EMARK-2001-17
EMARK - JICRA - GICRA 2001 17/126
1 gennaio 2001Italiano16 min
dell'allontanamento non poteva considerarsi possibile, in particolare in ragione
Source rekurskommissionen.ch
EMARK - JICRA - GICRA
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Estratto della sentenza CRA del 30 maggio 2001 nella causa X.,
Angola
Art. 14b cpv. 2 LDDS in relazione con gli art. 10 cpv. 2 e 14a
cpv. 6 LDDS: condizioni cumulative alle quali può essere revocata un'ammissione
provvisoria; caso di persona con gravi scompensi psichici.
1. Giusta l'art. 14b cpv. 2 LDDS, l'ammissione provvisoria
pronunciata secondo l'art. 44 cpv. 2 LAsi non può essere revocata dall'UFR,
di regola, che a condizione che l'esecuzione dell'allontanamento sia nel
contempo lecita, esigibile e possibile. Incombe all'UFR di verificare che le
tre menzionate condizioni siano adempite cumulativamente (consid. 4d).
2. In procedura di revoca dell'ammissione provvisoria,
l'autorità giudicante deve verificare l'esistenza di rischi reali che il
respingimento possa violare le regole dell'art. 3 CEDU, per esempio conto
tenuto dello stato di salute fisico e/o psichico del richiedente. Caso di
persone con problemi connessi alla loro salute mentale che possono provocare
atti d'auto offesa od offesa nei confronti di terzi (consid. 4b).
3. In caso di revoca dell'ammissione provvisoria di
persona che ha compromesso l'ordine pubblico in seguito a malattia mentale, il
respingimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il rimpatrio sia
pure ragionevolmente esigibile (art. 10 cpv. 2 LDDS); inapplicabilità
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (consid. 5).
4. In caso di revoca dell'ammissione provvisoria, le
autorità in materia d'asilo non sono di principio legate alle decisioni con
cui il giudice penale sospende condizionalmente l'espulsione giudiziaria,
nonostante l'infrazione commessa. Devono tuttavia indicare le ragioni di una
valutazione differente del caso che le induce a pronunciarsi per l'esecuzione
dell'allontanamento (consid. 6).
Art. 14b Abs. 2 ANAG i.V.m. Art. 10 Abs. 2
und 14a Abs. 6 ANAG: Kumulative Voraussetzungen der Aufhebung der vorläufigen
Aufnahme; Fall einer Person mit schwerwiegenden psychischen Problemen.
1. Gemäss Art. 14b Abs. 2 ANAG kann eine in Anwendung von
Art. 44 Abs. 2 AsylG angeordnete vorläufige Aufnahme grundsätzlich nur
aufgehoben werden, wenn der Vollzug der Wegweisung zulässig, zumutbar
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und möglich ist. Es obliegt dem BFF zu prüfen, ob diese
drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (Erw. 4d).
2. Im Verfahren zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme
muss die urteilende Behörde prüfen, ob die betroffene Person bei einem
Wegweisungsvollzug mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ("real risk")
unmenschlicher Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt würde. Dabei
ist auch der physische und psychische Zustand der betroffenen Person zu
berücksichtigen. Situation von Personen mit psychischen Problemen, welche zu
Selbst- oder Drittgefährdung führen können (Erw. 4b).
3. Die vorläufige Aufnahme einer Person, welche als Folge
ihrer Geisteskrankheit die öffentliche Ordnung gefährdet hat, kann nur
aufgehoben werden, wenn die Heimkehr zumutbar ist (Art. 10 Abs. 2 ANAG); Art.
14a Abs. 6 ANAG ist nicht anwendbar (Erw. 5).
4. Im Falle der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme sind
die Asylbehörden an den Entscheid des Strafrichters, die Landesverweisung
trotz Verurteilung in der Sache aufzuschieben, grundsätzlich nicht gebunden.
Indessen bedarf es einer Begründung, warum sie aufgrund einer abweichenden
Würdigung den Wegweisungsvollzug anordnen (Erw. 6).
Art. 14b al. 2 LSEE en relation avec les art. 10 al. 2 et 14a
al. 6 LSEE : conditions auxquelles est subordonnée la levée d'une admission
provisoire ; cas d'une personne gravement atteinte dans sa santé psychique.
1. Selon l'art. 14b al. 2 LSEE, l'admission provisoire
ordonnée en application de l'art. 44 al. 2 LAsi ne peut être levée, en
principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement
exigible et possible. Il incombe à l'ODR de vérifier que les trois
conditions précitées sont cumulativement remplies (consid. 4d).
2. Lors de la levée de l'admission provisoire, les
autorités d'asile doivent vérifier s'il existe un risque concret ("real
risk") de traitement inhumain, contraire à l'art. 3 CEDH, en cas de
refoulement d'une personne atteinte dans sa santé physique et/ou psychique.
Cas des personnes connaissant de graves problèmes mentaux qui peuvent être
à l'origine d'actes de violence sur elles-mêmes ou sur des tiers (consid.
4b).
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3. La levée de l'admission provisoire à une personne qui
a compromis l'ordre public ensuite de maladie mentale ne peut être ordonnée
que si l'exécution du renvoi apparaît comme raisonnablement exigible (art.
10 al. 2 LSEE) ; l'art. 14a al. 6 LSEE n'est pas applicable (consid. 5).
4. Lorsqu'elles décident de lever une admission
provisoire, les autorités d'asile ne sont en principe pas liées par les
décisions de sursis à l'expulsion judiciaire prononcées par le juge pénal.
Ces autorités doivent néanmoins indiquer les raisons qui les ont conduites
à une appréciation différente du cas et qui leur ont permis de trancher en
faveur de l'exécution du renvoi (consid. 6).
Riassunto dei fatti:
Nel 1995, l’interessato ha presentato, unitamente a due figli, domanda
d'asilo, la quale, sempre nel 1995, è stata respinta dall'UFR. Tuttavia, detto
Ufficio ha considerato siccome inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento
verso il Paese d’origine, o un Paese terzo, e ha dunque ammesso
provvisoriamente in Svizzera gli interessati. Successivamente, le autorità
cantonali competenti hanno istituito, a tempo indeterminato, una curatela in
favore dei figli dell'interessato, quest'ultimo versando in precarie condizioni
Fatti
di salute psichiche.
Nel 1997, ha inoltrato domanda d’asilo la moglie, rispettivamente madre
degl’interessati. Nel 1998, l’UFR ha respinto detta domanda e ha pronunciato
l'allontanamento della richiedente, la quale è però pure stata ammessa
provvisoriamente in Svizzera.
Il 23 agosto 1999, X. è stato condannato a tre mesi di detenzione ed espulso
dal territorio svizzero per una durata di tre anni, siccome ritenuto colpevole
di lesioni semplici aggravate nei confronti della moglie (fatto avvenuto nel
contesto di una lite familiare). La pena di detenzione e quella accessoria
dell'espulsione sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni. Dalle carte processuali risulta che moglie e figli hanno lasciato la
Svizzera nel corso del mese di maggio del 1999.
Nel mese di dicembre del 1999, l’UFR ha informato l'interessato della sua
intenzione di revocare l’ammissione provvisoria in Svizzera di cui era
beneficiario dal 1995.
L'interessato ha replicato facendo valere che nel suo caso l'esecuzione
dell'allontanamento non poteva considerarsi possibile, in particolare in ragione
del suo
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precario stato di salute, ma anche della sua integrazione in Svizzera
(ammissione provvisoria pronunciata nel 1995). Ha esibito numerosi certificati
medici, da cui stessi risulta da un lato che è in cura psichiatrica dal 1995 -
ricovero in clinica psichiatrica dal 29 agosto al 9 ottobre 1995, per sindrome
psicotica prevalentemente delirante con modificazione duratura della
personalità - e dall'altro lato che nel 1995 aveva subito una spondilectomia
C6-C7 e doveva subire un nuovo intervento d'ablazione del materiale di
osteosintesi.
Il 14 marzo 2000, l’UFR ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata a
suo tempo a favore dell'interessato. Detto Ufficio ha osservato che l'Angola non
si trova in una situazione di conflitto generalizzato, i combattimenti non
essendosi estesi a tutto il Paese. L'interessato potrebbe pertanto reinstallarsi
a Luanda, dove ha già vissuto per molti anni e sono garantite condizioni di
sicurezza minime. L'UFR ha pure evidenziato che secondo i referti medici
esibiti, l'interessato è in grado d'intraprendere il viaggio di ritorno. L'UFR
ha peraltro rilevato che le condizioni previste dall'art. 14a cpv. 6 LDDS sono
in casu adempiute, l'interessato essendo stato condannato a tre mesi di
detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni per avere provocato alla
moglie lesioni tali da rendere necessario il ricovero in ospedale.
Il 14 aprile 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro
la summenzionata decisione dell’UFR. Ha prodotto dei certificati medici
secondo cui non era in grado di viaggiare e doveva ben presto essere sottoposto
a intervento di neurochirurgia.
Una volta effettuato l'intervento, il ricorrente ha prodotto ulteriori
certificati medici da cui risultava, fra l'altro, un'incapacità ad
intraprendere dei viaggi, nonché il rischio d'esposizione a scompensi psichici
in caso di rimpatrio, non essendo garantita nel suo Paese la terapia
psichiatrica e farmacologica di cui abbisognava.
Il 29 maggio 2000, X. ha fatto pervenire alla Commissione uno scritto nel
quale ha evidenziato che benché sia stato condannato a tre mesi per il reato di
lesioni semplici, il giudice penale ha deciso nondimeno di sospendere
condizionalmente tale pena, ritenuto come la sua vita anteriore ed il suo
carattere permettevano di determinarsi nel senso di una prognosi futura
favorevole. In altre parole, il giudice penale avrebbe capito che quanto da lui
commesso altro non era stato che un incidente di percorso.
In seguito il ricorrente ha prodotto tutta una serie di ulteriori certificati
medici, da cui risultava non solo che doveva ancora indossare un collare rigido
in seguito all'intervento di neurochirurgia subito, ma pure che il suo stato
psichico,
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già precario, era peggiorato. I medici hanno sostenuto che un rientro del
ricorrente in Angola non era ipotizzabile, in assenza delle cure e del sostegno
necessari.
La Commissione ha accolto il ricorso interposto dal ricorrente ed annullato
la decisione di revoca dell'ammissione provvisoria pronunciata dall'UFR.
Dai considerandi:
Considerandi
4.
a) Il ricorrente fa valere che l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Angola costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.
b) Gli Stati hanno, in base ad un principio consolidato di diritto
internazionale e senza pregiudizio per gli impegni assunti con i trattati,
incluso l'art. 3 CEDU, il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento degli stranieri. Tuttavia, allorquando esercitano il loro
diritto ad espellere uno straniero, gli Stati contraenti devono tenere conto
dell'art. 3 CEDU, che consacra uno dei valori fondamentali delle società
democratiche. È per questa ragione che la Corte europea dei diritti dell'uomo
ha costantemente ripetuto, nelle sue decisioni sull'estradizione, l'espulsione o
il respingimento nel Paese d'origine o un Paese terzo, che l'art. 3 CEDU
proibisce in termini assoluti la tortura o le pene o i trattamenti inumani e
degradanti e che tali garanzie s'applicano anche alle persone che si sono rese
responsabili d'atti riprensibili (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo nella causa Chahal contro Gran Bretagna del 15 novembre 1996,
richiesta n. 00022414/93, pubblicata in raccolta delle sentenze e decisioni
1996-V). Invero, tale principio è stato applicato principalmente in casi ove il
rischio che la persona fosse sottoposta ad uno dei trattamenti vietati dall'art.
3.
CEDU scaturiva d'atti intenzionali delle autorità statali del Paese di
destinazione o d'organismi indipendenti dello Stato contro i quali le autorità
non erano in grado d'accordare un'appropriata protezione (sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo nella causa Ahmed contro Austria del 17 dicembre
1996, richiesta n. 00025964/94, pubblicata in raccolta delle sentenze e
decisioni 1996-VI).
Al di là di tali fattispecie, e considerata l'importanza fondamentale
dell'art. 3 CEDU nel sistema della Convenzione, la Corte europea dei diritti
dell'uomo si è riservata la flessibilità sufficiente per trattare
dell'applicazione dell'art. 3 CEDU anche in altre situazioni suscettibili di
presentarsi. Non gli è pertanto vietato d'esaminare la censura di un
richiedente allorquando il rischio che quest'ultimo subisca dei trattamenti
incompatibili con l'art. 3 CEDU provenga da fattori che non possono impegnare,
direttamente o indirettamente, la responsabilità delle
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autorità pubbliche del Paese di destinazione o che, prese isolatamente, non
infrangono di per sé l'art. 3 CEDU. In simili casi, la Corte sottopone ad esame
rigoroso l'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente la
situazione personale del richiedente nello Stato che espelle. Ciò premesso, la
Corte verificherà l'esistenza di rischi reali che il respingimento di un
richiedente possa violare le regole dell'art. 3 CEDU, per esempio conto tenuto
dello stato di salute (fisico e psichico) del richiedente medesimo. In tale
contesto, il rischio sarà valutato alla luce degli elementi di cui dispone la
Corte al momento in cui esamina la causa, segnatamente delle informazioni più
recenti sulla salute del richiedente (sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo nella causa D. contro Gran Bretagna del 2 maggio 1997, richiesta n.
00030240/96, pubblicata nella raccolta delle sentenza e decisioni 1997-III). La
Corte ha pure avuto modo di pronunciare che problemi inerenti alla salute
mentale di un richiedente, che possono provocare atti d'auto offesa o d'offesa
nei confronti di terzi, o restrizioni nelle funzioni e relazioni sociali, e
quindi più in generale delle gravi sofferenze, soggiacciono in principio ad un
esame dal profilo dell'art. 3 CEDU (sentenza delle Corte europea dei diritti
dell'uomo nella causa Bensaid contro Gran Bretagna del 6 febbraio 2001,
richiesta n. 44599/98). Tuttavia, colui che pretende d'essere confrontato a un
rischio serio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU deve corroborare le sue
allegazioni al riguardo con elementi concreti. La semplice possibilità di
ripercussioni lontane non è sufficiente, come non lo è una congiuntura
instabile nel Paese di destinazione (sentenza della Corte europea nella causa
Akyük e altri contro la Germania del 28 settembre 2000, richiesta n.
00058388/00).
c) La Commissione rileva che nonostante i numerosi certificati medici in atti
concernenti lo stato psico-fisico del ricorrente, l'UFR non ha motivato
adeguatamente la revoca dell'ammissione provvisoria dal profilo della liceità
dell'esecuzione dell'allontanamento, ai sensi dell'art. 3 CEDU. Date le
premesse, non era infatti sufficiente la mera affermazione, peraltro illogica in
considerazione del fatto che il ricorrente beneficiava dell'ammissione
provvisoria in Svizzera, secondo cui "non esiste alcun elemento
suscettibile di rimettere in questione il carattere lecito e possibile del
rinvio".
d) Ai sensi dell'art. 14b cpv. 2 LDDS, l'ammissione provvisoria è revocata
se l'esecuzione dell'allontanamento è lecita e se lo straniero ha la
possibilità di recarsi legalmente in uno Stato terzo o di ritornare nel Paese
d'origine o di ultima residenza e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui.
In altri termini, i menzionati presupposti per la revoca dell'ammissione
provvisoria - liceità, esigibilità e possibilità -, devono essere adempiti
cumulativamente. Certo, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le ri-
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sultanze processuali, essendo sufficiente, ma necessario, che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (GICRA 1995
n. 12 in relazione alle esigenze poste dall'art. 35 PA). Tale non è il caso
nella fattispecie. Basti qui ricordare che, fra l'altro, l'UFR neppure ha
esaminato se il ricorrente potesse ottenere in patria le cure indispensabili di
cui necessitava, e tuttora necessita, in considerazione del precario stato di
salute psico-fisico. Di conseguenza, la decisione litigiosa, che viola il
diritto federale, incorre nell'annullamento.
5.
Nel caso di specie, è pure necessario rilevare che l'UFR ha considerato
che siccome le condizioni enunciate nell'art. 14a cpv. 6 LDDS erano adempite -
con decreto d'accusa del 23 agosto 1999 il ricorrente è stato condannato per
lesioni semplici inferte alla moglie, che nel frattempo aveva lasciato la
Svizzera -, la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non doveva più essere considerata. Alcun riferimento specifico è fatto
nell'art. 14b cpv. 2 LDDS all'applicabilità dell'art. 14a cpv. 6 LDDS nei casi
di revoca dell'ammissione provvisoria. La legge s'interpreta in primo luogo
secondo il suo tenore letterale. In secondo luogo, per evitare soluzioni
manifestamente contrarie ai principi fondamentali del diritto, allo spirito e
allo scopo della legge, si ricercherà la vera portata della norma che deriverà
dalla sua relazione con altre disposizioni legali, dal suo contesto
(interpretazione sistematica), dallo scopo perseguito, singolarmente
dall'interesse protetto (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà
del legislatore evidenziata in particolare dai lavori preparatori
(interpretazione storica). I diversi metodi d'interpretazione sono utilizzati in
modo pragmatico, senza stabilire tra loro un ordine di priorità (DTF 125 II 206
consid. 4a pag. 208/209). Si può invero ritenere che siccome in base al tenore
letterale dell'art. 14b cpv. 2 LDDS, l'applicabilità in materia di revoca
dell'ammissione provvisoria del principio di cui all'art. 14a cpv. 6 LDDS non è
positivamente stipulata, ma neppure esclusa, lo spirito e lo scopo della
disposizione devono essere acquisite attraverso l'ausilio degli altri metodi
d'interpretazione. L'art. 14b cpv. 2bis LDDS prevede che l'ammissione
provvisoria ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis LDDS può essere abrogata se lo
straniero non si trova più in una grave situazione personale come definita
all'art. 44 cpv. 3 LAsi o se sono dati i motivi ai sensi dell'art. 10 cpv. 1
lett. a o b LDDS. Tale è il caso quando lo straniero è stato punito
dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto o quando la sua condotta
generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è
capace d'adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. In tale
contesto, appare corrispondere allo spirito e allo scopo dell'art. 14b cpv. 2
LDDS che se un'ammissione provvisoria è stata pronunciata ai sensi dell'art.
14a cpv. 2-4 LDDS, essa può essere revocata se vengono meno le ragioni che
l'hanno ori-
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ginata o se sono dati i motivi di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS.
L'art. 14a cpv. 6 LDDS enuncia il principio secondo cui, in assenza d'obblighi
derivanti dal diritto pubblico internazionale, lo straniero che ha messo in
pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici o li compromette in maniera grave non
può beneficiare dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Se gli art. 14a cpv. 6
LDDS e 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS siano de facto, e al di là della diversa
formulazione, coincidenti nell'applicazione è questione che può essere
lasciata indecisa in casu. Ad ogni buon conto, dalla sistematica della legge
risulta che in caso di revoca dell'ammissione provvisoria di persona che ha
compromesso l'ordine pubblico in seguito a malattia mentale, l'espulsione, nel
caso concreto la revoca dell'ammissione provvisoria, può essere pronunciata
solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è
possibile e può essere ragionevolmente preteso (art. 10 cpv. 2 LDDS), ciò che
esclude che un esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento possa
essere eluso in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b o 14a cpv. 6 LDDS. Nel
caso concreto, l'UFR neppure ha esaminato se le condizioni psichiche del
ricorrente abbiano potuto in qualche modo essere all'origine dell'atto
riprensibile da lui commesso nel contesto di una lite familiare e se pertanto
tornava applicabile al suo caso l'art. 10 cpv. 2 LDDS. Pure in tale contesto il
giudizio litigioso viola il diritto federale ed incorre nell'annullamento.
6.
Per sovrabbondanza, la CRA rileva che la pena detentiva relativamente mite
- di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni -, e quella accessoria dell'espulsione per 3 anni pure sospesa
condizionalmente, inflitte dal magistrato penale al ricorrente, nonché il
fatto, per quanto emerge dagli atti di causa, che l'insorgente non ha nel
frattempo commesso dei nuovi reati, imponevano comunque, già solo in virtù del
principio della proporzionalità, un esame ben più rigoroso del caso prima di
pronunciarsi per il suo rimpatrio senza esame dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. Benché le autorità amministrative non siano di principio
legate alle decisioni di rinuncia all'espulsione di uno straniero resosi
colpevole di un reato sul nostro territorio pronunciate dalle autorità penali,
esse devono adeguatamente motivare la propria soluzione divergente. Nel caso
concreto non potevano non tenere conto dell'unicità del reato commesso e delle
attenuanti specifiche al caso concreto rilevabili nelle condizioni psichiche del
ricorrente stesso.
© 04.06.02