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Decisione

SK.2013.20

SK.2013.20

3 settembre 2013Italiano42 min

Ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP); organizzazione criminale (art. 260ter CP); riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b e c CP); ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup).

Source weblaw.ch

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’inc art o: SK.2013.20

Sentenza del 3 settembre 2013 Corte penale

Composizione Giudici penali federali, Giuseppe Muschietti, Presidente, Walter Wüthrich e Miriam Forni Cancelliere Davide Francesconi

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia Rezzonico

contro

A., patrocinato dall'avv. Luca Marcellini, attualmente in regime di espiazione anticipata della pena presso il Penitenziario cantonale "La Stampa",

Oggetto ripetuta falsità in certificati, riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, organizzazione criminale

Fatti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto, in data 21 agosto 2008, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, sulla base di un rapporto di segnalazione della Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF). Il suddetto procedimento penale è stato in seguito esteso, il 15 gennaio 2009, ad A. per titolo di riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup). In data 23 novembre 2009, il MPC ha ulteriormente esteso le indagini nei confronti del qui imputato anche all'ipotesi di reato di falsità in certificati ex art. 252 CP. Infine, mediante decisione del 30 novembre 2009, il MPC ha ulteriormente esteso il procedimento penale nei confronti di A. al reato di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP.

B. In data 23 novembre 2009, il MPC ha emanato un ordine di arresto nei confronti di A. In accoglimento della domanda di conferma dell'arresto presentata dal MPC, il competente Giudice istruttore federale, ha ordinato, il 26 novembre 2009, la detenzione preventiva del qui imputato. In data 2 febbraio 2011, l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto di essere ammesso a regime di espiazione anticipata di pena. Tale richiesta è stata accolta dal MPC con decisione di medesima data.

C. Su richiesta del 13 gennaio 2010 del MPC, il Giudice istruttore federale straordinario (di seguito: GIFs) ha ordinato, il 21 gennaio 2010, l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti, tra gli altri, di A., per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro, organizzazione criminale, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

D. Nelle more dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), in data 23 dicembre 2010 il GIFs ha rinviato gli atti al MPC per il prosieguo delle indagini.

E. Il 5 aprile 2013, il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al MPC che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP.

F. Mediante decreto dell'8 aprile 2013 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo l'istanza di A.

G. Il 7 maggio 2013 il MPC ha quindi comunicato all'imputato l'atto di accusa ex art.

Considerandi

360.

CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito. L'atto di accusa in parola recita in particolare quanto segue:

"Atto d’accusa (procedura abbreviata) Artt. 360 e segg. CPP

[omissis]

1.

Fatti contestati (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP)

1.1

Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup

1.1.1

Per avere in correità con B.,

in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, nel periodo tra il 1° marzo 2003 e il 15 luglio 2008, in più occasioni, senza essere autorizzato, intenzionalmente partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione dal Brasile in Svizzera di un quantitativo di almeno 61 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado 1 di purezza indeterminato ma stimabile al 73%, sostanza stupefacente presumibilmente destinata al mercato italiano, sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente e ripetutamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, facendo mestiere dei traffici internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari, comunque superiore a CHF 100'000 e un guadagno considerevole pari a EUR 20'000 a viaggio, per un totale complessivo di almeno EUR 1'360'000, conseguendo in tal modo un reddito regolare e duraturo nel tempo tale da contribuire al miglioramento della propria situazione economica, e meglio per avere organizzato, pianificato e effettuato personalmente il trasporto da Lugano a San Paolo/Br di denaro di 2 pertinenza di B., pari alla maggior parte di quanto cambiato presso C.e D. e che sapeva almeno in parte destinato all’acquisto, da parte di B., di un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasporti di denaro effettuati in occasione di 68 voli da lui compiuti tra il 1° marzo 2003 e il 15 luglio 2008, da Zurigo a San Paolo/Br, così come partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione della sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte di B. dal Brasile in Svizzera, per almeno 3 chilogrammi a viaggio in occasione di almeno 3/4 dei 27 voli da quest’ultimo effettuati, tra il 15 maggio 2004 e il 15 luglio 2008, da San Paolo/Br a Zurigo, in particolare riservando i voli aerei e mettendo a disposizione di B. un impianto diplomatico, permettendo così il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente,impianto diplomatico che comprendeva passaporti diplomatici e di servizio a nome di alias, bolgette diplomatiche false e falsi documenti attestanti, contrariamente al vero, lo statuto diplomatico.

1.1.2

Per avere in correità con E.,

1.

Fonte: Institut für Rechtsmedizin Basel. 2 Cfr. punti 1.3.2 e 1.3.3.

in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, e in Europa nel periodo tra il 13 e il 18 ottobre 2009, in un’occasione, senza essere autorizzato, intenzionalmente partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione dal Cile in Europa di un quantitativo di 3 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado di purezza indeterminato, ma verosimilmente basso, sostanza stupefacente presumibilmente destinata al mercato italiano, sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente e ripetutamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, facendo mestiere dei traffici internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari, comunque superiore a CHF 100'000 e un guadagno prospettato considerevole pari ad un terzo del ricavato, conseguendo in tal modo un reddito regolare e duraturo nel tempo tale da contribuire al miglioramento della propria situazione economica, riprendendo l’attività di cui al punto 1.1.1, interrotta nel luglio del 2008 a causa dell’arresto di B. in Brasile, e meglio per avere partecipato all’organizzazione, al trasporto e all’importazione dal Cile in Europa di 3 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, da parte di E. per conto dell’organizzazione criminale di cui al punto 1.4., in occasione del viaggio da quest’ultimo effettuato tra il 13 e il 18 ottobre 2009 con A., in particolare mettendo a disposizione di E. un impianto diplomatico, permettendo così il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente, impianto diplomatico che comprendeva passaporti diplomatici e di servizio a nome di alias, bolgette diplomatiche false e falsi documenti attestanti, contrariamente al vero, lo statuto diplomatico.

1.1.3

Per avere in correità con E.,

in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, nel periodo tra il 19 e il 23 novembre 2009, in un’occasione, senza essere autorizzato, intenzionalmente fatto preparativi per trasportare e importare dal Cile in Svizzera un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con grado di purezza indeterminato, sostanza stupefacente presumibilmente destinata al mercato italiano, sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente e ripetutamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, facendo mestiere dei traffici internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari, comunque superiore a CHF 100'000 e un guadagno prospettato considerevole pari ad un terzo del ricavato, conseguendo in tal modo un reddito regolare e duraturo nel tempo tale da contribuire al miglioramento della propria situazione economica, e meglio per avere organizzato, pianificato ed effettuato personalmente il trasporto di EUR 60'000 da Lugano a Santiago del Cile/Cile in occasione del viaggio tra il 19 e il 23 novembre 2009 effettuato con E., denaro di pertinenza dell’organizzazione criminale di cui al punto 1.4. e almeno in parte destinato all’acquisto, da parte di E., membro dell’organizzazione criminale, di un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, così come partecipato all’organizzazione del trasporto e dell’importazione della sostanza stupefacente di tipo cocaina, da parte di E. dal Cile in Svizzera, in particolare mettendo a disposizione di E. un impianto diplomatico, che avrebbe dovuto permettere il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente, impianto diplomatico che comprendeva passaporti diplomatici e di servizio a nome di alias, bolgette diplomatiche false e falsi documenti attestanti, contrariamente al vero, lo statuto diplomatico, traffico in seguito non portato a termine.

1.1.4

Per avere singolarmente,

a Zurigo, nell’ottobre del 2009, in un’occasione, intenzionalmente procurato in altro modo ad altri stupefacenti, facendo da tramite, mettendo in contatto e presentando F. ad E., quale venditore all’ingrosso e al dettaglio di sostanza stupefacente di tipo cocaina nella zona di Zurigo, affinché E. potesse trattare con F. l’acquisto di un indeterminato quantitativo di cocaina, trattativa che non è tuttavia sfociata in un acquisto di sostanza stupefacente.

1.2

Falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP

Per avere singolarmente,

all’aeroporto di Zurigo-Kloten, tra il 2 maggio 2006 e il 6 luglio 2008, in almeno 46 occasioni, al fine di migliorare la situazione propria e altrui, intenzionalmente e ripetutamente fatto uso, a scopo di inganno, di una carta di legittimazione contraffatta,

e meglio per avere

fatto uso, con lo scopo di ingannare il personale addetto ai controlli, di non dover rivelare la sua vera identità e evitare il controllo del bagaglio a mano, di un passaporto falso e/o un passaporto diplomatico falso e/o un passaporto di servizio falso a nome di G., H., J. e I., alias da lui utilizzati, esibendoli ai controlli aeroportuali/doganali all’aeroporto di Zurigo-Kloten in uscita ed in entrata dalla Svizzera, in occasione dei seguenti voli a destinazione di San Paolo/Br, Documento d’identità falso a nome Data della partenza da Zurigo / di data del rientro a Zurigo G. 02.05.2006 / 04.05.2006 G. 14.05.2006 / 16.05.2006 G. 16.06.2006 / 18.06.2006 H. 24.10.2006 / 26.10.2006 H. 03.12.2006 / 05.12.2006 H. 17.12.2006 / 20.12.2006 H. 04.01.2007 / 06.01.2007 H. 17.02.2007 / 19.02.2007 H. 26.02.2007 / 28.02.2007 G. 06.05.2007 / 08.05.2007 H. 05.06.2007 / 07.06.2007 H.? / 19.06.2007 H. 05.09.2007 / 08.09.2007 H. 27.09.2007 / 29.09.2007 H. 14.10.2007 / 16.10.2007 J. 06.12.2007 / 08.12.2007 J. 05.01.2008 / 07.01.2008 I. 21.02.2008 / 23.02.2008 I. 04.04.2008 / 06.04.2008 I. 16.05.2008 / 18.05.2008 I. 30.05.2008 / 01.06.2008 I. 14.06.2008 / 16.06.2008 I. 04.07.2008 / 06.07.2008 bis

1.3

Riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b e c CP

Per avere in correità con B.,

a Lugano, a Massagno, a Gandria e a Zurigo, tra il 1° marzo 2003 e l’ottobre 2009, ripetutamente, in almeno 55 occasioni, intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dei traffici internazionali di stupefacenti del tipo cocaina di cui al punto 1.1, per un importo complessivo di CHF 8'368'237.50, sapendo della provenienza criminale del denaro, denaro di pertinenza di B., costituendo la condotta descritta un caso grave di riciclaggio di denaro, in quanto agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, commesso per mestiere mediante atti ripetuti durante il periodo di tempo prolungato di cui sopra, dedicandovi un tempo ragguardevole e importanti energie, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari di almeno 3 CHF 4'737'563.70, e meglio per avere

1.3.1

a Zurigo, tra il 1° marzo 2003 e il 15 luglio 2008, in più occasioni, trasportato un importo indeterminato di denaro in Brasile, in occasione dei 68 voli da lui compiuti, denaro non destinato all’acquisto di stupefacenti di cui al punto 1.1.1.;

1.3.2

a Massagno, tra il 2004 e l’11 luglio 2007, in almeno 29 occasioni, cambiato presso C. importi di denaro per un totale complessivo di almeno CHF 2’742’128.60,

in particolare

1.3.2.1

tra il 2004 e il 2006, in circostanze di tempo non meglio precisate, cambiato banconote di EUR di piccolo taglio contro banconote di EUR di grosso taglio, in almeno 4 4 occasioni per EUR 30'000 per volta, per un importo complessivo di EUR 120’000;

5.

1.3.2.2

l'11 maggio 2004, cambiato l’importo di EUR 58'770 contro USD 69'000;

6.

1.3.2.3

il 13 maggio 2004, cambiato l’importo di EUR 25'000 contro USD 29'400;

7.

1.3.2.4

il 9 giugno 2004, cambiato l’importo di EUR 68'050 contro USD 82'520;

8.

1.3.2.5

il 2 settembre 2004, cambiato l’importo di EUR 66'115 contro USD 80'000;

1.3.2.6

il 16 settembre 2004, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di 9 piccolo taglio contro EUR 32'260 in banconote di grande taglio;

1.3.2.7

il 17 settembre 2004, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di 10 piccolo taglio contro EUR 38'635 in banconote di grande taglio;

11.

1.3.2.8

il 15 ottobre 2004, cambiato l’importo di EUR 98'370 contro USD 121'000;

1.3.2.9

il 21 ottobre 2004, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di piccolo 12 taglio contro EUR 51'815 in banconote di grande taglio;

13.

1.3.2.10

il 29 ottobre 2004, cambiato l’importo di EUR 11'070 contro USD 14'000;

3.

Importo risultante dalla deduzione dall’importo complessivo riciclato del totale dei cambi EUR/EUR, oggetto questi ultimi di ulteriore cambio in USD o CHF. 4 Corrispondente a un controvalore di CHF 186'600 (tasso medio negli anni 2004-2006 = 1.555). 5 Corrispondente a un controvalore di CHF 90'423.50. 6 Corrispondente a un controvalore di CHF 38'475. 7 Corrispondente a un controvalore di CHF 103'273. 8 Corrispondente a un controvalore di CHF 101'526. 9 Corrispondente a un controvalore di CHF 49’761. 10 Corrispondente a un controvalore di CHF 59'691.10. 11 Corrispondente a un controvalore di CHF 151'696. 12 Corrispondente a un controvalore di CHF 79'660.40. 13 Corrispondente a un controvalore di CHF 16'923.80.

14.

1.3.2.11

il 29 ottobre 2004, cambiato l’importo di EUR 87'000 contro USD 110'000;

15.

1.3.2.12

l'8 novembre 2004, cambiato l’importo di EUR 80'000 e CHF 55'790 contro complessivi USD 150'000;

16.

1.3.2.13

il 10 novembre 2004, cambiato l’importo di EUR 9'375 contro USD 12'000;

17.

1.3.2.14

il 25 novembre 2004, cambiato gli importi di EUR 63'000 e CHF 51'580 contro complessivi USD 127'000;

1.3.2.15

il 14 febbraio 2005, cambiato un importo indeterminato di EUR in banconote di piccolo 18 taglio contro EUR 46'000 in banconote di grande taglio;

19.

1.3.2.16

il 25 aprile 2005, cambiato l’importo di EUR 89'000, composto da 2'261 banconote usate di differente taglio nominale, contro EUR 89'000 in banconote da EUR 500;

20.

1.3.2.17

l'8 settembre 2005, cambiato l’importo di EUR 68'000 contro CHF 104'720;

21.

1.3.2.18

il 27 febbraio 2007, cambiato l’importo di EUR 100'000 contro USD 131'000;

22.

1.3.2.19

il 24 aprile 2007, cambiato l’importo di EUR 118'780 contro USD 160'000;

23.

1.3.2.20

nel maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 50'000 contro USD 66'200;

24.

1.3.2.21

nel maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 48'563.87 contro USD 64'250;

25.

1.3.2.22

il 9 maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 74'350 contro USD 100'000;

26.

1.3.2.23

il 16 maggio 2007, cambiato l’importo di EUR 100'000 contro USD 135'200;

27.

1.3.2.24

nel giugno 2007, cambiato l’importo di EUR 104'627.15 contro USD 136'800.

28.

1.3.2.25

il 21 giugno 2007, cambiato l’importo di EUR 33'850 contro USD 45'000;

29.

1.3.2.26

l'11 luglio 2007, cambiato l’importo di EUR 24'500 contro USD 33'200.

1.3.3

a Lugano e a Gandria,

14.

Corrispondente a un controvalore di CHF 133'006. 15 Corrispondente a un controvalore di CHF 122'096. 16 Corrispondente a un controvalore di CHF 14'310.90. 17 Corrispondente a un controvalore di CHF 95'111.10. 18 Corrispondente a un controvalore di CHF 71’631.20. 19 Corrispondente a un controvalore di CHF 137'283. 20 Corrispondente a un controvalore di CHF 104'924. 21 Corrispondente a un controvalore di CHF 162'183. 22 Corrispondente a un controvalore di CHF 194'941. 23 Corrispondente a un controvalore di CHF 82'406. 24 Corrispondente a un controvalore di CHF 80’488.30. 25 Corrispondente a un controvalore di CHF 122'579. 26 Corrispondente a un controvalore di CHF 165'064. 27 Corrispondente a un controvalore di CHF 173'835. 28 Corrispondente a un controvalore di CHF 56'286.50. 29 Corrispondente a un controvalore di CHF 40'583.80.

tra il dicembre 2006 e l’ottobre 2009, in almeno 16 occasioni, cambiato presso D. importi di denaro per un totale complessivo di almeno CHF 4'625'042.70,

in particolare

1.3.3.1

nel dicembre 2006, verosimilmente il 20 dicembre 2006, cambiato un importo di EUR 30 indeterminato contro USD 100'000;

1.3.3.2

tra gennaio 2007 e luglio 2008, in circostanze di tempo non meglio precisate, scambiato banconote EUR di piccolo taglio contro banconote di EUR 500 per un importo complessivo dichiarato di almeno il doppio di quello convertito in USD per approssimativamente CHF 2'845'197; 31

1.3.3.3

il 23 gennaio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 35’000; 32

1.3.3.4

il 25 gennaio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 55’000, 33

1.3.3.5

il 2 febbraio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 60’000; 34

1.3.3.6

l’8 febbraio 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 90’000; 35

1.3.3.7

il 15 novembre 2007, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 80’000; 36

1.3.3.8

il 5 marzo 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 200'000; 37

1.3.3.9

il 2 maggio 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 70'000; 38

1.3.3.10

il 22 maggio 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 150'000; 39

1.3.3.11

il 10 giugno 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 190'000; 40

1.3.3.12

il 13 giugno 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 120'000; 41

1.3.3.13

il 25 giugno 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 150’000; 42

1.3.3.14

il 9 luglio 2008, cambiato un importo di EUR indeterminato contro USD 250’000; 43

1.3.3.15

nell’ottobre 2009, cambiato un importo di USD 100'000 contro EUR 65'000.

1.3.4

a Lugano, tra l’ottobre 2007 e il luglio 2008, in 3 occasioni, fatto trasportare da D. importi di denaro attraverso il valico italo/svizzero di Ponte Chiasso/I, per un totale di CHF 442’451, in particolare

30.

Corrispondente ad un controvalore di CHF 121’914. 31 Corrispondente ad un controvalore di CHF 43'704.50. 32 Corrispondente ad un controvalore di CHF 68'460.70. 33 Corrispondente ad un controvalore di CHF 74’607. 34 Corrispondente ad un controvalore di CHF 111’612. 35 Corrispondente ad un controvalore di CHF 89'832.80. 36 Corrispondente ad un controvalore di CHF 207'780. 37 Corrispondente ad un controvalore di CHF 72’858. 38 Corrispondente ad un controvalore di CHF 154’997. 39 Corrispondente ad un controvalore di CHF 193’952. 40 Corrispondente ad un controvalore di CHF 124’702. 41 Corrispondente ad un controvalore di CHF 156’357. 42 Corrispondente ad un controvalore di CHF 256’887. 43 Corrispondente ad un controvalore di CHF 102'181.70 (tasso medio dell’ottobre 2009).

1.3.4.1

nell’ottobre 2007, fatto trasportare da Ponte Chiasso/I a Lugano, l’importo di CHF 100'000;

1.3.4.2

nel luglio 2008, ma comunque dopo l'arresto di B. avvenuto il 12 luglio 2008, fatto trasportare da Lugano a Ponte Chiasso/I, l’importo di CHF 240’000;

1.3.4.3

nel luglio 2008, ma comunque dopo l'arresto di B. avvenuto il 12 luglio 2008, fatto 44 trasportare da Lugano a Ponte Chiasso/I, l’importo di USD 100’000.

1.3.5

a Lugano, nel 2007, in due occasioni, consegnato, su richiesta di B., all’orologiaio BBB. un importo complessivo di CHF 100'000 per il pagamento di un orologio non meglio identificato.

1.3.6

a Lugano o a Zurigo, tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2008, in due occasioni,

45.

46 preso in consegna da B. gli importi di EUR 200'000 e EUR 25'000, consegnato il primo importo a D. affinché lo trasportasse oltre confine in Italia e trasportato il secondo importo personalmente a Milano, dove ha consegnato entrambi gli importi a K.

1.3.7

a Lugano, nell’ottobre 2009, 47 trasportato personalmente un importo di EUR 65'000 da Lugano a Milano attraverso il valico italo/svizzero.

ter

1.4

Organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 CP

Per avere,

in Svizzera, in particolare a Zurigo e in diverse località in Italia, a partire dall’estate del 2009 e fino al 23 novembre 2009, ripetutamente sostenuto un’organizzazione criminale di stampo mafioso, in particolare agendo a supporto del clan affiliato dei “L.”, operante principalmente in Lombardia e capeggiato da M., e di cui N. ed E. sono membri, sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, fondato su una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole gerarchiche, che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali, i cui membri sono intercambiabili, commettendo tra gli altri una serie di atti criminali nel contesto di traffici internazionali di stupefacenti del tipo cocaina dal Sud America verso la Svizzera e l’Europa, in particolare nella consapevolezza di contribuire all’esistenza, di sostenere e di agire nell’interesse dell’organizzazione criminale, svolgendo taluni compiti organizzativi, pianificatori e logistici relativi ai viaggi volti all’approvvigionamento in Cile della sostanza stupefacente del tipo cocaina e del trasporto e importazione della stessa in Svizzera e in Europa, con un compenso prospettato di un terzo del ricavato, caratterizzando il proprio sostegno al reato di organizzazione criminale attraverso la realizzazione dei reati di cui a punti 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4., che costituiscono elemento soggettivo e oggettivo del reato di organizzazione criminale, il quale viene altresì concretizzato attraverso le

44.

Corrispondente ad un controvalore di CHF 102’451 (data del cambio: 12.07.2008). 45 Corrispondente ad un controvalore di CHF 320'192.10. 46 Corrispondente ad un controvalore di CHF 40'024. 47 Corrispondente ad un controvalore di CHF 98'399.10 (tasso medio dell’ottobre 2009).

seguenti ulteriori condotte che non si esauriscono nell’adempimento dei reati fine di cui ai punti 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4.,

e meglio per avere

1.4.1

in diverse località in Italia, nel corso dell’estate e dell’autunno del 2009, attraverso O. e P., incontrandoli personalmente e contattandoli telefonicamente, fatto falsificare passaporti diplomatici per E., bolgette diplomatiche, tre ceralacca e lettere d’accompagnamento diplomatiche attestanti, contrariamente al vero, la loro natura diplomatica e destinati a facilitare l’importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal Cile in Svizzera e in Europa da parte dell’organizzazione criminale, mettendo in questo modo a disposizione della stessa “l’impianto diplomatico” e le sue conoscenze nella materia;

1.4.2

in diverse località in Italia, nel settembre del 2009, attraverso O. e P., fatto allestire per N., una carta d’identità italiana falsa a nome di Q., sapendo che tale condotta era a favore di un membro dell’organizzazione criminale e che il proprio agire sosteneva pertanto la stessa;

1.4.3

a Milano, nell’ottobre 2009, fatto tradurre da un cittadino colombiano un documento dall’italiano allo spagnolo, documento falso relativo all’impianto diplomatico “messo a disposizione dell’organizzazione criminale”;

1.4.4

probabilmente a Milano, nel novembre del 2009, richiesto informazioni ed in seguito riservato ed acquistato presso l’agenzia viaggi R. di Milano per sé e per E. due biglietti aerei da Parigi a Santiago del Cile con partenza il 19 novembre 2009 e rientro il 22 novembre 2009, con scalo a Madrid, viaggio volto all’approvvigionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte dell’organizzazione criminale;

1.4.5

a Zurigo, nell’autunno del 2009, stabilito una base logistica presso l’appartamento di S., sito a Zurigo per depositarvi le bolgette diplomatiche false e i documenti diplomatici falsi utilizzati per il trasporto e l’importazione della sostanza stupefacente dal Cile in Svizzera ed in Europa per conto dell’organizzazione criminale [omissis]

4.

Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)

4.1

Elenco oggetti ancora sotto sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147

Documentazione sequestrata presso la profumeria T., Documento numero Vol. in data 18.02.2009 n. Fotocopia ricevuta di pagamento dell’11.02.2009 e da 08-006-000-0011 58 stampata accredito carta cliente n. 1 a 08-006-000-0012

Documentazione sequestrata presso l'hotel AA., in Documento numero Vol. data 25.11.2009 n. Stampate relative a quattro pernottamenti a nome di BB. da 08-007-000-0010 58 a 08-007-000-0011

Documentazione sequestrata presso l'hotel CC., in Documento numero Vol. data 25.11.2009 n. Diverse stampate di pernottamenti a nome di H. da 08-008-000-0011 58 a 08-008-000-0115

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. DD., in data 04.11.2008 n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei da 7-009-001-000-006 35 con uso di alias diversi e più precisamente, EE., FF. e altri a 7-009-001-000-048 nominativi riconducibili a B.

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. DD., in data 05.11.2008 n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei da 7-009-002-000-006 35 con uso di alias diversi e più precisamente, EE., FF. e a 7-009-002-000-026 CCC.

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. DD., in data 05.11.2008 n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei da 7-009-003-000-006 35 con uso di alias diversi e più precisamente, EE., FF. e a 7-009-003-000-018 CCC.

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. DD., in data 10.11.2008 n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei da 7-009-002-000-031 35 con uso di alias diversi e più precisamente, BB., H., G. e a 7-009-002-000-081 signori A.

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. DD., in data 26.11.2008 n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei da 7-009-002-000-085 35 con uso di alias diversi e più precisamente NN. a 7-009-002-000-255

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. DD., in data 01.12.2008 n. Documentazione relativa a riservazioni di biglietti aerei da 7-009-004-000-005 35 con uso di alias diversi e più precisamente NN. a 7-009-004-000-007

Documentazione sequestrata presso l'agenzia viaggi Documento numero Vol. GG., in data 24.05.2012 n. Documentazione relativa a riservazione di biglietti con da 7-026-000-000-0005 41 alias OO. a 7-026-000-000-0024

Documentazione sequestrata presso la società HH., in Documento numero Vol. data 24.05.2012 n. Documentazione relativa a riservazione di biglietti con da 7-027-000-000-0009 41 alias utilizzati da B. ed A. e a loro nome a 7-027-000-000-0061

Documentazione sequestrata presso la banca II., con Documento numero Vol. ordine del 15.01.2009 n. Conto intestato a JJ. Documentazione di base di apertura da 7-005-003-001-001 28 a 7-005-003-001-005 Estratto patrimoniale CHF da 7-005-003-002-001 28 a 7-005-003-002-015 Documentazione conto CHF da 7-005-003-003-001 28 a 7-005-003-003-040 Profilo cliente e istoriato da 7-005-003-004-001 28 a 7-005-003-004-013 Documentazione sequestrata presso la banca KK., Documento numero Vol. con ordine del 15.01.2009 n. Conto intestato ad A. Documentazione di base di apertura da 7-007-003-001-001 33 a 7-007-003-001-022 Estratto conto CHF da 7-007-003-002-001 33 a 7-007-003-002-020 Estratto conto EURO da 7-007-003-003-001 33 a 7-007-003-003-013 Estratto conto GBP da 7-007-003-004-001 33 a 7-007-003-004-004 Operazioni di pagamento CHF da 7-007-003-005-001 33 a 7-007-003-005-116 Operazioni di pagamento EURO da 7-007-003-006-001 33 a 7-007-003-006-095 Operazioni di pagamento GBP da 7-007-003-007-001 33 a 7-007-003-007-006 Profilo cliente e istoriato da 7-007-003-008-001 35 a 7-007-003-008-035 Documentazione sequestrata presso la società LL., Documento numero Vol. con ordine del 29.01.2009 n. Documentazione varia 7-012-000-000-005 36 Documentazione sequestrata presso la società MM., Documento numero Vol. con ordine del 29.01.2009 n. Documentazione varia 7-013-000-000-005 36 Documentazione sequestrata presso la società PP., Documento numero Vol. con ordine del 27.03.2009 n. Documentazione varia da 7-015-000-000-005 36 a 7-015-000-000-011 Documentazione sequestrata presso QQ., con ordine Documento numero Vol. del 27.03.2009 n. Documentazione varia da 7-019-000-000-005 36 a 7-019-000-000-010 Documentazione sequestrata presso la società RR., Documento numero Vol. con ordine del 10.04.2009 n. Polizza vita intestata ad A. Documentazione di apertura e liquidazione della polizza da 7-021-000-000-007 37 vita a 7-021-000-000-020 Documentazione sequestrata presso l'hotel SS., in Documento numero Vol. data 08.01.2013 n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-031-000-000-0005 41 a 07-031-000-000-0008 Documentazione sequestrata presso l'hotel TT., in Documento numero Vol. data 17.01.2013 n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-032-000-000-0005 41 a 07-032-000-000-0011 Documentazione sequestrata presso l'hotel AAA., in Documento numero Vol. data 17.01.2013 n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-033-000-000-0005 41 a 07-033-000-000-0012 Documentazione sequestrata presso l'hotel AAA., in Documento numero Vol. data 17.01.2013 n. Documentazione relativa a diversi pernottamenti da 07-034-000-000-0005 41 a 07-034-000-000-0012 La documentazione soprammenzionata si trova presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata di Lugano.

4.2

Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147

Data Importo sotto Ubicazione Sequestrat Documento numero Vol sequestro sequestro valori i da n. patrimoniali

25.11.2009

CHF 1'918.45 Banca Ministero da 08-009-000-0001 58 (all’arresto) Nazionale pubblico a 08-009-000-0002 Svizzera della Berna Confederazi one

25.11.2009

EUR 46'665.50 Banca Ministero da 08-009-000-0001 58 (all’arresto) Nazionale pubblico a 08-009-000-0002 Svizzera della Berna Confederazi one

25.11.2009

Pesos 6'210 Cassaforte Ministero da 08-009-000-0001 58 (all’arresto) Ministero pubblico a 08-009-000-0002 pubblico della della Confederazion Confederazi e one

5.

Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP) Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 201'509.25 di cui CHF 186'246.85 disborsi e CHF 15'262.40 emolumenti (allegati 1 e 2 al presente atto d’accusa). L’importo di CHF 96'797.80 (spese carcerarie di detenzione preventiva) è a carico della Cassa federale e l’importo di CHF 104'711.45 è a carico di A.

[omissis]

7.

Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)

7.1

A., nato il 31 luglio 1936, è autore colpevole di:

Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti Lstup, fatti avvenuti in Svizzera, in particolare a Zurigo e a Lugano, e in Europa, tra il 1° marzo 2003 e il 23 novembre 2009, reato previsto dall’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup.

Falsità in certificati, fatti avvenuti all’aeroporto di Zurigo-Kloten, tra il 2 maggio 2006 e il 6 luglio 2008, reato previsto all’art. 252 CP.

Riciclaggio di denaro aggravato, fatti avvenuti a Lugano, a Massagno, a Gandria e a Zurigo, tra il 1° marzo 2003 e l’ottobre 2009, bis reato previsto all’art. 305 cifra 2 lett. b e c CP.

ter Organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 CP, fatti avvenuti in Svizzera, in particolare a Zurigo e in diverse località in Italia, tra l’estate 2009 e il 23 novembre 2009, ter reato previsto all’art. 260 CP.

7.2

A. è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 11 (undici) mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 441 (quattrocentoquarantuno) giorni (art. 40 e segg. CP), così come alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 30 (trenta) cadauna, per complessivi CHF

900.

(novecento).

7.3

A. è condannato al pagamento di CHF 1'360'000 (un milione trecentosessantamila) a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 70 CP in combinazione con art. 71 CP).

7.4

È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa, la confisca degli importi di EUR 46'665.50, CHF 1'918.45 e Pesos 6'210, attualmente sotto sequestro a favore dello Stato, ai sensi degli artt. 70 e 72 CP.

7.5

A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.

7.6

In applicazione dell’art. 74 LOAP, viene designato il Cantone Ticino quale Cantone competente per l’esecuzione della condanna.

8.

Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g CPP) Nessuna.

[omissis]".

H. In data 21 maggio 2013, A. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa con la

proposta di pena del 7 maggio 2013 nell’ambito della procedura abbreviata n. SV.13.0459-REZ e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso”.

I. L'atto di accusa del 7 maggio 2013, essendo stato accettato dall'imputato, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, con scritto 23 maggio 2013 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici.

J. Il 27 maggio 2013 il Presidente della Corte adita ha disposto la composizione della Corte, comunicandola alla parti. In seguito, la direzione della procedura ha staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano dell'imputato.

K. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti.

La Corte considera in diritto:

1.

Preliminarmente

1.1

In virtù delle disposizioni transitorie del CPP, in vigore dal 1° gennaio 2011, la procedura è retta dal nuovo diritto (art. 448 e segg. CPP).

1.2

La Corte è tenuta ad esaminare d'ufficio se la propria competenza ratione materiae è data ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LOAP e degli art. 23 e 24 CPP, disposizioni che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, avuto riguardo alla natura delle infrazioni contestate all'imputato - in particolare ai reati di riciclaggio di denaro e organizzazione criminale - nonché al loro carattere prevalentemente transnazionale, ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica.

2.

Conformità al diritto del rito abbreviato

2.1

Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a CPP, il tribunale di primo grado decide liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.

2.2

Ai sensi dell'art. 358 CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).

2.3

Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato è intervenuta in tempo utile, e la pena proposta dalle parti si colloca entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito speciale. Per il resto, l'atto di accusa del 7 maggio 2013, accettato irrevocabilmente dall'imputato, soddisfa le esigenze poste dall'art. 360 CPP, con la conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso concreto, adempiute.

3.

Opportunità della procedura abbreviata

3.1

Giusta l'art. 362 cpv. 2 lett. a in fine CPP, il tribunale di primo grado decide altresì se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.

3.2

Quanto all'opportunità di procedere nei confronti di A. mediante rito abbreviato si osserva avantutto che i fatti contestati al qui imputato, così come risultanti dall'impianto accusatorio, sono da considerare di indubbia gravità, ritenuta in particolare la natura dei reati contestati, la ricorrenza dell'aggravante specifica per due capi d'accusa nonché il carattere ripetuto delle infrazioni.

3.3

Ciò posto, la decisione del MPC - intervenuta su istanza dell'imputato - di procedere con rito abbreviato è da ritenersi opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale, pur collocandosi la proposta di pena concordata tra le parti al limite massimo per l'attuazione del presente rito speciale. Occorre infatti anche tenere in considerazione la condotta predibattimentale e processuale dell'imputato, caratterizzata da una sostanziale collaborazione con gli inquirenti, nonché l'età avanzata dello stesso. Ulteriore elemento preso in considerazione dalla Corte riguarda il lungo periodo di carcerazione preventiva subìto dall'imputato - incarcerato dal 23 novembre 2009 (MPC 06-003-000-0013) - con la contestuale esigenza di giungere in tempi brevi ad una definizione della procedura.

4.

Concordanza dell'accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa

4.1

Interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2 CPP. Da un esame sommario del fascicolo processuale, inoltre, l'accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

4.2

In particolare, i fatti contestati all'imputato trovano sostanziale riscontro nel Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 15 ottobre 2012 (MPC 05-002-0002905) nonché nei successivi complementi dell'11 dicembre 2012 (MPC 05-002000-3339) e del 16 aprile 2013 (MPC 05-002-000-3476). Parimenti, dai diversi verbali d'interrogatorio di A., si delinea un quadro fattuale concordante con quanto contestatogli mediante l'atto d'accusa in parola.

5.

Adeguatezza delle sanzioni proposte

5.1

Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP). In tal senso, il tribunale verifica se la stessa è adeguata a norma degli art. 47 e segg. nonché dell'art. 42 CP. In occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti.

Occorre preliminarmente osservare che i reati ritenuti a carico dell'imputato sono stati in parte commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. Giusta l'art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività).

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento) v'è da osservare che nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Petit Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP).

5.2

Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena.

5.3

Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).

5.4

In concreto, il pubblico ministero propone la condanna di A. alla pena detentiva di quattro anni e undici mesi nonché ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per complessivi fr. 900.--, per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b e c CP), ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP) e organizzazione criminale (art. 260ter CP).

Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, l'infrazione aggravata alla LStup si rivela essere il reato più grave, prevedendo la pena detentiva non inferiore ad un anno e quindi, considerato il genere di pena, sino ad un massimo di 20 anni (cfr. art. 40 CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Va inoltre rilevato che l'art. 305bis n. 2 CP impone il cumulo della pena detentiva con la pena pecuniaria.

In concreto, la ripetuta infrazione aggravata alla LStup, è riferita, dal profilo oggettivo, ad un ingente quantitativo di stupefacente, in vista dell'importazione del quale l'imputato ha profuso importanti energie, in particolare mettendosi a disposizione con assidua frequenza per effettuare i numerosi voli a destinazione del Brasile, partecipando in siffatto modo alle manovre organizzative necessarie all'importazione della sostanza stupefacente in Svizzera. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire alla Corte innanzitutto il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato nel prendere parte attivamente ai citati traffici, nonché l'intensità e la dedizione da lui dimostrata nell'espletamento dei diversi atti criminali, unitamente al ruolo di primaria importanza da lui rivestito nel raffinato meccanismo criminale messo in atto per l'importazione in Svizzera dello stupefacente. Infine, occorre anche prendere in considerazione la ricorrenza di numerosi precedenti penali, come risulta dal casellario giudiziale italiano.

Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti dimostrata dall'imputato, il quale ha riconosciuto i fatti che gli venivano contestati, contribuendo così a far luce sull'insieme dell'inchiesta condotta dal MPC. Di rilievo, nel caso concreto, sono altresì la lunga detenzione subìta dall'imputato - in detenzione preventiva dal 23 novembre 2009, in seguito mutata in espiazione anticipata della pena a far tempo dal 7 febbraio 2011 - nonché l'età avanzata dello stesso (classe 1936). Tali elementi accrescono infatti in maniera considerevole l'effetto che la pena avrà sulla sua vita, nonché la sua sensibilità e percezione della stessa.

5.5

Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve operarsi alla luce delle ulteriori tre infrazioni ritenute nei confronti di A., e meglio per organizzazione criminale, riciclaggio di denaro aggravato e, infine, ripetuta falsità in certificati.

Con mente all'infrazione di organizzazione criminale, essa si contraddistingue nel sostegno fornito dal qui imputato ad un'organizzazione di stampo mafioso, operante prevalentemente nel Nord Italia, in particolare svolgendo mansioni, dietro compenso, di tipo organizzativo e logistico, intese a facilitare l'approvvigionamento della sostanza stupefacente dal Sud America. Dal profilo soggettivo, assodata la consapevolezza dell'imputato nel contribuire, tramite il proprio sostegno, all'esistenza del citato sodalizio criminale, va tuttavia rilevato che il contributo dato da A. è stato, da un profilo prettamente temporale, assai limitato.

Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro aggravato - ricorrendo in casu sia l'aggravante specifica del mestiere che quella di banda - con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente cifra d'affari realizzata, unitamente al fatto di aver agito quale membro di una banda costituita per compiere in maniera sistematica atti di riciclaggio di denaro, estesisi peraltro in un arco temporale considerevole. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire anche in questo caso l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro frequenza ed intensità. Per la commisurazione della pena pecuniaria va rilevato che l'imputato, classe 1936, è in carcere preventivo dal 23 novembre 2009, non percependo dunque alcun reddito, ritenuta pure la sua inabilità lavorativa (cfr. Rapporto delle strutture carcerarie del 23 agosto 2013).

L'attività criminale di A. è infine caratterizzata dal reato di ripetuta falsità in certificati, per avere fatto uso, in numerose occasioni, di una carta di legittimazione contraffatta, in modo tale da poter eludere i controlli doganali in occasione di numerosi voli a destinazione del Brasile.

Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.4), v'è da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione fornita dall'imputato durante l'inchiesta, che ha permesso agli inquirenti di trovare riscontro rispetto agli atti di indagine esperiti. L'imputato, come visto, si trova inoltre in stato di detenzione dal 23 novembre 2009, inizialmente quale carcerazione preventiva, mentre dal 7 febbraio 2011 egli è stato posto in regime di espiazione anticipata della pena. Le attestazioni del 22 agosto 2013 dell'Ufficio di patronato e del 23 agosto 2013 delle Strutture carcerarie (cl. 1 pag. 241.2 - 5) fanno stato di un comportamento corretto durante l'incarcerazione. In considerazione anche dell'età avanzata (classe 1936), nonché del suo stato di salute generale (cfr. certificato del Servizio medico del Penitenziario cantonale del 21 giugno 2010 prodotto al dibattimento, come pure le dichiarazioni da lui rese in occasione dello stesso), è ragionevole ritenere che l'effetto che la pena avrà sulla sua vita è accresciuto, ciò di cui occorre tenere conto.

5.6

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, questo Collegio è giunto alla conclusione che nel caso concreto la pena concordata dalle parti è ancora adeguata. Di conseguenza, le sanzioni e le fattispecie penali così come figuranti nell'atto di accusa vengono recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP).

6.

Confisca

6.1

Giusta l'art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

6.2

L'art. 72 CP prescrive inoltre che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

6.3

Al momento del suo arresto, ad A. sono stati sequestrati valori patrimoniali pari a euro 46'665.50, fr. 1'918.45 e pesos 6'210, dei quali, stante la natura dei reati contestatigli, viene ordinata la confisca.

6.4

Ai sensi dell'art. 71 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In concreto, il pubblico ministero propone di condannare l'imputato al pagamento di un risarcimento equivalente pari a fr. 1'360'000.--, ciò che, a fronte di quanto emerge dall'atto di accusa, appare in consonanza con il guadagno conseguito dall'imputato mediante la sua partecipazione all'organizzazione, al trasporto e all'importazione di sostanza stupefacente dal Sud America (v. cifra 1.1.1 dell'atto di accusa).

6.5

La Corte prende atto che la documentazione sequestrata a suo tempo permane sotto sequestro in una procedura parallela attualmente in essere presso il Ministero pubblico della Confederazione.

7.

Spese

7.1

Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l’art. 424 cpv. 1 CPP).

7.2

Secondo l'atto di accusa del 7 maggio 2013, le spese d'istruzione ammontano a fr. 201'509.25, di cui fr. 104'711.45 a carico di A. Tenuto conto delle attività d'indagine esperite, nonché dei provvedimenti coercitivi ordinati, le stesse appiano conformi agli art. 1 e segg. RSPPF.

7.3

Gli emolumenti della presente procedura, considerata la sua portata, vengono fissati a fr. 2'000.-- (art. 5 e 7 lett. b RSPFF). Le spese procedurali complessive ammontano pertanto a fr. 106'711.45.

Il Collegio giudicante pronuncia:

1.

A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup);

1.2

ripetuta falsità in certificati (art. 252 CP);

1.3

riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b e c CP);

1.4

organizzazione criminale (art. 260ter CP).

2.

A. è condannato:

1.5

ad una pena detentiva di 4 anni e 11 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 441 giorni (art. 40 e segg. CP);

1.6

ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per complessivi fr. 900.--.

3.

E' ordinata la confisca degli averi patrimoniali sequestrati ad A., pari a euro 46'665.50, fr. 1'918.45 e pesos 6'210 (art. 70 e 72 CP).

4.

A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a fr. 1'360'000.-- (art. 70 e 71 CP).

5.

A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, pari a complessivi fr. 106'711.45.

6.

Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia Rezzonico (brevi manu)

- Avv. Luca Marcellini (per sé e per A.) (brevi manu)

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (per posta, anticipata via fax)

- Ministero pubblico della Confederazione, Servizio giuridico (per posta)

- Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) (per posta)

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente Il Cancelliere

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

Spedizione: 3 settembre 2013