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Decisione

R 2022 12

Bauen ausserhalb der Bauzonen

5 maggio 2022Italiano14 min

1. Il 13 agosto 2021 il Comune di B._____ ha presentato una domanda di costruzione per la realizzazione di un nuovo parco giochi nel proprio territorio sulla particella n. C._____, zona D._____, fondo di proprietà del Comune patriziale di B._____ (act. C.2). La particella interessata è adiacente a quella su cui sorge l'asilo infantile. La domanda è stata esposta all'albo comunale dal 17 agosto 2021 al 5 settembre 2021 (act. C.3).

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 22 12

5a Camera

Giudice unico Racioppi

Attuario Rogantini

SENTENZA

del 20 aprile 2022

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrente

contro

Comune di B._____,

patrocinato dall'avv. Davide Nollo,

resistente

concernente opposizione edilizia

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. Il 13 agosto 2021 il Comune di B._____ ha presentato una domanda di costruzione per la realizzazione di un nuovo parco giochi nel proprio territorio sulla particella n. C._____, zona D._____, fondo di proprietà del Comune patriziale di B._____ (act. C.2). La particella interessata è adiacente a quella su cui sorge l'asilo infantile. La domanda è stata esposta all'albo comunale dal 17 agosto 2021 al 5 settembre 2021 (act. C.3).

2. In data 1° settembre 2021 A._____ ha inoltrato un'opposizione con osservazioni contro detta domanda di costruzione (act. C.4 = act. B.1).

3. Il Comune di B._____ ha emanato una decisione in merito all'opposizione il 14 gennaio 2022 (act. C.7), dichiarando l'opposizione irricevibile senza prelevare spese né assegnare ripetibili. Lo stesso giorno con decisione separata ha rilasciato pure la licenza edilizia per il progetto menzionato (act. C.8).

4. Contro queste due decisioni A._____ è insorto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con ricorso del 14 febbraio 2022 (act. A.1) di duplice natura, chiedendo d'una parte l'annullamento rispettivamente la costatazione della nullità della licenza edilizia o almeno che l'incarto venga rimandato all'autorità competente per una nuova decisione, una volta corretto il grave vizio di forma a suo dire ravvisabile nella mancanza delle due firme legali e anzi di una decisione formale e materiale del Comune patriziale di B._____, e d'altra parte che il suo ricorso venga trattato come ricorso di vigilanza contro l'operato del Municipio del Comune di B._____ per non aver preso in considerazione le sue osservazioni rispettivamente la sua segnalazione. Ha formulato le sue richieste sotto protesta di spese e ripetibili.

5. Invitato a esprimersi, con memoria del 9 marzo 2022 (act. A.2) in merito al ricorso giudiziario il Comune di B._____ ha proposto in via principale di dichiarare il ricorso irricevibile, poiché il ricorrente non sarebbe legittimato. In via eventuale chiede la reiezione del ricorso, per quanto ricevibile. Pure in merito al ricorso di vigilanza ha proposto di concludere all'irricevibilità del ricorso. Tutte le richieste sono state formulate con protesta di spese e ripetibili.

6. Con scritto del 25 marzo 2022 (act. A.3) il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso contro la licenza edilizia "fatto in buona fede", contestando che esso sia stato temerario come affermato dal resistente. L'intenzione del ricorso di vigilanza, invece, non sarebbe stato quello di "contestare un'attività politica del Comune", bensì "un'attività svolta come autorità che decide in materia edilizia". Se il Tribunale amministrativo non sarebbe competente per decidere, chiederebbe che la sua richiesta di vigilanza contro l'operato del Municipio in procedura edile sia trasmessa all'autorità di vigilanza competente per decisione.

7. Il Comune di B._____ ha risposto il 29 marzo 2022 (act. A.4), mantenendo che il ricorso sarebbe manifestamente infondato e temerario, tant'è che il ricorrente stesso lo ritirerebbe. Sarebbe giusto che chi abusa di uno strumento legale a meri scopi ostruzionistici e politici si assuma le spese di rappresentanza causate dal suo comportamento sconsiderato, che andrebbero altrimenti sopportate dalla collettività pubblica. Si confermerebbe pertanto la richiesta di assegnare al Comune un congruo indennizzo a carico del ricorrente per le spese causategli da questa procedura. A tale scopo il patrocinatore trasmette alla Corte la sua nota d'onorario, con la quale fa valere 6 ore 40 min a una tariffa di CHF 270.00/ora oltre a CHF 158.30 di spese di cancelleria e 7.7% di IVA.

Quanto alla richiesta del ricorrente di trasmettere il suo allegato processuale al Governo quale ricorso di vigilanza, si ribadirebbe che giurisprudenza e dottrina sarebbero unanimi nel ritenere che in simili casi non sia giustificato. In casu non vi sarebbero motivi per scostarsi da tale prassi.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Nella fattispecie si nota innanzitutto che il ricorrente ha presentato un ricorso di duplice natura. Queste due parti vanno distinte e giudicate separatamente, tant'è vero che giungono a un esito diverso.

2.

Con la prima parte del suo ricorso il ricorrente si rivolge contro la decisione su opposizione e la licenza edilizia.

2.1

Nella sua risposta al ricorso, il resistente ha spiegato in modo dettagliato, comprensibile e del resto anche del tutto corretto perché il ricorrente non era legittimato a fare opposizione (va tuttavia precisato per completezza che, al contrario di quanto scritto dal resistente, questa Corte sarebbe di principio tenuta a entrare nel merito del ricorso, poiché il ricorrente è legittimato a ricorrere; il ricorso andrebbe invece respinto perché per i motivi descritti dal resistente la decisione di non entrata nel merito dell'opposizione si rivela del tutto corretta). Il resistente ha inoltre delucidato a titolo abbondanziale anche perché a suo dire il ricorso sarebbe pure infondato materialmente per l'ipotesi in cui si avesse dichiarato il ricorrente legittimato all'opposizione. È proprio in seguito a tutte queste osservazioni del resistente – tacciate a torto di prolisse e confuse – che il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso. Egli ha tenuto a precisare che il suo ricorso non potrebbe essere qualificato come temerario.

2.2

Questa prima parte del ricorso non deve dunque più essere giudicata e va stralciata dai ruoli. In quel punto resta da decidere soltanto ancora sulla ripartizione delle spese. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) in unione con l'art 18 cpv. 3 LOG la decisione in merito spetta al presidente della camera competente che decide in qualità di giudice unico. L'art. 20 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100) prevede essenzialmente la stessa cosa. L'art. 20 cpv. 3 LGA aggiunge che il ritiro, il riconoscimento e la transazione devono essere menzionati nella decisione di stralcio e acquistano in tal modo l'effetto di una decisione cresciuta in giudicato.

2.3

Si ricorda che in questi casi il decreto di stralcio ha mero carattere dichiarativo, poiché il ritiro mette direttamente fine alla controversia. Giusta l'art. 20 cpv. 2 LGA l'autorità è tenuta a decidere nel decreto di stralcio sull'attribuzione delle spese e ripetibili, se le parti non si accordano. Con la decisione di stralcio quindi l'oggetto controverso è di per sé sottratto alla competenza del giudice e impugnabile resta unicamente il giudizio sull'attribuzione dei costi (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

2.4

Poiché ha ritirato il ricorso dopo il primo scambio di scritti, le spese per questa parte del ricorso vanno integralmente a carico del ricorrente, da considerarsi soccombente in quella misura (cfr. l'art. 106 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [Codice di procedura civile, CPC; RS 272]).

3.

Il ricorrente ha inoltre manifestato di mantenere la seconda parte del suo ricorso, volta questa a ottenere un giudizio da parte di un'autorità di vigilanza. Lo ha confermato anche dopo che il resistente ha sostenuto che ciò non è di competenza del Tribunale. Ha difatti dichiarato che se come scritto dal Comune questo Tribunale amministrativo non sarebbe competente, chiederebbe che la sua richiesta di vigilanza sia trasmessa all'autorità competente.

3.1

A tal proposito il resistente fa valere innanzitutto che non sarebbe di competenza di questa Corte decidere in merito al petito di vigilanza. Sostiene inoltre nel secondo scambio di scritti che la richiesta di trasmettere la memoria al Governo quale ricorso di vigilanza andrebbe respinta, poiché giurisprudenza e dottrina sarebbero unanimi nel ritenere che in simili casi non sia giustificato. Rinvia alla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni V 13 6 del 4 novembre 2014 consid. 3, nella quale si rinvia alla dottrina (Kaspar Plüss, in Griffel [ed.], Kommentar VRG, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, § 5 n. 45 segg.).

3.2

Effettivamente nel caso qui in giudizio il Tribunale non è competente per decidere in merito al ricorso di vigilanza. Come descritto nella sentenza citata dal resistente, secondo l'art. 67 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003 (CSC 110.100) e l'art. 77 cpv. 1 lett. a della nuova Legge sui comuni del 17 ottobre 2017 (LCom; CSC 175.050) è primariamente il Governo a esercitare la vigilanza sui comuni e sugli organi responsabili della collaborazione fra comuni, mentre in alcuni casi la vigilanza è esercitata anche dai Dipartimenti (art. 77 cpv. 1 lett. b LCom). Questa Corte non essendo competente, non può neanche entrare nel merito di questa parte del ricorso.

3.3

Non si impone però neanche una trasmissione. L'art. 4 cpv. 3 LGA dispone che se un'autorità non si ritiene competente, essa trasmette (il testo di legge recita "fa proseguire") la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti. Ciò non è però un obbligo assoluto. Innanzitutto presuppone che l'autorità che non si ritiene competente ritenga competente un'altra autorità ben concreta. Nel caso di specie vi sono dubbi già solo su questo punto, se si esamina cosa vuole ottenere il ricorrente. Vi si aggiunge poi, come spiegato nell'opera citata dal resistente (loc. cit.), che secondo la prassi si può prescindere da una trasmissione in casi in cui non vi è nessun termine d'inoltro, lasciandolo nella discrezionalità di chi insorge di inoltrare la sua memoria all'autorità competente. Si tratta in particolare di memorie in materia di vigilanza, ricorsi di ritardata giustizia, denunce penali, azioni, domande di presa visione degli atti o istanze a un difensore civico. Ciò è proprio il caso nella fattispecie. Non va perciò dato seguito neanche alla domanda di trasmissione, il ricorrente essendo libero di farlo di propria responsabilità.

3.4

Ne segue che il ricorrente soccombe pienamente anche in questo punto, questa Corte non potendo entrare nel merito e del resto rinunciando anche a una trasmissione. L'inammissibilità del ricorso di vigilanza proposto dinanzi a questo giudice è manifesta, cosicché il presidente della camera competente è autorizzato a emanare la decisione di non entrata nel merito in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).

4.

Le spese della procedura vengono fissate d'ufficio a CHF 400.00, considerando il dispendio avuto. Esse vanno interamente a carico del ricorrente che è rimasto soccombente in tutti i punti.

5.

Il resistente chiede l'assegnazione di spese ripetibili. L'art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai Comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Ciò è il caso nell'occorrenza. Va esaminato soltanto ancora se si giustifica un'eccezione a tale regola.

5.1

Il resistente motiva la sua richiesta di ripetibili, adducendo che giusta la prassi di questo Tribunale sarebbe possibile assegnare un'indennità di inconvenienza quando a seguito dell'atteggiamento assunto dalla parte ricorrente vengano generati dei costi che se le parti si fossero comportate correttamente non sarebbero insorti. A suo dire il ricorso sarebbe chiaramente irricevibile oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, sebbene non patrocinato da un legale, avrebbe dovuto sapere di non essere legittimato a inoltrare né opposizione né ricorso, essendo stato Municipale del Comune di B._____ per quasi tre legislature, dove avrebbe rivestito anche la carica di Sindaco e avrebbe così ottenuto una certa domestichezza nel campo specifico. Di conseguenza avrebbe agito in maniera manifestamente temeraria e a meri scopi defatigatori. Il ricorrente abuserebbe di uno strumento legale di cui non potrebbe prevalersi al solo scopo di contestare un'opera più che legittima che non lederebbe minimamente i suoi interessi e a cui lui si opporrebbe a soli scopi politici.

5.2

Sebbene si comprende il ragionamento e l'insoddisfazione del resistente fino a un certo punto, a mente di questa Corte nel caso qui in giudizio il "torto morale" per così dire non raggiunge un'intensità tale che giustificherebbe l'aggiudicazione eccezionale di spese ripetibili al Comune. Il presente caso va distinto dalle costellazioni alla base delle due sentenze citate dal resistente.

5.3

Nella PTA 2018 n. 1 si trattava delle elezioni del Municipio e del Consiglio comunale del Comune qui resistente. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che vi era chiara malafede da parte dei ricorrenti, avendo questi ammesso pubblicamente, l'uno, di aver deliberatamente provocato l'omonimia delle due liste e, l'altro, che la proposta fosse "una candidatura farsa". Dopo vari tentativi di trovare una soluzione, nell'ambito dei quali i ricorrenti non si erano dimostrati per nulla cooperativi, il Comune aveva annullato la lista dei ricorrenti, cosicché i ricorrenti erano insorti al Tribunale amministrativo. In tal modo il Comune si era visto costretto a controbattere e a rettificare o precisare la reale situazione. È in queste circostanze particolari che la Corte ha considerato che il ricorso giudiziario era da qualificare come temerario e che si giustificava l'eccezionale assegnazione – parziale – di CHF 1'500.00 a titolo di indennità d'inconvenienza a favore del Comune a carico dei ricorrenti. Per la Corte questi ultimi avevano manifestamente abusato delle istituzioni per polemizzare e portare scompiglio nell'elettorato. Con il loro atteggiamento imperniato sulla malafede hanno inutilmente ingenerato spese a controparte. Nella PTA 2015 n. 20, invece, la ricorrente era stata resa attenta ai suoi doveri di collaborazione in materia fiscale. Aveva sottaciuto alle autorità fiscali di aver richiesto e ottenuto una nuova stima, come era appunto stata invitata a fare. Addirittura non l'aveva neppure comunicata al Tribunale in sede di ricorso già pendente. Anche in quel caso la Corte ha considerato l'atteggiamento della ricorrente contrario alla buona fede, sia in sede di opposizione, sia in sede di ricorso. Ha eccezionalmente aggiudicato alla resistente un'indennità forfettaria di CHF 1'000.00.

5.4

Nell'occorrenza, però, il ricorrente – benché non legittimato a fare opposizione, il che per la sua precedente attività in seno al Comune doveva essergli ben noto – ha semplicemente fatto uso delle vie di diritto previste dalla legge, argomentando di essere legittimato per altri motivi. Difatti a suo dire vi sarebbero state irregolarità nella procedura edilizia che andrebbero chiarite e corrette. Anche se non può essere escluso un certo sospetto che egli prosegua degli scopi politici, la sua motivazione non può essere definita del tutto priva di senso e, da un'ottica oggettiva, non è nemmeno palese che il suo ricorso sia stato inoltrato prevalentemente (tantomeno esclusivamente) a scopi ostruzionistici. Non si giustifica perciò discostarsi dalla regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA. Al Comune resistente non va dunque corrisposta nessuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Nella misura in cui si rivolge contro la decisione su opposizione e/o contro la licenza edilizia, il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. Per il resto non si entra nel merito del ricorso.

3. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

400.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

212.00

totale

CHF

612.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

4. Non sono assegnate spese ripetibili.

5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Mon Repos, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF.

6. [Comunicazioni]

Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA

Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG

Art. 20 VRGart. 20 VRGart. 20 LGA

Art. 20 VRGart. 20 VRGart. 20 LGA

BGE 139 III 133ATF 139 III 133DTF 139 III 133

Art. 77 GGart. 77 GGart. 77 LCom

Art. 4 VRGart. 4 VRGart. 4 LGA

Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA

Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA