R 2022 13
1C_323/2022 vom 29.05.2022
7 aprile 2022Italiano7 min
1. A._____ è proprietario del fondo n. C._____ del Comune di B._____. Il 13 dicembre 2021 egli ha inoltrato una domanda di costruzione per l'edificazione dei fondi n. D._____ e E._____ con una casa plurifamiliare. Il fondo confinante n. E._____ è di comproprietà di F._____.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
R 22 13
5a Camera
Giudice unico Racioppi
Attuario Paganini
SENTENZA
del 7 aprile 2022
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Comune di B._____,
patrocinato dall'avv. Davide Nollo,
convenuto
concernente domanda di costruzione
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. A._____ è proprietario del fondo n. C._____ del Comune di B._____. Il 13 dicembre 2021 egli ha inoltrato una domanda di costruzione per l'edificazione dei fondi n. D._____ e E._____ con una casa plurifamiliare. Il fondo confinante n. E._____ è di comproprietà di F._____.
2. Ritenuto come la domanda di costruzione inoltrata presentava dei difetti, non essendo stati trasmessi diversi moduli/formulari nonché non essendoci la controfirma dei proprietari del fondo n. E._____, e ritenuto che il progetto non rispettava le distanze minime dal confine senza che sia stato concluso un accordo con i confinanti nonché l'altezza minima sopra il livello della strada di alcune parti sporgenti, la distanza minima dalla strada cantonale senza che vi sia un'autorizzazione dipartimentale d'eccezione e che non era stata effettuata l'obbligatoria consulenza architettonica, con decreto del 31 gennaio 2022 il Comune ha assegnato a A._____ un termine di 30 giorni dalla ricezione dello stesso per completare e migliorare la relativa domanda di costruzione, con la comminatoria che in caso di inadempienza la domanda sarebbe stata considerata ritirata.
3. Avverso questo decreto A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo il 17 febbraio 2022 in lingua tedesca, chiedendo che il Comune venga immediatamente obbligato a rispettare l'art. 10 della Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà nonché l'art. 15a della Legge federale sulla pianificazione del territorio. Inoltre, egli si rifiutava di eseguire la disposizione impartitagli nel decreto impugnato di consultare il consulente architettonico.
4. Il 21 febbraio 2022 il ricorrente ha depositato presso il Tribunale un complemento al ricorso in cui riprendeva il testo del ricorso del 17 febbraio 2022 con l'aggiunta della richiesta di obbligare immediatamente il Comune a pubblicare senza indugi la sua domanda di costruzione.
5. Nella presa di posizione del 14 marzo 2022 il Comune (qui di seguito: convenuto) ha postulato, in via principale, l'irricevibilità del ricorso e, in via eventuale, il suo rigetto per quanto ricevibile; protestate spese, tasse e ripetibili.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.1
Impugnato è il decreto del convenuto del 31 gennaio 2022, comunicato il 12 febbraio 2022. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro questa decisione comunale (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). In virtù dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA sul presente ricorso il Tribunale si esprime in composizione di giudice unico siccome il ricorso, come si vedrà in seguito, è palesemente inammissibile risp. infondato.
1.2
La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) del ricorso è rispettata. Contrariamente all'allegazione del convenuto, anche i requisiti formali di cui all'art. 38 LGA appaiono soddisfatti. Il ricorrente ha oltretutto la facoltà di scrivere in lingua tedesca benché la procedura sia condotta in lingua italiana (art. 8 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni [LCLing; CSC 492.100]). La legittimazione del ricorrente (art. 50 LGA), quale destinatario della decisione impugnata, è data. Con le riserve nel considerando successivo il ricorso è dunque ricevibile.
1.3
Come giustamente osservato dal convenuto, la decisione impugnata riguarda l'assegnazione di un termine al ricorrente per completamento risp. miglioramento della sua domanda di costruzione. Nella misura in cui il ricorrente chiede una correzione di confine ai sensi dell'art. 10 della Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843) e una ricomposizione particellare ai sensi dell'art. 15a della Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]), si tratta di un'estensione illecita di petito, dacché queste tematiche non sono state formulate con la domanda di costruzione e non hanno fatto oggetto del decreto impugnato. Le rispettive richieste del ricorrente sono pertanto (palesemente) inammissibili. A titolo abbondanziale, va inoltre rilevato che la situazione non sembra essere cambiata da quella nella decisione di questo Tribunale R 06 10 del 7 aprile 2006, con cui è stato respinto il ricorso del ricorrente contro la decisione del convenuto del 16 dicembre 2005 di rifiutare l'assegnazione al fondo n. D._____ di 29 m2 di terreno dell'adiacente fondo n. E._____ nell'ambito di una procedura di rettifica dei confini. Non sembra quindi possibile ritornare su questa decisione passata in giudicato formale.
2.
Nel complemento di ricorso il ricorrente pretende che il convenuto pubblichi immediatamente la sua domanda di costruzione. Egli ritiene dunque che la sua domanda di costruzione era da considerarsi completa.
2.1
Giusta l'art. 44 dell'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) se la domanda è incompleta o presenta evidenti difetti materiali, l'autorità edilizia comunale assegna ai richiedenti entro 20 giorni dal recapito, un termine adeguato per completare o migliorare la domanda di costruzione (cpv. 2). Se la domanda non viene completata o migliorata entro il termine fissato, essa viene considerata ritirata (cpv. 3).
2.2
Nel proprio ricorso (e complemento) il ricorrente non motiva come mai il convenuto avrebbe ritenuto ingiustamente che la sua domanda di costruzione era incompleta. Egli non contesta i difetti della domanda di costruzione constatati dal convenuto. Benché egli nel frattempo abbia inoltrato al convenuto alcuni dei moduli richiesti, al momento del rilascio della decisione impugnata il convenuto ha giustamente reputato incompleta risp. viziata da difetti materiali la domanda di costruzione già solo per il fatto che il progetto è previsto in parte sul fondo n. E._____ (perlomeno una parte del balcone a ovest v. domanda di costruzione e relativi piani [doc. 2 convenuto]) ma la permuta proposta dal ricorrente del relativo terreno non è avvenuta e i comproprietari del fondo n. E._____ non hanno controfirmato la domanda di costruzione come prescritto dall'art. 89 cpv. 3 LPTC nel caso – come quello di specie – in cui il committente non è proprietario del terreno da edificare. Tantomeno è ravvisabile una servitù di sporgenza e/o di costruzione ravvicinata. Il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato, per quanto sia ricevibile.
3.
In conclusione, per quanto ammissibile il ricorso risulta manifestamente infondato e va dunque respinto. I costi di procedura fissati a CHF 500.00 (oltre spese di cancelleria) sono posti a carico del ricorrente giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA. In deroga alla regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA, secondo cui ai comuni non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali, conformemente alla prassi di questo Tribunale è possibile assegnare a un comune un'indennità di inconvenienza quando a seguito dell'atteggiamento assunto dalla parte ricorrente si generano dei costi che con un diverso comportamento in buona fede non sarebbero insorti (cfr. PTA 2018 n. 1). Nel caso di specie il ricorso del ricorrente appare particolarmente temerario: come osservato a ragione dal convenuto, anziché migliorare e completare la sua domanda di costruzione egli ha adito il Tribunale malgrado gli evidenti difetti della sua domanda di costruzione (in special modo, l'assenza del consenso dei proprietari del fondo confinante toccato in parte dalla realizzazione del progetto del ricorrente). Appare dunque giustificato assegnare al convenuto un indennizzo d'inconvenienza pari a CHF 1'000.00 a carico del ricorrente.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Per quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
500.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
158.00
totale
CHF
658.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
3. A._____ versa al Comune di B._____ un'indennità d'inconvenienza pari a CHF 1'000.00.
4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazioni]
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA
Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA
Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA
Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA
Art. 89 KRGart. 89 KRGart. 89 LPTC
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA