A 2020 65
Aufhebung Erstwohnungsanteilsverpflichtung
1 maggio 2020Italiano5 min
1. Con decisione del 22 luglio 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha tassato A._____ per l'importo di CHF 59'010.40 quale utile da sostanza immobiliare in seguito alla vendita della sua casa monofamiliare a B._____, aggiudicata a trattative private giusta la LEF alla C._____ SA, davanti all'Ufficio esecuzione di D._____ per l'importo di CHF 520'000.00.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
A 20 65
4a Camera
Presidenza Racioppi
Giudici Meisser e Audétat
Attuario Paganini
SENTENZA
del 30 marzo 2021
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni,
convenuta
concernente imposta sugli utili da sostanza immobiliare
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Con decisione del 22 luglio 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha tassato A._____ per l'importo di CHF 59'010.40 quale utile da sostanza immobiliare in seguito alla vendita della sua casa monofamiliare a B._____, aggiudicata a trattative private giusta la LEF alla C._____ SA, davanti all'Ufficio esecuzione di D._____ per l'importo di CHF 520'000.00.
2. Contro questa decisione di tassazione A._____ ha presentato reclamo all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni con scritto del 29 agosto 2020.
3. Con decisione su reclamo del 5 novembre 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha respinto il reclamo considerando che: non sarebbe possibile effettuare la riduzione richiesta per la mobilia, in quanto la casa sarebbe stata venduta senza mobilia; i costi accessori dell'alienazione non sarebbero stati provati; nemmeno le perdite subite nel 2017 e 2018 sarebbero state comprovate così come gli investimenti tra il 2006 e il 2019, che comunque sarebbero interventi di manutenzione non riconoscibili. Le deduzioni rivendicate da A._____ non sono perciò state prese in considerazione per il calcolo dell'imposta sull'utile da sostanza immobiliare.
4. Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in data 5 dicembre 2020 chiedendone l'annullamento. Egli ha inoltre offerto l'importo di CHF 9'840.45 per "chiudere questa posizione con il Cantone Grigioni".
5. Nella presa di posizione del 23 dicembre 2020 l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso riconfermandosi nelle conclusioni della decisione su reclamo impugnata; protestate spese e ripetibili.
6. Nella replica del 18 gennaio 2021 il ricorrente ha postulato l'accoglimento del ricorso e che non vi siano spese ripetibili a suo carico.
7. Con scritto del 22 gennaio 2021 la convenuta ha rinunciato all'inoltro di una duplica.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
Oggetto litigioso è l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare di CHF 59'010.40 (imposta cantonale e comunale) secondo la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 confermata con decisione su reclamo del 5 novembre 2020. I requisiti processuali di competenza del Tribunale amministrativo (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000]), di legittimazione della ricorrente (art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]) nonché di forma (art. 139 cpv. 2 LIG) e tempestività (art. 139 cpv. 1 LIG) del ricorso sono adempiti, per cui fondamentalmente è dato entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 140 cpv. 2 LIG nella procedura di ricorso il Tribunale amministrativo ha le medesime competenze dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Così come l'autorità di tassazione nella procedura di reclamo (art. 138 cpv. 2 LIG), anche il Tribunale procede d'ufficio a tutti gli accertamenti del caso (massima inquisitoria, cfr. anche art. 11 LGA). Sotto il profilo formale, il Tribunale constata che il reclamo del ricorrente non è pervenuto tempestivamente alla convenuta. Secondo l'art. 137 cpv. 1 LIG contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Stando al tracciamento d'invio, la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 è stata consegnata risp. notificata al ricorrente il 29 luglio 2020. Di conseguenza, il termine per l'inoltro del reclamo è iniziato a decorrere il 30 luglio 2020 (cfr. art. 124 cpv. 3 LIG in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LGA) ed è spirato il 28 agosto 2020 (un venerdì). Si noti che la disposizione sulla sospensione dei termini di cui all'art. 39 LGA (ferie giudiziarie) non trovano applicazione nella procedura di reclamo amministrativa. Il reclamo del ricorrente è stato trasmesso alla Posta il 29 agosto 2020. Il reclamo era dunque irricevibile perché tardivo. Questo fatto è sfuggito alla convenuta, che è entrata nel merito del reclamo. Il Tribunale rileva dunque che, in seguito alla presentazione tardiva del reclamo, la decisione di tassazione del 22 luglio 2020 è passata in giudicato. Il presente ricorso va pertanto respinto già solo per questo motivo.
3.
Considerato che la convenuta è incorsa in una svista rendendo vane le argomentazioni ricorsuali (materiali) del ricorrente, appare opportuno accollare alla convenuta la metà dei costi di questa procedura pari a complessivamente CHF 1'500.00. In base alla regola all'art. 78 cpv. 2 LGA alla convenuta non spettano ripetibili.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto. La decisione su reclamo dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 5 novembre 2020 è annullata. È constatato che la decisione di tassazione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 22 luglio 2020 è passata in giudicato.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
1'500.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
122.00
totale
CHF
1'622.00
Tali spese sono poste per metà ciascuno a carico di A._____ e dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni.
3. [Vie di diritto]
4. [Comunicazioni]
Art. 139 StGart. 139 StGart. 139 LIG
Art. 139 GTGart. 139 LGGart. 139 LIG
Art. 139 StGart. 139 StGart. 139 LIG
Art. 139 GTGart. 139 LGGart. 139 LIG
Art. 140 StGart. 140 StGart. 140 LIG
Art. 140 GTGart. 140 LGGart. 140 LIG
Art. 138 StGart. 138 StGart. 138 LIG
Art. 138 GTGart. 138 LGGart. 138 LIG
Art. 11 VRGart. 11 VRGart. 11 LGA
Art. 137 StGart. 137 StGart. 137 LIG
Art. 137 GTGart. 137 LGGart. 137 LIG
Art. 124 StGart. 124 StGart. 124 LIG
Art. 124 GTGart. 124 LGGart. 124 LIG
Art. 7 VRGart. 7 VRGart. 7 LGA
Art. 39 VRGart. 39 VRGart. 39 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA