Lexipedia

Decisione

F-5108/2025

17 luglio 2025Italiano7 min

Source admin.ch

Considerandi

106.

cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.– vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

-- 4 of 5 --

F-5108/2025 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

-- 5 of 5 --

F-5108/2025 | Lexipedia