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Decisione

R 2020 110

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler

11 novembre 2020Italiano6 min

1. Il 18 ottobre 2020 è stato segnalato al Comune di B._____ che i titolari dell'azienda agricola A._____ avrebbero lasciato pascolare liberamente le loro pecore sul territorio della frazione di D.________ in un periodo in cui il vago pascolo sarebbe vietato e che le reti piazzate sui loro prati sarebbero pericolose per selvaggina e piccoli vitelli.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 20 110

5a Camera

Giudice unico Racioppi e attuario Paganini

SENTENZA

del 21 giugno 2021

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

patrocinati dall'avv. Andrea Toschini,

ricorrenti

contro

Comune di B._____,

patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,

convenuto

concernente vago pascolo (ordine di allontanamento)

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. Il 18 ottobre 2020 è stato segnalato al Comune di B._____ che i titolari dell'azienda agricola A._____ avrebbero lasciato pascolare liberamente le loro pecore sul territorio della frazione di D.________ in un periodo in cui il vago pascolo sarebbe vietato e che le reti piazzate sui loro prati sarebbero pericolose per selvaggina e piccoli vitelli.

2. Il 27 e il 29 ottobre 2020 il Municipio ha rilevato che il bestiame minuto dei coniugi A._____ pascolava liberamente su più parti del territorio di B._____ (nonché su quello extra-comunale di C._____).

3. Nell'e-mail del 28 ottobre 2020 l'ingegnere forestale regionale dell'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFPN) ha osservato, tra l'altro, che le pecore dei coniugi A._____ pascolerebbero nei prati di D.________ e talvolta s'inoltrerebbero pure nelle selve sottostanti. Ciò sarebbe fondamentalmente proibito, però l'UFPN riterrebbe che queste pecore non arrecherebbero particolari danni al bosco e quindi potrebbero essere tollerate, anche se a tale scopo ci vorrebbe un regolamento e il consenso dei proprietari.

4. Nel decreto del 2 novembre 2020 il Municipio ha ritenuto che nella zona detta bassa il vago pascolo per il bestiame minuto sarebbe vietato dal 10 aprile al 10 novembre. La zona bassa comprenderebbe anche D.________. Questa interpretazione del rispettivo regolamento sarebbe stata notificata ai coniugi A._____ già il 23 aprile 2020 con decreto passato in giudicato. Il Municipio ha dunque concluso che i coniugi A._____ avrebbero intenzionalmente violato il relativo regolamento. Di conseguenza, nell'esplicito intento di assicurare il rispetto del regolamento e per istruire la procedura, il Municipio ha ordinato ad essi, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare immediatamente le pecore della loro azienda dal pascolo sino al 10 novembre 2020. Inoltre, il Municipio ha aperto una procedura di multa e ripristino dello stato di legalità, assegnando loro un termine di 10 giorni per presentare le loro osservazioni, informazioni e documenti sulla situazione fiscale in detta procedura aperta nei loro confronti. La verifica della compatibilità della posa di recinzioni (a detta del Municipio costituenti un ostacolo all'esercizio del vago pascolo) con il relativo regolamento nel periodo in cui è permesso il vago pascolo per il bestiame bovino è stata rinviata alla procedura di multa e ripristino aperta con questo decreto.

5. Contro questo decreto i coniugi A._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 18 novembre 2020, chiedendo che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato sia cassato, in via eventuale che venga constatata l'illiceità di tale ordine, e che la comminatoria di cui al dispositivo n. 1.1. del decreto impugnato venga cassata. In via procedurale, essi hanno chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e pertanto di ordinare al Comune di B._____ di sospendere le procedure di multa e di ripristino nei loro confronti.

6. Nello scritto del 30 novembre 2020 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha comunicato di non opporsi al conferimento dell'effetto sospensivo per la procedura di ripristino risp. accertamento di illegalità e per la procedura di multa.

7. Con decreto del 1. dicembre 2020 il Giudice dell'istruzione ha conferito effetto sospensivo al ricorso.

8. Nella presa di posizione del 18 gennaio 2021 il convenuto ha postulato l'irricevibilità del ricorso, in via subordinata, esso ha chiesto che il ricorso sia respinto e ha dichiarato di revocare la comminatoria di cui all'art. 292 CP contenuta al punto 1.1 del decreto impugnato.

9. Nella replica dell'11 febbraio 2021 i ricorrenti si sono riconfermati nei loro petiti di ricorso.

10. Nella duplica del 22 marzo 2021 il convenuto ha mantenuto invariati i suoi petiti.

11. Nella triplica del 31 marzo 2021 i ricorrenti si sono riconfermati nei loro petiti.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Impugnato è il decreto del 2 novembre 2020. La competenza di questo Tribunale per giudicare sul ricorso contro di esso è data (art. 49 cpv. 1 lett. a risp. cpv. 4 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Vista la (manifesta) inammissibilità del ricorso motivata nel considerando successivo, questa vertenza è decisa dal Giudice unico in conformità all'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA.

2.

Da esaminare è innanzitutto l'ammissibilità del ricorso. La misura provvisionale di cui alla cifra 1 del dispositivo del decreto impugnato di allontanamento delle pecore dei ricorrenti dal pascolo è stata limitata fino al 10 novembre 2020. Il ricorso contro tale misura provvisionale, pervenuto a questo Tribunale il 18 novembre 2020, non può dunque essere legittimato da alcun interesse tutelabile, siccome detto ordine è divenuto privo d'oggetto a partire dall'11 novembre 2020. Inoltre, non è dato sollevare ricorso contro l'apertura di una procedura di multa e di ripristino, dal momento che ai ricorrenti è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare una presa di posizione in merito dinanzi al convenuto. Benché le parti si siano abbondantemente espresse già in questa procedura sull'interpretazione del relativo regolamento, in particolare sulla domanda cruciale se D.________ si trova nella zona alta o in quella bassa, questo Giudice ritiene che in sede di esame del presente ricorso non si possa anticipare un giudizio sulle tematiche oggetto di detta procedura aperta dal convenuto nel decreto impugnato. Anche il convenuto sembra essere dello stesso parere quando nella presa di posizione precisa che i temi materiali saranno accertati nel merito della succitata procedura. Ne discende che il presente ricorso è inammissibile. Posta questa conclusione, diventa quindi superflua la censura della tardività del ricorso avanzata dal convenuto.

3.

Visto questo esito, i costi della presente procedura sono posti a carico dei ricorrenti. Al convenuto non sono assegnate ripetibili secondo la regola all'art. 78 cpv. 2 LGA.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

500.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

140.00

totale

CHF

640.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP

Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA