva ancora indossare un collare rigido

in seguito all'intervento di neurochirurgia subito, ma pure che il suo stato

psichico,

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già precario, era peggiorato. I medici hanno sostenuto che un rientro del

ricorrente in Angola non era ipotizzabile, in assenza delle cure e del sostegno

necessari.

La Commissione ha accolto il ricorso interposto dal ricorrente ed annullato

la decisione di revoca dell'ammissione provvisoria pronunciata dall'UFR.

Dai considerandi:

Considerandi

4.

a) Il ricorrente fa valere che l'esecuzione dell'allontanamento verso

l'Angola costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.

b) Gli Stati hanno, in base ad un principio consolidato di diritto

internazionale e senza pregiudizio per gli impegni assunti con i trattati,

incluso l'art. 3 CEDU, il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e

l'allontanamento degli stranieri. Tuttavia, allorquando esercitano il loro

diritto ad espellere uno straniero, gli Stati contraenti devono tenere conto

dell'art. 3 CEDU, che consacra uno dei valori fondamentali delle società

democratiche. È per questa ragione che la Corte europea dei diritti dell'uomo

ha costantemente ripetuto, nelle sue decisioni sull'estradizione, l'espulsione o

il respingimento nel Paese d'origine o un Paese terzo, che l'art. 3 CEDU

proibisce in termini assoluti la tortura o le pene o i trattamenti inumani e

degradanti e che tali garanzie s'applicano anche alle persone che si sono rese

responsabili d'atti riprensibili (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti

dell'uomo nella causa Chahal contro Gran Bretagna del 15 novembre 1996,

richiesta n. 00022414/93, pubblicata in raccolta delle sentenze e decisioni

1996-V). Invero, tale principio è stato applicato principalmente in casi ove il

rischio che la persona fosse sottoposta ad uno dei trattamenti vietati dall'art.

3.

CEDU scaturiva d'atti intenzionali delle autorità statali del Paese di

destinazione o d'organismi indipendenti dello Stato contro i quali le autorità

non erano in grado d'accordare un'appropriata protezione (sentenza della Corte

europea dei diritti dell'uomo nella causa Ahmed contro Austria del 17 dicembre

1996, richiesta n. 00025964/94, pubblicata in raccolta delle sentenze e

decisioni 1996-VI).

Al di là di tali fattispecie, e considerata l'importanza fondamentale

dell'art. 3 CEDU nel sistema della Convenzione, la Corte europea dei diritti

dell'uomo si è riservata la flessibilità sufficiente per trattare

dell'applicazione dell'art. 3 CEDU anche in altre situazioni suscettibili di

presentarsi. Non gli è pertanto vietato d'esaminare la censura di un

richiedente allorquando il rischio che quest'ultimo subisca dei trattamenti

incompatibili con l'art. 3 CEDU provenga da fattori che non possono impegnare,

direttamente o indirettamente, la responsabilità delle

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autorità pubbliche del Paese di destinazione o che, prese isolatamente, non

infrangono di per sé l'art. 3 CEDU. In simili casi, la Corte sottopone ad esame

rigoroso l'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente la

situazione personale del richiedente nello Stato che espelle. Ciò premesso, la

Corte verificherà l'esistenza di rischi reali che il respingimento di un

richiedente possa violare le regole dell'art. 3 CEDU, per esempio conto tenuto

dello stato di salute (fisico e psichico) del richiedente medesimo. In tale

contesto, il rischio sarà valutato alla luce degli elementi di cui dispone la

Corte al momento in cui esamina la causa, segnatamente delle informazioni più

recenti sulla salute del richiedente (sentenza della Corte europea dei diritti

dell'uomo nella causa D. contro Gran Bretagna del 2 maggio 1997, richiesta n.

00030240/96, pubblicata nella raccolta delle sentenza e decisioni 1997-III). La

Corte ha pure avuto modo di pronunciare che problemi inerenti alla salute

mentale di un richiedente, che possono provocare atti d'auto offesa o d'offesa

nei confronti di terzi, o restrizioni nelle funzioni e relazioni sociali, e

quindi più in generale delle gravi sofferenze, soggiacciono in principio ad un

esame dal profilo dell'art. 3 CEDU (sentenza delle Corte europea dei diritti

dell'uomo nella causa Bensaid contro Gran Bretagna del 6 febbraio 2001,

richiesta n. 44599/98). Tuttavia, colui che pretende d'essere confrontato a un

rischio serio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU deve corroborare le sue

allegazioni al riguardo con elementi concreti. La semplice possibilità di

ripercussioni lontane non è sufficiente, come non lo è una congiuntura

instabile nel Paese di destinazione (sentenza della Corte europea nella causa

Akyük e altri contro la Germania del 28 settembre 2000, richiesta n.

00058388/00).

c) La Commissione rileva che nonostante i numerosi certificati medici in atti

concernenti lo stato psico-fisico del ricorrente, l'UFR non ha motivato

adeguatamente la revoca dell'ammissione provvisoria dal profilo della liceità

dell'esecuzione dell'allontanamento, ai sensi dell'art. 3 CEDU. Date le

premesse, non era infatti sufficiente la mera affermazione, peraltro illogica in

considerazione del fatto che il ricorrente beneficiava dell'ammissione

provvisoria in Svizzera, secondo cui "non esiste alcun elemento

suscettibile di rimettere in questione il carattere lecito e possibile del

rinvio".

d) Ai sensi dell'art. 14b cpv. 2 LDDS, l'ammissione provvisoria è revocata

se l'esecuzione dell'allontanamento è lecita e se lo straniero ha la

possibilità di recarsi legalmente in uno Stato terzo o di ritornare nel Paese

d'origine o di ultima residenza e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui.

In altri termini, i menzionati presupposti per la revoca dell'ammissione

provvisoria - liceità, esigibilità e possibilità -, devono essere adempiti

cumulativamente. Certo, nella motivazione della decisione, l'autorità non è

tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a

prendere in esame dettagliatamente tutte le ri-

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sultanze processuali, essendo sufficiente, ma necessario, che, anche

attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in

modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,

dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (GICRA 1995

n. 12 in relazione alle esigenze poste dall'art. 35 PA). Tale non è il caso

nella fattispecie. Basti qui ricordare che, fra l'altro, l'UFR neppure ha

esaminato se il ricorrente potesse ottenere in patria le cure indispensabili di

cui necessitava, e tuttora necessita, in considerazione del precario stato di

salute psico-fisico. Di conseguenza, la decisione litigiosa, che viola il

diritto federale, incorre nell'annullamento.

5.

Nel caso di specie, è pure necessario rilevare che l'UFR ha considerato

che siccome le condizioni enunciate nell'art. 14a cpv. 6 LDDS erano adempite -

con decreto d'accusa del 23 agosto 1999 il ricorrente è stato condannato per

lesioni semplici inferte alla moglie, che nel frattempo aveva lasciato la

Svizzera -, la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

non doveva più essere considerata. Alcun riferimento specifico è fatto

nell'art. 14b cpv. 2 LDDS all'applicabilità dell'art. 14a cpv. 6 LDDS nei casi

di revoca dell'ammissione provvisoria. La legge s'interpreta in primo luogo

secondo il suo tenore letterale. In secondo luogo, per evitare soluzioni

manifestamente contrarie ai principi fondamentali del diritto, allo spirito e

allo scopo della legge, si ricercherà la vera portata della norma che deriverà

dalla sua relazione con altre disposizioni legali, dal suo contesto

(interpretazione sistematica), dallo scopo perseguito, singolarmente

dall'interesse protetto (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà

del legislatore evidenziata in particolare dai lavori preparatori

(interpretazione storica). I diversi metodi d'interpretazione sono utilizzati in

modo pragmatico, senza stabilire tra loro un ordine di priorità (DTF 125 II 206

consid. 4a pag. 208/209). Si può invero ritenere che siccome in base al tenore

letterale dell'art. 14b cpv. 2 LDDS, l'applicabilità in materia di revoca

dell'ammissione provvisoria del principio di cui all'art. 14a cpv. 6 LDDS non è

positivamente stipulata, ma neppure esclusa, lo spirito e lo scopo della

disposizione devono essere acquisite attraverso l'ausilio degli altri metodi

d'interpretazione. L'art. 14b cpv. 2bis LDDS prevede che l'ammissione

provvisoria ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis LDDS può essere abrogata se lo

straniero non si trova più in una grave situazione personale come definita

all'art. 44 cpv. 3 LAsi o se sono dati i motivi ai sensi dell'art. 10 cpv. 1

lett. a o b LDDS. Tale è il caso quando lo straniero è stato punito

dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto o quando la sua condotta

generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è

capace d'adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. In tale

contesto, appare corrispondere allo spirito e allo scopo dell'art. 14b cpv. 2

LDDS che se un'ammissione provvisoria è stata pronunciata ai sensi dell'art.

14a cpv. 2-4 LDDS, essa può essere revocata se vengono meno le ragioni che

l'hanno ori-

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ginata o se sono dati i motivi di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.

L'art. 14a cpv. 6 LDDS enuncia il principio secondo cui, in assenza d'obblighi

derivanti dal diritto pubblico internazionale, lo straniero che ha messo in

pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o li compromette in maniera grave non

può beneficiare dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Se gli art. 14a cpv. 6

LDDS e 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS siano de facto, e al di là della diversa

formulazione, coincidenti nell'applicazione è questione che può essere

lasciata indecisa in casu. Ad ogni buon conto, dalla sistematica della legge

risulta che in caso di revoca dell'ammissione provvisoria di persona che ha

compromesso l'ordine pubblico in seguito a malattia mentale, l'espulsione, nel

caso concreto la revoca dell'ammissione provvisoria, può essere pronunciata

solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è

possibile e può essere ragionevolmente preteso (art. 10 cpv. 2 LDDS), ciò che

esclude che un esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento possa

essere eluso in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b o 14a cpv. 6 LDDS. Nel

caso concreto, l'UFR neppure ha esaminato se le condizioni psichiche del

ricorrente abbiano potuto in qualche modo essere all'origine dell'atto

riprensibile da lui commesso nel contesto di una lite familiare e se pertanto

tornava applicabile al suo caso l'art. 10 cpv. 2 LDDS. Pure in tale contesto il

giudizio litigioso viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento.

6.

Per sovrabbondanza, la CRA rileva che la pena detentiva relativamente mite

- di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di

tre anni -, e quella accessoria dell'espulsione per 3 anni pure sospesa

condizionalmente, inflitte dal magistrato penale al ricorrente, nonché il

fatto, per quanto emerge dagli atti di causa, che l'insorgente non ha nel

frattempo commesso dei nuovi reati, imponevano comunque, già solo in virtù del

principio della proporzionalità, un esame ben più rigoroso del caso prima di

pronunciarsi per il suo rimpatrio senza esame dell'esigibilità dell'esecuzione

dell'allontanamento. Benché le autorità amministrative non siano di principio

legate alle decisioni di rinuncia all'espulsione di uno straniero resosi

colpevole di un reato sul nostro territorio pronunciate dalle autorità penali,

esse devono adeguatamente motivare la propria soluzione divergente. Nel caso

concreto non potevano non tenere conto dell'unicità del reato commesso e delle

attenuanti specifiche al caso concreto rilevabili nelle condizioni psichiche del

ricorrente stesso.

© 04.06.02