MKGE 13 Nr. 30
MKGE 13 Nr. 30
15 marzo 2012Italiano10 min
Giustizia militare Tribunale militare di cassazione Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume Considerandi 30. Art. 84g, 163 e 186 cpv 1 bis PPM, art. 135 LM, art. 6 CEDU; posizione della parte lesa nella procedura penale mil...
Source admin.ch
Giustizia militare Tribunale militare di cassazione
Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume
Considerandi
30.
Art. 84g, 163 e 186 cpv 1 bis PPM, art. 135 LM, art. 6 CEDU; posizione della parte lesa nella procedura penale militare (ricorso per cassazione). Legittimazione della parte lesa a far valere diritti di parte e indi al ricorso per cassazione? Nella misura in cui la Confederazione risponde per il danno subito dalla parte lesa sulla base dell’art. 135 LM, l’esito della procedura penale non influisce sulle pretese di quest’ultima; ciò stante non vi è alcuna violazione dell’art. 6 CEDU.
Art. 84g, 163 und 186 Abs. 1bis MStP, Art. 135 MG, Art. 6 EMRK; Stellung des Geschädigten im Militärstrafverfahren (Kassationsbeschwerde). Legitimation des Geschädigten zur Geltendmachung von Parteirechten und damit auch zur Kassationsbeschwerde? Soweit für den vom Geschädigten erlittenen Schaden der Bund gestützt auf Art. 135 MG haftet, wirkt sich der Ausgang des Strafverfahrens nicht auf seine Ansprüche aus; insofern auch keine Beeinträchtigung von Art. 6 EMRK.
Art. 84g, 163 et 186 al. 1 bis PPM, art. 135 LAAM, art. 6 CEDH; rôle du lésé en procédure pénale militaire (pourvoi en cassation). Qualité de partie et, aussi, pour agir en cassation du lésé? Aussi longtemps que la Confédération répond des dommages subis par le lésé conformément à l'art. 135 LAAM, ses revendications n'ont aucune répercussion sur l'issue de la procédure pénale; aucune atteinte à l'art. 6 CEDH.
Ritenuto in fatto:
A. B. F., nato il XX, nel 1983 ha svolto regolarmente la SR e nel 2003 ha raggiunto il grado di maggiore in seno allo SM br fant 9; tra il 1997 ed il 2000 ha operato nelle truppe di trasmissione quale ufficiale professionista dopodiché, ripresa un’attività professionale in ambito civile, ha continuato a servire nell’esercito con lo stesso grado d’ufficiale, ciò fino al settembre 2010 allorché è stato prosciolto.
In data 26 novembre 2007 la ricorrente, cittadina francese residente in Francia di professione giornalista, ha denunciato il magg B. F. per fatti occorsi a Lugano la sera del 24 novembre 2007 nei pressi di una struttura espositiva nella città di Lugano e nell’ambito dell’evento divulgativo “Giornata dell’esercito”, nella quale l’ufficiale prestava servizio in qualità di addetto agli “Help-Desk” e lei stessa presenziava in qualità di fotografa indipendente al seguito dell’iniziativa promossa dal c.d. Clown Army nel quadro dell’evento militare.
Con la sua denuncia la ricorrente ha addotto che verso le 20.00, allorché nei pressi della struttura espositiva si trovava accovacciata coll’intento di riprendere una scena contenente pure il magg B. F., questi avrebbe sferrato una ginocchiata in direzione del suo volto, colpendo così l’apparecchio fotografico ch’ella portava: apparecchio che sarebbe andato poi a cozzare contro il suo viso cagionandole un pregiudizio che i sanitari di un pronto soccorso cittadino, ai quali la stessa si sarebbe rivolta verso le 21.00, hanno diagnosticato siccome “contusione al labbro superiore”.
Con quella stessa denuncia, la ricorrente, dichiaratasi parte lesa, ha dichiarato di volere fare valere delle pretese civili.
B. Con decisione incidentale del 4 giugno 2008, regolarmente notificata alla ricorrente, l’Uditore in capo ha rigettato il reclamo di quest’ultima avverso la decisione 10 aprile precedente del giudice istruttore, a mezzo della quale quest’ultimo ha rigettato la costituzione di parte civile.
C. Con sentenza del 18 febbraio 2011, che ha fatto seguito all’istruzione condotta nel frattempo e quindi al decreto d’accusa del 4 ottobre 2010 formulato dall’Uditore straordinario nei confronti del magg B. F. per titolo di vie di fatto ai sensi dell’art. 122 CPM e verso il quale quest’ultimo ha tempestivamente formulato opposizione, il TM 8 ha prosciolto l’accusato non ravvisando un nesso di causalità tra la ginocchiata inferta e la lesione constatata.
D. Con sentenza del 16 settembre 2011, respingendo l’appello dell’Uditore straordinario, il TMA 3 ha confermato la predetta pronuncia del TM 8 e quindi confermato il proscioglimento del magg B. F. dall’accusa di vie di fatto.
E. Contro la sentenza d’appello, le cui motivazioni le sono state notificate il 19 dicembre 2011, con atto del 9 gennaio 2012 la ricorrente ha nondimeno indicato di volere insorgere con ricorso per cassazione preannunciato per iscritto il 19 settembre 2011. Da parte sua, con dichiarazione del 9 gennaio 2012, l’uditore straordinario ha ritirato il ricorso in un primo tempo tempestivamente annunciato.
Con il suo atto del 9 gennaio 2012, la ricorrente chiede che la sentenza 19 dicembre 2011 del TMA 3 sia annullata, con il rinvio ad altro Tribunale per un nuovo giudizio. Per la ricorrente la sentenza sarebbe comunque da annullare in quanto la sua esclusione dal dibattimento svoltosi in appello sarebbe destituita di ogni fondamento e comunque lesiva dei diritti fondamentali sgorganti dalla CEDU e del suo diritto di essere sentita.
F. Con osservazioni del 12 febbraio 2012 il magg B. F. ha chiesto la reiezione del gravame con rilevi di cui semmai si dirà in appresso.
G. L’Uditore straordinario non ha formulato osservazioni e il Presidente del TMA 3, dal canto suo, ha rinunciato al suo rapporto all’indirizzo del Presidente di questo Tribunale.
H. Con istanza del 22 febbraio 2012, contestuale ad ulteriori rilievi di carattere giuridico, di cui semmai si dirà, formulati attorno alle osservazioni del magg B. F. nel frattempo intimatele, per il tramite del suo rappresentante legale la ricorrente ha chiesto che questo TMC avesse a deliberare in pubblica udienza.
Tale richiesta è stata confermata dalla ricorrente con scritto 1° marzo 2012 del suo patrocinatore. Entrambi questi scritti sono stati intimati a tutte le parti.
I. Con riferimento agli art. 189 cpv. 1 e 194 cpv. 1 PPM, la cancelleria del Tribunale militare di cassazione ha comunicato alla ricorrente, con copia a tutte le parti, che la procedura non prevede un dibattimento orale e che il dispositivo
I. Con riferimento agli art. 189 cpv. 1 e 194 cpv. 1 PPM, la cancelleria del Tribunale militare di cassazione ha comunicato alla ricorrente, con copia a tutte le parti, che la procedura non prevede un dibattimento orale e che il dispositivo
sarebbe stato comunicato oralmente con una breve motivazione sui punti essenziali.
Considerato in diritto:
1. Poiché l’Uditore straordinario ha ritirato il suo ricorso, non vi è luogo di entrare nel merito di tale impugnativa.
2. a) L’art. 189 cpv. 1 PPM esclude che nel quadro della procedura ricorsuale per cassazione, dinanzi al TMC vi sia dibattimento orale, la stessa legge prevedendo unicamente la possibilità, ma solo per le parti, di facoltativamente comparire alla proclamazione della sentenza nella data e nel luogo che a loro devono, per contro essere indicati (art. 194 cpv. 1 PPM). Alla luce della chiara lettera della legge, non vi è quindi luogo di procedere, indipendentemente dagli esiti della sua impugnativa, come richiesto dalla ricorrente nella sua istanza del
22 febbraio 2012.
b) Contro le sentenze dei tribunali militari d’appello è ammesso il ricorso per cassazione (art. 184 cpv. 1 lett. a. PPM), quest’ultima potendo essere chiesta – fra altri – dall'accusato (art. 186 cpv. 1 PPM). Il ricorso per cassazione deve essere annunciato per scritto al tribunale che ha giudicato entro cinque giorni dalla notifica verbale della sentenza (art. 186 cpv. 2 PPM), la motivazione scritta ricorsuale dovendo essere proposta dal ricorrente entro il termine di venti giorni che il presidente del tribunale avrà avuto cura di fissare a quest’ultimo con decorrenza dalla ricezione da parte di questi della sentenza motivata (art.
187 cpv. 2 PPM).
La sentenza impugnata è quella resa il 16 settembre 2011 dal TMA 3, l'annuncio di ricorso è stato inoltrato il 19 settembre seguente, la sentenza motivata è stata notificata alla ricorrente il 19 dicembre 2011 e la motivazione scritta di quest’ultima è giunta al TMA 3 l’11 gennaio 2012. In ogni caso, alla luce dei considerandi che seguono, nel caso di specie la tempestività del ricorso non deve essere ulteriormente approfondita.
3. a) Nel suo ricorso per cassazione, accanto a censure attinenti alla da lei asserita configurazione di un reato penale, la ricorrente invoca pure una violazione dell’art. 6 CEDU per il fatto di non aver potuto esser parte nel procedimento penale svoltosi davanti ai Tribunali penali militari di prima e di seconda istanza.
b) Contro le sentenze dei tribunali militari d’appello è ammesso il ricorso per cassazione (art. 184 cpv. 1 lett. a. PPM), quest’ultima potendo essere chiesta – fra altri – dalla parte lesa alla condizione da un lato di essere parte nella procedura e dall’altro che la sentenza possa influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili (art. 186 cpv. 1bis PPM).
c) Nella concreta evenienza, la ricorrente non è parte nella procedura, su quest’aspetto essendosi già pronunciato, con pertinenti richiami alla dottrina e alla giurisprudenza di questo Tribunale e certamente concludenti attorno all’ inammissibilità dell’azione civile dinanzi ai tribunali penali militari allorché la responsabilità causale della Confederazione è in gioco, anche l’Uditore in capo a mezzo della sua decisione del 4 giugno 2008. Sulla base di detta decisione, cresciuta in giudicato, le istanze inferiori hanno negato alla ricorrente la posizione di parte civile, come già fatto dal Giudice istruttore all’inizio della procedura.
Infatti, secondo l’art. 84g PPM la vittima può fare valere pretese civili secondo l’art. 163 PPM solo se la Confederazione non risponde del danno già in virtù dell’art. 135 LM.
d) Giusta il combinato disposto di cui agli artt. 135 cpv. 1 e 4 LM, la Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari nell’esercizio di un attività di servizio e la parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il pregiudizio.
Poiché non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare, la parte lesa non può quindi fare valere dinanzi ai tribunali militari pretesa di diritto civile alcuna. Da questo profilo, per effetto della restrizione posta dall’art. 163 in fine PPM, essa non può neppure esercitare i diritti inerenti alla qualità di parte nel procedimento penale.
Ne consegue che la censura di violazione dell’art. 6 CEDU sollevata dalla ricorrente è infondata e, da questo profilo, pur essendo ricevibile, il ricorso deve essere respinto.
4. a) Per quanto attiene invece alle censure di natura materiale mosse dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale militare di appello 3 attinenti alla da lei asserita configurazione di un reato penale, non vi è titolo per entrare nel merito del ricorso in ragione delle sopraccitate disposizioni processuali.
b) Segnatamente, per quanto concerne dette censure attinenti al diritto penale, la ricorrente, giusta l’art. 186 cpv. 1bis PPM, non dispone della necessaria legittimazione ricorsuale: legittimazione che le difetta in ragione della già citata responsabilità causale ed esclusiva della Confederazione per i danni causati da militari a terzi (135 cpv. 1 e 4 LM), rispettivamente della pure già citata impossibilità di far valere pretese di risarcimento di sorta contro il militare, che deriva dalla responsabilità causale ed esclusiva della Confederazione.
5. Stante quanto precede, in quanto ricevibile, ossia limitatamente alla censura di violazione dell’art. 6 CEDU, il ricorso per cassazione deve essere respinto, mentre per quanto attiene alle censure attinenti al diritto penale, lo stesso risulta essere irricevibile.
6. In ragione delle peculiarità del caso, è giustificato porre i costi della procedura a carico della Confederazione.
Visto l’esito della procedura alla ricorrente non sono assegnate indennità per le spese d’avvocato (art. 193 PPM in connessione con l’art. 183 PPM).
il Tribunale militare di cassazione
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione dell’Uditore straordinario è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione di J. B. è respinto.
3. I costi della procedura sono posti a carico della Confederazione.
4. Alla ricorrente J. B. non sono riconosciute ripetibili.
(833/834, 15 marzo 2012, J. B. c. B. F. e TMA 3)