R 2020 74
6B_788/2021 vom 23.08.2021
27 maggio 2021Italiano7 min
1. Il 21 giugno 2018 C.._____ ha presentato al Municipio del Comune di B._____ una domanda di costruzione in sanatoria per dei lavori esterni (captazione acque meteoriche piazzale terrazza, basamento per piano gazebo, risanamento muro di sostegno e scala, risanamento viale a monte con scalinata, muretti aiuole, sistemazione terrazza), per dei lavori alla "Torbetta" (posa profili in acciaio per mettere in sicurezza [legare] l'edificio; rivestimento interno [parziale]) nonché alla "Torba" (posa profili in acciaio per mettere in sicurezza [legare] l'edificio) sulla sua particella n. F._____ in zona nucleo di D._____.
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VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
R 20 74
5a Camera
Giudice unico Racioppi
Attuario Paganini
SENTENZA
del 3 maggio 2021
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Comune di B._____,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,
convenuto
C._____,
convocati
concernente opposizione edilizia
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Il 21 giugno 2018 C.._____ ha presentato al Municipio del Comune di B._____ una domanda di costruzione in sanatoria per dei lavori esterni (captazione acque meteoriche piazzale terrazza, basamento per piano gazebo, risanamento muro di sostegno e scala, risanamento viale a monte con scalinata, muretti aiuole, sistemazione terrazza), per dei lavori alla "Torbetta" (posa profili in acciaio per mettere in sicurezza [legare] l'edificio; rivestimento interno [parziale]) nonché alla "Torba" (posa profili in acciaio per mettere in sicurezza [legare] l'edificio) sulla sua particella n. F._____ in zona nucleo di D._____.
2. Al Municipio è pervenuta in data 23 luglio 2018 un'opposizione a tale domanda di costruzione da parte di A._____, proprietaria della particella n. G._____ situata di fronte alla particella n. F._____ tra la via comunale. Con decisioni (separate) del 6 giugno 2020 il Municipio ha respinto l'opposizione per quanto ricevibile e rilasciato la licenza edilizia in sanatoria a determinate condizioni.
3. Avverso questa decisione (queste decisioni) il 3 luglio 2020 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo, chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e l'incarto ritornato al Municipio perché venga rispettato e applicato quanto l'Autorità aveva deciso con l'ordinanza del 2008.
4. Nella presa di posizione del 28 agosto 2020 C._____ (qui di seguito: convocati) hanno chiesto il rigetto del ricorso.
5. Nella risposta del 22 settembre 2020 il Comune di B._____ (qui di segui-to: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile.
6. Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti. In sede di replica, la ricorrente ha chiesto in via procedurale che venga inclusa nella presente procedura per il tema "muro di sostegno" anche la particella n. H._____. Il convenuto nella duplica ha postulato l'irricevibilità di tale richiesta.
7. Il 2 dicembre 2020 la ricorrente ha inoltrato un'ulteriore presa di posizione (triplica).
8. Nella quadruplica del 16 dicembre 2020 i convocati hanno confermato i loro petiti.
9. Con scritto dell'11 dicembre 2020 il convenuto ha rinunciato all'inoltro di un'ulteriore presa di posizione.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
I presupposti di ricevibilità del ricorso sono adempiti. Sul presente ricorso il Tribunale si esprime in composizione di giudice unico, siccome il ricorso, come si vedrà in seguito, è palesemente inammissibile risp. infondato (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]).
2.
Come giustamente osservato dal convenuto, la competenza di questo Tribunale per la domanda d'esecuzione del "decreto del 2008" non è data.
2.1
Il decreto del 14 maggio 2008 del Municipio dell'allora Comune di B.._____ impartiva a E._____ (ex proprietario della particella n. F._____) un ordine di procedere ai lavori di demolizione e ripristino al relativo muro di sostegno. Siccome l'ex proprietario non aveva dato seguito a tale ordine, detto Municipio gli sottopose un rapporto tecnico del rispettivo architetto in cui erano elencati i lavori necessari per evitare pericolo a persone o a cose e un'offerta di un'impresa per la loro esecuzione. Con ordinanza del 27 ottobre 2008 (doc. 4 ricorrente) detto Municipio assegnò all'ex proprietario un termine di 10 giorni per l'inoltro delle sue osservazione a tale rapporto e un termine di tre mesi per la presentazione della domanda di ripristino, di costruzione o di demolizione per il relativo muro sulla particella n. F._____. In caso contrario, il Comune si riservava la facoltà di disporre la demolizione totale del fabbricato a spese del proprietario. Vista l'inosservanza di questo ordine, con decisione del 4 dicembre 2008 (doc. 1 convenuto) detto Municipio ordinò l'esecuzione sostitutiva (in via surrogatoria) dei lavori necessari per evitare pericolo a persone o cose come da rapporto tecnico del 9 ottobre 2008. Per l'esecuzione dei lavori era stata incaricata la relativa impresa con l'ordine di iniziare i lavori entro 30 giorni dall'ordine da parte del Sindaco. Evidentemente, questa misura sostitutiva non è stata attuata. Il convocato, quale nuovo proprietario, ha in seguito proceduto egli stesso al risanamento del rispettivo muro (cfr. doc. 2 seg. convenuto), che riguardo alla particella n. F._____ è stato autorizzato in sanatoria con la licenza edilizia in oggetto (doc. 6 convenuto).
2.2
La ricorrente non era coinvolta nella procedura inerente a detto decreto. Ella non è pertanto autorizzata a chiedere tramite ricorso l'esecuzione di un decreto della cui procedura ella non era parte in causa. Semmai, co-me rimarcato dal convenuto, in veste di (com)proprietaria (fino al 18 ago-sto 2009) del muro allora ritenuto pericolante (cfr. doc. 3-5 ricorrente), a quel tempo spettava pure ad ella il compito di eseguire gli ordini di tale decreto.
3.
Benché, come addotto dalla ricorrente, il muro di sostegno (muro a sec-co) verosimilmente sia un tutt'uno sulle particelle n. F._____ e n. H._____, la licenza edilizia concerne solamente la particella n. F._____, per cui la richiesta della ricorrente di estendere la presente procedura alla particella n. H._____ non può essere ammessa. Non è inoltre plausibile (e nemmeno viene credibilmente dimostrato dalla ricorrente) che gli interventi di riparazione alla parte di muro ubicata sulla particella n. F._____ possano avere (o abbiano avuto) ripercussioni sulla statica della parte di muro collocata sulla particella n. H._____. Per inciso si osserva che, stando all'attendibile affermazione del convenuto, il muro in discussione è stato verificato dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, il quale, in seguito agli interventi eseguiti, non ha rilevato pericoli di crollo o caduta.
4.
La domanda al petito n. 3 del ricorso riguarda un'eventuale responsabilità di risarcimento in seguito a un crollo del muro del ricorrente, ergo una questione di diritto privato (provvedimento contro un danno temuto da proprietà di terzi) non ammessa in questa sede.
5.
Le critiche della ricorrente sull'illiceità della posa di un gazebo e in merito al tetto del fabbricato e al seminterrato sulla particella in questione non sono pertinenti, siccome la licenza edilizia in oggetto non autorizza né l'installazione di un gazebo né il rifacimento del tetto né la realizzazione di un seminterrato.
6.
Infondate sono infine le censure della ricorrente circa l'asserita carenza di motivazione del convenuto in seguito alla sua opposizione nonché l'uso inammissibile del potere discrezionale dello stesso. Con il rilascio della decisione su opposizione qui impugnata (doc. 1 ricorrente) e della licenza edilizia vincolata a determinate condizioni (doc. 6 convenuto) il convenuto ha infatti tenuto debitamente conto – per quanto pertinenti – delle obiezioni mosse dalla ricorrente in sede di opposizione. Per quanto la ricorrente eccepisca inoltre una disparità di trattamento da parte del convenuto, si rileva che le rispettive allegazioni non sono sufficientemente sostanziate e non possono essere ammesse.
7.
In conclusione, per quanto ammissibile il ricorso risulta manifestamente infondato e va dunque respinto. I costi di procedura di CHF 500.00 sono posti a carico della ricorrente giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. Al convenuto non sono assegnate ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA). Nemmeno i convocati hanno diritto a un indennizzo a titolo di ripetibili, poiché non sono rappresentati da un legale.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Per quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
500.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
162.00
totale
CHF
662.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
[Vie di diritto]
[Comunicazioni]
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA