KSK 2020 132
Entscheide Obergericht
4 giugno 2021Italiano4 min
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento
Source gr.ch
Decisione dell'8 febbraio 2021
Fatti
N. d'incarto KSK 20 132
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento
Composizione Moses, presidente
Baldassarre, attuario
Parti A._____
istante
contro
B._____ AG
opponente all'istanza
rappresentata dalla C._____ AG
Oggetto restituzione di un termine di opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF)
Comunicazione 09 febbraio 2021
In considerazione
che su domanda della B._____ AG (di seguito: creditrice), rappresentata dalla C._____ AG, il 1° ottobre 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa ha spiccato un precetto esecutivo (esecuzione n. D.________) nei confronti di A._____ (di seguito: debitore),
che in data 20 ottobre 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa ha trasmesso il precetto esecutivo alla Cancelleria comunale di Mesocco, con l'invito di procedere alla sua intimazione (act. UEF 1),
che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa mantiene di aver intimato il precetto esecutivo al debitore in data 9 novembre 2020 e che il medesimo non lo avrebbe tuttavia ritirato (act. UEF 2, retro),
che, su relativa informazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, con istanza 7 dicembre 2020 (data del timbro postale) il debitore ha richiesto la restituzione del termine di opposizione nella predetta esecuzione all'Autorità di vigilanza (act. A.1; cfr. in merito all'informazione act. UEF 4),
che il 9 dicembre 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa ha inoltrato all'Autorità di vigilanza gli atti della relativa esecuzione (act. D.1),
che con decreto 10 dicembre 2020 è stata data alla creditrice la possibilità di inoltrare osservazioni (act. D.2),
Considerandi
che con inoltro 21 dicembre 2020 (data del timbro postale) la creditrice si è limitata ad allegare – assieme ad altri documenti già agli atti nonché alla fattura relativa alle spese d'esecuzione – un suo messaggio di posta elettronica indirizzato al debitore (act. D.3; act. C.1-C.4),
che con decreto 5 gennaio 2021 il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha invitato l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa a inoltrare osservazioni, specificando segnatamente il metodo di notificazione del precetto esecutivo (act. D.4),
che con osservazioni 8 gennaio 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha essenzialmente affermato, per quanto rilevante ai fini del giudizio, che il precetto esecutivo sarebbe stato notificato in applicazione dell'istruzione n. 8 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento del 28 settembre 2020 (act. A.2),
che in data 18 gennaio 2021 il debitore ha a sua volta inoltrato osservazioni (act. A.3),
che la notifica al debitore è avvenuta in applicazione dell'art. 7 dell'Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto procedurale del 16 aprile 2020 (RS 272.81),
che giusta l'art. 8 di tale Ordinanza, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell'art. 7 della medesima, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta – in deroga all'art. 33 cpv. 4 LEF – all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio dei fallimenti competente,
che il Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento non è pertanto competente,
che l'esame dei presupposti dell'art. 33 cpv. 4 LEF compete invece all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, al quale la procedura viene conseguentemente rinviata d'ufficio,
che il Tribunale cantonale non può pertanto entrare nel merito dell'istanza,
che l'istanza, manifestamente inammissibile, può essere decisa a giudice unico (cfr. art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]),
che in applicazione analogica dell'art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e dell'art. 61 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35), la tassa di giustizia per la presente procedura, di CHF 800.00, rimane a carico del Cantone dei Grigioni, non potendo essere imputati all'istante malafede o temerarietà,
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:
L'istanza di restituzione del termine di opposizione è inammissibile ed è rinviata per competenza all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa.
La tassa di giustizia per la procedura di restituzione del termine di opposizione, di CHF 800.00, rimane a carico del Cantone dei Grigioni.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
Comunicazione a:
– A._____
– C._____ AG
1.
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Art. 33 SchKGart. 33 LPart. 33 LEF
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