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Decisione

R 2021 23

Einstellung in der Anspruchsberechtigung

2 giugno 2022Italiano19 min

1. C._____ è proprietario del fondo n. E._____ (RF di B._____), mentre A._____ è proprietaria del fondo contiguo n. F._____. Essi sono comproprietari (in ragione di metà ciascuno) della piccola particella di ca. 30 m2 situata tra le loro rispettive particelle al confine con la strada cantonale.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 21 23

5a Camera

Presidenza Racioppi

Giudici Meisser e Audétat

Attuario Paganini

SENTENZA

del 10 maggio 2022

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

rappresentata dall'avv. Cristina Keller,

ricorrente

contro

Comune di B._____,

rappresentato dall'avv. Davide Nollo,

convenuto 1

e

C._____,

rappresentato da D._____,

a sua volta rappresentato dall'avv. Roberto A. Keller,

convenuto 2

e

Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni,

convenuto 3

concernente opposizione edilizia

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. C._____ è proprietario del fondo n. E._____ (RF di B._____), mentre A._____ è proprietaria del fondo contiguo n. F._____. Essi sono comproprietari (in ragione di metà ciascuno) della piccola particella di ca. 30 m2 situata tra le loro rispettive particelle al confine con la strada cantonale.

2. Il 4 settembre 1998 l'allora proprietaria del fondo n. E._____ (G._____, rappresentata da D._____) e A._____ avevano inoltrato all'Ufficio tecnico cantonale una richiesta per ottenere un accesso sulla strada cantonale attraverso il fondo n. H._____. Contemporaneamente, in modo da poter realizzare un garage l'allora proprietaria del fondo n. E._____ aveva trasmesso una seconda richiesta munita di piano esecutivo (domanda di costruzione a distanza ravvicinata alla strada cantonale) per la "costruzione di una porta a scopo diverso all'edificio n. I._____ sulla facciata sud come pure la demolizione fino all'altezza di cm 60 dal suolo stradale dell'esistente cinta letame".

3. Con decreto del 26 ottobre 1998 l'allora Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni (oggi: Dipartimento infrastrutture, energie e mobilità dei Grigioni [DIEM]) aveva autorizzato sia il progetto di costruzione a distanza ridotta sia l'accesso alla strada cantonale.

4. Il 18 agosto 2020 C._____ (risp. il suo rappresentante D._____) ha inoltrato al Comune di B._____ una domanda di costruzione per la ristrutturazione e trasformazione ad uso abitativo della stalla sul fondo n. E._____ (fabbricato n. I._____). Siccome tale fabbricato si trova a pochi metri dalla strada cantonale, nel quadro di una procedura coordinata la domanda di costruzione è stata trasmessa anche all'Ufficio tecnico cantonale risp. al DIEM per approvazione (domanda di costruzione a distanza ridotta).

5. Il 26 ottobre 2020 C._____ ha inoltrato al Comune una domanda di costruzione per la formazione di due parcheggi (scoperti) sul fondo n. E._____ con accesso attraverso il fondo n. H._____ e realizzazione di un muro di contenimento al confine con il fondo. n. F._____. Anche questa domanda è stata trasmessa al DIEM. Durante il periodo d'esposizione pubblica, il 13 novembre 2020 A._____ ha sollevato opposizione avverso questa domanda.

6. Con decisione del 30 dicembre 2020 il DIEM ha approvato la domanda di costruzione del 18 agosto 2020 (domanda di costruzione a distanza ridotta) con oneri e condizioni. In tale decisione esso ha specificato che l'allacciamento stradale ai parcheggi è previsto tramite l'accesso sulla particella n. H._____ approvato con decisione del 26 ottobre 1998, la quale mantiene la sua validità.

7. Con decisione 15/16 febbraio 2021 il Comune di B._____ ha rilasciato la licenza edilizia alla domanda di costruzione del 26 ottobre 2020 e ha respinto l'opposizione di A._____. Il richiedente C._____ ha in seguito iniziato l'esecuzione dei lavori.

8. Contro questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 18 marzo 2021, chiedendo che la rispettiva licenza edilizia sia annullata e gli atti siano rinviati al Comune per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. In via procedurale, ella ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. In sostanza, ella ha addotto che il Comune avrebbe dovuto notare che C._____ non ha chiesto e non ha ottenuto dal Cantone il diritto di attraversamento dell'(intero) fondo n. H._____ – in comproprietà con ella – per raggiungere il parcheggio progettato sul suo fondo n. E._____, e che questo diritto avrebbe potuto ottenerlo soltanto con una richiesta congiunta con ella al DIEM. Riguardo all'effetto sospensivo, la ricorrente ha specialmente sottolineato che per ella sarebbe di vitale importanza che C._____ non esegua la sistemazione esterna o perlomeno la parte a ridosso del fondo n. F._____ (muro di contenimento della strada d'accesso), perché tale opera sarebbe quella che la priverebbe del suo diritto di urbanizzare anch'essa il proprio fondo n. F._____ nella parte a monte.

9. Il 22 marzo 2021 il Giudice istruttore ha assegnato al Comune e a C._____ un termine fino al 19 aprile 2021 per prendere posizione in merito al conferimento all'effetto sospensivo al ricorso richiesto dalla ricorrente e un termine fino al 27 aprile 2021 per la presa di posizione nel merito del ricorso stesso.

10. Con scritto del 24 marzo 2021 la ricorrente ha eccepito che non è stata rilasciata nessuna decisione provvisoria conferente l'effetto sospensivo al ricorso e ha sottolineato che, come da fotografie allegate da C._____, questi starebbe già eseguendo le opere di sistemazione esterna nell'area toccata, pregiudicando così la situazione.

11. Con decreto del 29 marzo 2021 il Giudice istruttore ha conferito in via superprovvisionale l'effetto sospensivo al ricorso limitatamente ai lavori sulla particella n. H._____ nonché al muro di contenimento a ridosso della particella n. F._____.

12. Con scritto dell'8 aprile 2021 C._____ (qui di seguito: convenuto 2) ha affermato che sulla particella n. H._____ non sarebbe stato e non verrebbe eseguito nessun lavoro. Piuttosto, un'auto parcheggiata sull'accesso esistente gli impedirebbe di accedere al garage esistente e al libero accesso alla particella n. E._____ per la costruzione dello stabile n. d'ass. I._____ via strada cantonale. In data 27 febbraio 2021 avrebbe notificato al Municipio l'inizio dei lavori per la formazione carreggiabile in relazione alla costruzione dello stabile n. d'ass. I._____. Il F._____ marzo 2021 sarebbe stato corretto l'accesso al cantiere. In modo provvisorio per reggere il terreno sarebbero stati depositati dei sassi fino all'altezza dei parcheggi. Il materiale di scavo sarebbe stato previsto dietro i muri di sostegno. Il convenuto 2 ha chiesto al Giudice istruttore di decretare un relativo divieto di parcheggio e che non venga impedito l'accesso alla particella n. E._____.

13. Il 13 aprile 2021 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto 1) ha rinunciato a prendere posizione in merito al conferimento dell'effetto sospensivo e ha inoltre chiesto di invitare il DIEM a inoltrare una propria presa di posizione nel merito.

14. Nella risposta del 19 aprile 2021 il convenuto 2 ha chiesto in via preliminare che al ricorso sia negato l'effetto sospensivo e nel merito che il ricorso per quanto ammissibile sia integralmente respinto.

15. Nella presa di posizione del 26 aprile 2021 il convenuto 1 ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile.

16. Nella presa di posizione del 17 maggio 2021 il DIEM (qui di seguito: convento 3) ha chiesto che il ricorso sia integralmente respinto nella misura in cui è diretto contro la sua decisione.

17. Nella replica del 14 giugno 2021 la ricorrente si è riconfermata nei propri petiti di ricorso.

18. In sede di duplica, il 28 giugno 2021 il convenuto 1 ha confermato il proprio petito della presa di posizione. Il 7 luglio 2021 il convenuto 2 ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso. Con scritto del 27 giugno 2021 il convenuto 3 ha rinunciato all'inoltro di una duplica.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Impugnata è la decisione su opposizione e la licenza edilizia del convenuto 1 del 15/16 febbraio 2021 e con ciò anche la decisione dipartimentale del convenuto 3 del 30 dicembre 2020 quale parte integrante della licenza edilizia impugnata. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro questa decisione comunale comprendente quella dipartimentale (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a e c della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate. La legittimazione della ricorrente (art. 50 LGA), quale co-destinataria della decisione impugnata e diretta confinante con il fondo di costruzione, è data. In virtù della ratifica e conferma di rappresentanza del 3 giugno 2021 prodotta in sede di replica sono superflue delle disquisizioni sulla sufficienza della procura della patrocinatrice di parte ricorrente. Si entra pertanto nel merito del ricorso.

2.

Controverso è se il convenuto 1 poteva rilasciare la licenza edilizia per la realizzazione sul fondo n. E._____ del convenuto 2 dei due parcheggi progettati inclusa la sistemazione esterna per l'accesso con muro di contenimento al confine con il fondo n. F._____ della ricorrente.

3.

La ricorrente fa essenzialmente valere che la richiesta per l'accesso ai parcheggi previsti dal convenuto 2 attraverso il fondo n. H._____ in comproprietà con la ricorrente andava inoltrata con il suo. Un'autorizzazione per un accesso alla parte in cui sono previsti i parcheggi sul fondo n. E._____ non sussisterebbe, dacché il decreto del 26 ottobre 1998 avrebbe permesso soltanto un accesso al garage sul fondo n. E._____ del convenuto 2.

3.1.1

Giusta l'art. 89 cpv. 3 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) se il committente non è proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dal proprietario. Se questo non è proprietario del terreno necessario per l'urbanizzazione, la licenza edilizia viene rilasciata soltanto se i necessari diritti per l'urbanizzazione del progetto di costruzione sono dimostrati nella domanda di costruzione.

3.1.2

D'accordo con la ricorrente va riconosciuto che suddetta norma è evidentemente applicabile anche ai rapporti di comproprietà, come in questo caso relativamente al fondo in discussione n. H._____.

3.1.3

Stando a detta disposizione, la realizzazione di un accesso (o di una parte di esso) sul suolo di terzi (o in comproprietà, come appena visto) deve dunque essere giuridicamente garantita. Ciò può p. es. avvenire per mezzo di accordi di diritto privato tra i proprietari. Siccome questa norma di diritto pubblico esige esplicitamente un diritto civile, nonostante la loro natura di diritto civile tali accordi vanno esaminati quale questione preliminare dall'autorità edilizia risp. dal Tribunale amministrativo e non dal giudice civile. Non si tratta infatti di un'applicazione del diritto privato bensì del diritto pubblico (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 14 38 consid. 4b con riferimenti). Lo scopo è quello di preservare l'autorità edilizia dall'esame di progetti che non possono essere attutati in difetto dei diritti civili (cfr. STA R 13 127 consid. 5).

3.2.1

Stando alla ricorrente, con la decisione 30 dicembre 2020 il convenuto 3 avrebbe semplicemente ribadito la validità della decisione 26 ottobre 1998, con cui si sarebbe autorizzato solamente l'accesso al garage situato sul lato sud dell'edificio n. d'ass. I._____ sul fondo n. E._____ del convenuto 2 attraverso la parte inferiore del fondo n. H._____. Tale decisione dipartimentale del 26 ottobre 1998 non autorizzerebbe l'accesso ai parcheggi progettati a nord di detto edificio attraverso l'intero fondo n. H._____. In difetto della necessaria urbanizzazione tra la strada cantonale e il limite superiore del fondo n. H._____, il convenuto 1 non avrebbe dunque potuto considerare il progetto pronto per l'edificazione. La licenza edilizia andrebbe dunque annullata e l'incarto rinviato al convenuto 1 per completamento.

3.2.2

La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Con i convenuti va piuttosto rilevato che il decreto del 26 ottobre 1998 (doc. 3 convenuto 1) non concerneva solamente l'accesso al garage nell'edificio n. d'ass. I._____ sul fondo n. E._____, ma un (generico) accesso alla strada cantonale per i due fondi n. E._____ e F._____ attraverso il fondo n. H._____. È vero che nel titolo del summenzionato decreto ("Costruzione a distanza ridotta art. 78 LS e accesso art. 79 LS") e nel suo oggetto ("Trasformazione parziale della stalla in garage con accesso") non vi è una chiara distinzione tra le due richieste separate inoltrate da D._____ a nome delle proprietarie dei fondi n. E._____ e F._____ (cfr. doc. 2 convenuto 1). Va inoltre constatato che al cpv.1 e 4 delle "Osservazioni e considerazioni" di detto decreto ci si riferisce specificamente all'accesso in relazione alla nuova porta del garage allora richiesta. Tuttavia, nel dispositivo sono state prese distintamente due decisioni: da un lato è stata rilasciata l'autorizzazione d'eccezione per la costruzione a distanza ridotta (cifra 1), dall'altro è stato approvato l'accesso alla strada cantonale (cifra 2). Alla cifra 2 sono stati ordinati, tra gli altri, i seguenti oneri e condizioni: "Gli accessi devono essere asfaltati su una lunghezza minima di 10 m dalla strada cantonale […]" (cifra 2.3); "L'impianto deve essere strutturato in modo da permettere a tutti i veicoli e a tutte le composizioni di veicoli di far manovra di conversione fuori dalla strada cantonale. Non è permesso entrare nella strada cantonale o uscirne a retromarcia" (cifra 2.6); "In caso di necessità il proprietario è obbligato a permettere l'uso dell'accesso anche a terzi, sempre nell'ambito della capacità dell'impianto e contro un adeguato indennizzo" (cifra 2.7; cfr. anche art. 51 cpv. 2 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni [LStra; CSC 807.100]). Succitati oneri e condizioni dimostrano l'approvazione di un accesso "generico" attraverso la particella n. H._____ e sementiscono un'approvazione limitatamente all'entrata nel garage sul fondo n. E._____. Anche il convenuto 3 nella decisione co-impugnata del 30 dicembre 2020 conferma peraltro la validità di questo decreto ai sensi di un'esistente autorizzazione d'accesso generico. Del resto, come notato dai convenuti 1 e 2 il comportamento della ricorrente appare contradditorio dove argomenta che con detto decreto del 1998 sia stato autorizzato unicamente uno specifico accesso al garage sul fondo n. E._____, quando la ricorrente stessa aveva chiesto (e ottenuto, come da interpretazione di cui sopra) unitamente alla ex proprietaria del fondo n. E._____ un accesso al proprio fondo n. F._____ (e al fondo n. E._____) attraverso il fondo n. H._____ (cfr. richiesta di accesso n. H._____ sulla strada cantonale del 4 settembre 1998 [doc. 2 convenuto 1]). Irrilevante è il fatto che, contrariamente a quanto decretato, il suolo del fondo n. H._____ non sia stato asfaltato su una lunghezza di 10 m ma ricoperto di lastre in sasso per la lunghezza della particella, che è all'incirca di 7.5 m.

3.3.1

La ricorrente sostiene che il convenuto avrebbe dovuto presentare la domanda di accesso al parcheggio attraverso il fondo n. H._____ insieme ad ella quale comproprietaria, come avevano fatto le allora comproprietarie nel 1998. Se il convenuto 2 ottenesse il diritto di attraversare l'intero fondo n. H._____ per raggiungere il parcheggio previsto sul suo fondo n. E._____ la ricorrente perderebbe la facoltà d'uso del fondo n. H._____ in comproprietà, poiché tale fondo sarebbe a disposizione unicamente del convenuto 2 ai fini di attraversamento. Questa autorizzazione rilasciata da parte del convenuto 1 e 3 a scapito della ricorrente e in favore del convenuto 2 ad esercitare il possesso e l'uso esclusivo del fondo n. H._____ in comproprietà violerebbe l'art. 89 cpv. 3 LPTC e non potrebbe trovare conferma.

3.3.2

Come appena rilevato, i proprietari dei fondi n. E._____ e F._____ nel 1998 avevano congiuntamente chiesto e ottenuto il permesso di accedere ai loro fondi attraverso il fondo n. H._____. Tale permesso è stato confermato dal convenuto 3 nella decisione dipartimentale qui co-impugnata. Per atto concludente detti proprietari hanno così concluso un regolamento d'uso (ai sensi dell'art. 647 cpv. 1 CC) del fondo n. H._____, definendone lo scopo quale strada d'accesso ai fondi n. E._____ e F._____. Lo scopo quale accesso si estende quindi all'intero fondo. Pertanto, un utilizzo da parte del convenuto 2 del fondo n. H._____ in comproprietà per accedere alla parte nord del fondo n. E._____ – dove sono previsti i parcheggi – è conforme allo scopo di detto fondo e non impedisce la coutenza da parte della ricorrente quale comproprietaria (cfr. art. 648 cpv. 1 CC). Siccome una modifica dello scopo necessiterebbe il consenso unanime dei comproprietari (cfr. art. 648 cpv. 2 CC), va ritenuto che suddetto scopo è rimasto invariato dal 1998. Per poter accedere all'intero fondo n. E._____, ma soprattutto alla parte nord qui di interesse, attraverso il fondo n. H._____ non è dunque richiesta un'ulteriore approvazione della ricorrente in una domanda d'accesso congiunta. Oltre a ciò, contrariamente alle allegazioni della ricorrente il convenuto 2 nel relativo piano ha indicato l'attraversamento del fondo n. H._____ per raggiungere i posteggi progettati (non con un rispettivo tracciato ma comunque in modo inconfondibile con una freccia indicante l'accesso attraverso il fondo n. H._____ [cfr. doc. 1.1 ricorrente]). Il fondo n. E._____ è dunque urbanizzato e dispone della relativa autorizzazione per l'accesso ai posteggi in discussione.

3.3.3

Giusta l'art. 52 LStra la realizzazione e la modifica di accessi pedonali e carrabili alle strade cantonali necessitano, oltre che della licenza edilizia, di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico (cpv. 1). Un'autorizzazione è necessaria anche quando un raccordo esistente deve sopportare molto più traffico o traffico di altro tipo (cpv. 2). Come evidenziato dal convenuto 3, i due parcheggi supplementari (all'esistente garage nell'edificio I._____) previsti sul fondo n. E._____, che verrebbero utilizzati per mezzo dell'accesso esistente attraverso il fondo n. H._____, non comportano né un traffico sostanzialmente maggiore né un traffico di altro tipo sul raccordo alla strada cantonale. Per questa ragione non è necessaria alcuna nuova autorizzazione d'accesso.

3.3.4

Infondata è inoltre l'argomentazione della ricorrente secondo cui il convenuto 2 grazie alla licenza edilizia qui impugnata avrebbe l'uso esclusivo del fondo n. H._____. Il fondo n. H._____ continuerà ad essere utilizzato come accesso e spiazzo per manovra peraltro anche perché, come visto sopra, non è possibile accedere dalla o entrare nella strada cantonale in retromarcia e non è stata autorizzata la sosta di veicoli. A tal proposito, il convenuto 2 ha segnalato che, come da foto allegate, semmai l'accesso verrebbe ostacolato dalla figlia della ricorrente, la quale parcheggerebbe abusivamente il proprio veicolo sul fondo n. H._____. Va tuttavia osservato che secondo le immagini di Google Street View del 2014, in cui figurano due auto parcheggiate sul fondo n. H._____, sembrerebbe che tale fondo sia (stato) utilizzato anche da altre persone. Ad ogni modo, questa tematica esula dall'oggetto del presente ricorso. Incomprensibile è pure come l'esecuzione della sistemazione esterna autorizzata dal convenuto 1 – con formazione dei parcheggi e di un muro di contenimento a confine con il fondo n. F._____ (nel frattempo già parzialmente edificato [v. fotografie al doc. 6 convenuto 1 e allegato allo scritto dell'8 aprile 2021 del convenuto 2]) – possa impedire un accesso al fondo n. F._____ della ricorrente.

3.4

Infine, riguardo all'asserita impossibilità di raggiungere la sosta della legna sul fondo n. F._____ con un veicolo in seguito alla costruzione dei nuovi parcheggi e del muro di contenimento, d'accordo con il convenuto 1 va ritenuto che, dal profilo del diritto pubblico, la ricorrente non ha alcun diritto di raggiungere la sosta della legna sul proprio fondo n. F._____ con un veicolo. In ogni caso, la parte superiore del fondo n. F._____ è chiaramente accessibile con un veicolo, nonostante l'edificazione del muro di contenimento (cfr. fotografie al doc. 6 convenuto 1 e allegato allo scritto dell'8 aprile 2021 del convenuto 2). Le varianti per un accesso alla legnaia della ricorrente menzionate nello studio tecnico del 1° marzo 2021 (doc. 9 ricorrente) concernono una questione di diritto civile (costituzione di servitù). Incontestato e decisivo dal punto di vista del diritto pubblico è che detto muro rispetta i relativi presupposti di cui all'art. 76 cpv. 2 LPTC. L'accesso (veicolare) attraverso il fondo n. H._____ e verso il fondo n. F._____ della ricorrente rimane immutato. La destinazione del fondo n. H._____, cioè di permettere l'allacciamento ai fondi n. E._____ e F._____ alla strada cantonale, non è modificata dal progetto in esame.

4.

Il ricorso si rivela pertanto infondato è va respinto. La licenza edilizia impugnata è quindi confermata.

5.

I costi della presente procedura – composti da una tassa di Stato fissata a CHF 3'000.00 e spese di cancelleria – sono posti a carico della ricorrente soccombente in causa giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. Ai convenuti 1 e 3 non sono assegnate ripetibili giusta la regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA, mentre il convenuto 2 ha diritto al rimborso delle ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA). Con nota d'onorario del 12 luglio 2021 il patrocinatore del convenuto 2 rivendica un importo complessivo pari a CHF 4'650.05, che tuttavia non può essere integralmente riconosciuto. Innanzitutto, la tariffa oraria di CHF 300.00 pattuita secondo accordo sull'onorario va ridotta all'importo massimo di CHF 270.00 riconosciuto secondo prassi di questo Tribunale. Le spese di scritturazione e cancelleria, disborsi postali, telefono e fax e e-mail non sono dimostrate, per cui è concesso l'importo forfettario secondo costante prassi di questo Tribunale del 3 % sull'onorario; mentre le spese per la trasferta a B._____ pari a CHF 26.00 in base al prelievo di CHF 1.00 al chilometro secondo accordo sull'onorario possono essere riconosciute. Infine, le complessive 13 ore fatte valere dal patrocinatore appaiono giustificate. Ne discende dunque un diritto a ripetibili in favore del convenuto 2 e a carico della ricorrente (IVA inclusa) pari a CHF 3'921.70 ([13.00 h x CHF 270.00 x 1.03 + CHF 26.00] x 1.077).

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

3'000.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

365.00

totale

CHF

3'365.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

3. A._____ versa a C._____ CHF 3'921.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

Art. 78 SchlGart. 78 SchlGart. 78 LS

Art. 79 SchlGart. 79 SchlGart. 79 LS

Art. 89 KRGart. 89 KRGart. 89 LPTC

Art. 647 ZGBart. 647 CCart. 647 Codice civile svizzero

Art. 648 ZGBart. 648 CCart. 648 Codice civile svizzero

Art. 648 ZGBart. 648 CCart. 648 Codice civile svizzero

Art. 52 StrGart. 52 StrGart. 52 LStra

Art. 76 KRGart. 76 KRGart. 76 LPTC

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA