RR.2026.20
RR.2026.20
27 aprile 2026Italiano32 min
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
Source weblaw.ch
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2026.20
Sentenza del 27 aprile 2026 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti BANCA A.,
rappresentata dall'avv. Matteo Galante, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
Fatti:
A. Il 12 settembre 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 24 e 25 febbraio 2014, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e altri per titolo di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e bancarotta fraudolenta. In sostanza, l’autorità rogante sospetta che alcuni aumenti di capitale riguardanti la D. S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, attiva nell’acquisizione e gestione di partecipazioni, invece di permettere il suo risanamento sarebbero serviti a risolvere problemi finanziari di altre società in difficoltà economiche riconducibili a C. (v. atto 0001 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con il suo complemento del 24 febbraio 2014, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche, tra l’altro, l’acquisizione di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca A., Lugano, intestata a E. S.p.A., nonché il blocco dei relativi saldi attivi (v. atto 0012 e segg. incarto MPC).
B. Mediante decisione del 25 febbraio 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 0028 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dichiarando che le edizioni bancarie e il blocco dei conti sarebbero stati ordinati tramite separate decisioni (v. atto 0032 incarto MPC), le quali sono state emanate dando così seguito alle richieste di cui sopra (v. atto 0030 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione di chiusura del 18 giugno 2014, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A. (v. atto 0034 e segg. incarto MPC). Esso ha nel contempo mantenuto il blocco del conto “finché l’autorità richiedente non avrà deciso definitivamente in merito” (v. atto 0040 incarto MPC). La decisione in questione è stata notificata a E. S.p.A. e all’UFG.
D. Tra il 2014 e il 2019, la banca A. ha chiesto a più riprese al MPC il dissequestro della relazione bancaria intestata a E. S.p.A., affinché quest’ultima potesse versare EUR 750'000.– a favore di F. S.r.l. e EUR 250'000.– a favore di G. S.p.A., operazioni tese ad estinguere un contratto di pegno concluso il 7 dicembre 2012 da E. S.p.A., con la banca A. a garanzia di due linee di credito concesse dalla banca in questione a F. S.r.l. e G. S.p.A. Le richieste di dissequestro sono sempre state respinte dall’autorità d’esecuzione. Con scritto dell’8 aprile 2019, la banca A., invocando diritti acquisiti in buona fede sui beni litigiosi, ha ribadito la sua richiesta di dissequestro (v. atto 0209 e segg. incarto MPC).
E. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il MPC ha respinto la richiesta di dissequestro della banca A. e mantenuto il blocco della relazione n. 1 (v. atto 0835 e segg. incarto MPC).
F. Il 16 gennaio 2020, la banca A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione in questione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.27 del 30 settembre 2020 lett. F).
G. Con sentenza del 30 settembre 2020, la presente autorità ha accolto il suddetto ricorso ai sensi dei considerandi, rinviando la causa al MPC e mantenendo il contestato sequestro (v. sentenza RR.2020.27).
H. Con decisione di chiusura del 19 maggio 2021, il MPC, dopo aver messo in atto quanto previsto dalla sentenza di cui sopra, ha riconfermato il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. intestata a E. S.p.A. (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.97 del 18 agosto 2021 lett. H).
I. Il 31 maggio 2021, la banca A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione, postulando l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione bancaria (v. sentenza RR.2021.97 lett. I), gravame respinto da questa Corte in data
Considerandi
18.
agosto 2021 (v. sentenza RR.2021.97). Con sentenza del 27 settembre 2022, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il giudizio di questa Corte (sentenza 1C_489/2021).
J. Con decisione di chiusura del 19 gennaio 2026, il MPC ha, in sostanza, ordinato la consegna alle autorità italiane della totalità dei valori patrimoniali giacenti sulla relazione bancaria n. 1 intestata all’ormai fallita e liquidata E. S.p.A. presso la banca A. nonché negato la qualità di parte alla ricorrente (v. act. 1.3).
K. Il 19 febbraio 2026, la banca A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione, postulando l’annullamento della stessa e chiedendo, in via principale,
che la relazione bancaria in questione venga “dissequestrata, rispettivamente sbloccata e l’ordine di blocco revocato” e, in via subordinata, che gli averi ivi giacenti siano “trattenuti in Svizzera e un congruo termine è fissato alla ricorrente al fine di far riconoscere in Svizzera la fondatezza delle proprie pretese ex art. 74a cpv. 5 lett. c AIMP” (act. 1, pag. 48).
L. Con risposta del 18 marzo 2026, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, rinviando integralmente alla motivazione della decisione impugnata (v. act. 6). Con scritto del 20 marzo 2026, l’UFG ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni di prima istanza delle autorità competenti in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (v. art. 25 cpv.
1.
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] e art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
1.2
I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12.
giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3
La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12.
cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4
Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1
Giusta l’art. 80h lett. b AIMP, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Trattandosi più particolarmente di un sequestro e di una trasmissione di averi bancari, solo il titolare del conto è di principio legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di affermare che anche i terzi al beneficio di un diritto reale o di un diritto reale limitato possono invocare pretese sugli oggetti o i valori destinati a essere consegnati allo Stato rogante (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.132 del 29 gennaio 2020 consid. 1.4 con rinvii; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526, pag. 561, con rinvii giurisprudenziali).
1.5.2
In concreto, la banca A. non è titolare del conto oggetto della decisione impugnata. Essa vanta tuttavia un diritto reale limitato sugli averi depositati sul conto in questione (v. sentenza RR.2020.27 e RR.2021.97 consid. 1.4.3), per cui la sua legittimazione ricorsuale è data.
1.6
Il MPC ha negato la qualità di parte alla ricorrente affermando che la stessa, al corrente del procedimento estero, avrebbe dovuto “manifestarsi presso la competente autorità estera così da far valere le proprie pretese” (act. 1.3, pag. 10). A suo avviso, “non avendo la banca A. intrapreso tali passi (…) le condizioni formali necessarie ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP non sono, in casu, adempiute” (ibidem).
Orbene, va innanzitutto rilevato che la giurisprudenza del Tribunale federale citata dal MPC a sostegno di quanto sopra (v. sentenze del Tribunale federale 1C_431/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 4.3; 1C_397/2017 del 7 agosto 2017 consid. 1.2) riguarda casi di persone oggetto di procedimenti penali esteri che hanno censurato solo dinanzi al giudice dell’assistenza, e non nell’ambito del procedimento di merito, violazioni che sarebbero occorse nella procedura estera: essendo la posizione della ricorrente tutt’altra, tale giurisprudenza non è qui applicabile. Ciò premesso, va considerato che ai contratti di pegno a favore di F. S.r.l. e G. S.p.A., sottoscritti dalla ricorrente in Svizzera, va applicato il diritto elvetico, che tratta peraltro in maniera privilegiata i creditori titolari di un diritto reale limitato. Non si vede quindi per quale motivo la stessa avrebbe dovuto partecipare al procedimento estero per far valere i suoi diritti, ipotesi neppure presa in considerazione dal Tribunale federale nella sua sentenza del
27.
settembre 2022 (v. supra lett. I). Per tacere comunque del fatto che alla ricorrente è già stata riconosciuta la qualità di parte nelle precedenti procedure dinanzi a questa Corte, statuto peraltro neanche messo in discussione dal Tribunale federale nella già citata sentenza. La qualità di parte della ricorrente va dunque confermata.
2.
La ricorrente afferma che la relazione bancaria litigiosa deve essere dissequestrata a suo favore, “in quanto: a) il sequestro alla base della domanda di consegna si riferisce ad un altro procedimento, nel frattempo concluso, senza che alcuna confisca sia stata richiesta nell’ambito di tale procedimento. Il sequestro alla base della richiesta di confisca non è pertanto funzionale al procedimento di bancarotta fraudolenta sul quale la domanda di consegna qui in discussione si fonda; b) la domanda di consegna ha natura civilistica, essa infatti è volta a garantire a E. S.p.A. di poter ottenere/recuperare i propri averi depositati presso la banca A., a discapito di quest’ultima ed in particolare in urto ai diritti di pegno in essere; c) le condizioni previste daII’art. 74a cpv. 4 lett. c. AIMP sono manifestamente adempiute, di talché la banca A. ha il diritto di opporsi alla consegna/restituzione dei beni/averi oggetto di confisca; d) i diritti della banca A. risultano essere liquidi e chiari, ciò che consente a questa lodevole Corte di pronunciare direttamente il dissequestro degli averi oggetto di confisca in favore della banca A.” (act. 1, pag. 47).
2.1
2.1.1
L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rimpiazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richiedente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale è anche l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).
2.1.2
La consegna di beni ai sensi dell'art. 74a AIMP richiede una sufficiente connessione tra il reato e i beni sequestrati. Deve esistere un nesso causale tra il reato e l'ottenimento dei beni, in modo che l'ottenimento dei beni appaia come una conseguenza diretta e immediata del reato (DTF 136 IV 4 consid. 6.6 pag. 13 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.205 del 21 febbraio 2012 consid. 4.2; RR.2009.330 del
20.
ottobre 2010 consid. 3.3.1). Ciò è il caso allorquando il prodotto originario del reato può essere identificato in maniera certa e documentata, ossia se la traccia documentaria (“Papierspur”, “paper trail”) può essere ricostituita in maniera da stabilire il nesso con il reato (DTF 129 II 453 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1A.53/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 3.4). Da consegnare all'autorità richiedente sono pure gli interessi e gli altri redditi derivanti dai beni sequestrati di origine criminale, i quali costituiscono anch'essi un indebito profitto ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (TPF 2008 88 consid.
4.1
e 4.2). Il Tribunale federale ha per contro escluso l'applicazione dell'art. 74a
AIMP per quanto concerne i risarcimenti equivalenti (DTF 149 IV 376 consid. 6.7; 133 IV 215 consid. 2.2.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.75 del 19 agosto 2022 consid. 4.1; RR.2012.55 del 24 settembre 2012 consid. 3.3; RR.2011.313 dell'11 maggio 2012 consid. 6.2; RR.2009.356 del
15.
aprile 2010 consid. 8.2; RR.2008.86 del 29 agosto 2008 consid. 8.1).
2.1.3
La nozione di buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 AIMP equivale a quella di cui all’art. 70 cpv. 2 CP. Quest’ultima disposizione prevede (riprendendo il testo del vecchio art. 59 n. 1 cpv. 2 CP) che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata (v. AEPLI, Commentario basilese, 2015, n. 61 ad art. 74a AIMP; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, pag. 192 e seg.). Se il terzo sa o non può ignorare che i valori sono il risultato di un’infrazione, non è più protetto (v. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 21 ad art. 70 CP). Ciò è segnatamente il caso quando egli, benché non ricettatore, ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati. La norma è analogamente applicabile anche ai terzi possessori titolari di un diritto reale limitato. Si pensi per esempio al caso in cui i valori patrimoniali fossero stati forniti in pegno a titolo di garanzia per un credito (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 30 giugno 1993, FF 1993 193, 219 e seg.). Devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, segnatamente la possibilità che aveva il terzo di ottenere delle informazioni (v. BAUMANN, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 58 ad art. 70/71 CP). La confisca non può essere ordinata se il terzo sa semplicemente che è stato avviato un procedimento penale contro il suo partner commerciale, ma non dispone di informazioni specifiche. Seguendo la dottrina maggioritaria, il Tribunale federale ha affermato che il terzo deve avere una conoscenza certa dei fatti che avrebbero giustificato la confisca o, quanto meno, deve considerare la loro esistenza seriamente possibile, o deve essere a conoscenza dei reati da cui provengono i valori o deve avere avuto perlomeno seri indizi che i valori provengano da un reato. In altre parole, la confisca nei confronti di un terzo sarà possibile solo se il terzo ha una conoscenza – corrispondente al dolo eventuale – dei fatti che giustifica la confisca (v. sentenza del Tribunale federale 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006 consid. 4.2, con rinvii dottrinali).
2.2
In concreto, con sentenza del 27 marzo 2024, divenuta irrevocabile il 5 maggio 2024, il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha condannato, nell’ambito di una procedura di patteggiamento (v. art. 444 CPP/I), C. e altri per bancarotta fraudolenta a danno di E. S.p.A., pronunciando la confisca dei valori patrimoniali qui litigiosi (v. allegato FFF al ricorso, pag. 7 e seg.).
Con scritto del 15 gennaio 2025, l’autorità rogante ha trasmesso detta sentenza al MPC, postulando il trasferimento dei valori in questione al Fondo Unico di Giustizia (v. ibidem).
2.3
Con sentenza del 18 agosto 2021, questa Corte ha respinto un ricorso della ricorrente teso ad ottenere il dissequestro del conto litigioso, giungendo, tra l’altro, alla conclusione che la predetta non aveva reso verosimile la sua buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP (v. sentenza RR.2021.97 consid. 4.4). Il Tribunale federale, pur giudicando inammissibile il gravame avverso il giudizio in questione, ha precisato quanto segue (sentenza 1C_489/2021 consid. 5):
“5.
5.1
La fattispecie penale posta a fondamento del sequestro litigioso non è chiara. In effetti, nella precedente sentenza del 30 settembre 2020 (RR.2020.27), la CRP aveva invitato il MPC a interpellare l'autorità rogante affinché fornisse ulteriori chiarimenti, indicando precisamente nell'ambito di quale procedimento penale il sequestro potesse ancora essere giustificato. Ciò poiché, qualora si trattasse di una vertenza civile, la massa fallimentare dovrebbe far valere le proprie eventuali pretese civili in Svizzera sulla base degli art. 166 segg. della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291). La CRP aveva infatti ritenuto, rettamente come risulta dagli atti, che nella sentenza del 31 marzo 2014 del Tribunale del riesame di Milano, inerente alla rogatoria in discussione, è stato accertato che non vi era alcuna richiesta di sequestro da parte dell'autorità italiana a quella svizzera, evidenziando, ciò che è decisivo, che il sequestro non era avvenuto nell'ambito della procedura penale di bancarotta indicata nella rogatoria iniziale e che in tale ambito non è stato emesso alcun provvedimento di sequestro probatorio o preventivo, neppure implicito. Si precisa che anche le rogatorie non contenevano nessuna richiesta di sequestro disposta dall'autorità giudiziaria italiana. Si sottolinea che l'autorità elvetica, prendendo spunto dalla rogatoria, ha adottato, sulla base del diritto procedurale svizzero, un "ordine di edizione e di blocco" autonomo, che anche per l'ampiezza dell'oggetto è significativamente difforme da quello configurato nell'ordinamento italiano. Il Tribunale estero ne ha concluso che lo scopo della misura chiesta dalla Procura in relazione al conto della ricorrente non era quindi né probatorio né confiscatorio, ma unicamente "conoscitivo" e avrebbe carattere civilistico-amministrativo, ma non costituirebbe un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 CPP italiano. La CRP ha poi rilevato che con scritto del 26 febbraio 2019 l'autorità rogante si era limitata a confermare il suo interesse al mantenimento del sequestro.
5.2
Sempre nella precedente decisione del 2020, la CRP ha richiamato anche la sentenza dell'8 febbraio 2018 del Tribunale ordinario di Milano, Sezione terza penale, relativa alla condanna degli imputati per i reati di falso in prospetto informativo, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob e aggiotaggio, ma non per quello di bancarotta fraudolenta, indicato nella rogatoria iniziale. Nell'ambito di quella sentenza, la Procura estera aveva chiesto di confiscare solo la somma di EUR 63'557.-- quale equivalente del profitto del reato di una manipolazione del 2010. Sempre in quella sentenza, la CRP ha accertato che la rogatoria era stata presentata nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza del 2018 appena citata, nel quadro della quale la Procura estera non aveva richiesto la confisca dei valori depositati sul conto della ricorrente, la cui esistenza non è neppure stata menzionata in quella sentenza. La CRP si è quindi chiesta per quale ragione la Procura estera, il 26 febbraio 2019, avesse nondimeno dichiarato il proprio interesse al mantenimento del sequestro, visto che per sua stessa ammissione tale sequestro non si inserirebbe neppure nel procedimento tuttora pendente concernente il reato di bancarotta fraudolenta. In tali circostanze la punibilità penale all'estero dei fatti rimproverati alla ricorrente non è palese.
5.3
Certo, nella decisione qui impugnata la CRP fonda il sequestro litigioso sul complemento rogatoriale del 24 febbraio 2014. Nello stesso la Procura estera ha chiesto il blocco del conto litigioso alla Svizzera, indicando la sua volontà di chiedere la dichiarazione di fallimento di E. S.p.A. al Tribunale fallimentare e di voler aprire un'inchiesta per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti di E. S.p.A. Ciò poiché una parte di un prestito obbligazionario per circa EUR 5 mio è stato trasferito in data 21 marzo 2013 sul conto della ricorrente (EUR 2'100'000); tuttavia, con tre bonifici successivi avvenuti nel 2013 su questo conto, E. S.p.A. ha fatto rientrare in Italia la somma complessiva di EUR 1'550'000.--. La Procura estera ritiene che potrebbe trattarsi di una sottrazione di risorse di E. S.p.A. nell'ambito della procedura fallimentare. Ora, come visto, nella successiva sentenza penale di condanna del 2018 non vi è traccia di una richiesta di sequestro, né dell'annunciato reato di bancarotta fraudolenta, già indicato nella rogatoria iniziale. Ne segue che il fondamento del sequestro litigioso non è evidente.
5.4
In seguito, con commissione rogatoria complementare del 12 dicembre 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha chiesto al MPC l'autorizzazione di estendere l'utilizzazione della documentazione bancaria già trasmessa anche al prospettato reato di bancarotta fraudolenta ai danni di E. S.p.A. Tali sospetti sarebbero emersi successivamente al complemento rogatoriale del 24 febbraio 2014. La Procura estera ha quindi aperto il procedimento penale n. 4523/2015 per il reato di bancarotta fraudolenta, emanando un avviso di conclusione delle indagini preliminari il 30 novembre 2020. Ha poi semplicemente rilevato il suo interesse a mantenere il sequestro del conto litigioso, asserendo che gli averi depositativi rappresenterebbero profitti di attività distrattive e/o dissipatorie, che potrebbero essere confiscati nel quadro di tale procedimento ch'essa si accingeva ad avviare. Il conto litigioso sarebbe infatti stato illecitamente utilizzato per prestare garanzie a favore di terze società senza alcuna contropartita per E. S.p.A., nonché per erogare un finanziamento di EUR 1'018'347.04 a favore di una controllante al solo scopo di soddisfare creditori di quest'ultima. Ritiene quindi che il saldo del conto spetti a E. S.p.A.
Ora, sebbene il nuovo procedimento n. 4523/2015 sarebbe stato aperto nel 2015, esso non è accennato nella sentenza di condanna del 2018. Nel complemento del 9 dicembre 2020 la Procura estera si limita poi a sostenere che si accingerebbe ad avviarlo, motivo per cui la fondatezza e la durata del sequestro non sono chiari. In effetti, già nel complemento rogatoriale del 24 febbraio 2014 la Procura estera, riferendosi alla procedura fallimentare, indicava il bonifico in data
21.
marzo 2013 di EUR 2'100'000 avvenuto sul conto litigioso. Il fallimento di E. S.p.A. è inoltre stato dichiarato già il 9 gennaio 2015.
5.5
Nella decisione di chiusura il MPC adduce, senza ulteriori precisazioni, che lo stato d'indebitamento di E. S.p.A. avrebbe dovuto essere noto alla banca A. al momento dell'apertura della relazione bancaria nel maggio 2012. Ne desume che al momento della sottoscrizione dei pegni il 7 dicembre 2012 e il 17 luglio 2013 e della costituzione della garanzia essa avrebbe dovuto esperire ricerche sullo stato d'insolvenza di E. S.p.A. e raccogliere informazioni supplementari.
La nozione di buona fede ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 AIMP equivale a quella dell'art. 70 cpv. 2 CP. Quest'ultima norma, che riprende il testo del previgente art.
59.
n. 1 cpv. 2 CP, dispone che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata. Se il terzo sa o non può ignorare che i valori sono il risultato di un'infrazione, non è più protetto. La norma è analogamente applicabile anche ai terzi possessori titolari di un diritto reale limitato, come può essere il caso quando i valori patrimoniali fossero stati forniti in pegno a titolo di garanzia per un credito. Al riguardo devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, segnatamente la possibilità che aveva il terzo di ottenere informazioni.
Nella fattispecie, la sussistenza di una tale conoscenza è tutt'altro che evidente. La giurisprudenza esige infatti l'applicazione restrittiva delle regole sulla confisca nei confronti di terzi non arricchitisi (sentenze 1B_59/2019 del 21 giugno 2019 consid. 3.2 e 1B_365/2012 del 10 settembre 2012 consid. 3.3, in: SJ 2013 I pag.
13.
segg. e 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006 consid. 4.2). Lo spirito e lo scopo della confisca escludono infatti che la misura possa portare pregiudizio a valori acquisiti in buona fede nell'ambito di un negozio giuridico conforme alla legge (DTF 115 IV 175 consid. 2b/bb). Non basta quindi che il terzo sapeva semplicemente dell'apertura di un procedimento penale contro la controparte contrattuale, fattispecie peraltro non resa verosimile in concreto, ma occorre che disponesse almeno di seri indizi riguardo all'esistenza dei fatti giustificanti la confisca, vale a dire che ne avesse una conoscenza in misura corrispondente al dolo eventuale (sentenza 1B_299/2014 del 21 novembre 2014 consid. 2.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n. 12 seg. ad art. 70; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2aed., 2021, n. 41 e 42a ad art. 70; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2aed. 2017, n. 20 segg. ad art. 70; MARCEL SCHOLL, in: Jürg-Beat Ackermann (ed.), Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n. 347-349).
Certo, alla base dell'art. 70 cpv. 2 CP vi è l'assunto che non soltanto l'autore, ma anche terzi non debbano poter trarre profitto dal reato. Una confisca deve quindi rimanere possibile, nel caso di disposizioni a titolo gratuito, anche qualora il terzo sia stato in buona fede, visto che le due condizioni sono cumulative (sentenza 1B_59/2019, citata, consid. 3.2). Per contro, la confisca è esclusa presso un terzo in buona fede se ha fornito una controprestazione adeguata per i valori patrimoniali ricevuti (cfr. sentenza 6B_398/2012 del 28 gennaio 2013 consid. 3.2 e rinvii; sulla questione della controprestazione vedi TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n. 13 ad art. 70; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 33-35 ad art. 70).
5.6
La CRP ha ritenuto che non sarebbe decisivo sapere se la ricorrente fosse al corrente o meno della reale situazione finanziaria di E. S.p.A., sottolineando nondimeno, rettamente, che gli elementi da essa invocati non sembrerebbero evidenziare una situazione economica precaria al momento della costituzione dei due pegni. Ha rilevato infatti che E. S.p.A. si sarebbe resa garante dei prestiti concessi dalla banca A. a F. Srl e a G. S.p.A. senza contropartita. Ha aggiunto che se le operazioni di credito e di finanziamento si inseriscono nella normale attività bancaria, più "problematiche e inusuali" sarebbero le garanzie di prestiti fornite a titolo gratuito, segnatamente in ambito societario e commerciale. La circostanza che E. S.p.A., F. Srl e G. S.p.A. avrebbero fatto parte del medesimo gruppo non sarebbe determinante. Ha considerato che la costituzione di pegni da parte di E. S.p.A. in favore di F. Srl e G. S.p.A., senza controprestazioni da parte di questi ultimi, avrebbe impoverito E. S.p.A. e i suoi azionisti e, sebbene le tre società facessero parte di un medesimo gruppo, la ricorrente avrebbe comunque dovuto approfondire i motivi legati a tale operazione gratuita. Ciò per verificare la possibile esistenza di conflitti di interessi tra i rappresentanti delle tre società ed escludere eventuali atti distrattivi a scapito di E. S.p.A. Ha ritenuto in definitiva che non avendo la ricorrente, di fronte a un'operazione asseritamente palesemente svantaggiosa per E. S.p.A., proceduto ad "approfondimenti" e a "verifiche", sia presso E. S.p.A. che in seno a F. Srl e G. S.p.A., volti a chiarire il quadro e le motivazioni alla base dei contratti di pegno e di prestito, chiedendosi perché E. S.p.A. non avesse essa stessa prestato direttamente denaro a F. Srl e G. S.p.A. invece di far capo alla banca A., la buona fede di quest'ultima non sarebbe stata resa verosimile ai sensi dell'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP. Ora, di massima la violazione di un obbligo di diligenza o d'informarsi non è sufficiente per escludere la buona fede del terzo (sentenze 1B_59/2019, citata, consid. 3.2 e 1B_269/2018 del 26 settembre 2018 consid. 4.2; cfr. sulla negligenza FLORIAN BAUMANN, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4aed. 2019, n. 57 e 58 ad art.70/71)”.
Orbene, al di là dell’esito materiale del precedente ricorso presso l’Alta Corte, è evidente che secondo il Tribunale federale il fatto che la ricorrente non abbia proceduto ad approfondimenti e a verifiche dinanzi a un’operazione svantaggiosa per E. S.p.A. non può costituire motivo per escludere la buona fede dell’insorgente. Ciò che invece risulta determinante nella fattispecie è sapere se quest’ultima fosse al corrente della situazione finanziaria di E. S.p.A. al momento della costituzione dei diritti di pegno e, soprattutto, se essa disponesse di seri indizi riguardo all'esistenza dei fatti giustificanti la confisca dei beni litigiosi, vale a dire che ne avesse una conoscenza in misura corrispondente al dolo eventuale. Tuttavia, gli atti dell’incarto non permettono di affermare né che al momento della costituzione dei pegni E. S.p.A. si trovasse in una situazione finanziaria precaria (v. sentenza 1C_489/2021 consid. 5.6), né che la ricorrente fosse al corrente dell’esistenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a danno di E. S.p.A., procedimento che allora non esisteva ancora, ricordato che la rogatoria italiana pendente in quel momento riguardava un procedimento penale per i reati di falso in prospetto informativo, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob e aggiotaggio (v. ibidem, consid. 5.2). In definitiva, questa Corte ritiene che la ricorrente abbia reso sufficientemente verosimile la sua buona fede al momento della costituzione dei pegni e che la fondatezza delle sue pretese ex art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP non può essere messa in discussione. Tanto più che la ricorrente, per l’acquisizione dei diritti reali limitati in questione, ha fornito delle controprestazioni, ossia la concessione di linee di credito a F. S.r.l. e G. S.p.A. Ribadito e sottolineato che di massima la violazione di un obbligo di diligenza o d'informarsi non è sufficiente per escludere la buona fede del terzo (v. 1C_489/2021 consid. 5.6 in fine), le asserite inadempienze della ricorrente censurate dal MPC, ossia: “l’omissione totale della banca A. nell’acquisire informazioni sul conto di E. S.p.A., rimanendo all’oscuro del suo stato di indebitamento, come sull’intero gruppo societario; l’incompletezza del fascicolo bancario; l’ingiustificata celerità nella concessione dei crediti, ma soprattutto il pressapochismo nel concedere i prestiti e la mancata verifica, nonché approfondimento dell’incoerenza tra lo scopo indicato sulle richieste di credito e l’effettivo utilizzo dei crediti” (act. 1.3, pag. 14) non permetterebbero in ogni caso, anche se fossero confermate, di ipotizzare che la ricorrente dovesse sapere dell’esistenza di indizi di reati fallimentari a danno di E. S.p.A., all’epoca nemmeno oggetto di procedimento penale, unico aspetto qui determinante, a prescindere da eventuali negligenze nella concessione del credito.
2.4
In conclusione, constatate sia l’esistenza dei diritti reali limitati a favore della ricorrente sia la buona fede di quest’ultima sia la fondatezza delle sue pretese, il gravame va accolto e il conto litigioso dissequestrato a favore della medesima, senza la necessità di statuire sulle ulteriori censure presentate col reclamo.
3.
Alla luce di ciò, prima di procedere allo sblocco della relazione n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A., in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura. Questo in virtù del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. Il principio della buona fede fra Stati va infatti ponderato con le garanzie dello stato di diritto e con la legittima pretesa del ricorrente di rientrare in possesso dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l'esistenza di una loro origine delittuosa. In questo senso l'autorità di esecuzione dovrà comunicare senza indugio all'autorità rogante il contenuto delle predette considerazioni dando pedissequamente alla stessa un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Nell'attesa il sequestro della relazione n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A., va mantenuto.
4.
4.1
Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.–.
4.2
Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all’art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l’avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 3'000.–. L’indennità è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché proceda come definito al considerando 3.
3. Non si prelevano spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 6'000.–.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 27 aprile 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Matteo Galante - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Dopo la crescita in giudicato inviare a: - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sentenze
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv.
1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).