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Decisione

R 2021 56

Versicherungsleistungen nach IVG

21 ottobre 2021Italiano17 min

1. Già nel 2010 il Municipio del B._____ aveva segnalato a A._____ il pericolo di crollo dell'edificio sul suo fondo n. D._____ in zona nucleo di B._____ e gli aveva perciò ordinato di mettere in sicurezza detto edificio. Visto il mancato riscontro da parte di A._____, nel 2011 il Municipio aveva reiterato l'ordine di provvedere a garantirne la stabilità o alla sua demolizione. Nel 2015 A._____ e sua moglie avevano informato il Municipio che avrebbero provveduto alla stabilizzazione dell'edificio ma non alla sua demolizione, osservando che non vi sarebbero stati cambiamenti dell'edificio. In risposta, il Municipio aveva ordinato loro di comunicargli un programma dettagliato per la messa in sicurezza dell'edificio, ma apparentemente essi non hanno dato seguito a questo ordine.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 21 56

5a Camera

Presidenza Racioppi

Giudici Meisser e Audétat

Attuario Paganini

SENTENZA

del 21 settembre 2021

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrenti

contro

B._____,

patrocinato dall'Avvocato Curzio Fontana,

convenuto

concernente provvedimento sostitutivo e multa edilizia

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. Già nel 2010 il Municipio del B._____ aveva segnalato a A._____ il pericolo di crollo dell'edificio sul suo fondo n. D._____ in zona nucleo di B._____ e gli aveva perciò ordinato di mettere in sicurezza detto edificio. Visto il mancato riscontro da parte di A._____, nel 2011 il Municipio aveva reiterato l'ordine di provvedere a garantirne la stabilità o alla sua demolizione. Nel 2015 A._____ e sua moglie avevano informato il Municipio che avrebbero provveduto alla stabilizzazione dell'edificio ma non alla sua demolizione, osservando che non vi sarebbero stati cambiamenti dell'edificio. In risposta, il Municipio aveva ordinato loro di comunicargli un programma dettagliato per la messa in sicurezza dell'edificio, ma apparentemente essi non hanno dato seguito a questo ordine.

Considerandi

2.

Il 6 ottobre 2020 il Municipio ha eseguito un sopralluogo con l'ing. C._____ il cui studio è stato incaricato di valutare le condizioni dello stabile sul fondo n. D._____. Nella perizia del 3 febbraio 2021 questi consigliava la demolizione totale dell'edificio al più presto, al massimo entro due mesi.

3.

Con risoluzione del 28 maggio 2021 il Municipio ha ordinato a A._____ di procedere alla demolizione dello stabile sulla particella n. D._____ entro il 31 luglio 2021 sotto comminatoria di un'esecuzione sostitutiva da parte di terzi su incarico del Comune in caso di inadempienza. Inoltre, il Municipio ha condannato A._____ a versare in solido al Comune una multa di CHF 5'000.00 a causa del mantenimento dello stato illegale del fondo n. D._____.

4.

Avverso questa risoluzione, il 18 giugno 2021 A._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo che il termine per la demolizione dello stabile sia prolungato fino a fine anno 2021 e che la multa sia annullata. I ricorrenti sostenevano di essere incapacitati a causa della crisi da COVID-19 a organizzare una demolizione fino a fine luglio 2021 come ordinato dal Comune. Inoltre, sarebbero pendenti le questioni ereditarie in seguito alla morte della zia del ricorrente, proprietaria per metà con un'altra zia dell'edificio adiacente. I ricorrenti precisavano che nell'estate 2021 sarebbe prevista una demolizione parziale; dopo che la questione dell'eredità sarà stata chiarita, rivaluteranno la situazione con un esperto e presenteranno al Comune un nuovo piano. I ricorrenti eccepivano che la perizia del 3 febbraio 2021 non sarebbe sufficiente, poiché l'esperto avrebbe valutato lo stabile vecchio di 70 anni solo dall'esterno. Lo stato dello stabile sarebbe praticamente invariato da anni. Per una valutazione definitiva bisognerebbe integrare lo stato interiore dell'edificio. Riguardo alla multa, i ricorrenti osservavano che questa sarebbe irragionevole di fronte a un valore attuale dello stabile pari a CHF 24'600.00.

5.

Nella presa di posizione del 16 luglio 2021 il B._____ (qui di seguito: convenuto) ha segnalato che la ricorrente non è proprietaria del fondo in questione, per cui il procedimento contro di essa viene abbandonato. Esso affermava che una proroga del termine non risolverebbe la problematica della demolizione del mappale in questione, che peraltro non riguarderebbe il mappale confinante. Riguardo alla multa, il convenuto sottolineava che essa sarebbe proporzionale al mantenimento di uno stato di pericolo creato dalla costruzione e al fatto che i ricorrenti si sarebbero completamente disinteressati. Il convenuto chiedeva infine al Tribunale di prendere una decisione a breve, siccome il ricorso avrebbe effetto sospensivo (sic) e si vorrebbe evitare un crollo dell'edificio.

Dispositivo

6. Nella replica del 24 agosto 2021 i ricorrenti lasciavano sottintendere che alla luce della questione ereditaria in corso la partecipazione della ricorrente – quale moglie del ricorrente – a questa procedura non sarebbe priva d'oggetto. Essi evidenziavano inoltre che l'edificio sarebbe inabitato da 70 anni senza che sia accaduto qualcosa di negativo. Il ricorrente sottolineava inoltre che quale disegnatore edile con diploma federale sarebbe in grado di valutare la situazione (a tal proposito egli rimandava alle foto di ottobre 2007 da lui allegate). Un crollo improvviso della struttura, come indicato nella perizia, non sarebbe sufficientemente oggettivato senza un'ispezione all'interno dell'edificio. Per la messa in sicurezza dell'edificio i ricorrenti prevederebbero l'impalcatura di tutto l'edificio e la messa in sicurezza dell'areale da parte di un'impresa di ponteggi; la messa in sicurezza dell'area interna dell'edificio da parte di un'impresa edile; la demolizione dell'intera soffitta da parte di un'impresa edile; la rimozione dell'intonaco esterno e una nuova valutazione di tutta la situazione; l'inoltro al Comune di un nuovo progetto di ristrutturazione. Il ricorrente precisava che la messa in sicurezza, la stabilizzazione e la rimozione della soffitta stando all'imprenditore edile potrebbero essere attuate entro la fine del 2021. L'immobile adiacente sarebbe rilevante per questa causa, siccome il ricorrente a breve acquisterebbe il relativo fondo. Per questi motivi sarebbe d'obbligo una proroga per i lavori menzionati fino perlomeno al 31 dicembre 2021. Infine, oltre alla multa i ricorrenti contestavano anche l'accollamento dei costi di procedura dinanzi al Comune pari a CHF 2'000.00.

7. Nella duplica del 3 settembre 2021 il convenuto ha rimarcato che i ricorrenti ripeterebbero di voler procedere con gli interventi già promessi in passato e mai eseguiti. Esso affermava inoltre di non avere nulla in contrario se la ricorrente insiste nel non essere estromessa dalla procedura.

II. Considerando in diritto:

1.1. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione del 28 maggio 2021 è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione dei ricorrenti, quali destinatari della decisione impugnata, è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo inoltre tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è ricevibile.

1.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 53 cpv. 1 LGA). I ricorrenti non hanno nemmeno richiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, per cui il ricorso non preclude l'esecutività della decisione impugnata.

1.3. Proprietario del fondo n. D._____ su cui giace l'edificio qui in discussione è unicamente il ricorrente. Il convenuto nella presa di posizione ha pertanto dichiarato che quale destinatario della decisione impugnata va ritenuto soltanto il ricorrente e che il procedimento contro la ricorrente viene abbandonato. I ricorrenti hanno probabilmente frainteso questa dichiarazione e nella replica (anch'essa firmata da parte della ricorrente) sembrano affermare che la partecipazione della ricorrente quale moglie del ricorrente non sia priva d'oggetto. Ad ogni modo, sia l'ordine di demolizione sia la multa inflitta possono concernere solo il ricorrente quale proprietario del relativo fondo. In quanto alla multa, l'abbandono della procedura nei confronti della ricorrente equivale a un riconoscimento parziale del ricorso.

1.4. Per quanto nella replica si chieda un prolungamento del termine per la demolizione fino almeno al 31 dicembre 2021 (mentre nel ricorso si chiedeva semplicemente un prolungamento fino al 31 dicembre 2021) e per quanto si eccepiscano i costi procedurali di CHF 2'000.00 non è dato entrare nel merito, siccome si tratta di un'estensione illecita dei petiti nell'ambito del secondo scambio di scritti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 16 72 und R 16 73 dell'11 maggio 2017 consid. 4a).

2.1. Controverso è pertanto se il termine per la demolizione dell'edificio sul fondo n. D._____ del ricorrente fino al 31 luglio 2021 (sotto comminatoria di un'esecuzione sostitutiva) possa essere prolungato fino al 31 dicembre 2021. Discussa è inoltre la multa di CHF 5'000.00 inflitta originalmente ad entrambi i ricorrenti e ora concernente solamente il ricorrente.

2.2. Viste le argomentazioni nei considerandi successivi inerenti alla legittimità di una demolizione, può rimanere aperta la questione se il convenuto poteva chiedere l'esecuzione di una demolizione con la decisione impugnata già solo in base alla decisione del 4 luglio 2011 passata in giudicato e non osservata dal ricorrente, in cui gli si ordinava di provvedere a garantire la stabilità dell'edificio o alla sua demolizione.

3.1. Giusta l'art. 79 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) edifici ed impianti devono soddisfare le regole riconosciute della tecnologia delle costruzioni e non devono costituire una minaccia per persone, animali e cose né durante la costruzione né durante la loro esistenza e il loro utilizzo (cpv. 1). Se un edificio o un impianto costituisce una minaccia per persone o animali, oppure se persone o animali sono esposti ad un pericolo immediato derivante dall'utilizzazione di edifici o impianti minacciati, l'autorità edilizia comunale obbliga il proprietario ad attuare le necessarie misure. Se questo non assolve agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comminatoria l'autorità edilizia comunale fa eseguire le misure da terzi a spese degli inadempienti (cpv. 2).

3.2. Dagli atti emerge che al ricorrente è stata data più volte la possibilità risp. ordinato di mettere in sicurezza l'edificio in discussione e in seguito la sua demolizione. Stando alle lettere agli atti, già dal 2010 (stando all'affermazione del ricorrente stesso nella lettera al convenuto del 16 aprile 2015, apparentemente già dal 1996) il ricorrente è stato avvisato della problematica di un potenziale cedimento di detto edificio. Assodato è che perlomeno fino all'emanazione della decisione impugnata il ricorrente non ha intrapreso alcun provvedimento in tal senso. È stato piuttosto il convenuto a intervenire, incaricando (apparentemente a proprie spese) un perito per esaminare la statica del relativo edificio. Stando alla relativa perizia del 3 febbraio 2021 dell'ing. C._____ "l'analisi visiva e la lettura delle sonde suggeriscono che la stabilità dell'edificio è seriamente compromessa; la non verticalità della facciata ovest inoltre potrebbe portare ad un cedimento improvviso della struttura, mettendo a rischio la casa contigua e il sentiero comunale." Il perito consigliava pertanto al convenuto di procedere alla demolizione totale dell'edificio al più presto (massimo 1-2 mesi). Il ricorrente contesta la validità di questa perizia, adducendo in particolare di essere disegnatore edile e in grado di valutare da solo la situazione e che un crollo improvviso della struttura senza aver ispezionato l'interno dell'edificio non sarebbe sufficientemente oggettivato. A tal proposito egli ha allegato delle foto dell'ottobre 2007 del relativo edificio. Da queste foto tuttavia non è dato capire perché non ci si dovrebbe attendere la possibilità di un crollo dell'edificio. Anzi, queste semmai dimostrano le diverse grosse crepe dell'edificio. Considerati poi i 70 anni durante cui l'edificio è rimasto inabitato, come affermato dal ricorrente stesso, appare plausibile la conclusione del perito di una possibilità di un cedimento improvviso dell'edificio. L'obiezione del ricorrente secondo cui il perito non avrebbe potuto esaminare l'interno dell'edificio cosicché la perizia non sarebbe valida, non sembra atta a inficiare la credibilità delle conclusioni del perito. Va dunque ritenuto che l'edificio in questione costituisce una minaccia per persone o animali, dacché, come rimasto incontestato, un crollo potrebbe mettere a rischio la sicurezza del sentiero comunale. Nel seguito resta da esaminare se l'ordine di demolizione, che tange il diritto fondamentale di garanzia della proprietà (art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]), rispetta il principio di proporzionalità, come prevede l'esame sulle restrizioni dei diritti fondamentali di cui all'art. 36 Cost.

3.3.1. Per costante prassi in materia di restrizioni dei diritti fondamentali, il principio della proporzionalità impone che la misura restrittiva scelta sia idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto, che necessita di una ponderazione degli interessi) (cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 11.2).

3.3.2. Indubbio è che una demolizione è idonea a raggiungere lo scopo di proteggere gli utenti del sentiero comunale situato di fronte all'edificio in questione. Secondo la perizia del 3 febbraio 2021 una demolizione sarebbe inoltre necessaria, siccome "una messa in sicurezza dello stabile sembra una soluzione poco percorribile, visto che questo giace in zona nucleo – motivo per il quale una struttura di irrigidimento esterna è da escludersi – e considerando che i tempi di progettazione ed esecuzione di tale struttura risulterebbero troppo lunghi." Secondo il piano di lavoro esposto nella replica dal ricorrente, invece, si potrebbe procedere a un'impalcatura, alla messa in sicurezza e alla demolizione della sola soffitta. La fattibilità di questa misura non è tuttavia avvalorata da alcun parere peritale, sennonché dal fatto che il ricorrente sia egli stesso ferrato in materia essendo disegnatore edile. Ma in considerazione del pericolo di crollo dell'edificio attestato dal perito, un ingegnere, che il ricorrente – come visto sopra – non riesce a smentire, va ritenuto che una demolizione sia in questo caso la misura necessaria. Inoltre, una demolizione ad oggi appare proporzionale, dato che al ricorrente è stata data più volte la possibilità di mettere in sicurezza l'edificio, ma questi non ha mai ottemperato a questo ordine. Inconsistente è l'argomento del ricorrente secondo cui a causa della pandemia da COVID-19 non sarebbe possibile organizzare una demolizione entro il 31 luglio 2021. Non è in alcun modo comprovato che il ricorrente non riesca a incaricare un'impresa edile di demolire il relativo edificio a causa della pandemia. Nonostante poi il ricorrente, oltre che a illustrare un piano alternativo di risanamento dell'edificio, obietti che una proroga si imporrebbe poiché la questione dell'edificio ritenuto pericolante riguarderebbe anche la casa adiacente che egli stesso prevede di acquistare, l'interesse pubblico a una demolizione tempestiva, vale a dire entro il termine (ormai trascorso) del 31 luglio 2021, prevale su quello privato di concedere un'(ulteriore) proroga al ricorrente. Ciò alla luce del pericolo per persone e animali derivante dal relativo edificio. Di conseguenza, riguardo all'obbligo di demolizione la decisione impugnata non può essere contestata.

3.4. Va ancora notato che in seguito all'abbandono della procedura contro la ricorrente l'ordine di demolizione impartito ai ricorrenti nella cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata è evidentemente riformato nel senso che detto ordine concerne soltanto ancora il ricorrente.

4. Resta da esaminare la multa di CHF 5'000.00.

4.1. Giusta l'art. 95 LPTC, chi viola la presente legge oppure decreti o decisioni basati su di essa emanati dal Cantone o dai comuni viene punito con una multa da CHF 200.00 a CHF 40'000.00 (cpv. 1 primo periodo). È punibile l'infrazione intenzionale o dovuta a negligenza, commessa dalle persone competenti ai sensi dell'art. 93 LPTC (cpv. 2 primo periodo). Per l'osservanza delle prescrizioni legali, la conformità degli edifici ed impianti realizzati con i piani autorizzati e le modine, nonché per il rispetto delle disposizioni accessorie sono competenti i committenti, i proprietari, altre persone autorizzate e le persone incaricate della progettazione e dell'esecuzione di progetti di costruzione (art. 93 cpv. 1 LPTC). Ai reati punibili secondo il diritto cantonale si applicano per analogia le disposizioni generali del Codice penale svizzero (art. 2 cpv. 2 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]). Essendo comminato con multa, un reato ai sensi dell'art. 95 LPTC rappresenta una contravvenzione (art. 103 del Codice penale svizzero [CP; RS 311.0]). A queste vanno applicate – con riserva delle eccezioni di cui agli artt. 105 segg. CP – le disposizioni della parte prima del Codice penale (art. 104 CP). L'art. 106 cpv. 3 CP stabilisce che il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Nell'ambito della commisurazione delle multe giusta il diritto cantonale (in questo caso della LPTC) si può quindi rifarsi agli artt. 47 e 34 CP. Giusta l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Giusta l'art. 34 cpv. 2 secondo periodo CP il giudice fissa l'importo di una pena pecuniaria secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

4.2. Nel caso di specie il ricorrente non ha mai dato seguito agli ordini del convenuto di mettere in sicurezza l'edificio e ha pertanto leso la LPTC. Tuttavia, la fissazione della multa a CHF 5'000.00 non appare corretta. Innanzitutto, dopo l'abbandono della procedura contro la moglie del ricorrente, appare opportuna una modifica dell'ammontare della multa, che è stata pronunciata in solido per entrambi i ricorrenti. A tal proposito si osserva che la multa ha carattere personale (DTF 134 III 59 consid. 2.3.2), per cui non può essere ordinata una condanna in responsabilità solidale. Posto che la multa per il ricorrente corrisponde ora a CHF 2'500.00, in ogni caso non risulta che il convenuto abbia chiarito la situazione del ricorrente, soprattutto quella economica. Per queste ragioni, le cifre 3 (multa) e 4 (condizioni di pagamento della multa) del dispositivo della decisione impugnata sono annullate e la causa è rinviata al convenuto per nuovo giudizio sulla multa.

5. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto in merito alla condanna al pagamento di una multa di CHF 5'000.00 (cifre 3 e 4 dispositivo della decisione impugnata). Per il resto, il ricorso va respinto per quanto non sia divenuto privo d'oggetto in seguito ad abbandono (procedura contro la ricorrente) e per quanto si possa entrarne nel merito (estensione del petito nella replica circa la proroga del termine di demolizione e i costi procedurali).

6. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso nel punto della multa e dell'abbandono della procedura contro la ricorrente da parte del convenuto, le spese per questa procedura fissate a CHF 3'000.00 sono ripartite tra le parti in misura di metà ciascuno. Né al ricorrente, non rappresentato da un legale, né al convenuto, che vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, sono assegnate ripetibili (art. 73, 78 LGA).

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1.1. In parziale accoglimento del ricorso le cifre 3 e 4 del dispositivo della risoluzione municipale n. 5 dell'8 marzo 2021 del B._____ sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto per quanto si possa entrare nel merito.

1.2. Si constata che il procedimento in questa causa contro la moglie di A._____ è stato abbandonato da parte del B._____ e che di conseguenza la risoluzione municipale n. 5 dell'8 marzo 2021 ha effetto soltanto per A._____.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

3'000.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

248.00

totale

CHF

3'248.00

Tali spese sono poste in ragione di metà ciascuno a carico di A._____ e il B._____.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 53 VRGart. 53 VRGart. 53 LGA

BGE 141 I 20ATF 141 I 20DTF 141 I 20

2C_630/2016

Art. 95 KRGart. 95 KRGart. 95 LPTC

Art. 93 KRGart. 93 KRGart. 93 LPTC

Art. 93 KRGart. 93 KRGart. 93 LPTC

Art. 95 KRGart. 95 KRGart. 95 LPTC

Art. 104 StGBart. 104 CPart. 104 CP

Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP

Art. 47e Satzung des Europaratesart. 47e Statut du Conseil de l’Europeart. 47e 3

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

BGE 134 III 59ATF 134 III 59DTF 134 III 59

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA