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Decisione

KSK 2023 104

berufliche Vorsorge

26 giugno 2024Italiano8 min

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento

Source gr.ch

Decisione del 14 giugno 2024

Fatti

N. d’incarto KSK 23 104

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento

Composizione Moses, presidente

Togni, attuario

Parti A._____

ricorrente

patrocinata dall’avv. Cesare Lepori

Studio legale e notarile, Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona

contro

B._____

Considerandi

resistente

patrocinata dall’avv. Davide Nollo

Studio legale Andrea Toschini, Piaza 10, CP 174, 6535 Roveredo GR

Oggetto comminatoria di fallimento

Atto impugnato comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 20.09.2023, comunicata lo stesso giorno

Comunicazione 14 giugno 2024

Ritenuto in fatto:

Con precetto esecutivo n. C._____ del 16 febbraio 2023 B._____ ha escusso A._____ per l’incasso della somma di CHF 22'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021 e spese esecutive, indicando quale causa del credito “affitti dal 01.03.2021 al 31.12.2022”.

Interposta tempestiva opposizione il 27 febbraio 2023, con istanza del 24 aprile 2023 B._____ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale regionale Moesa, il quale con decisione del 3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) ha accolto la domanda.

Fondandosi su tale sentenza, passata in giudicato il 30 agosto 2023, il 19 settembre 2023 B._____ ha chiesto la continuazione dell’esecuzione di modo che il 20 settembre 2023 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di seguito: UEF) ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, notificatale il 13 novembre 2023.

Con ricorso del 23 novembre 2023, A._____ (di seguito: ricorrente) ha chiesto, in ordine, il conferimento dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento della comminatoria di fallimento.

Con decreto del 24 novembre 2023, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha assegnato all’UEF e a B._____ (di seguito: resistente) un termine per trasmettere eventuali osservazioni al ricorso, concedendo a quest’ultimo l’effetto sospensivo provvisorio. Ne è seguito un doppio scambio di scritti tra le parti. Nelle rispettive osservazioni, sia l’UEF che la resistente chiedono la reiezione del ricorso.

Con decreto del 23 maggio 2024, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha inoltre richiamato l’intero inc. no. 335.23.73, relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal Tribunale regionale Moesa.

Considerando in diritto:

Dispositivo

Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene, innanzitutto, che il credito posto in esecuzione e indicato nella comminatoria di fallimento sia fondato su un “falso e simulato contratto di locazione” il quale sarebbe stato da lei sottoscritto quando ancora il suo amministratore unico era il medesimo della resistente (act. A.1, pag. 2). Essa ritiene, inoltre, che in ragione dell’indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella propria domanda di esecuzione del 14 febbraio 2023 come pure nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023, la quale avrebbe impedito la medesima di ritirare gli atti esecutivi a lei destinati ed impugnare tempestivamente la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 3 agosto 2023 (inc. no 335.23.73) rispettivamente inoltrare azione di disconoscimento del debito (act. A.1, pag. 2 e 3), non avrebbe potuto avviare nel frattempo un’azione di disconoscimento del debito. Per questi motivi, la comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 20 settembre 2023 dovrebbe essere annullata.

Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2; Alexander R. Markus, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 6 ad

art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

Nel caso di specie, la censura relativa all’esistenza del credito posto in esecuzione sollevata dalla reclamante riguarda una questione di merito, e meglio i rapporti tra ricorrente e resistente e non l’operato dell’UEF. Non spetta tuttavia né a quest’ultimo né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

Per quanto concerne invece la pretesa notifica viziata di – non meglio precisati – atti esecutivi, in ragione dell’indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella domanda di esecuzione del 14 febbraio 2023 (act. E1, A) come pure nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023 (atti del Tribunale regionale Moesa proc. no. 335.23.73; di seguito: atti TR), essa dev’essere considerata intempestiva. Da un lato, la ricorrente è verosimilmente già venuta a conoscenza del precetto esecutivo n. C._____ (act. E.1, E) al momento della sua notifica avvenuta il 27 febbraio 2023 e, dall’altro, era al corrente dell’esistenza della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (inc. no. 335.23.73) avendo inoltrato le proprie osservazioni del 6 giugno 2023 all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023 (atti TR). Ad ogni modo, dal tracciamento dell’invio relativo alla decisione del Tribunale regionale Moesa del 3 agosto 2023 si evince che quest’ultima le è stata notificata, tramite lettera raccomandata, il 4 agosto 2023, che non sia stata ritirata entro il termine di giacenza e che sia dunque ritornata al mittente (atti TR). Nonostante il mancato ritiro, essa dev’essere considerata, in virtù della finzione di notificazione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, validamente notificata. Dagli atti risulta infatti l’invio all’indirizzo indicato dalla ricorrente nelle proprie osservazioni del 6 giugno 2023 (D._____) e non, come da lei sostenuto nel ricorso del 23 novembre 2023 (act. A.1, pag. 2), presso la casella postale n. E._____.

La ricorrente non fa dunque valere motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento. Emanando quest’ultima sulla base della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – cresciuta in giudicato il 30 agosto 2023 – del 3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) annessa alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione (act. E.1, G), l’UEF ha agito correttamente (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso, evidentemente infondato.

Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

La presente decisione è emanata dal Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale giudice unico in applicazione dell’art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

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Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 13 SchKGart. 13 LPart. 13 LEF

Art. 13 EGzSchKGart. 13 EGzSchKGart. 13 LAdLEF

7B.58/2006

7B.136/2005

Art. 160 SchKGart. 160 LPart. 160 LEF

BGE 118 III 6ATF 118 III 6DTF 118 III 6

BGE 96 III 33ATF 96 III 33DTF 96 III 33

Art. 39e Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheitart. 39e Code Européen de Sécurité socialeart. 39e 4

Art. 83 SchKGart. 83 LPart. 83 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 83 SchKGart. 83 LPart. 83 LEF

Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC

Art. 88 Übereinkommen über die Internationale Fernmeldesatellitenorganisationart. 88 Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellitesart. 88 1

Art. 88 Abkommen zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionenart. 88 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissementsart. 88 1

Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA

Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF