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Decisione

JAK 2022 28

mehrfache Vergewaltigung etc.

28 maggio 2024Italiano6 min

con scritto del 22 agosto 2022 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: ricorrente) è insorto con ricorso di vigilanza sulla giustizia innanzi al Tribunale cantonale, esponendo le proprie richieste in un lungo petito di 32 punti. Nella sostanza, egli ha postulato l'annullamento di tutta una serie di decisioni sostanziali e processuali emanate da autorità cantonali – scaturite da un procedimento contenzioso tra il ricorrente e la B._____ SA – nonché l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di alcuni membri di tali autorità, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Nello specifico, le autorità contro cui è stato indirizzato il ricorso sono l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, il Tribunale regionale Moesa, il Tribunale cantonale, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, la Procura pubblica, nonché alcuni loro membri;

Source gr.ch

Ordinanza del 12 settembre 2022

Fatti

N. d'incarto JAK 22 28

Istanza Camera di vigilanza sulla giustizia

Composizione Cavegn, presidente

Bensbih, attuaria

Parti A._____

ricorrente

Oggetto Ricorso di vigilanza sulla giustizia

Comunicazione 12 settembre 2022

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con scritto del 22 agosto 2022 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: ricorrente) è insorto con ricorso di vigilanza sulla giustizia innanzi al Tribunale cantonale, esponendo le proprie richieste in un lungo petito di 32 punti. Nella sostanza, egli ha postulato l'annullamento di tutta una serie di decisioni sostanziali e processuali emanate da autorità cantonali – scaturite da un procedimento contenzioso tra il ricorrente e la B._____ SA – nonché l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di alcuni membri di tali autorità, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Nello specifico, le autorità contro cui è stato indirizzato il ricorso sono l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, il Tribunale regionale Moesa, il Tribunale cantonale, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, la Procura pubblica, nonché alcuni loro membri;

giusta l'art. 66 cpv. 1 Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) i ricorsi di vigilanza contro un tribunale regionale, un'autorità di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi devono essere inoltrati al Tribunale cantonale;

competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera di vigilanza sulla giustizia (art. 5 cpv. 1 lett. a Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]);

mediante tale ricorso la Camera di vigilanza sulla giustizia vigila affinché le autorità giudiziarie inferiori garantiscano il corretto andamento ordinario della giustizia e dunque il diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria nelle controversie giuridiche (Justizgewährleistungspflicht; cfr. PTC 1996 n. 15);

il ricorso di vigilanza ex

art. 66 LOG costituisce un rimedio giuridico puramente sussidiario, che è unicamente dato se non v’è o non vi sarebbe stata la possibilità di censurare le pretese irregolari azioni o omissioni con un rimedio di diritto proprio;

la vigilanza si prefigge dunque unicamente di salvaguardare la gestione e l'amministrazione della giustizia (art. 62 cpv. 1 LOG);

nell'ambito del ricorso di vigilanza sulla giustizia, in questioni di giurisprudenza non possono essere dettate norme o date istruzioni ad autorità inferiori (art. 62 cpv. 2 LOG);

in tal senso, la Camera di vigilanza sulla giustizia deve regolarmente limitarsi ad intervenire contro presunte violazioni di doveri o altre inadempienze nella gestione o nell'amministrazione della giustizia da parte delle autorità giudiziarie inferiori ed a porre così fine allo stato irregolare. Per contro le è impedito d’interferire in questioni di diritto sostanziale (cfr. Ordinanza della Camera di vigilanza sulla giustizia JAK 13 16 del 19 settembre 2013, consid. 1 e rinvii a PTC 1996 n. 15; 1994 n. 16; 1988 n. 20 e 21; 1982 n. 9; 1978 n. 17);

in altre parole, un ricorso di vigilanza sulla giustizia è ammissibile solo nella misura in cui si tratti di portare all'attenzione dell'autorità di vigilanza carenze organizzative. In tale contesto, deve però essere esaminata solo la necessità dell'intervento di vigilanza e non il singolo caso concreto. I rimedi di diritto propri e i ricorsi di vigilanza perseguono pertanto obiettivi diversi (cfr. Ordinanza della Camera di vigilanza sulla giustizia JAK 19 30 del 20 febbraio 2020, consid. 2; JAK 20 35 del 9 dicembre 2020, consid. 4);

Considerandi

nel caso di specie, il Tribunale cantonale non è competente per la vigilanza nei confronti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, del Tribunale cantonale, del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, della Procura pubblica, né tantomeno dei loro membri, bensì unicamente nei confronti del Tribunale regionale Moesa e del suo presidente C._____, ciò però solo a titolo sussidiario;

per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di annullare la decisione del 1° aprile 2022 [recte 4 aprile 2022] del Tribunale regionale Moesa (act. B5) – nel frattempo in ogni caso passata in giudicato – nonché le domande intese ad ottenere il rinvio dell'incarto al Tribunale regionale Moesa, si ribadisce che le decisioni prese dalle autorità giudiziarie nello svolgimento delle loro funzioni sono, per principio, insindacabili da parte dell'autorità di vigilanza che non può e non deve sostituirsi alle autorità giudiziarie istituzionalmente preposte alla verifica della loro conformità con il diritto sostanziale e formale;

pertanto nell'ambito della presente procedura di vigilanza, a questa Camera non compete di esprimersi materialmente in merito alla procedura precedente dinanzi al Tribunale regionale Moesa;

in merito alla richiesta di adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del presidente C._____ – e meglio della sua destituzione dal ruolo e, in via subordinata, della sua sospensione e ammonimento – ciò presuppone una violazione dei doveri di funzione del magistrato soggetta a vigilanza;

in concreto, il ricorrente non motiva sufficientemente la sua segnalazione riguardo a tale aspetto e non fornisce le indicazioni necessarie a rendere quantomeno verosimili le accuse mosse nei confronti del magistrato segnalato, rimproveri che riguardano in ogni caso ancora una volta questioni di diritto materiale e che avrebbero quindi potuto essere sollevate mediante un rimedio di diritto legale, esulando così dallo scopo della presente impugnativa;

tutto considerato, non essendo chiaro per quali ragioni e in che misura il comportamento del presidente C._____ configurerebbe una violazione dei doveri di funzione, questa Camera non può esprimersi riguardo a tale aspetto;

visto tutto quanto precede, il presente ricorso si rivela irricevibile;

per quanto riguarda la richiesta di vigilanza nei confronti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, del Tribunale cantonale, del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, della Procura pubblica e di alcuni loro membri, si rinviano gli atti per eventuale trattamento alle competenti autorità di vigilanza conformemente a quanto disposto dall'art. 66 cpv. 2 LOG in combinazione con l'art. 4 cpv. 3 Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100), e meglio al Gran Consiglio (artt. 33 Costituzione del Catone dei Grigioni del 14 settembre 2003 [Cost. cant; CSC 110.100] e 68 segg. LOG) e al Governo (art. 6 cpv. 3 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]);

il ricorrente si è rivolto alla Camera di vigilanza sulla giustizia con un rimedio giuridico, che, considerato il suo carattere puramente sussidiario, già dall’inizio si rivelava senza successo, pertanto il presidente della Camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG);

in simili casi, conformemente alla prassi della Camera di vigilanza sulla giustizia, si prescinde dal prelievo di spese processuali.

La Camera di vigilanza sulla giustizia pronuncia:

Il ricorso è irricevibile.

Non si prelevano spese processuali.

Comunicazione a:

1.

/ 5

Art. 66 GOGart. 66 GOGart. 66 LOG

Art. 5 KGVart. 5 KGVart. 5 OOTC

Art. 66 GOGart. 66 GOGart. 66 LOG

Art. 62 GOGart. 62 GOGart. 62 LOG

Art. 62 GOGart. 62 GOGart. 62 LOG

Art. 66 GOGart. 66 GOGart. 66 LOG

Art. 4 VRGart. 4 VRGart. 4 LGA

Art. 6 EGzStPOart. 6 EGzStPOart. 6 LACPP

Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG