R 2020 117
fürsorgerische Unterbringung und Behandlung ohne Zustimmung
8 luglio 2021Italiano15 min
1. Il 1. giugno 2019 A._____ hanno inoltrato una domanda di costruzione a posteriori per l'installazione della pompa di calore aria-acqua nel loro edificio sul fondo n. D._____ in zona nucleo di B._____. La termopompa era stata messa in funzione nell'estate del 2016, inizialmente senza obiezioni da parte dei vicini.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
R 20 117
5a Camera
Presidenza Racioppi
Giudici Meisser e Audétat
Attuario Paganini
SENTENZA
del 28 giugno 2021
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
patrocinati dall'avv. Michel Castelli,
ricorrenti
contro
Comune di B._____,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini,
convenuto
e
C._____
rappresentati dall'avv. Fabrizio Keller,
convocati
concernente domanda di costruzione
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Il 1. giugno 2019 A._____ hanno inoltrato una domanda di costruzione a posteriori per l'installazione della pompa di calore aria-acqua nel loro edificio sul fondo n. D._____ in zona nucleo di B._____. La termopompa era stata messa in funzione nell'estate del 2016, inizialmente senza obiezioni da parte dei vicini.
2. Contro detta domanda di costruzione i vicini C._____ proprietari del fondo confinante n. E._____ ugualmente in zona nucleo, hanno inoltrato opposizione il 9 luglio 2019 chiedendo il rigetto della domanda e la rimozione dell'impianto.
3. Nella presa di posizione del 5 settembre 2019 A._____ hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. Nella replica del 27 novembre 2019 e nella duplica del 12 febbraio 2020 le parti hanno confermato i loro petiti. A._____ hanno richiesto l'espletamento di un sopralluogo in presenza dell'opponente.
5. Consultato dal Comune di B._____, nell'e-mail del 10 gennaio 2020 il Dr. F._____ dell'Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente (UNA) si è espresso in merito alle emissioni prodotte dalla rispettiva termopompa.
6. Il 27 maggio 2020 è stato effettuato un sopralluogo in presenza dell'opponente e dei tecnici comunali.
7. Con decreto 15/16 dicembre 2020 il Consiglio comunale di B._____ ha assegnato a A._____ un termine di 60 giorni per inoltrare una perizia fonica della pompa di calore aria-acqua allestita da uno studio di ingegneria qualificato ai sensi del consid. 4 del decreto, ovvero che comprenda la misurazione dei valori di emissione effettivi della pompa di calore e la valutazione nell'ottica del principio della limitazione preventiva (accurata analisi sulle possibili misure di insonorizzazione / scelta di un'altra ubicazione idonea per ridurre l'inquinamento acustico con valutazione della fattibilità e della sopportabilità economica) (cifra 1 dispositivo). Il Consiglio comunale ha disposto inoltre che, in caso di mancato inoltro entro il termine assegnato, la perizia fonica verrà commissionata dal Consiglio comunale a spese dei richiedenti. Alla cifra 2 del dispositivo, il Consiglio comunale ha ordinato il divieto ai richiedenti di utilizzare la relativa pompa di calore sino alla decisione di merito o modifica del presente decreto.
8. Avverso questo decreto A._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo il 28 dicembre 2020 chiedendone l'annullamento parziale, ossia della cifra 1 del dispositivo. In via cautelare, essi hanno chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
9. Nella presa di posizione sull'effetto sospensivo dell'11 gennaio 2021 C._____ (qui di seguito: convocati) hanno sottolineato di non opporsi al conferimento dell'effetto sospensivo relativamente alla cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata, mentre hanno chiesto il rigetto della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo riguardo alla cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata.
10. Nella presa di posizione del 12 gennaio 2021 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. In via procedurale, esso ha segnalato di non opporsi alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo limitatamente alla cifra 1 del dispositivo.
11. Nella presa di posizione (di merito) del 19 gennaio 2021 i convocati hanno postulato il rigetto del ricorso.
12. Con scritto del 1. febbraio 2021 i ricorrenti hanno rinunciato all'inoltro di una replica.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
Impugnato è il decreto del 15 dicembre 2020 (comunicato il 16 dicembre 2020) del convenuto. Si tratta di un decreto ordinatorio impugnabile dinanzi a questo Tribunale giusta l'art. 49 cpv. 4 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La tempestività (cfr. art. 52 cpv. 2 LGA) nonché la forma (cfr. art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate e la legittimazione (cfr. art. 50 LGA) è data, per cui si entra nel merito dello stesso.
2.
La misura provvisionale di divieto di utilizzo della pompa di calore sino alla decisione di merito (o modifica del decreto impugnato) ordinato alla cifra 2 del dispositivo del decreto impugnato viene accettata dai ricorrenti e non è quindi oggetto di litigio. Controverso è soltanto l'ordine di cui alla cifra 1 del dispositivo, secondo cui i ricorrenti devono inoltrare una perizia fonica della pompa di calore. Si tratta di una disposizione determinante il corso della procedura, ossia di una decisione incidentale con cui viene fissato un termine per la produzione di un documento.
3.
I ricorrenti sostengono che gli interessi del vicinato sono già sufficientemente tutelati per mezzo del divieto di utilizzare la pompa di calore sino alla decisione di merito (o modifica del decreto impugnato), per cui non sarebbe necessaria la misurazione dei valori di emissione effettivi della pompa già installata. Il convenuto abuserebbe del proprio potere discrezionale e avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti, basando la sua decisione unicamente su di una frase della relazione tecnica del 10 gennaio 2020 del Dr. F._____ e non sul documento completo risp. sulla conclusione finale. Questi avrebbe infatti confermato che l'impianto rispetterebbe i valori di pianificazione, ossia il limite delle immissioni foniche di 50 dB (A), e al contempo il grado di sensibilità III applicabile al fondo in questione. Non sarebbe comprensibile perché il convenuto ritenga che in casu l'impianto probabilmente non rispetti i valori di pianificazione. Inoltre, il convenuto misconoscerebbe che una domanda a posteriori andrebbe trattata come una corretta domanda di costruzione. Un'eventuale accurata analisi sulle possibili misure di insonorizzazione e sulla scelta di un'altra ubicazione idonea per ridurre l'inquinamento acustico con valutazione della fattibilità e della sopportabilità economica andrebbe valutata secondo la domanda di costruzione e non sulla base dell'impianto già realizzato. Stando ai ricorrenti non può dunque essere imposta una misurazione dei valori di emissione effettivi della pompa di calore prima dell'evasione della domanda di costruzione; soltanto dopo l'approvazione formale della domanda di costruzione e la successiva, se del caso, messa in funzione definitiva del relativo impianto, la misurazione delle emissioni concrete potrebbe essere indicata, se sussistono elementi concreti che permettono di pensare che l'impianto non rispetti le normative applicabili in materia di protezione dell'ambiente. Se dopo l'evasione definitiva della presente pratica edilizia i vicini dovessero ancora lamentarsi dei rumori eccessivi, le spese per il rilevamento dei valori di emissione effettivi andrebbero a carico dei vicini.
4.
Da esaminare è se la documentazione agli atti riguardo alle emissioni risp. immissioni foniche della termopompa è incompleta e/o inesatta a tal punto da giustificare la richiesta di produzione di una perizia fonica ai sensi del decreto impugnato.
4.1
La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente [Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01]). L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico [OIF; RS 814.41]). Per gli edifici, le immissioni foniche devono essere determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore (art. 39 cpv. 1 prima frase OIF; per la misurazione si veda Cercle Bruit, Aiuto all'esecuzione 6.21, 2019, Allegato 3).
4.2
Agli atti vi è un attestato di protezione fonica per pompe di calore aria-acqua, allegato allo scritto del 5 aprile 2019 dei ricorrenti (doc. 2 convenuto) e sottoscritto dall'architetto dei ricorrenti, indicante un livello di potenza sonora esterno (LwA) di 59 dBA, una distanza (s) fonte-ricettore di 9.5 m e un livello di valutazione (Lr) pari a 44 dBA. Nel relativo attestato allegato alla domanda di costruzione del 1. giugno 2019 (doc. 4 convenuto) figurano un'invariata distanza fonte-ricettore di 9.5 m ma un livello di potenza sonora esterno di 45 dBA e un livello di valutazione di 30 dBA. Nel rispettivo attestato del 18 luglio 2019 accluso alla relazione dell'installatore del 22 luglio 2019 (allegato 4 alla presa di posizione del 5 settembre 2019 dei ricorrenti [doc. 6 convenuto]) risulta invece un livello di potenza sonora esterno di 53 dBA, una distanza di misurazione fonte-ricettore di 4 m e un livello di valutazione di 43.2 dBA. Nell'e-mail del 10 gennaio 2020 (doc. 9 convenuto) il Dr. F._____ dell'UNA afferma che la valutazione fonica dell'installatore è contradditoria ed errata in diversi punti. Infatti, nell'attestato di protezione fonica del 18 luglio 2019 verrebbe indicata un'emissione di 45 dB (A) a 1 m di distanza, ciò che corrisponderebbe a un livello di potenza sonora Lw di 53 dBA. In base ai dati tecnici dell'impianto il livello di potenza sonora esterno sarebbe però indicato con 57 dB (A). Inoltre, nell'attestato verrebbe indicata una distanza di misurazione di 4 m dall'edificio vicino basata sul grado di sensibilità (GS) II. In base al piano delle zone sarebbe invece applicabile il GS III e la distanza dall'edificio vicino ammonterebbe a ca. 9 m. A causa del posizionamento in un cortile interno, sarebbe applicabile una correzione di direttività di +9 dB e non di +6 dB. Sulla facciata dell'edificio confinante verrebbe così esercitato un livello di pressione sonora di ca. 36 dB (A). Con i dati corretti e in applicazione delle correzioni del livello risulterebbe un livello di valutazione Lr di 47.9 dB (A) per un funzionamento continuo e di 43.1 dB (A) per un funzionamento limitato a 4 ore notturne. Il valore di pianificazione GS III di 50 dB (A) sarebbe dunque rispettato in entrambi i casi. Secondo l'esperto poi, dai piani di costruzione non figurerebbero dei speciali provvedimenti preventivi. L'esperto ritiene inopportuna la collocazione delle aperture d'immissione ed espulsione dell'aria in un cortile interno, siccome il rumore di fondo in questo luogo può essere molto basso a causa dell'isolamento da parte degli edifici circostanti, cosicché anche fonti sonore relativamente basse possono creare fastidi. Inoltre, attraverso il riverbero delle facciate il suono verrebbe ulteriormente incrementato, fatto che non potrebbe essere debitamente considerato con il metodo di calcolo alla base dell'attestato sulla protezione fonica. L'esperto consiglia pertanto di intraprendere ulteriori misure nel senso della prevenzione fonica, quali l'installazione di appropriati isolanti acustici nelle aperture dell'aria o la limitazione dell'orario di funzionamento nelle ore notturne sensibili. L'esperto ritiene infine che, stando alle informazioni sull'edificio, per motivi strutturali (volta della cantina) uno spostamento delle aperture d'espulsione non sarebbe realizzabile o non sarebbe possibile senza costi ingenti e sarebbe perciò sproporzionato.
4.3
Da quanto esposto si evince che il primo attestato di protezione fonica inoltrato dall'architetto (allegato allo scritto del 5 aprile 2019 [doc. 2 convenuto]), si discosta essenzialmente soltanto nel valore di correzione di direttività (Dc = 6 dB) da quello applicato dall'esperto (Dc = 9 dB). Per il resto, rispetto all'esperto l'architetto ha addirittura considerato un livello di potenza sonora più alto (59 dB (A) invece di 57 dB (A)) e una distanza dal luogo di ricezione solo leggermente superiore (9.5 m invece di 9 m). In tale attestato l'architetto considera inoltre un valore di pianificazione più basso risp. più severo, ovvero di 45 dB (A) secondo il GS II invece di 50 dB (A) secondo il GS III (sull'applicabilità del GS III si veda l'art. 33 cpv. 2 cifra 2 della Legge edilizia [LE] in combinato disposto con lo schema delle zone [art. 53 LE] e la cifra 1 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 nonché la cifra 2 allegato 6 OIF). Per ragioni poco comprensibili (viste le invariate circostanze di fatto), lo stesso architetto nell'attestato di protezione fonica qui determinante, cioè quello allegato alla domanda di costruzione del 1. giugno 2019, ha indicato un livello di potenza sonora significativamente più basso di 45 dB (A), giungendo infine a un livello di valutazione di 30 dB (A). Viste poi le critiche avanzate dall'esperto sull'attestato di protezione fonica più recente del 18 luglio 2019 allestito dall'installatore (con livello di valutazione di 43.2 dB (A)), è evidente che i dati forniti dai ricorrenti sono incongruenti e in parte verosimilmente errati, per cui non possono fungere (da soli) da base per l'esame di un'autorizzazione. Va poi considerato che il metodo di calcolo alla base dell'attestato di protezione fonica, secondo quanto riferito dall'esperto, non tiene sufficientemente conto della particolare ubicazione dell'impianto (in un cortile interno racchiuso dagli edifici che creano una cassa di risonanza). Inoltre, bisogna tener conto che, stando agli attendibili rilevamenti del sopralluogo del 27 maggio 2020 esperito dal convenuto d'intesa con le parti, il punto di ricezione – vale a dire la finestra più vicina sensibile al rumore (cfr. Cercle Bruit, Aiuto all’esecuzione 6.21, 2019, Allegato 1, p. 8), in questo caso situata a un piano sopraelevato rispetto alla fonte d'emissione – dista 6.2 m dal foro d'aspirazione (distanza misurata partendo dal foro d'aspirazione al centro della finestra ad un'altezza di 1 m, v. protocollo del sopralluogo [doc. 10 convenuto]). Per la determinazione della distanza fonte-ricettore, l'esperto nella sua stima si è evidentemente basato sulla distanza tra i rispettivi immobili secondo la mappa catastale, indicando così una distanza di 9 m. Tenendo conto della distanza effettiva fonte-ricettore rilevata durante il sopralluogo, il livello di valutazione corretto in base all'attestato dell'esperto è pari a 51.15 dB (A) (Lpa = 57 -11 + 9 - 20 *log(6.2) = 39.15 + 12). In base alla stima sulle immissioni foniche bisogna dunque ritenere che l'impianto non rispetti il determinante valore di pianificazione GS III (notte) di 50 dB (A).
4.4
Oltretutto, è indubbio che i ricorrenti devono produrre una valutazione dell'impianto nell'ottica del principio della limitazione preventiva, siccome manca un'analisi sulle possibili e esigibili misure di insonorizzazione per limitare le emissioni della termopompa. Il principio di prevenzione va infatti osservato a prescindere dal rispetto dei valori di pianificazione nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche (cfr. art. 7 cpv. 1 OIF e art. 11 cpv. 2 LPAmb; DTF 141 II 476 consid. 3.2).
5.
In conclusione, non solo vi sono dei dubbi che l'impianto non rispetti il valore soglia di 50 dB (A), ma in base all'attestato dell'esperto con la correzione descritta in precedenza va piuttosto ritenuto che detto valore venga leggermente superato. Nella documentazione agli atti manca inoltre un'accurata analisi sul rispetto del principio di prevenzione. Sebbene l'esperto abbia negato uno spostamento delle aperture dell'aria per ragioni di statica e di costi, spetta ancora ai ricorrenti dimostrare nel dettaglio – oltre alle ulteriori misure di riduzione delle emissioni – l'inesigibilità di un'altra ubicazione dell'impianto.
6.
Visto quanto considerato, non occorre esprimersi sulla critica sollevata dai ricorrenti circa la disparità di trattamento nella presente procedura di licenza edilizia in sanatoria rispetto a progetti in procedura ordinaria. Infatti, stando alla documentazione della domanda di costruzione e ai rilevamenti del sopralluogo bisogna concludere che il rispettivo valore di pianificazione è leggermente superato. Dato che la termopompa è già stata installata, non c'è nulla da eccepire all'ordine impartito dal convenuto di misurazione effettiva delle immissioni e di analisi delle misure preventive. Il decreto impugnato va pertanto confermato e il ricorso va respinto.
7.
Si noti per inciso che, visto che né il convenuto né i convocati si sono opposti al conferimento dell'effetto sospensivo all'ordine di inoltrare una perizia fonica, il termine di 60 giorni assegnato per l'inoltro della perizia fonica inizia a decorrere soltanto dalla crescita in giudicato di questa sentenza.
8.
Visto l'esito della controversia, le spese processuali, composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria, vanno accollate ai ricorrenti (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Inoltre, essi devono rifondere le spese ripetibili ai convocati (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). Al convenuto non vengono invece assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA). Dal conteggio inoltrato dal patrocinatore dei ricorrenti con prestazioni complessive per l'importo di CHF 2'129.50 vanno dedotte le "spese vive" pari a CHF 20.60, siccome i disborsi postali e telefonici, che costituiscono tali spese, vanno ritenute comprese nella tariffa oraria e/o nelle spese di cancelleria riconosciute del 3 % dell'onorario. Ne discende un diritto a ripetibili per i convocati di CHF 2'108.90. A questo importo va ancora aggiunta l'IVA del 7.7 %, per cui risultano delle ripetibili complessive di CHF 2'293.45.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
2'500.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
276.00
totale
CHF
2'776.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
3. A._____ versano a C._____ CHF 2'293.45 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazioni]
Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA
Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA
Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA
Art. 7 LSVart. 7 OPBart. 7 OIF
Art. 11 USGart. 11 LPEart. 11 LPAmb
BGE 141 II 476ATF 141 II 476DTF 141 II 476
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA