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Decisione

R 2022 113

Rückweisung RM-Instanz

11 dicembre 2023Italiano34 min

1. A._____ è proprietaria del fondo 438 nel Comune B._____, adiacente al fondo 449 del Comune B._____ di proprietà degli Eredi fu C._____.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 22 113

5a Camera

Presidenza Paganini

Giudici Brun e Audétat

Attuaria Lanfranchi

SENTENZA

del 5 settembre 2023

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,

ricorrente

contro

Comune B._____,

patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,

convenuto

concernente opposizione edilizia

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____ è proprietaria del fondo 438 nel Comune B._____, adiacente al fondo 449 del Comune B._____ di proprietà degli Eredi fu C._____.

2. Il 18 maggio 2015 l'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni ha rilasciato il permesso di protezione antincendio per l'installazione di una nuova caldaia a olio con una potenza termica di 33.7 kW sul fondo 449.

3. Con scritto del 13 ottobre 2015 A._____ si è rivolta al Municipio del Comune B._____ (di seguito: il Comune o il Municipio) lamentandosi del nuovo impianto, soprattutto per il rumore. Inoltre ha informato il Municipio che le misure finora adottate dal proprietario dell'impianto dopo la sua segnalazione, ossia l'installazione di un "gomito" all'estremità del camino per deviare il fumo, non erano servite a nulla.

4. Il 30 novembre 2016 A._____ si è rivolta all'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA). Con e-mail del 6 dicembre 2016, l'UNA le ha comunicato che l'impianto in questione avrebbe dovuto essere risanato entro il 1° ottobre 2018 e che avrebbe effettuato le relative misurazioni presso l'impianto a gennaio 2017. Inoltre ha affermato che l'altezza minima del camino sarebbe stata rispettata. Alla luce dell'ultima misurazione positiva delle sostanze nocive, l'UNA non poteva al momento ordinare alcuna misura. Nell'e-mail successiva, l'UNA ha poi ribadito che aveva ordinato il risanamento come previsto dalla normativa in vigore e che dell'esecuzione tempestiva dei lavori di risanamento avrebbe dovuto occuparsene l'autorità comunale.

5. Con e-mail del 13 novembre 2018, l'UNA ha comunicato a A._____ e al Comune che l'impianto era stato completamente risanato nel 2015 e che i valori limite delle emissioni erano conformi alla legge. Inoltre, l'impianto – a seguito del reclamo presentato da A._____ – era stato equipaggiato con un silenziatore. L'UNA ha infine affermato che il tubo ad arco all'estremità del camino doveva essere rimosso, poiché i gas di scarico avrebbero dovuto essere emessi verticalmente. Inoltre, con e-mail del 13 dicembre 2018 l'UNA ha informato A._____ che dei problemi relativi a impianti a combustione con olio con una potenza inferiore a 1000 kW doveva occuparsene il Comune.

6. Con e-mail del 15 dicembre 2018 A._____ ha reso attento il Comune che il tubo ad arco allo sbocco del camino non era a norma, invitandolo ad intervenire affinché l'impianto venisse modificato in conformità con la legge.

7. Successivamente, il Comune risp. l'Autorità edilizia comunale ha fatto rimuovere il tubo ad arco e ha incaricato una ditta di effettuare un controllo dei gas di scarico.

8. Con scritto del 1° febbraio 2019 A._____ ha informato il Comune che la problematica riguardo alla canna fumaria era rimasta del tutto invariata.

9. Con scritto del 12 aprile 2019, il Comune ha informato A._____ che l'UNA, in collaborazione con la ditta D._____ SA, aveva eseguito dei controlli sull'impianto e sull'evacuazione dei gas di scarico e che il tutto era risultato conforme alle normative vigenti. In considerazione dei controlli eseguiti il Municipio non avrebbe elementi per poter intervenire nel caso e riteneva pertanto chiusa la questione.

10. Il 23 aprile 2019, A._____ si è nuovamente rivolta al Comune, lamentando che a differenza del vecchio impianto, quello nuovo avrebbe una potenza molto ridotta nell'espellere in verticale le emissioni e di conseguenza le esalazioni ristagnerebbero nell'aria circostante, andando ad introdursi nella sua camera da letto. L'attenzione sarebbe da riporre unicamente sulla dinamica del fumo e non sull'operato della ditta D._____ SA. Infine, A._____ ha chiesto un incontro con il Comune.

11. Nel frattempo, A._____ ha ricontattato l'UNA, che le ha confermato con e-mail del 16 maggio 2019 che la canna fumaria era conforme alla legge. L'UNA ha inoltre indicato il protocollo dell'ispezione di routine del 7 marzo 2019 con il risultato "gut".

12. Con lettera dell'11 giugno 2019 A._____ si è nuovamente rivolta al Comune, lamentando il fatto che la canna fumaria non era stata prolungata e che lei stessa era costretta a respirare le esalazioni del camino durante il riposo.

13. Visto il manifesto scontento, il 25 giugno 2019 il Comune ha informato A._____ che aveva deciso di indire una riunione in sua presenza e di quella del capodicastero, del tecnico comunale e del responsabile della polizia del fuoco.

14. Con e-mail del 10 gennaio 2020 A._____ ha contattato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), e gli ha descritto la sua situazione allegando anche alcune foto. Sostanzialmente ha informato l'UFAM che se dormiva con le finestre chiuse, non riusciva a respirare durante la notte. L'UFAM a sua volta – indicando il paragrafo 3.2 delle Raccomandazioni sui camini, secondo cui i camini devono essere disposti in modo da non provocare immissioni eccessive di gas di scarico in prossimità di abbaini, prese d'aria e simili – le ha consigliato di rivolgersi all'UNA.

15. Successivamente, il 10 luglio 2019, si è svolta un'ispezione a casa di A._____ in presenza del capodicastero. Tuttavia, A._____ non essendo rimasta soddisfatta, in quanto il capodicastero non avrebbe mantenuto le sue promesse (di innalzare la canna fumaria), ha criticato questa situazione nella sua lettera del 13 gennaio 2020 al Comune.

16. Il Comune ha risposto con una lettera del 20 gennaio 2020, dicendo essenzialmente che aveva esaminato seriamente il caso, ma che tutti i controlli avevano dimostrato che tutto era legale, sottolineando che il capodicastero non avrebbe mai preso l'impegno di far prolungare la canna fumaria e che nei prossimi giorni sarebbe stata contattata per fissare un incontro.

17. L'incontro è avvenuto il 19 febbraio 2020 in presenza di A._____ (accompagnata da una persona di sua fiducia per la traduzione), del responsabile dell'UNA e dello spazzacamino. In tale occasione è stato constatato che: i valori delle emissioni del nuovo impianto a condensazione alimentato con olio sono rispettati e che le emissioni di monossido di carbonio (CO) e di fuliggine sono nettamente inferiori ai valori limite sanciti dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt); il camino soddisfa le esigenze secondo le Raccomandazioni dell'UFAM sui camini per gli impianti di combustione fino a 40kW e i requisiti di protezione antincendio (l'autorizzazione e il collaudo sono disponibili). Al fine di trovare un accordo il responsabile dell'UNA ha suggerito di innalzare la canna fumaria di circa 1.5 m a spese di A._____.

18. Con e-mail del 24 febbraio 2020 il responsabile dell'UNA ha comunicato a A._____ che lo spazzacamino aveva potuto parlare anche con i tre proprietari del fondo 449 (dove si trova la canna fumaria) e che quest'ultimi erano d'accordo con la proposta di innalzare la canna fumaria, a condizioni che l'innalzamento del camino di 1.5 m o 2.0 m fosse dello stesso materiale (tubo interno in metallo cromato, isolamento, rivestimento in rame) e che A._____ si assumesse le spese. Il responsabile dell'UNA ha poi chiesto a A._____ di confermare l'accordo.

19. Con e-mail del 9 aprile 2020 l'UFAM, riferendosi a quanto constatato nell'incontro avvenuto il 19 febbraio 2020, ha informato A._____ che gli ottimi valori dei gas di scarico e la loro diluzione consentirebbero di escludere future immissioni eccessive di fuliggine, che eventuali immissioni eccessive nel suo appartamento potrebbero essere dimostrate solo con difficoltà e a costi elevati e che dal punto di vista giuridico e della protezione dell'aria l'innalzamento del camino non sarebbe necessario, sottolineando che una fumata bianca non sarebbe sinonimo di emissioni di sostanze tossiche, ma piuttosto di vapore acqueo prodotto di norma dagli impianti a condensazione tenuto conto delle temperature sostanzialmente più basse dei gas di scarico. Infine, ha ricordato che le autorità locali (Cantone, Comune) erano competenti per l'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione dell'aria degli impianti a combustione e dei camini, che l'UFAM riterrebbe plausibile la procedura e la valutazione tecnica delle autorità competenti e non vi sarebbero pertanto motivi per un intervento da parte dell'UFAM.

20. Con lettera del 10 febbraio 2021 il Municipio, allegando l'e-mail dell'UNA in cui sono stati verbalizzati gli accordi avuti nell'incontro del 19 febbraio 2020 e l'offerta della ditta E._____ per prolungare la canna fumaria di CHF 961, ha invitato A._____ a procedere in delibera come da riunione.

21. Con e-mail del 15 febbraio 2021 in risposta alla lettera del 10 febbraio 2021 A._____ facendo riferimento al principio di causalità regolato dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente, ha comunicato al Comune che le condizioni per la soluzione del problema ci sono tutte e che serviva solo la volontà del Municipio nel concretizzare le disposizioni di legge contro l'inquinamento.

22. Con scritto del 21 aprile 2021 il Municipio ha comunicato a A._____ che gli Eredi fu C._____ non intendevano procedere con l'intervento dell'innalzamento della canna fumaria, poiché ritenuto deturpante per il loro stabile dal punto di vista estetico e per l'uso della terrazza, concludendo che la pratica veniva considerata definitivamente conclusa.

23. Con e-mail del 24 aprile 2022 A._____ ha rimproverato il Municipio di aver chiuso la pratica senza valutare le Raccomandazioni edite dall'UFAM concernente l'altezza minima dei camini, chiedendo urgentemente un colloquio con il Municipio.

24. Con lettera del 22 agosto 2022 A._____, questa volta tramite la sua patrocinatrice, ha nuovamente portato a conoscenza del Municipio la questione della canna fumaria, chiedendo al Municipio un intervento formale affinché fosse ripristinata una situazione di legalità.

25. Con lettera del 31 ottobre 2022 e richiamando lo scritto del 22 agosto nonché l'ultima missiva del 5 ottobre 2022, rimasta inevasa, la ricorrente, sempre attraverso la sua patrocinatrice, ha chiesto al Municipio di voler intervenire entro dieci giorni attraverso una decisione formale munita dei consueti rimedi di diritto, al fine di regolarizzare o comunque di pronunciarsi sull'irregolare situazione inerente alla canna fumaria, specificando che se ciò non sarebbe avvenuto, sarebbe stata costretta ad agire presso le opportune sedi per denegata giustizia.

26. Con scritto del 4 novembre 2022 il Municipio – richiamando lo scritto dell'UFAM e dell'UNA secondo i quali il camino sarebbe a norma - ha dichiarato che non intendeva avviare alcun procedimento amministrativo, in particolare edilizio/di ripristino nei confronti dei proprietari del litigioso camino.

27. Contro questa decisione A._____ (di seguito: ricorrente) il 12 dicembre 2022 ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo sostanzialmente di accogliere il ricorso e annullare la decisione del 4 novembre 2022 del Municipio del Comune B._____, con la quale è stata negata l'apertura di un procedimento amministrativo relativamente alla canna fumaria, e di imporre al Municipio di ripristinare una situazione di legalità, ordinando agli Eredi fu C._____ di innalzare la canna fumaria posta sulla parcella 449, conformemente alle Raccomandazioni sull'altezza dei camini emanata dall'UFAM nonché alla Legge edilizia del Comune B._____, alla Legge cantonale sulla pianificazione del territorio e alle prescrizioni generali di protezione dell'ambiente, protestando tasse, spese e ripetibili. In via subordinata ha chiesto di accogliere il ricorso e di attestare che la comunicazione scritta del 4 novembre 2022 del Municipio non costituisce una decisione formale, che quindi il Municipio è incorso in un formale diniego di giustizia e di attestare la necessità di ripristinare una situazione di legalità relativamente alla canna fumaria posta sulla parcella 449 e di imporre al Municipio di ripristinare una situazione di legalità ordinando agli Eredi fu C._____ di innalzare la canna fumaria.

28. Con scritto del 17 gennaio 2023 gli Eredi fu C._____, riferendosi allo scritto del Giudice d'istruzione del 14 dicembre 2022 con cui erano stati invitati a inoltrare una presa di posizione, hanno dichiarato di non voler partecipare alla presente procedura di ricorso come parte convocata.

29. Con presa di posizione del 6 febbraio 2023 il Comune B._____ (di seguito: il convenuto) ha chiesto il respingimento del ricorso, per quanto sia ricevibile.

30. Con replica del 20 marzo 2023 e duplica del 12 maggio 2023 le parti hanno confermato i propri petiti e approfondito le relative argomentazioni.

31. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno esposti nei considerandi seguenti, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Innanzitutto vanno esaminati i criteri d'ammissibilità previsti dalla Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100).

1.1

Il convenuto sostiene che il ricorso sarebbe irricevibile, poiché il camino in oggetto non contrasterebbe con alcuna norma di diritto pubblico, per cui l'eventuale tema di eccessive emissioni andrebbe risolto nel conteso dei rapporti di vicinato in ambito di diritto privato. Anche ammettendo che il ricorso sia ricevibile questo andrebbe limitato al rifiuto di riconsiderazione da parte del Municipio di due precedenti decisioni cresciute in giudicato. D'altronde, dato che nella fattispecie non vi sarebbero dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 67 LGA, il ricorso sarebbe comunque da respingere senza entrare nel merito.

1.2

Secondo la ricorrente, invece, l'oggetto del ricorso è da qualificare di diritto pubblico e come tale sarebbe ricevibile. Il litigioso comignolo infatti non soddisferebbe le esigenze dettate dalle Raccomandazioni dell'UFAM e violerebbe prescrizioni di diritto pubblico. Il tema delle immissioni sarebbe stato sollevato unicamente poiché diretta conseguenza della mancata applicazione e della violazione di norme di diritto pubblico direttamente applicabili che il Municipio era tenuto a far rispettare e ad attuare in quanto competente. Inoltre le comunicazioni del 12 aprile 2019 e 21 aprile 2021 non costituirebbero delle decisioni formali ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LGA. Pretendere ora che queste comunicazioni abbiano carattere di decisione, sarebbe contrario al principio della buona fede. Il ricorso contro la decisione del 4 novembre 2022 sarebbe pertanto tempestivo e ricevibile.

1.3

Il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro le decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale (art. 49 cpv. 1 lett. a LGA).

1.3.1

Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico e di carattere concreto e individuale, concernenti la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi, o accertanti l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti o di obblighi (cfr. Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Berna 2022, n. 653 segg.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 849 segg.; Griffel, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 30). Il concetto (materiale) di decisione, dunque il contenuto o il tenore di una decisione, deve essere distinto dalla forma in cui si presenta (Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 655 e 734). Una decisione può infatti presentarsi anche sotto forma di semplice lettera, e non è altresì necessario che sia intitolata come tale (falsa demonstratio non nocet, cfr. Griffel, op. cit., n. 32; cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 139 II 384, consid. 1.3 pubblicata unicamente nella Sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_721/2012 del 27 maggio 2013). Tra requisiti di forma si annoverano la denominazione quale decisione, l'indicazione del destinatario, il dispositivo con i relativi rimedi di diritto, la motivazione e luogo, data e firma dell'autorità che decide (Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 744; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 871). La violazione dei requisiti formali costituisce un cosiddetto difetto di notificazione (in tedesco "Eröffnungsmangel"), che non tange la natura della decisione, ma la rende unicamente impugnabile o, in taluni rari casi, nulla. La decisione affetta da vizi formali resta pertanto una decisione (Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 655 e 737).

1.3.2

Con scritto del 12 aprile 2019 il Comune aveva già annunciato che non sarebbe intervenuto e che riteneva chiusa la questione (cfr. doc. G della ricorrente). Detto scritto, anche se non era intitolato come tale ed era privo di rimedi giuridici, materialmente è una decisione e poteva dunque essere impugnata. Tuttavia, in seguito alle lettere della ricorrente del 23 aprile 2019 risp. del 11 giugno 2019 in cui ella ha ribadito che la problematica non era risolta e ha chiesto un incontro, il convenuto ha convocato una riunione, tenutasi il 19 febbraio 2020 (cfr. doc. J e doc. M della ricorrente). Il convenuto con questa azione e anche con quelle successive ha dunque riaperto il caso. Nella successiva lettera del 21 aprile 2021, il Comune ha informato la ricorrente che il Comune e le altre autorità edilizie competenti non avevano più ulteriori facoltà d'imposizioni alle parti e pertanto la pratica veniva considerata definitivamente chiusa (cfr. doc. Q della ricorrente). Con scritto del 4 novembre 2022 (la decisione impugnata in questa sede), il Comune ha infine informato la ricorrente che non avrebbe avviato alcun procedimento amministrativo, in particolare edilizio/di ripristino contro i proprietari del fondo 449. Anche questi due scritti, pur essendo affetti da vizi formali, costituiscono delle decisioni impugnabili.

1.3.3

Nel caso in esame, non è in discussione la forza di giudicato formale delle decisioni emesse prima della decisione impugnata, ma la forza di giudicato materiale, ossia la domanda se la questione oggetto della controversia possa essere valutata in un nuovo procedimento (dinnanzi a questo Tribunale). Secondo la dottrina prevalente, le decisioni di prima istanza emanate nell'ambito di una procedura amministrativa (in tedesco: "Verfügungen") - a differenza delle decisioni di ricorso - non acquisiscono forza di giudicato materiale (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, marg. 1192 pag. 414; BVGU A-6381/2009 consid. 3.3). Pertanto, contrariamente all'opinione del convenuto, il presente ricorso contro la decisione del 4 novembre 2022 non va quindi accolto come una richiesta di revisione delle due sentenze precedenti sopra citate. Ne discende che l'oggetto della controversia può essere valutato con l'impugnazione dell'ultima decisione (quella del 4 novembre 2022).

1.3.4

Inoltre, nonostante l'esplicita richiesta di edizione della ricorrente dei documenti relativi alle licenze edilizie riguardanti l'impianto di combustione sul fondo 449, il convenuto ha messo agli atti solo il permesso di protezione antincendio dell'Assicurazione fabbricati del 18 maggio 2015, la quale costituisce soltanto un'autorizzazione supplementare (cfr. art. 52 segg. OPTC). Si deve quindi presumere che il risanamento della canna fumaria non sia stata pubblicata e non sia stata formalmente approvata dal Comune. Il Comune non può quindi invocare la forza di giudicato di una licenza edilizia.

1.3.5

Infine va affermato che, nel caso in esame, è quantomeno discutibile se le norme di diritto pubblico, segnatamente quelle fissate nella Legge edilizia, nella Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e le relative raccomandazioni siano rispettate o meno, motivo per cui si tratta di una controversia di diritto pubblico, la quale rientra nelle competenze decisionali di questo Tribunale.

1.3.6

Per il resto, dato che la decisione del 4 novembre 2022 era priva di rimedi giuridici, il termine di ricorso in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LGA è rispettato. Il ricorso è pertanto ricevibile.

2.

La controversia verte principalmente sulla regolarità dell'altezza dello sbocco della canna fumaria sul fondo 449. A tale proposito la ricorrente sostiene che le norme vigenti, le Raccomandazioni dell'UFAM sui camini e le circostanze concrete impongono un innalzamento della canna fumaria fino a che la quota d'uscita del fumo non sovrasti (almeno) l'edificio della ricorrente. Di seguito verranno dunque esaminati i reclami da lei esposti.

3.

La ricorrente denuncia, in particolare, una violazione dell'art. 79 cpv. 4 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100).

3.1

Se un edificio o un impianto costituisce una minaccia per persone o animali, oppure se persone o animali sono esposti ad un pericolo immediato derivante dall'utilizzazione di edifici o impianti minacciati, l'autorità edilizia comunale obbliga il proprietario ad attuare le necessarie misure. Se questo non assolve agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comminatoria l'autorità edilizia comunale fa eseguire le misure da terzi a spese degli inadempienti (art. 79 cpv. 4 LPTC).

3.2

Nel caso in esame, è pacifico che il camino litigioso rispetta i valori limite d'emissione, segnatamente per quanto riguarda l'indice di fuliggine, il monossido di carbonio (CO) e gli ossidi d'azoto (NOx), stabiliti dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.2) (cfr. doc. 6 del convenuto e l'Allegato 3 OIAt), per cui si può escludere che il camino costituisca una minaccia per persone o animali e si può inoltre affermare che la ricorrente non è esposta ad un pericolo immediato per quanto riguarda le esalazioni del camino litigioso. Ne discende che questa censura risulta infondata.

4.

Inoltre, la ricorrente fa valere una violazione del principio della prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) e delle Raccomandazioni sui camini (Altezza minima dei camini sui tetti, Raccomandazioni sui camini, a cura dell'Ufficio federale sull'ambiente UFAM, versione aggiornata a dicembre 2018 (di seguito: Raccomandazioni sui camini).

4.1

Secondo l'art. 11 cpv. 2 LPAmb le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche, indipendentemente dal carico inquinante esistente. Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). Giusta l'art. 12 cpv. 2 LPAmb, tali limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb. Il Tribunale federale ha inoltre sottolineato che le misure ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPAmb non devono essere adottate solo quando l'inquinamento ambientale diventa dannoso o fastidioso, ma che in base al principio di prevenzione devono essere evitate le emissioni non necessarie (cfr. DTF 126 II 366 consid. 2b; 124 II 517 consid. 4b e STF 1C_97/2007 consid. 2.3).

4.2

I valori limite d'emissione specificati negli allegati dell'OIAt sono vincolanti e concretizzano il principio della prevenzione in modo esaustivo, determinano quindi la portata di ciò che è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Se un valore limite non è fissato nell'OIAt o è dichiarato inapplicabile, il principio della prevenzione si applica senza restrizioni: l'autorità limita preventivamente le emissioni nel caso singolo nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (art. 4 OIAt; cfr. Jäger, in: Fachhandbuch, Öffentliches Baurecht, Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, marg. 4.225 e 4.226). Per inciso, le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi valgono anche per gli impianti stazionari esistenti (art. 7 OIAt).

4.3

Nel caso in esame, è pacifico che il camino litigioso rispetta i valori limite d'emissione stabiliti dall'OIAt (cfr. doc. 6 del convenuto e l'Allegato 3 OIAt), per cui non è possibile esigere un'ulteriore limitazione dei summenzionati valori. Infatti, la ricorrente non contesta il rispetto dei valori limite, ma le emissioni in generale (fumo, vapore ecc.) e in particolare il fatto che la canna fumaria non è abbastanza alta per impedire che le emissioni entrino nella sua stanza da letto. Sostanzialmente i reclami della ricorrente mirano dunque alla captazione ed evacuazione delle emissioni. D'altro canto, le autorità sembrano voler minimizzare le emissioni, sostenendo che si tratta solo di vapore acqueo.

4.4

Giusta l'art. 7 LPAmb per inquinamenti atmosferici s’intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell’aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso. La giurisprudenza ha precisato che anche il vapore acqueo è un'emissione (cfr. la sentenza del Tribunale federale [STF] 1A.11/2007 e 1P.23/2007 del 16 maggio 2007 consid. 1.1.2). Detto questo, oltre alle emissioni residue di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx), anche il vapore acqueo che esce dalla canna fumaria in questione è un'emissione ai sensi della LPAmb.

4.5

L'altezza dei camini industriali è disciplinata dall'allegato 6 dell'OIAt. Per gli altri camini (come quello in questione) il diritto cantonale prevede l'applicazione delle raccomandazioni della Confederazione (art. 5 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente [CSC 820.110; OCPAmb). Le Raccomandazioni sui camini concretizzano le disposizioni dell’art. 6 cpv. 2 OIAt, secondo cui le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico (cfr. la prefazione a pag. 7 delle Raccomandazioni sui camini). Nell'Abstracts delle Raccomandazioni sui camini si legge: "Il presente aiuto all’esecuzione illustra le esigenze minime poste dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico all’evacuazione dell’aria di scarico inquinata. Per l’evacuazione dei gas di scarico sopra i tetti, occorre dapprima diluire gli inquinanti in modo che non provochino pregiudizi nelle immediate vicinanze." In altre parole, le prescrizioni relative all’altezza minima dei camini servono all’evacuazione dall’edificio e alla diluizione preventiva delle emissioni residue (cfr. la prefazione a pag. 7 delle Raccomandazioni sui camini). La canna fumaria in questione rilascia senza dubbio delle emissioni (tossiche) residue, in particolare vapore acqueo, monossido di carbonio e ossidi d'azoto (cfr. il protocollo dell'ispezione di routine del 7 marzo 2019 al doc. 6 del convenuto che indica 6 mg/m3 di CO e 117mg/m3 di NOx). Pertanto, al fine di permettere l'evacuazione di queste emissioni dagli edifici, è necessario che esse vengano espulse al di sopra del tetto. Nell'evenienza è dunque da esaminare se le Raccomandazioni sui camini (direttamente applicabili secondo il diritto cantonale), impongono l'innalzamento della canna fumaria situata sulla parte con il tetto piano dell'edificio sul fondo 449.

4.6

Secondo il Comune, l'UNA e l'UFAM, la canna fumaria è conforme alle Raccomandazioni sui camini. Secondo l'UNA, l'attuale uscita del camino non deve superare la casa della ricorrente, poiché non si tratta di un edificio allineato.

4.7

Le Raccomandazioni sui camini, per quanto interessa nell'evenienza, prevedono quanto segue:

2.

Disposizioni generali

2.2

Sezione del camino

Negli impianti a combustione, la sezione del camino deve corrispondere alle regole della tecnica di combustione e non deve essere sovradimensionata. Qualora tecnicamente possibile, la velocità d’uscita dei gas di scarico deve essere di almeno 6 metri al secondo.

2.3

Disposizione dei camini

Per quanto possibile, i camini saranno disposti come segue:

> sui tetti a due falde: sul colmo oppure nelle vicinanze immediate dello stesso;

> sui tetti piani: in prossimità della parte stretta dell’edificio;

> negli edifici a terrazze: sulla parte più alta dell’edificio

3.

Altezza dei camini negli impianti a combustione di piccole dimensioni

3.1

Campo d’applicazione

Le presenti disposizioni valgono per gli impianti a combustione della potenza termica seguente:

Impianti a combustione alimentati con

Olio da riscaldamento

Potenza termica

fino a 350 kW

3.2

Altezza minima

1.

Lo sbocco del camino deve superare:

a) di almeno 0,5 metri la parte più alta dell’edificio (p. es. il colmo);

b) di almeno 1,5 metri la superficie di un tetto piano;

c) di almeno 2 metri la superficie di un tetto piano transitabile.

2.

Per gli impianti a combustione alimentati con olio o gas della potenza termica fino a 40 chilowatt, in deroga al capoverso 1, lo sbocco del camino deve superare di almeno 1 metro la superficie del tetto misurando ad angolo retto.

3.

Se gli sbocchi dei camini di impianti a combustione di piccole dimensioni si trovano a meno di 10 metri da edifici vicini più alti, questi sono determinanti per l’altezza minima.

4.

I camini devono essere disposti in modo da non provocare immissioni eccessive di gas di scarico in prossimità di abbaini, prese d’aria e simili. Nelle località soggette a forte innevamento o sui tetti piani muniti di parapetti o di sfiatatoi d’emergenza per l’acqua piovana, possono rivelarsi necessari camini più alti.

7.

Esigenze ulteriori

In casi giustificati l’autorità prescrive altezze maggiori per i camini, ad esempio in

caso di:

a) edifici di forma particolare;

b) zone di costruzione particolari, con edifici di altezza disuguale oppure d’insediamenti a terrazze;

c) temperature dei gas di scarico ridotte;

d) terreni irregolari.

Allegato (A1)

4.8

Anche se il testo della versione in italiano delle Raccomandazioni sui camini non lo specifica, la disposizione di cui alla cifra 3.2 cpv. 3 – secondo la quale per l'altezza di un camino sono determinanti gli edifici più alti, se lo sbocco del camino si trova a meno di 10 m di distanza da essi (cfr. la figura n. 3 dell'allegato A1) – vale solo per gli impianti di combustione alimentati con legna da ardere (cfr. le Raccomandazioni sui camini nella versione tedesca e quella francese in cui si parla di "Holzfeuerungsanlagen", risp. di "chauffage alimentée au bois") e non è dunque (direttamente) applicabile per il camino in questione.

4.9

La situazione che si presenta nell'evenienza può essere raffigurata come una combinazione dell'immagine n. 2 (casa con annesso, sul cui tetto piano è presente un camino) e dell'immagine n. 6 (deroga per gli impianti a combustione alimentati con olio o gas fino a 40 kW) della figura 2 dell'allegato A1.

Infatti, la casa n. d'ass. 109 sul fondo 449 è composta da una parte con tetto a falde e da un annesso più basso con un tetto piano su cui posa il camino. Dunque, in linea di principio (e senza tener conto per il momento della deroga di cui alla cifra 3.2 cpv. 2 visualizzata nell'immagine n. 6 delle Raccomandazioni sui camini), lo sbocco del camino dovrebbe sovrastare di almeno 0.5 metri il colmo del tetto a falde sul fondo 449. Riguardo alla deroga per impianti a combustione fino a 40 kW l'immagine n. 6 non rispecchia precisamente la situazione che si pone nella presente controversia. Infatti, l'immagine si limita ad indicare l'altezza di un camino poggiato su un tetto a falde (in alto) e non tiene conto del fatto che un camino potrebbe essere posto anche su un annesso più in basso, come indica l'immagine n. 2. La deroga di cui alla cifra 3.2 cpv. 2 delle Raccomandazioni sui camini, secondo cui lo sbocco del camino deve superare di almeno 1 metro la superficie del tetto misurando ad angolo retto, nell'evenienza non risulta efficace se l'altezza viene misurata dal tetto piano su cui poggia il camino. Nel caso in esame, va tenuto conto del fatto che il camino litigioso risp. il suo sbocco si trova a meno di 10 m di distanza e alla stessa altezza della finestra della camera da letto della ricorrente. Ciò fa sì che le emissioni (quando il vento soffia in quella direzione) entrano con alta probabilità nella camera da letto della ricorrente risp. va ritenuto che la proprietà della ricorrente sia toccata da dette emissioni. Pertanto, questo Tribunale – combinando le immagini n. 2 e n. 6 – ritiene giustificato usare il tetto della ricorrente come punto di riferimento (che tra l'altro si trova più in basso del tetto a falde sul fondo 449). Di conseguenza, la deroga di cui alla cifra 3.2 cpv. 2 delle Raccomandazioni sui camini (teoricamente) richiede l'innalzamento della canna fumaria in modo che lo sbocco del camino superi di almeno un metro la superficie del tetto della ricorrente misurando ad angolo retto in allineamento con la facciata della casa della ricorrente risp. dal punto più basso del tetto della ricorrente in cui può essere posizionato un camino.

4.10

La necessità di un innalzamento della canna fumaria è ancora più evidente se si tiene conto della cifra 7 delle Raccomandazioni sui camini, la quale riserva la prescrizione di altezze maggiori per i camini, nel caso di edifici di forma particolari o edifici di altezza disuguale. Nel caso in esame la terrazza sui cui posa il camino si trova più in basso del tetto della casa della ricorrente che a sua volta è più basso del tetto a falde sul fondo 449. In queste circostanze – e tenendo conto anche del fatto che lo sbocco della canna fumaria è a meno di 10 m e alla stessa altezza della finestra della camera da letto della ricorrente – per evacuare le emissioni la canna fumaria esistente deve avere un'altezza maggiore. La cifra 7 lascia all'autorità competente un margine di manovra, per definire di quanto deve essere alzata la canna fumaria. Nella sua decisione il convenuto in ogni modo dovrà tener conto della cifra 4 delle Raccomandazioni sui camini, secondo cui i camini devono essere disposti in modo tale che i gas di scarico nell'area dei lucernari, delle prese d'aria e simili (e quindi anche nell'area della finestra della ricorrente) non comportino immissioni eccessive. Infatti, anche l'UFAM inizialmente aveva fatto riferimento a questa disposizione (cfr. il doc. K della ricorrente), ma poi non più, avendo constatato che non era di sua competenza intervenire nel caso in questione. Alla luce di quanto appena esposto, all'avviso di questo Tribunale (e come richiesto dalla ricorrente) la canna fumaria deve essere innalzata in modo che lo sbocco sovrasti (almeno) il tetto della casa della ricorrente.

4.11

Tale innalzamento verosimilmente corrisponde all'innalzamento di 1.5 m discusso nell'ambito del possibile accordo in presenza del capodicastero, del responsabile dell'UNA e dello spazzacamino. Dunque, per quanto si dovesse applicare il principio della prevenzione, si può tranquillamente dedurre che l'innalzamento della canna fumaria di 1.5 m è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Gli Eredi fu C._____ inizialmente avevano approvato tale misura. Di seguito l'accordo è verosimilmente fallito (soltanto) per l'assunzione dei costi. Valutando i costi sulla base dell'offerta dello spazzacamino di CHF 961.00, il prezzo per la realizzazione dell'intervento risulta economicamente sopportabile. A condizioni che l'aumento minimo di 1.5 m sia rispettato, come visto sopra il convenuto dovrà inoltre valutare se dal punto di vista tecnico e dell'esercizio è possibile un innalzamento maggiore, in modo che lo sbocco del camino superi di almeno un metro la superficie del tetto della ricorrente misurando ad angolo retto in allineamento con la facciata della casa della ricorrente risp. dal punto più basso del tetto della ricorrente in cui (teoricamente) può essere posizionato un camino.

4.12

A quanto pare, sia l'UNA che l'UFAM ritengono che da un punto di vista legale non sia necessario innalzare la canna fumaria. A questo proposito va però specificato che l'UFAM non ha esaminato il caso in esame in modo approfondito, ma si è limitato a rispondere alle e-mail della ricorrente, ripetendo sostanzialmente le constatazioni dell'UNA e sottolineando (giustamente) che non era compito dell'UFAM occuparsi della questione. L'UNA a sua volta, fonda le sue conclusioni prevalentemente sul fatto che i valori limite delle sostanze nocive sono rispettati e non ha fatto osservazioni approfondite in merito alle Raccomandazioni sui camini. Nell'e-mail del 16 maggio 2023 alla ricorrente il responsabile dell'UNA si è limitato a dichiarare che lo sbocco del camino deve sovrastare la parte di edificio più alta solo nel caso in cui si trattasse di un edificio allineato. A parte il fatto che il requisito dell'edificio "allineato" non è previsto dalle Raccomandazioni sui camini, ma tuttalpiù è ravvisabile da una (troppo) rigida interpretazione dell'immagine 2 della figura 2 dell'allegato A1, secondo questo Tribunale è irrilevante che l'annesso sul fondo 449 su cui posa il camino non sia allineato alla casa della ricorrente. Come già spiegato nelle considerazioni precedenti (vedi consid. 4.9), la casa della ricorrente è attaccata alla parte di casa con il tetto a falde sul fondo 449 e il camino litigioso si trova in linea diretta, a pochi metri e pure alla stessa altezza della finestra della camera da letto della ricorrente. Infine, l'immagine a cui si riferisce l'UNA nell'allegato A1 è soltanto di due dimensioni e non rappresenta la profondità necessaria, per cui non permette di fare conclusioni in merito al modo in cui l'edificio o la canna fumaria devono essere "allineati".

4.13

Avendo potuto constatare in base agli atti che nell'evenienza le Raccomandazioni sui camini impongono l'innalzamento della canna fumaria, non occorre effettuare un sopralluogo per prendere una decisione in merito.

4.14

Il convenuto dovrà dunque innanzitutto avviare una procedura a posteriori per il rilascio di una licenza edilizia. Qualora non fosse ancora stato fatto, il convenuto nel quadro di questa procedura dovrà anche controllare la velocità d’uscita dei gas di scarico (che secondo le Raccomandazioni sui camini, qualora tecnicamente possibile, deve essere di almeno 6 m/s). Questo perché la ricorrente sostiene che il nuovo impianto avrebbe una potenza molto ridotta nell'espellere in verticale le emissioni e di conseguenza le esalazioni ristagnerebbero nell'aria circostante. Dopo aver sentito i proprietari del fondo 449, quale parte interessata, il convenuto dovrà poi far ordine agli stessi di innalzare la canna fumaria. L'innalzamento minimo è di 1.5 m. Per valutare l'innalzamento concreto il convenuto, a condizioni che l'aumento minimo sia rispettato, dovrà verificare se dal punto di vista tecnico e dell'esercizio è possibile innalzare la canna fumaria affinché lo sbocco del camino superi di almeno un metro la superficie del tetto della ricorrente misurando ad angolo retto in allineamento con la facciata della casa della ricorrente. D'altro canto i proprietari del fondo 449 sono liberi di richiedere un innalzamento ancora maggiore. Infatti, benché essi ritengano un innalzamento deturpante per il loro stabile dal punto di vista estetico, per evitare immissioni nella propria terrazza essi se del caso potrebbero addirittura optare per un innalzamento superiore all'innalzamento (minimo) sopra descritto.

In applicazione del principio di causalità ai sensi dell'art. 2 LPAmb, i costi per l'innalzamento sono ad ogni modo a carico dei proprietari del fondo 449.

5.

Le spese procedurali, composte da una tassa di Stato di CHF 1'500.00 e da spese di cancelleria, sono poste interamente a carico del soccombente convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA) siccome i proprietari del fondo 449 non hanno partecipato a questa procedura. Per quanto riguarda le spese ripetibili, la ricorrente ha presentato una nota d'onorario pari a CHF 7'525.00. Tale onorario deve essere ridotto nella misura in cui può essere fatturato solo il lavoro svolto a partire dalla decisione impugnata del 4 novembre 2022, poiché l'onere di lavoro pre-processuale (periodo dal 16 agosto 2022 al 31 ottobre 2022) non giustifica alcun compenso davanti al Tribunale amministrativo (cfr. fra tante la sentenza del Tribunale amministrativo [STA] R 13 140 del 22 ottobre 2013 consid. 9.b). Detto questo, possono essere riconosciute 18.27 ore e un importo di CHF 165.00 per la redazione di brevi e-mail, il che pare adeguato. Inoltre si ricorda che per legge la tariffa oraria massima nel Cantone dei Grigioni è di CHF 270.00 (vedi l'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250]). I tribunali grigionesi non concedono tariffe orarie più alte – e ciò neanche se la parte richiedente dimostra di averne espressamente pattuito una con la sua patrocinatrice (cfr. anche STA R 17 64 del 21 agosto 2018 consid. 3.1). Infine si ricorda che per prassi costante nel Cantone dei Grigioni la tariffa oraria è di principio comprensiva delle spese di scritturazione e di cancelleria e che, comunque, il Tribunale amministrativo riconosce un risarcimento forfettario supplementare per spese (non dimostrate nel dettaglio) soltanto fino a un massimo del 3 % dell'onorario (cfr. STA R 17 5 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.b). Pertanto, per il presente procedimento viene riconosciuto un diritto a ripetibili pari a CHF 5'655.15 ([18.27 h x CHF 270.00/h + CHF 165.00] x 1.03 [3 % di spese] x 1.077 [7.7 % di IVA]).

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è accolto. La decisione del 4 novembre 2022 è annullata e la causa è rinviata al Comune per far ordine ai proprietari del fondo 449 di innalzare la canna fumaria ai sensi dei considerandi del presente giudizio.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

1'500.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

500.00

totale

CHF

2'000.00

Tali spese sono poste a carico del Comune B._____.

3. Il Comune B._____ è tenuto a versare a A._____ la somma di CHF 5'655.15 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. [vie di diritto].

5. [Comunicazioni]

Art. 67 VRGart. 67 VRGart. 67 LGA

Art. 22 VRGart. 22 VRGart. 22 LGA

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

BGE 139 II 384ATF 139 II 384DTF 139 II 384

2C_721/2012

Art. 22 VRGart. 22 VRGart. 22 LGA

Art. 79 KRGart. 79 KRGart. 79 LPTC

Art. 11 USGart. 11 LPEart. 11 LPAmb

Art. 11 USGart. 11 LPEart. 11 LPAmb

Art. 11 USGart. 11 LPEart. 11 LPAmb

Art. 12 USGart. 12 LPEart. 12 LPAmb

Art. 12 USGart. 12 LPEart. 12 LPAmb

BGE 126 II 366ATF 126 II 366DTF 126 II 366

BGE 124 II 517ATF 124 II 517DTF 124 II 517

1C_97/2007

Art. 4 LRVart. 4 OPairart. 4 OIAt

Art. 7 LRVart. 7 OPairart. 7 OIAt

Art. 7 USGart. 7 LPEart. 7 LPAmb

1A.11/2007

1P.23/2007

Art. 6 LRVart. 6 OPairart. 6 OIAt

Art. 2 USGart. 2 LPEart. 2 LPAmb

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA