R 2021 84
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
14 dicembre 2021Italiano14 min
1. A.________ è proprietaria dei fondi n. C.________ e D.________ a B.________, in zona E.________. Su ciascuno dei due fondi si trova un edificio (n. ass. 2-104 e 2-103 [qui di seguito: edificio n. 103 risp. 104]).
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
R 21 84
5a Camera
Presidenza Racioppi
Giudici Meisser e Audétat
Attuario Paganini
SENTENZA
del 14 dicembre 2021
nella vertenza di diritto amministrativo
A.________,
patrocinata dall'avvocato Cesare Lepori,
ricorrente
contro
Comune di B.________,
patrocinato dall'avvocato Davide Nollo,
convenuto
concernente provvedimento sostitutivo
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. A.________ è proprietaria dei fondi n. C.________ e D.________ a B.________, in zona E.________. Su ciascuno dei due fondi si trova un edificio (n. ass. 2-104 e 2-103 [qui di seguito: edificio n. 103 risp. 104]).
2. Con decisione del 1° luglio 2020, comunicata il 3 luglio 2020, il Municipio del Comune di B.________ ha ordinato a A.________ diverse misure di ripristino (da effettuare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione) riguardo ai lavori eseguiti abusivamente sui fondi n. C.________ e D.________, ossia l'allontanamento del materiale di costruzione depositato su detti fondi, la demolizione della baracca in legno sul fondo n. C.________ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, la demolizione del caminetto/forno sul fondo n. D.________ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, la rimozione della pavimentazione in lastre di cemento sul fondo n. D.________ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, la demolizione della tettoia laterale all'edificio sul fondo n. D.________ e il ripristino del terreno al suo livello naturale nonché la demolizione della legnaia sul fondo n. D.________ e il ripristino del terreno al suo livello naturale. Questa decisione è passata in giudicato senza impugnazione.
3. Visto che entro il termine assegnato le misure di ripristino non erano state eseguite, il Comune ha proceduto d'ufficio al ripristino dello stato di legalità. A tale scopo il Comune ha richiesto delle offerte a due ditte. Con scritto del 10 maggio 2021 il Comune ha informato A.________ di voler deliberare i lavori di ripristino alla ditta con la miglior offerta per l'importo di CHF 16'500.00, assegnandole un termine di 10 giorni dalla ricezione per l'inoltro di eventuali osservazioni. Il Comune segnalava che una volta scaduto il termine avrebbe proceduto alla delibera dei lavori accollandole le relative spese. Inoltre, il Comune la sollecitava a sospendere qualsiasi lavoro non autorizzato sui fondi n. C.________ e D.________.
4. In risposta a questo scritto, il 14 maggio 2021 A.________ ha comunicato al Comune di non comprenderne l'obiettivo e gli ha pregato di rivolgersi d'ora in poi al suo avvocato.
5. Con lettera del 17 maggio 2021 l'avvocato di A.________ ha chiesto al Municipio se era possibile prevedere un incontro, eventualmente in sopralluogo, per verificare i lavori a suo carico e le modalità di esecuzione.
6. Nello scritto del 28 maggio 2021 il Municipio ha comunicato di non ritenere necessario un ulteriore incontro, visti gli eventi passati e visto che la decisione di ripristino cresciuta in giudicata conterrebbe dettagliatamente le relative misure. Pertanto, il Comune segnalava che avrebbe proceduto con la delibera e l'esecuzione dei lavori come indicato nella decisione del 10 maggio 2021.
7. Con e-mail del 10 giugno 2021 il legale ha informato il Comune che i lavori di ripristino delle opere dichiarate abusive sui mappali n. C.________ e D.________ sarebbero in corso. Egli chiedeva pertanto di sospendere la procedura di delibera dei lavori a terzi. In più, chiedeva di trasmettergli una copia delle licenze edilizie rilasciate dal Comune a A.________ per i suddetti immobili.
8. Con scritto di accertamento del 7 luglio 2021 il Comune ha constatato che in seguito a verifica presso le parcelle n. C.________ e D.________ i lavori di ripristino delle opere abusive non sarebbero state eseguiti come previsto nel decreto di ripristino del 1° luglio 2020 e nelle decisioni del 26 giugno 2019 (concernente l'approvazione della domanda di costruzione in sanatoria del 27 gennaio 2018 per l'edificazione del fondo n. D.________ a determinate condizioni e con ordini di rimozione di opere illegali).
9. Con decreto del 12 luglio 2021 il Comune ha deciso di assegnare i lavori di ripristino decretati nella decisione del 1° luglio 2020 a un'impresa edile della regione per l'importo di CHF 16'500.00 a carico di A.________. Il Comune ha stabilito che il giorno d'inizio dei lavori e la durata degli stessi verranno concordati direttamente dal Comune con la ditta esecutrice e comunicati a A.________. Inoltre, le spese di esecuzione dei lavori di ripristino verranno anticipate dal Comune e fatturate a A.________ dopo l'esecuzione.
10. Avverso questo decreto del 12 luglio 2021 A.________ tramite il suo legale (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 14 settembre 2021 chiedendone l'annullamento, protestate spese, tasse e ripetibili. Come motivazione, ella ha addotto in sostanza che, a differenza di quanto ritenuto dal Municipio, i lavori di ripristino sarebbero già stati avviati, sarebbero tutt'ora in corso e saranno terminati nel corso dei prossimi mesi, per cui la decisione impugnata di attribuzione dei lavori di ripristino a terzi sarebbe ingiustificata. A tal proposito la ricorrente ha domandato di esperire un sopralluogo. In ogni caso, i presupposti per un ripristino dello stato di legalità da parte di terzi non sarebbero adempiti, siccome alla ricorrente non è stata notificata una comminatoria prima dell'avvio della procedura per l'esecuzione del ripristino tramite terzi. Inoltre, per la ricorrente non sarebbe comunque stato possibile concludere l'esecuzione di quanto ordinato entro il termine stabilito nella decisione del 1°/3 luglio 2020, visto che si tratterebbe di lavori di una certa importanza.
11. Nella presa di posizione del 29 settembre 2021 il Comune di B.________ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso, per quanto ricevibile, con protesta di spese, tasse e ripetibili. Il convenuto ha fatto notare in particolare che non corrisponderebbe al vero che la ricorrente ha iniziato i lavori di ripristino. Per questo ella non sarebbe in grado di fornire alcuna prova al riguardo. La questione non sarebbe comunque rilevante, poiché determinante per l'esecuzione d'ufficio (tramite terzi) secondo la relativa disposizione non sarebbe il mancato inizio bensì il compimento dei lavori entro il termine assegnato. Il termine per l'esecuzione del ripristino non potrebbe poi essere censurato, dacché la rispettiva decisione 1°/3 luglio 2020 sarebbe passata in giudicato. Ad ogni modo, dal momento della ricezione di tale decisione la ricorrente avrebbe avuto a disposizione tre (recte: due) mesi per effettuare il ripristino. Il termine sarebbe inoltre scaduto da quasi un anno. In più, alla ricorrente sarebbe stata comminata l'esecuzione tramite terzi ben due volte, dapprima con detta decisione del 1°/3 luglio 2020 e poi con scritto del 10 maggio 2021 prima di rilasciare la decisione qui impugnata.
12. Nella replica del 27 ottobre 2021 la ricorrente si è riconfermata nei petiti e nelle argomentazioni di ricorso e ha prodotto delle fotografie a comprova che i lavori di ripristino sarebbero stati iniziati.
13. Nella duplica del 3 novembre 2021 il convenuto ha confermato il petito della propria presa di posizione. Il convenuto ha osservato che le foto prodotte in sede di replica dalla ricorrente anziché dimostrare che i lavori di ripristino sono iniziati entro il termine stabilito, mostrerebbero che sono stati perpetrati ulteriori abusi edilizi. Esso ha rilevato inoltre di aver chiesto il ripristino dello stato di legalità alla ricorrente già nel 2019 con il rilascio delle licenze edilizie per l'edificazione dei fondi n. C.________ e D.________. La ricorrente avrebbe quindi avuto oltre un anno di tempo per effettuare le misure ordinate. Un sopralluogo da parte del Tribunale sarebbe superfluo, siccome la ricorrente avrebbe ammesso che il ripristino non è stato eseguito entro il termine stabilito e siccome lo stato dei lavori sarebbe sufficientemente rilevabile dalle foto agli atti. Infine, il convenuto ha chiesto un indennizzo a titolo di ripetibili per questa procedura ricorsuale a seguito della temerarietà del ricorso.
14. Nella triplica del 12 novembre 2021 la ricorrente ha contestato di aver perpetrato abusi edilizi e ha ribadito che le fotografie inoltrare dimostrerebbero l'avvenuto inizio dei lavori. Oltre a ciò, la richiesta del convenuto di attribuzione di ripetibili sarebbe in ogni caso infondata ma soprattutto tardiva, perché postulata solo con la duplica.
15. Con quadruplica del 23 novembre 2021 il convenuto ha inoltrato delle fotografie a comprova che i lavori eseguiti dalla ricorrente non sarebbero l'attuazione delle misure di ripristino ordinate dal convenuto, bensì l'esecuzione di ulteriori abusi edilizi. Il convenuto ha inoltre fatto notare di aver richiesto la rifusione di ripetibili già con la presa di posizione, per cui la relativa domanda non sarebbe tardiva.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione del 12 luglio 2021 del convenuto è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione della ricorrente è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile.
2.
Controverso è se il convenuto ha giustamente imposto l'esecuzione da parte di un'impresa edile per l'importo di CHF 16'500.00 dei lavori di ripristino sulle particelle n. C.________ e D.________ della ricorrente. Indiscutibili sono invece le misure di ripristino stesse decretate nella decisione del 1°/3 luglio 2020 passata in giudicato.
3.1
Giusta l'art. 94 cpv. 3 della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; CSC 801.100) l'obbligo del ripristino dello stato legale tocca sia ai proprietari che alle persone che hanno provocato lo stato illegale. Se coloro che sono tenuti al ripristino in base ad una decisione di ripristino cresciuta in giudicato non assolvono agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comminatoria l'autorità competente fa eseguire le necessarie misure da terzi a spese degli inadempienti.
3.2
La ricorrente obietta che il convenuto non avrebbe notificato una comminatoria alla ricorrente prima dell'avvio della procedura per l'esecuzione del ripristino tramite terzi. Questa obiezione è infondata. Come osservato dal convenuto, alla ricorrente è stata comminata l'esecuzione tramite terzi inizialmente già con la decisione di ripristino del 1°/3 luglio 2020 (doc. 5 convenuto) e successivamente con scritto del 10 maggio 2021 (doc. 6 convenuto). Posto ciò, può restare aperta la questione segnalata dal convenuto secondo cui esso avrebbe chiesto il ripristino dello stato di legalità alla ricorrente addirittura già nel 2019 con il rilascio delle licenze edilizie per l'edificazione dei fondi n. C.________ e D.________ (doc. 2 seg. convenuto).
3.3
La ricorrente sostiene inoltre che i lavori di ripristino sarebbero stati avviati, sarebbero tutt'ora in corso e saranno terminati nel corso dei prossimi mesi, per cui la decisione impugnata di attribuzione dei lavori di ripristino a terzi sarebbe ingiustificata.
3.3.1
Come giustamente notato dal convenuto, questa obiezione è inconferente, dacché determinante per l'esecuzione d'ufficio (tramite terzi) in base a suddetta disposizione non è il mancato inizio, bensì il mancato compimento dei lavori entro il termine assegnato. Il disposto di cui all'art. 94 cpv. 3 LPTC non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella che con l'assolvimento degli obblighi entro il termine stabilito sia inteso il compimento dei lavori di ripristino. Altrimenti, seguendo l'argomentazione della ricorrente la quale sostiene che decisivo sia l'avvio dei lavori, per impedire un'esecuzione d'ufficio basterebbe avviare i lavori (o addirittura anche solo una parte di essi) senza però mai portarli a termine. Nel caso di specie la ricorrente non ha sostenuto né comprovato di aver terminato i lavori di ripristino.
3.3.2
Inconsistente è inoltre la censura secondo cui per la ricorrente non sarebbe stato possibile concludere i lavori di ripristino entro il termine stabilito nella decisione del 3 luglio 2020, visto che si tratterebbe di lavori di una certa importanza. Innanzitutto, va detto che la decisione di ripristino del 1°/3 luglio 2020 è passata in giudicato e con ciò dunque anche il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione ivi imposto per l'esecuzione del ripristino. Ad ogni modo, il convenuto è stato a lungo indulgente, avendo segnalato l'intenzione di procedere d'ufficio solamente con scritto del 10 maggio 2021 e decidendo il ripristino d'ufficio con decisione del 12 luglio 2021, quindi a oltre un anno di distanza dall'ordine di ripristino notificato alla ricorrente con decisione del 1°/3 luglio 2020. Pertanto, non si può certo dire che la ricorrente non abbia avuto a disposizione il tempo necessario per concludere i lavori di ripristino.
3.4
Pur entrando poi, a titolo abbondanziale, nel merito della censura della ricorrente secondo cui ella avrebbe avviato i lavori di ripristino, si rileva che che le fotografie allegate dalla ricorrente (doc. E ricorrente) non dimostrano che sono stati iniziati tutti i lavori di ripristino decretati. Dalle fotografie allegate datate 27 ottobre 2021 emerge in particolare che ella ha iniziato a rimuovere la tettoia annessa all'edificio n. 103 sulla particella n. D.________ e che il piazzale sul lato sud dell'edificio n. 103 sulla particella n. D.________ presenta delle lastre in pietra naturale al posto di lastre in cemento e in più che è stato ristrutturato il tetto di detto edificio; dette fotografie non dimostrano però segnatamente la decretata rimozione della legnaia sulla particella n. D.________ e della baracca in legno sulla particella n. C.________. E comunque, come anticipato sopra queste fotografie non dimostrano certo che i rispettivi lavori di ripristino siano stati terminati, cosa invece presupposta dalla succitata disposizione. Anzi, esse dimostrano il contrario, ossia che i lavori di ripristino non sono stati ultimati né entro il termine originariamente imposto né al momento dell'emanazione del decreto del 12 luglio 2021 qui impugnato né tantomeno durante questa procedura. Posto dunque che le fotografie inoltrate dalla ricorrente dimostrano che ella non ha assolto gli obblighi di ripristino entro il termine stabilito, risulta superfluo eseguire un sopralluogo come da richiesta della stessa. Il Tribunale rinuncia pertanto in una valutazione anticipata all'assunzione di questo mezzo di prova.
4.
Riassumendo, il ricorso della ricorrente si rivela palesemente infondato, per cui la decisione di ripristino qui impugnata va confermata.
5.1
Visto l'esito della controversia, le spese procedurali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria sono accollate alla ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA).
5.2
Giusta l'art. 78 cpv. 2 LGA alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Secondo questo Tribunale, in questo caso si giustifica l'assegnazione di ripetibili al convenuto a carico della ricorrente a causa della temerarietà del suo ricorso. Il ricorso appare temerario perché la ricorrente pretende che l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte di terzi sia illegittima visto che i lavori di ripristino sono stati iniziati, quando invece la relativa norma esige evidentemente che entro il termine assegnato i lavori di ripristino non devono soltanto essere iniziati ma anche ultimati. Il Tribunale ritiene dunque che la ricorrente deve indennizzare il convenuto per le spese legali con una somma forfettaria fissata a CHF 1'000.00. Va infine aggiunto che il convenuto ha chiesto la rifusione di ripetibili già con la presa di posizione, per cui contrariamente alle allegazioni della ricorrente la relativa domanda non è tardiva.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
2'500.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
212.00
totale
CHF
2'712.00
Tali spese sono poste a carico di A.________.
3. A.________ versa al Comune di B.________ CHF 1'000.00 a titolo di ripetibili.
4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazioni]
Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA
Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA
Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA
Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA