KSK 2024 107
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7 maggio 2025Italiano3 min
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico del 24.10.2024, comunicata il 24.10.2024 (no. d'incarto 335-2024-252).
Source gr.ch
Decisione del 18 dicembre 2024
Fatti
N. d'incarto KSK 24 107
Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione Moses, presidente
Parti A._____
reclamante
contro
B._____ SA
resistente
Oggetto rigetto dell'opposizione
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico del 24.10.2024, comunicata il 24.10.2024 (no. d'incarto 335-2024-252).
Comunicazione 18 dicembre 2024
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione del 24 ottobre 2024 il Tribunale regionale Moesa ha rigettato in via provvisoria limitatamente all'importo di CHF 22'447.00 l'opposizione interposta da A._____ avverso il precetto esecutivo n. ._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa.
Considerandi
2.
Il 13 dicembre 2024 (data del timbro postale) A._____ ha trasmesso al Tribunale regionale Moesa delle "osservazioni di reclamo".
3.
In data 16 dicembre 2024 il Tribunale regionale ha trasmesso il gravame di A._____ al Tribunale cantonale, congiuntamente a una copia della decisione impugnata e ai dati relativi al recapito postale.
4.
Il reclamo avverso una decisione di rigetto dell'opposizione, emanata in procedura sommaria, deve essere proposto entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In caso di invio postale raccomandato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), a prescindere da un eventuale prolungamento del termine di giacenza (DTF 141 II 429 consid. 3.3; TF 5°_502/2020 del 26.6.2020 consid. 2).
Nel caso in esame l'invio contenente la decisione impugnata è stato impostato il 24 ottobre 2024 ed è giunto all'ufficio di recapito il 25 ottobre 2024. Il medesimo giorno il destinatario ha chiesto alla posta un prolungamento del termine di giacenza. L'invio è infine stato ritirato in data 4 dicembre 2024 (act. E.2). Alla luce della giurisprudenza esposta in precedenza la decisione impugnata è quindi reputata notificata il 1° novembre 2024 e il termine di impugnazione è scaduto l'11 novembre 2024. Presentato il 13 dicembre 2024, il reclamo è tardivo e di conseguenza inammissibile.
5.
A margine si osserva che il Tribunale cantonale non è un'autorità di perseguimento penale. Eventuali denunce penali sono da presentare alla polizia o al pubblico ministero (art. 301 cpv. 1 CPP e art. 12 CPP).
6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:
Il reclamo è inammissibile.
La tassa di giustizia, di CHF 100.00, è posta a carico di A._____.
Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.
Comunicazione a:
1.
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Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC
BGE 141 II 429ATF 141 II 429DTF 141 II 429
Art. 301 StPOart. 301 CPPart. 301 CPP
Art. 12 StPOart. 12 CPPart. 12 CPP
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA
Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG