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Decisione

KSK 2024 52

Entscheide Obergericht

8 luglio 2024Italiano5 min

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 08.05.2024, comunicata lo stesso giorno (proc. no. 335-2024-81)

Source gr.ch

Decisione del 20 giugno 2024

Fatti

N. d’incarto KSK 24 52

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione Moses, presidente

Togni, attuario

Parti A._____

reclamante

contro

B._____

resistente

C._____

resistente

entrambi patrocinati dall’avv. Luciana Sala,

Studio legale e notarile Toffoli & Sala,

Via degli Albrici 4, CP 1542, 6830 Chiasso

Oggetto dichiarazione di fallimento

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 08.05.2024, comunicata lo stesso giorno (proc. no. 335-2024-81)

Comunicazione 21 giugno 2024

Ritenuto in fatto:

Con decisione dell’8 maggio 2024, il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in qualità di giudice unico, ha dichiarato il fallimento di A._____ a far tempo dal medesimo giorno, ore 09:15 (proc. no. 335-2024-81).

Considerandi

Il 17 maggio 2024, A._____ (di seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro tale decisione dinanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni postulandone l’annullamento, con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo.

Con decreto del 22 maggio 2024, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo limitato all’esecutività della decisione impugnata.

Considerando in diritto:

Nella propria impugnativa, il reclamante sostiene di aver estinto il debito posto in esecuzione, compresi gli interessi e le spese, tramite pagamento all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa allegando, a comprova, l’estratto del registro delle esecuzioni emesso da quest’ultimo il 21 maggio 2024 (act. A.1; B.1). Egli postula dunque la revoca (recte: annullamento) della decisione di fallimento resa dal Presidente del Tribunale regionale l’8 maggio 2024 (act. A.1; TR E.3, 9).

Giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se, innanzitutto, il debitore rende verosimile la propria solvibilità e, secondariamente, prova, per mezzo di documenti, che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore o il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità. Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori o un estratto del registro delle esecuzioni (TF 5A_251/2018 del 31.05.2018 c. 3.1). A proposito di quest’ultimo mezzo di prova, il debitore, in caso di cambiamento di residenza, deve presentare non solamente l’estratto emesso dall’autorità precedentemente competente ma anche quello emesso dall’autorità attualmente competente (Roger Giroud/Fabiana Theus Simoni, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed., Basilea 2021, n. 26g ad

art. 174 LEF). Non spetta, in ogni caso, all’autorità di ricorso ricercare d’ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati addotti dal debitore al quale incombe l’onere della prova (TF 5A_181/2018 del 30.04.2018 c. 3.1).

Nel caso di specie, il reclamante allega, a sostegno del proprio reclamo, l’estratto del registro delle esecuzioni emesso dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa il 21 maggio 2024 (act. B.1), dal quale si evince, effettivamente, l’avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione e l’assenza di ulteriori procedure esecutive in tale circondario. Ritenuto tuttavia che da tale documento risulta che egli si è trasferito, a partire dal 31 dicembre 2023, in via D._____ (act. B.1), non è dato a sapere, in assenza di un estratto esecuzioni emesso dall’autorità territorialmente competente, se figurano altre procedure esecutive in quest’ultimo circondario. Ne consegue che, nonostante il reclamante abbia reso verosimile di aver estinto il debito posto in esecuzione, ciò non vale per la propria solvibilità.

Per questo motivo, le condizioni cumulative per l’annullamento della decisione impugnata non sono adempiute.

Il reclamo dev’essere dunque respinto e la dichiarazione di fallimento del Presidente del Tribunale regionale dell’8 maggio 2024 confermata.

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 500.00, è posta a carico del reclamante, soccombente, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l’anticipo di CHF 500.00 da lui versato il 3 giugno 2024.

Il Presidente della Camera statuisce in veste di giudice unico in ragione dell’evidente infondatezza del presente reclamo (artt. 7 cpv. 2 lett. b LACPC [CSC 320.100] e 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:

Il reclamo è respinto.

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico della massa fallimentare e compensata con l’anticipo delle spese dello stesso importo versato da A._____ il 3 giugno 2024.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

1.

/ 4

Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF

5A_251/2018

Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF

5A_181/2018

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 7 EGzZPOart. 7 EGzZPOart. 7 LACPC

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF