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Decisione

KSK 2024 55

Entscheide Obergericht

26 luglio 2024Italiano6 min

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento

Source gr.ch

Decisione del 10 luglio 2024

Fatti

N. d’incarto KSK 24 55

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento

Composizione Moses, presidente

Michael Dürst e Richter-Baldassarre

Togni, attuario

Parti A._____ AG

ricorrente

contro

B._____

resistente

patrocinato dall’avv. Rocco Taminelli

Viale Stazione 6, CP 2717, 6501 Bellinzona

Oggetto comminatoria di fallimento

Atto impugnato comminatoria di fallimento Ufficio esecuzioni e fallimenti Maloja del 24.05.2024, comunicata lo stesso giorno

Comunicazione 10 luglio 2024

Ritenuto in fatto:

Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 22 gennaio 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF), B._____ ha escusso A._____ AG per l’incasso di un importo di CHF 648'148.70 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2023 e spese esecutive. Tale atto è stato notificato al debitore il 29 gennaio 2024, il quale vi ha interposto, il medesimo giorno, opposizione totale.

Con decisione del 16 aprile 2024, il Tribunale regionale Maloja ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata da B._____ il 30 gennaio 2024 (proc. no. 335-2024-15).

A seguito della domanda di continuazione dell’esecuzione del 22 maggio 2024 inoltrata da B._____, l’UEF ha emesso il 24 maggio 2024 la comminatoria di fallimento, notificata a A._____ AG il 30 maggio 2024.

Con reclamo (recte: ricorso) del 7 giugno 2024 (cfr. tracciamento dell’invio), presentato dinnanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità di vigilanza, A._____ AG (in seguito: ricorrente) chiede la sospensione della comminatoria di fallimento.

Con decreto del 12 giugno 2024 è stato concesso provvisoriamente l’effetto sospensivo al ricorso.

Nelle rispettive osservazioni del 17 e del 24 giugno 2024, l’UEF rinuncia ad una presa di posizione e la B._____ (in seguito: resistente) chiede la reiezione del gravame.

Considerando in diritto:

Considerandi

Nella propria impugnativa, la ricorrente si duole del fatto che la comminatoria di fallimento del 24 maggio 2024 le sia stata notificata nonostante abbia impugnato, con reclamo del 29 aprile 2024, la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 16 aprile 2024 del Tribunale regionale Maloja. Evidenzia dunque che l’UEF non avrebbe dovuto emettere la comminatoria di fallimento in assenza di una decisione esecutiva definitiva (act. A.1).

1.2.1

In caso di opposizione al precetto esecutivo, l’escutente può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 LEF; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed., Basilea 2021, n. 33 ad

art. 79 LEF). Di regola, una decisione diventa esecutiva nel momento in cui passa formalmente in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che avviene quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale svizzero [CPC] del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6754). Al contrario delle decisioni impugnabili mediante appello (art. 308 e segg. CPC) che non acquisiscono forza di cosa giudicata e non diventano immediatamente esecutive (art. 315 cpv. 1 CPC), la decisione impugnabile mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC passa in giudicato e diventa immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC; TF 5A_866/2012 del 1.2.2013 consid. 4.1). La sola presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non impedisce pertanto la continuazione dell’esecuzione (DTF 126 III 479 consid. 2), a meno che l’autorità giudiziaria superiore abbia conferito effetto sospensivo al gravame, precludendo in tal modo l’esecutività della decisione impugnata (artt. 325 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. a CPC).

1.2.2

L’art. 151 CPC prevede che i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice non devono essere provati. Se i primi sono per definizione noti alle parti – trattandosi di fatti di pubblico dominio – i fatti noti solo al giudice (ovvero la cui conoscenza è strettamente connessa con l’attività ufficiale da lui svolta) devono di principio essere condivisi con le parti per poter essere utilizzati (Francesco Trezzini, in: Trezzini et

al. [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed., Lugano 2017, n. 10-11 ad

art. 151 CPC), alle quali dev’essere inoltre data l’occasione di esprimersi al riguardo (Francesco Trezzini, op. cit., n. 12 ad

art. 151 CPC).

Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato la decisione del 16 aprile 2024 del Tribunale regionale Maloja mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC dinnanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni (act. B.3), e meglio un rimedio giuridico che non ostacola la continuazione dell’esecuzione. È noto sia allo scrivente Tribunale che alla ricorrente, vista la procedura di reclamo pendente dinnanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 24 47) intentata avverso la decisione di rigetto del 16 aprile 2024 del Tribunale regionale Maloja, che non sia inoltre stato conferito l’effetto sospensivo a tale gravame, sicché la decisione impugnata è divenuta esecutiva a partire dalla sua intimazione alle parti.

Ne consegue che la resistente era senz’altro legittimata a chiedere la continuazione dell’esecuzione e l’UEF ad emettere la comminatoria di fallimento.

Il ricorso dev’essere pertanto respinto.

Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

1.

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Art. 79 SchKGart. 79 LPart. 79 LEF

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Art. 336 ZPOart. 336 CPCart. 336 CPC

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5A_866/2012

BGE 126 III 479ATF 126 III 479DTF 126 III 479

Art. 325 Satzung des Europaratesart. 325 Statut du Conseil de l’Europeart. 325 3

Art. 151 ZPOart. 151 CPCart. 151 CPC

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