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Decisione

R 2020 31

KES Kindesschutzrecht (allgemein)

28 aprile 2020Italiano3 min

1. Non si entra nel merito del ricorso.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 20 31

5a Camera

Giudice unico Racioppi e Attuario Paganini

SENTENZA

del 5 maggio 2020

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____ e B._____,

ricorrenti

contro

Comune di X._____,

convenuto

concernente Piano di quartiere (modifica) Ca d'Sora/Monticello

In considerazione:

che con scritto del 17 marzo 2020 (timbro postale del 18 marzo 2020) A._____ e B._____ (ricorrenti) comunicavano al Tribunale amministrativo di volersi opporre alla modifica del piano di quartiere inoltratagli il 2 marzo 2020, motivando che essi e chi ha già costruito si sarebbe attenuto a tale piano con tanto di regole. Inoltre, non sarebbe chiara la modifica di quartiere nelle sue sostanze e in particolare le quote per le particelle A e H,

che le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione (art. 38 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente (art. 38 cpv. 2 LGA),

che se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza (art. 38 cpv. 3 LGA),

che con decreto ordinatorio del 19 marzo 2020 il Giudice istruttore segnalava ai ricorrenti che l'istanza del 17 marzo 2020 non soddisfa i presupposti legali per l'avvio di un procedimento,

che, sotto indicazione di tali presupposti giusta l'art. 38 LGA, il Giudice unico accordava loro un termine fino al 30 marzo 2020 in base all'art. 38 cpv. 3 LGA per eliminare i vizi constatati, a pena di non entrare nel merito dell'istanza al trascorrere infruttuoso di questo termine,

che il termine è scaduto senza che i ricorrenti ovviassero ai vizi della loro istanza, ossia all'assenza di un petito, di una descrizione della fattispecie, di una motivazione completa (art. 38 cpv. 1 LGA) nonché dell'allegazione della decisione impugnata (art. 38 cpv. 2 LGA),

che, di conseguenza, non si entra nel merito del ricorso (art. 38 cpv. 3 LGA),

che questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di Giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]),

Eccezionalmente si rinuncia al prelievo di una tassa di Stato (art. 73 cpv. 1 LGA),

il Giudice unico decide:

Fatti

1. Non si entra nel merito del ricorso.

2. Non vengono prelevate spese.

3. [Comunicazioni]

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Considerandi

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA