Lexipedia

Decisione

R 2022 72

Waffenbesitz ohne Berechtigung

29 agosto 2023Italiano42 min

1. A._____ dal 25 ottobre 2016 è proprietaria dei fondi n. M._____ e n. N._____, RF di B._____, in zona C._____, D._____, con stabiliti gli edifici n. O._____ e P._____ (cfr. doc. 3 convenuto).

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

R 22 72

5a Camera

Presidenza Paganini

Giudici Meisser e Audétat

Attuaria Schupp

SENTENZA

del 25 aprile 2023

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrente

contro

Comune di B._____,

patrocinato dall'avv. Davide Nollo,

convenuto

concernente provvedimento sostitutivo (spese)

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____ dal 25 ottobre 2016 è proprietaria dei fondi n. M._____ e n. N._____, RF di B._____, in zona C._____, D._____, con stabiliti gli edifici n. O._____ e P._____ (cfr. doc. 3 convenuto).

2. Il 20 maggio 2020 si eseguiva un sopralluogo sui fondi n. M._____ e n. N._____ in presenza del Sindaco E._____, dei Municipali F._____ e G._____, dell'arch. H._____ e del legale Q._____, nonché di A._____ e di suo padre I._____. Lo scopo del sopralluogo era il rilievo degli interventi eseguiti sui mappali citati e un confronto con le licenze edilizie 20 e 21/2019 del 25/26 giugno 2019. Dopo pochi minuti A._____ e I._____ abbandonavano il sopralluogo. La delegazione comunale effettuava dei rilievi e delle fotografie, documentando diverse irregolarità (cfr. doc. 2 convenuto).

3. Con decisione del 1° luglio 2020, comunicata il 3 luglio 2020, il Municipio del Comune di B._____ (qui di seguito: Municipio) ha ordinato a A._____ diverse misure di ripristino (da effettuare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione) riguardo ai lavori eseguiti abusivamente sui fondi n. M._____ e n. N._____, ossia a) l'allontanamento del materiale di costruzione, detriti, attrezzi, tank, rifiuti e macchinari depositati su detti fondi, b) la demolizione della baracca in legno sul fondo n. M._____ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, c) la demolizione del caminetto/forno sul fondo n. N._____ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, d) la rimozione della pavimentazione in lastre di cemento sul fondo n. N._____ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, e) la demolizione della tettoia laterale all'edificio n. O._____ sul fondo n. N._____ e il ripristino del terreno al suo livello naturale, nonché f) la demolizione della legnaia sul fondo n. N._____ e il ripristino del terreno al suo livello naturale. Si riteneva che in caso di mancata esecuzione il Comune avrebbe proceduto a spese del proprietario alla sua esecuzione. Questa decisione è passata in giudicato senza impugnazione. Entro il termine assegnato i lavori ordinati non venivano eseguiti. Quindi il Comune chiedeva l'allestimento di due offerte (cfr. doc. B1 ricorrente e doc. 3 convenuto).

4. La ditta J._____ SA postulava il suo modulo d'offerta del 28 aprile 2021 riguardante i lavori di sgombero per CHF 16'500.00 (cfr. doc. 4 convenuto). Il 10 maggio 2021 il Comune ha quindi informato A._____ che intendeva deliberare i lavori alla ditta migliore offerente, conferendole il diritto di essere sentita (cfr. doc. B1 ricorrente). A._____ non inoltrava osservazioni al riguardo. Con e-mail del 10 giugno 2021 il legale di A._____ informava che ella avrebbe iniziato i lavori di ripristino e chiedeva di sospendere la procedura di delibera dei lavori a terzi (cfr. doc. 5 convenuto).

5. Con decreto del 12 luglio 2021 il Municipio riteneva che i lavori di ripristino non erano ancora iniziati e che l'offerta economicamente più conveniente era quella dell'impresa J._____ SA. Si decideva che i lavori di ripristino decretati nella decisione del 1° luglio 2020 venivano assegnati alla ditta J._____ SA, per un importo di CHF 16'500.00 con spese a carico di A._____. Il giorno di inizio dei lavori e la durata degli stessi venivano concordati direttamente dal Comune con la ditta esecutrice e comunicati a A._____. Le spese di esecuzione dei lavori di ripristino venivano anticipate dal Comune e fatturate alla signora A._____ dopo l'esecuzione (cfr. doc. 5 convenuto).

6. Con sentenza R 21 84 [STA] del 14 dicembre 2021 codesto Tribunale respingeva il ricorso di A._____ contro il decreto del 12 luglio 2021 confermando la decisione impugnata (cfr. doc. B1 ricorrente).

7. Con scritto del 23 marzo 2022 il legale di A._____ informava il Municipio che A._____ dal 2 aprile 2022 avrebbe proseguito e portato a termine i lavori di ripristino decisi (cfr. doc. 6 convenuto). Il Municipio rispondeva il 4 maggio 2022 rilevando che con la sentenza R 21 84 codesto Tribunale aveva respinto il ricorso di A._____ riguardante la decisione del 12 luglio 2021 e la sentenza era cresciuta in giudicato. Inoltre si rilevava che i lavori di ripristino decretati con decisione del 1° luglio 2020 non erano ancora stati terminati e che, contrariamente allo scritto del 23 marzo 2022, A._____ non aveva ancora eseguito alcun intervento di ripristino. Di conseguenza si richiamava la cifra 1 del dispositivo della decisione del 12 luglio 2021 e si informava che la ditta J._____ SA avrebbe eseguito i lavori di ripristino decretati con decisione del 1° luglio 2020 a partire da lunedì 9 maggio 2022 con costi a carico di A._____ (cfr. doc. 8 convenuto).

8. Il Municipio con lettera del 4 aprile 2022 chiedeva alla polizia cantonale la presenza durante i lavori di ripristino "vista la precedente esperienza e le minacce da parte della proprietaria […] onde evitare inutili inconvenienti e proteggere la maestranza della ditta esecutrice" (cfr. doc. 9 convenuto).

9. I lavori di ripristino sono stati eseguiti dal 9 al 13 maggio 2022 dalla ditta J._____ SA, questa l'8 giugno 2022 ha fatturato al Comune CHF 16'500.00 (inclusa l'IVA, cfr. doc. B1 ricorrente e doc. 11 convenuto).

10. Il Municipio scriveva il 15 giugno 2022 al legale di A._____ che constatava che in seguito ai lavori di ripristino da parte della ditta incaricata, A._____ e il padre avrebbero di nuovo commesso degli abusi edilizi sui due fondi. Venivano assegnati dieci giorni dalla ricezione della lettera per rimuovere tutti gli impianti abusivi e gli oggetti, in caso contrario il Municipio avrebbe rilasciato un'ulteriore decisione di ripristino (cfr. doc. 12 convenuto).

11. Con decreto del 27 giugno 2022 il Municipio considerava che le prestazioni eseguite corrispondevano alle prestazioni richieste e al preventivo del 28 aprile 2021, la fatturazione sarebbe pertanto avvenuta correttamente e la prestazione dell'impresa J._____ SA era stata saldata dal Comune il 22 giugno 2022. Si sottolineava che l'obbligo di assunzione delle spese derivava dalla decisione cresciuta in giudicato del 12 luglio 2021 e dalle precedenti decisioni del Comune. Si citavano gli artt. 94 cpv. 3 e 96 cpv. 1 LPTC. Il Municipio decideva che le spese per le misure di ripristino dei fondi n. M._____ e N._____ di CHF 16'500.00 venivano poste a carico di A._____, ella veniva obbligata a versare al Comune CHF 16'500.00 entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Inoltre ella doveva versare CHF 1'680.00 di spese e CHF 80.00 di tasse al Comune entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione (cfr. doc. B1 ricorrente).

12. A._____ (qui di seguito: ricorrente) presentava ricorso in data 29 agosto 2022 chiedendo che la decisione del 27 giugno 2022 fosse annullata in ogni suo punto.

13. Con scritto del 2 novembre 2022 il Comune rappresentato dal Municipio (qui di seguito: convenuto) prendeva posizione chiedendo che il ricorso, per quanto ricevibile, fosse respinto.

14. La ricorrente replicava il 24 novembre 2022 confermando i suoi petiti.

15. Con scritto del 13 gennaio 2023 la ditta J._____ SA riteneva che lo sgombero/ripristino dei mappali n. M._____ e n. N._____ era stato eseguito nel mese di maggio 2022 come da offerta del 28 aprile 2021, tranne le posizioni 2.4 e 2.5, visto che, come appurato dal sopralluogo effettuato prima dei lavori, la loro esecuzione non era più necessaria. La ditta aveva però dovuto demolire parte di un tetto in piode ed effettuare la relativa messa in sicurezza dell'area di intervento, inizialmente non previsti nel capitolato, perché all'inoltro dell'offerta la tettoia laterale dell'edificio sul mappale n. N._____ era coperta solo da una plastica. Si segnalava che il ripristino era stato intralciato in più occasioni da parte dei proprietari, con susseguenti ritardi/fermi dei lavori e tre interventi della polizia cantonale. Queste circostanze avrebbero causato prestazioni supplementari e maggiori costi non preventivati, quindi i costi delle prestazioni non eseguite (posizioni 2.4 e 2.5) di CHF 2'500.00 sarebbero stati così compensati. Si ritenevano i CHF 16'500.00 adeguati alle prestazioni. Si confermava che sarebbero state smaltite quattro benne di materiali e detriti (cfr. doc. 16 convenuto).

16. Il convenuto duplicava il 16 gennaio 2023 confermando il suo petito.

17. Il giudice dell'istruzione con scritto del 17 gennaio 2023 non riteneva necessario un ulteriore scambio di scritti.

18. Con scritto del 14 settembre 2023 il convenuto accludeva un estratto del dettaglio della nota d'onorario e spese del patrocinatore dal quale risulterebbero i costi effettivi di consulenza legale sostenuti dal convenuto in relazione alla pratica edilizia che ha preceduto il ricorso pari a CHF 972.55. Per cui il convenuto nell'ambito del procedimento edilizio a livello comunale avrebbe sostenuto spese effettive per prestazioni a terzi di CHF 1'827.60 (CHF 855.05 consulenza edilizia obbligatoria e CHF 972.55 consulenza legale necessaria). Tali costi sarebbero rispettosi del principio della copertura dei costi e dell'equivalenza e sarebbero da rimborsare dalla ricorrente al convenuto secondo l'art. 96 cpv. 1 LPTC.

19. Il Giudice dell'istruzione il 18 settembre 2023 ha reso attente entrambe le parti che lo scambio di scritti era già stato dichiarato concluso, per cui il Tribunale aveva già deciso.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione del 27 giugno 2022 del convenuto è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione della ricorrente è pacifica (cfr. art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile.

2.

Per quanto riguarda l'aspetto formale sono da valutare i petiti procedurali del convenuto. In valutazione delle prove anticipata non risulta necessario raccogliere ulteriori prove come richiesto (vedi edizione di rapporti dalla polizia cantonale, edizione dei testi di K._____ c/o J._____ SA, di Sgt cms L._____ della polizia cantonale, del Sindaco E._____ e del municipale G._____ ed esecuzione di un sopralluogo), poiché dall'edizione del materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni decisive e codesto Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere (cfr. DTF 136 I 299, DTF 127 V 491 consid. 1b.).

3.

Controversa è la validità della decisione del 27 giugno 2022 riguardante l'allocazione delle spese per le misure di ripristino sui fondi n. M._____ e n. N._____ di CHF 16'500.00, nonché delle spese e tasse connesse, a carico della ricorrente.

3.1

In sintesi la ricorrente lamentava che il convenuto non avrebbe verificato la corrispondenza dei lavori realmente fatti con i lavori preventivati, quindi l'importo preventivato non corrisponderebbe ai lavori svolti. La fattura sarebbe generica. La decisione impugnata sarebbe arbitraria e illegale, in particolare non rispetterebbe gli artt. 94 e 96 Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; CSC 801.100). Inoltre le spese fatturate non sarebbero né adeguate né necessarie, visti i molti lavori già svolti dalla ricorrente (e dal padre). Ella contesta inoltre che suo padre avesse in qualche modo intralciato i lavori svolti dalla ditta, anzi al contrario, egli avrebbe svolto dei lavori e quindi la ditta avrebbe impiegato meno tempo e forza lavoro. La ditta avrebbe danneggiato e indebitamente asportato materiale. Ella chiede l'annullamento della decisione e il ritorno degli atti al convenuto per una verifica della fattura in questione, affinché si riconoscesse solo l'importo effettivamente dovuto, che se del caso avrebbe potuto essere richiesto alla sottoscritta.

3.2

In sintesi il convenuto ritiene che la decisione del convenuto di accollare alla ricorrente le spese per il ripristino di CHF 16'500.00 sarebbe corretta e andrebbe protetta. Il convenuto considera che l'obbligo di assunzione delle spese deriverebbe dalla decisione del 12 luglio 2021 e da precedenti decisioni. L'esecuzione dei lavori sarebbe stata ostacolata dalla ricorrente e dal padre – generando così costi aggiuntivi. Sebbene certi lavori già eseguiti dalla ricorrente avrebbero determinato un onere inferiore, al contrario gli ulteriori abusi edilizi – prima dell'inizio dei lavori di ripristino – della ricorrente e il suo comportamento, avrebbero generato delle prestazioni maggiori rispetto a quelle preventivate. Rinunciando a fatturare tali costi, in conclusione l'importo proposto di CHF 16'500.00 sarebbe adeguato e giustificato. Inoltre la ditta non avrebbe causato danni materiali alla ricorrente. Il ricorso sarebbe infondato e andrebbe respinto.

4.

Giusta l'art. 94 cpv. 1 della LPTC gli stati materialmente illegali sono da eliminare su ordine dell'autorità competente, indipendentemente dal fatto che in seguito alla loro produzione sia stata eseguita una procedura di contravvenzione. Secondo l'art. 94 cpv. 2 LPTC prima frase il rilascio e l'attuazione di decisioni di ripristino competono all'autorità edilizia comunale. Giusta l'art. 94 cpv. 3 LPTC l'obbligo di ripristino dello stato legale tocca sia ai proprietari che alle persone che hanno provocato lo stato illegale. Se coloro che sono tenuti al ripristino in base ad una decisione di ripristino cresciuta in giudicato non assolvono agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comminatoria l'autorità competente fa eseguire le necessarie misure da terzi a spese degli inadempienti.

L'art. 96 cpv. 1 LPTC prevede che i comuni riscuotono tasse per le loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia e da altre procedure di polizia edilizia. Devono essere inoltre rimborsate al comune spese per prestazioni di terzi come perizie tecniche, consulenze, nonché spese del registro fondiario. Secondo l'art. 96 cpv. 2 LPTC prima frase, deve assumersi le spese chi le ha provocate con domande di ogni tipo o con il suo comportamento.

Per il calcolo delle tasse causali si applicano due particolari principi costituzionali, ossia il principio di copertura dei costi e il principio di equivalenza (cfr. Tschannen, Müller, Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Berna 2022, n. 1632). Secondo il principio di copertura dei costi il gettito totale delle tasse riscosse non deve superare o al massimo superare di poco i costi totali dell'ente pubblico per il ramo amministrativo o l'istituzione in questione. Il principio di copertura dei costi si applica solo alle tasse causali dipendenti dai costi. Tale principio si applica indiscutibilmente alle tasse amministrative (cfr. Tschannen, Müller, Kern, op. cit., n. 1636, 1638).

Secondo il principio di equivalenza, il prelievo delle tasse nel singolo caso non deve essere palesemente sproporzionato rispetto al valore oggettivo del servizio e deve rientrare entro dei limiti ragionevoli. Il principio si riferisce sempre e solo al rapporto tra tassa e servizio nel caso specifico, al contrario del principio di copertura dei costi che si riferisce alla totalità dei ricavi e dei costi di un determinato ramo amministrativo (cfr. Tschannen, Müller, Kern, op. cit., n. 1641). Tale principio si applica alle tasse amministrative e tasse d'utilizzo (cfr. Tschannen, Müller, Kern, op. cit., n. 1646).

5.

Gli impianti originariamente da demolire erano come da disegno:

1) baracca di legno (mappale n. M._____)

2) legnaia (mappale n. N._____)

3) caminetto esterno (mappale n. N._____)

4) pavimentazione esterna con lastre di cemento (mappale n. N._____)

5) aggiunta/tettoia laterale all'edificio n. O._____ (mappale n. N._____)

Inoltre era prevista la rimozione del materiale di costruzione, detriti, tank, macchinari e rifiuti presenti su entrambi i mappali, compreso il trasporto e smaltimento alla discarica autorizzata risp. deposito del materiale e macchinari utilizzabili in una benna da tenere a disposizione del proprietario, nonché il livellamento del terreno e la pulizia dell'area.

5.1

È indiscusso che la ricorrente (con il padre) aveva già rimosso il caminetto esterno (posizione 3) e la pavimentazione esterna con lastre di cemento (posizione 4, sostituita con lastre di beola) entrambi sul mappale n. N._____ prima dell'inizio dei lavori di ripristino. A queste posizioni, come anche ritenuto dal convenuto, corrispondono gli importi di CHF 800.00 risp. CHF 1'700.00 (cfr. doc. 4 convenuto). Inoltre è anche chiaro che dal 9 al 13 maggio 2022 la ditta esecutrice ha eseguito i lavori di ripristino (cfr. doc. B1 ricorrente). Infine, a titolo completivo, si ritiene che sono indiscutibili e sono passate in giudicato le misure di ripristino decretate ed eseguite dalla ditta J._____ per l'importo preventivato di CHF 16'500.00, (vedi decisione STA R 21 84).

5.2.1

La ricorrente mette in dubbio e contesta l'esecuzione da parte della ditta dei lavori elencati nella decisione del 1° luglio 2020. La ditta avrebbe solo effettuato i seguenti lavori:

- togliere le piode pesanti sulla veranda della casa di sasso [intesa è l'aggiunta/tettoia laterale all'edificio n. O._____] e non avrebbe impiegato più di un'ora per tale lavoro (cfr. doc. B3 - F ricorrente), inoltre la gronda del tetto sarebbe stata messa in sicurezza da suo padre, la ditta non l'avrebbe neppure ricostruita. I lavoratori avrebbero lasciato lo scheletro della struttura non ripristinando la tettoia,

- spostare la legna che sarebbe stata sotto la tettoia del giardino,

- svuotare il garage [intesa è la baracca di legno] nel quale vi sarebbero state tre lampade rotte e dieci palette di legno e altro materiale depositato per procedere coi lavori,

- demolire la legnaia, per il lavoro la ditta avrebbe sicuramente impiegato meno tempo di quello che avrebbe dichiarato visto che tutto il legno sarebbe già stato spostato (cfr. doc. B3 - G ricorrente). Solo il perimetro delle tegole sarebbe stato rimosso.

A conferma che i lavori effettuati non sarebbero stati di particolare rilevanza ella segnala che la benna presente sarebbe stata portata via vuota (cfr. doc. B3 - B ricorrente). I tre manovali presenti non avrebbero portato via niente e non avrebbero effettuato particolari lavori. Le misure quali l'allontanamento di tutto il materiale di costruzione, la demolizione della baracca in legno e la demolizione del caminetto non sarebbero state eseguite.

Inoltre la ricorrente lamenta che il materiale indebitamente asportato dalla ditta – tra il quale le tegole della legnaia, senza chiedere il suo permesso – avrebbe avuto un valore di circa CHF 2'000.00. In aggiunta per poter accedere al garage gli operai avrebbero manomesso tre lucchetti del valore di CHF 20.00 l'uno, poi asportati. La ditta avrebbe anche danneggiato altro materiale durante i lavori (cfr. doc. B3 - H ricorrente).

Il padre della ricorrente avrebbe già rimosso il 16 ottobre 2021 prima dell'inizio dei lavori il caminetto (cfr. doc. B3 - D ricorrente), inoltre egli avrebbe rimosso le piode presenti sotto la pianta accanto all'entrata [intese sono le lastre in cemento davanti all'edificio n. O._____] sostituendole con una pavimentazione in beola (cfr. doc. doc. B3 - E ricorrente). Poi il 10 maggio 2022 il padre avrebbe tolto insieme alla ricorrente e alla sorella le tegole, le porte e il contorno (il lato e il retro) del garage [intesa è la baracca in legno], essi avrebbero smontato la baracca in legno (cfr. doc. B3 - C ricorrente). Tale circostanza avrebbe permesso alla ditta incaricata di impiegare meno tempo e meno forza lavoro rispetto a quanto sarebbe stato necessario. Il padre avrebbe anche aiutato gli operai a svuotare il garage e avrebbe messo in sicurezza la gronda del tetto dell'edificio n. O._____ (cfr. doc. B3 - C e D ricorrente). La ricorrente e la sorella avrebbero iniziato in data 8 aprile 2022 a "smontare e togliere dalla legnaia ed impilare la legna nel sotto scala." (cfr. doc. B3 - G ricorrente).

Infine non si potrebbe dire che tutti i lavori sarebbero stati svolti dalla ditta in maniera consona (cfr. doc. B3 - I ricorrente). Il legname del garage sarebbe stato smontato dagli operai e "buttato nel resto della cascina M._____".

5.2.2

Il convenuto sostiene che la ditta avrebbe eseguito i seguenti lavori:

- rimosso il materiale da costruzione così come i detriti presenti sul fondo al momento dell'esecuzione del ripristino,

- svuotato e rimosso completamente la baracca in legno (e le fondamenta in cemento) sul fondo n. M._____ e sistemato il terreno – al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente (cfr. doc. 10 p. 1-4 convenuto),

- sistemato ad arte il muro sul fondo n. N._____ (cfr. doc. 10 p. 4 convenuto),

- demolito la tettoia laterale all'edificio n. O._____ sul fondo n. N._____ (cfr. doc. 7 convenuto), togliendo le piode una a una, tagliando le travi portanti e travetti laterali, nonché messo in sicurezza e ricostruito la gronda del tetto dell'edificio n. O._____ e infine smaltito i detriti (cfr. doc. 10 p. 6-9 convenuto),

- demolito la legnaia sul fondo n. N._____, rimuovendo le tegole una ad una e smaltendole (cfr. doc. 7 p. 8 e doc. 10 p. 1-2 convenuto) – non sarebbe vero che la ricorrente e la sorella avrebbero iniziato a smontarla.

Quindi le prestazioni eseguite dalla ditta – ad eccezione delle lastre di cemento sul fondo n. N._____ e del caminetto/forno – corrisponderebbero alle prestazioni richieste dal convenuto, ciò risulterebbe dal suo doc. 10.

Riguardo alle affermazioni della ricorrente il convenuto ritiene che non sarebbe vero che la benna sarebbe stata vuota, anzi essa strabordava e sarebbe stata svuotata quattro volte (cfr. doc. 10 p. 4 e doc. 16 convenuto), la ricorrente avrebbe saputo che il materiale presente sui fondi sarebbe stato da rimuovere e da smaltire dalla ditta e la rottura dei lucchetti sarebbe stata necessaria a causa della mancata collaborazione della ricorrente (lecita misura coercitiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. c LGA). La ditta non avrebbe causato un danno di CHF 2'000.00 e/o altri danni materiali alla ricorrente riconducibili allo smaltimento del materiale. Inoltre la questione esulerebbe dal procedimento. Lo stato precario dei fondi sarebbe dovuto agli abusi edilizi e non all'intervento sostitutivo ordinato dal convenuto.

Infine il convenuto sostiene che in seguito all'esecuzione sostitutiva la ricorrente e il padre avrebbero commesso ulteriori abusi edilizi: erigere un ulteriore gazebo sul fondo n. N._____, sostituire la tettoia demolita adiacente all'edificio n. O._____ con una copertura in lamiera (cfr. doc. B3 - L ricorrente) e il deposito sui fondi n. M._____ e n. N._____ di ulteriori oggetti e detriti (cfr. doc. 10 e 12 convenuto).

5.2.3

Come già ritenuto al consid. 5.1 è indiscusso che la ricorrente aveva già rimosso il caminetto esterno e la pavimentazione esterna con lastre di cemento (sostituita con lastre di beola) sul mappale n. N._____ prima dell'inizio dei lavori di ripristino.

Per quanto riguarda i presunti lavori, quali lo smontaggio della legnaia, che a detta della ricorrente ella avrebbe effettuato insieme alla sorella (cfr. doc. B3 - G ricorrente), può anche corrispondere al vero che la ricorrente e la sorella avessero iniziato a smontare e togliere dalla legnaia la legna impilandola nel sottoscala (apparentemente sotto l'aggiunta/tettoia laterale sul mappale n. N._____), ciononostante ciò non giustifica una correzione della fattura della ditta J._____ SA per la cifra prevista di CHF 700.00 (posizione 2.8; cfr. doc. 4 convenuto), in quanto non è stato dimostrato che tutta la legna presente nella legnaia sarebbe stata spostata solamente dalla ricorrente e dalla sorella. Inoltre in assenza di prove nemmeno è stato dimostrato dalla ricorrente che la ditta avrebbe impiegato meno tempo di quello dichiarato per la demolizione della legnaia.

La ricorrente afferma poi che le tegole del garage [è intesa la baracca di legno sul mappale n. M._____], le porte e il contorno del garage sarebbero stati tolti da lei, sua sorella e suo padre, inoltre quest'ultimo avrebbe aiutato gli operai a svuotare il garage. Anche per questi lavori la ricorrente non adduce delle prove concrete. Innanzitutto si nota che sulle foto del doc. B3 - C della ricorrente rappresentanti il giorno dello smontaggio del garage è riportata la data 10 maggio 2022, data in seguito alla quale la ditta J._____ SA (inizio lavori il 9 maggio 2022, cfr. doc. B1 ricorrente) aveva già iniziato i lavori, quindi, analizzando il materiale fotografico non è provato che la ricorrente abbia effettuato i lavori di smontaggio senza la ditta. Poi si nota che la situazione non è chiaramente rappresentata nemmeno dalle foto della ricorrente, dato che riguardo alle tegole, queste sono raffigurate sulle foto della ricorrente sia impilate su un carretto (cfr. doc. B3 - C ricorrente), sia su un muretto, sia per terra (cfr. doc. B3 - F ricorrente, foto inoltre non datate). Infine si nota che durante il sopralluogo del 20 maggio 2020 non figurano tegole sul tetto della baracca (cfr. doc. 2 p. 2 convenuto). Però dalle foto del ricorrente si evince che a maggio 2020 la legnaia era priva di tegole (cfr. doc. 2 p. 6 convenuto), mentre a novembre 2021 era stato apportato un tetto in tegole (cfr. doc. 7 p. 4 convenuto), quindi risulta evidente che le tegole fotografate dalla ricorrente appartengano alla legnaia e che gli operai le abbiano rimosse da quest'ultima. Per quanto riguarda il contorno e le porte del garage, si ritiene che potrebbe anche essere possibile che la ricorrente e la sua famiglia abbiano effettuato tale lavoro, ma si ribadisce che non ci sono prove in tal senso. Inoltre come già sopra ritenuto, le foto risalgono al 10 maggio 2022, ovvero un giorno dopo l'inizio dei lavori, quindi lo smantellamento potrebbe anche essere stato eseguito dai lavoratori della ditta. Infine si sottolinea a tal riguardo che la ricorrente (e la sua famiglia), ha addirittura avuto un anno intero di tempo per ripristinare lo stato legale – vedi decisione del 1° luglio 2020 di ripristino dello stato legale e decisione del 12 luglio 2021 di assegnamento dei lavori di ripristino alla ditta J._____ SA – inoltre ella ancora a marzo 2022, dopo aver ricevuto la sentenza di codesto Tribunale (STA R 21 84), scriveva che avrebbe proseguito e portato a termine i lavori di ripristino, cosa che poi non ha però fatto. La ricorrente ha avuto abbastanza tempo per attivarsi, pertanto ella si è premurata solo di demolire il caminetto e rimuovere e sostituire le piode sul fondo n. N._____. Il fatto che ora la ricorrente basandosi su poche foto non datate e poco significative, pretenda a tutti i costi di aver eseguito anche diversi altri lavori di ripristino, risulta quindi a maggior ragione poco credibile.

Per quanto riguarda il reclamo della ricorrente riguardo all'aggiunta/tettoia laterale all'edificio n. O._____ sul mappale n. N._____, cioè che i lavoratori della ditta avrebbero tolto le tegole ma lasciato lo scheletro della struttura non ripristinando la tettoia, si ritiene che dalle foto del doc. B3 - I seconda foto della ricorrente (foto del 17 maggio 2022) e dal doc. 10 p. 9 convenuto ciò sembra effettivamente il caso. D'altronde, già dalle foto della ricorrente dello stesso giorno si nota che ella aveva provveduto a "ricostruire" tale aggiunta/tettoia con una plastica verde (cfr. doc. B3 - F ricorrente). Infatti anche il convenuto poco dopo la fine dei lavori ha indirizzato una lettera in tal senso al legale della ricorrente, sottolineando che la tettoia demolita adiacente all'edificio n. O._____ sarebbe stata coperta con una plastica (cfr. doc. 12 convenuto). Più tardi la ricorrente ha addirittura aggiunto un tetto di latta, anche questo non conforme alle norme (cfr. doc. B3 - L ricorrente). Invece di ripristinare uno stato illegale, se la ricorrente riteneva che i lavori di ripristino non fossero stati eseguiti a norma, ella avrebbe potuto agire diversamente, per esempio segnalando la situazione alle autorità preposte. Riguardo alla gronda che la ricorrente ritiene sia stata messa in sicurezza dal padre e all'affermazione della ricorrente che i lavori non sarebbero durati più di un'ora per togliere le piode sulla veranda, si ribadisce che non ci sono prove in questo senso, quindi le affermazioni non sono verificabili. Anche se il padre avesse messo in sicurezza la gronda, tale lavoro non ha un effetto decisivo sull'importo della fattura della ditta.

A differenza di quanto lamentato dalla ricorrente (cfr. doc. B3 - B ricorrente) e come ritenuto dal convenuto nonché dalla ditta stessa (cfr. doc. 10 p. 1 e 4 e doc. 16 convenuto), la benna è stata riempita più volte, apparentemente quattro volte, di materiale.

Non è oggetto di questa procedura e quindi inammissibile il reclamo che i lavoratori della ditta avrebbero rovinato e indebitamente asportato materiale (nb: materiale già smontato dalle strutture) della ricorrente. A titolo completivo si sottolinea che il preventivo prevedeva esplicitamente che il materiale e i macchinari utilizzabili sarebbero stati da depositare in una benna da tenere a disposizione del proprietario per due settimane (cfr. doc. 4 ricorrente), quindi la ditta ha agito conformemente a quanto da lei proposto e come accettato dal convenuto. Si nota anche che la ricorrente si lamenta di materiale indebitamente asportato, poi però ella ritiene che i lavori della ditta non sarebbero stati di particolare rilevanza perché la benna presente sarebbe stata portata via vuota, anzi i manovali non avrebbero portato via niente, queste affermazioni appaiono in contrasto tra loro e non lasciano realmente intendere cosa la ricorrente pretenda e voglia provare.

Il reclamo generale che dalla ditta non sarebbero stati svolti in maniera consona tutti i lavori non è ulteriormente documentato dalla ricorrente, né ulteriormente specificato, quindi non vi si dà seguito. Lo stesso si ritiene per la prima foto del doc. B3 - I della ricorrente del 17 maggio 2022 che ha la didascalia "legname del garage che è stato smontato dagli operatori e buttato nel resto della cascina M._____", purtroppo senza ulteriori prove anche questa osservazione risulta non abbastanza documentata.

In conclusione si ritiene che da quanto si evince dalle fotografie a disposizione (cfr. doc. B3 - C, F, I ricorrente, doc. 10 e 12 convenuto) i lavori previsti nella decisione del 1° luglio 2020, considerati i relativi abusi edilizi aggiuntisi più tardi, sono stati eseguiti dalla ditta incaricata come da decreto e come da offerta (cfr. doc. 4 convenuto), tranne appunto i lavori già citati al consid. 5.1.

5.3.1

La ricorrente rimprovera al convenuto di avere erroneamente ritenuto che i lavori di ripristino non sarebbero stati iniziati e quindi di aver attribuito con decisione del 12 luglio 2021 l'esecuzione dei lavori alla ditta. La ricorrente lamenta che il convenuto accettando la fattura della ditta incaricata non avrebbe effettuato alcuna verifica. In particolare non avrebbe verificato la corrispondenza dei lavori realmente eseguiti dalla ditta con i lavori preventivati, che sarebbero stati ripresi senza alcuna modifica nella fattura finale. L'importo preventivato e i lavori fatturati alla ricorrente non corrisponderebbero ai lavori effettivamente svolti dalla ditta. La ditta si sarebbe approfittata della situazione poiché in definitiva a pagare non sarebbe stato il convenuto. L'art. 94 cpv. 3 LPTC riterrebbe che agli inadempienti potrebbero essere fatturate solo le spese necessarie e adeguate, in casu non ci sarebbe la prova che tra il preventivo e l'esecuzione dei lavori il convenuto avrebbe fatto degli accertamenti per capire se i lavori di ripristino sarebbero già stati iniziati risp. svolti dalla ricorrente, ciò violerebbe detto articolo. Non svolgendo questo controllo il convenuto non avrebbe notato che molti lavori di ripristino sarebbero già stati svolti da lei e da suo padre, quali: smontare la baracca di legno (cfr. doc. B3 - C ricorrente), rimozione del caminetto (cfr. doc. B3 - D ricorrente) e rimozione delle lastre di cemento sul fondo n. N._____ (cfr. doc. B3 - E ricorrente). Le spese fatturate non sarebbero né adeguate né necessarie, visti i molti lavori già svolti.

Inoltre il convenuto avrebbe accettato una fattura del tutto generica, che non indicherebbe nel dettaglio quali lavori sarebbero stati effettuati, con quale tempistica e quali tariffe sarebbero state applicate – per poi addossare tale fattura alla ricorrente – sarebbe inaccettabile, a maggior ragione poiché il convenuto avrebbe accettato tale fattura solo perché l'importo sarebbe posto a carico della ricorrente. L'art. 94 LPTC non autorizzerebbe il convenuto ad accettare qualsiasi spesa fatturata da terzi e non lo autorizzerebbe a porre simili spese a carico del proprietario.

Il padre della ricorrente avrebbe tolto le tegole e il contorno del garage [intesa è la baracca in legno] (la ricorrente scrive anche che il padre e la sorella l'avrebbero già smontata), egli avrebbe anche aiutato gli operai a svuotare la baracca e avrebbe messo in sicurezza la gronda del tetto dell'edificio n. O._____ (cfr. doc. B3 - C e D ricorrente). La ricorrente contesta in maniera assoluta che suo padre avesse in qualche modo intralciato i lavori della ditta, egli non avrebbe prolungato il tempo di lavoro della ditta. Al contrario, grazie all'aiuto del padre la ditta avrebbe risparmiato tempo e forza lavoro. Sarebbe stato il padre a intervenire per evitare che gli operai rimuovessero il pavimento in beola già a norma.

La decisione impugnata sarebbe arbitraria e illegale in quanto non rispetterebbe la legge, in particolare l'art. 94 LPTC.

5.3.2

Il convenuto richiamava l'art. 94 cpv. 3 LPTC, dicendo che all'inadempiente potrebbero essere fatturate solo le spese necessarie e adeguate, cioè non dovrebbero compensare oneri ingiustificati. Tuttavia, per dimostrare che un onere non sarebbe giustificato, all'inadempiente non basterebbe pretendere che avrebbe potuto agire generando costi meno elevati, così come non sarebbe sufficiente esibire un'offerta più conveniente allestita da altri. La ricorrente invece che eseguire i lavori ordinati con decisione del 1° luglio 2020 avrebbe perpetrato ulteriori abusi edilizi (cfr. doc. 7 convenuto). Prima dell'inizio dei lavori di ripristino sarebbe stato effettuato un sopralluogo in presenza del Sindaco E._____, del Municipale G._____ e del responsabile della ditta esecutrice J._____. Non sarebbe vero che il convenuto non avrebbe verificato se la ricorrente avesse iniziato eventuali lavori di ripristino risp. lo stato dei fondi (si richiamava il doc. 16 convenuto) e che non avrebbe verificato i lavori effettuati dalla ditta, anzi sarebbe stato dimostrato che i lavori svolti dalla ditta corrisponderebbero a quelli ordinati dal convenuto e che a causa del comportamento della ricorrente (abusi e intralci), si sarebbero rese necessarie delle prestazioni maggiori – poi non fatturate dalla ditta – dovute a un maggior dispendio di tempo e di risorse. Il convenuto citava al riguardo:

- la tettoia laterale in legno/plastica diventata tettoia in piode: la ditta avrebbe dovuto togliere le piode una a una, tagliare travi portanti e travetti laterali, mettere in sicurezza la gronda dell'edificio e ricostruirla completamente (cfr. doc. 10 p. 6-9 convenuto),

- la legnaia con tetto in plastica poi con tetto in tegole: le quali sarebbero state rimosse una a una e smaltite dalla ditta (cfr. doc. 7 p. 4 e doc. 10 p. 1-2 convenuto),

- le interruzioni causate dagli intralci del padre, il quale si sarebbe opposto sistematicamente a ogni intervento della ditta incaricata (il signor K._____ della ditta potrebbe confermare), quindi in ben tre occasioni per ristabilire l'ordine si sarebbe persino reso necessario l'intervento della polizia cantonale.

L'onere inferiore determinato dai lavori già eseguiti dalla ricorrente – rimozione delle lastre di cemento e del caminetto, entrambi sul fondo n. N._____ (tot. CHF 2'500.00, vedi consid. 5.1 sopra) – sarebbe così stato compensato dai maggiori costi dovuti agli ulteriori e nuovi abusi.

Non sarebbe vero che il convenuto avrebbe accettato una fattura generica della ditta. A titolo di paragone l'altra offerta pervenuta al convenuto per i lavori di ripristino sarebbe ammontata a CHF 36'294.00. I lavori di ripristino sarebbero stati effettivamente eseguiti dalla ditta in questione. Inoltre l'obbligo di assunzione di spese di CHF 16'500.00 deriverebbe dalla decisione cresciuta in giudicato del 12 luglio 2021 e dalle precedenti decisioni del convenuto. Tenuto conto di tutto quanto sopra detto, l'importo di CHF 16'500.00 sarebbe giustificato e perfettamente adeguato per rapporto ai lavori eseguiti, sarebbero costi "necessari" che la ricorrente dovrebbe assumere. La decisione del 27 giugno 2022 sarebbe corretta e andrebbe protetta.

5.3.3

Come ritenuto dalla ricorrente la fattura della ditta dell'8 giugno 2022 (cfr. doc. 11 convenuto) è generica e non indica nel dettaglio quali lavori sono stati effettuati, le tempistiche e le tariffe applicate, però la ditta ha allestito la fattura dettagliata comprendente tutte le posizioni e i tipi di lavoro da eseguire nonché gli importi corrispondenti con il modulo d'offerta precedentemente inviato come preventivo al convenuto (cfr. doc. 4 convenuto), quindi ha ragione il convenuto se sostiene che non è vero che ha accettato una fattura generica.

5.3.4

La ricorrente lamenta molte mancanze di verifiche da parte del convenuto.

Per quanto riguarda il periodo antecedente la decisione del 12 luglio 2021 e la decisione stessa, non si entra in merito ai reclami della ricorrente, in quanto non pertinenti alla fattispecie e in quanto la decisione è già stata oggetto della citata sentenza R 21 84 di codesto Tribunale.

Come accertato dalla documentazione fotografica (cfr. doc. 7 convenuto) già in data 22 novembre 2021 c'è stato un sopralluogo, durante il quale si constatavano nuove costruzioni abusive, cioè la sostituzione dell'aggiunta/tettoia in plastica dell'edificio n. O._____ con delle piode e la copertura del tetto della legnaia in plastica/legno con delle tegole, inoltre risultava che il caminetto era stato abbattuto e le lastre esterne in cemento tolte e sostituite con un altro pavimento, mentre la baracca in legno esisteva ancora. Poi il convenuto con scritto del 4 maggio 2022 indirettamente confermava di aver rifatto un sopralluogo in tale data (cfr. doc. 8 convenuto) ed egli infatti riteneva che i lavori di ripristino già decretati non erano ancora terminati, ciò significa che il convenuto aveva conoscenza che dei lavori di ripristino erano stati eseguiti, sebbene non fossero stati portati a termine tutti i lavori di ripristino previsti. Inoltre anche nei suoi scritti a codesto Tribunale il convenuto ribadisce che un sopralluogo sarebbe stato fatto poco prima dell'inizio dei lavori di ripristino in presenza del Sindaco, di un municipale e del responsabile della ditta esecutrice. Che un sopralluogo ha avuto luogo prima dell'inizio dei lavori è confermato anche dallo scritto della ditta J._____ SA del 13 gennaio 2023 che afferma che secondo tale sopralluogo l'esecuzione delle posizioni 2.4. e 2.5. non era infatti più necessaria (cfr. doc. 16 convenuto). Quindi a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente cioè che non ci sarebbe la prova che tra il preventivo e l'esecuzione dei lavori di ripristino il convenuto avrebbe fatto degli accertamenti per capire se i lavori di ripristino sarebbero già stati iniziati risp. svolti dalla ricorrente, si ritiene che questi accertamenti sono stati fatti dal convenuto e infatti egli si è accorto delle posizioni già ripristinate dalla ricorrente e di ciò è stato anche poi tenuto conto per quanto riguarda i costi.

Inoltre il convenuto si è accertato anche dello stato in seguito al termine dei lavori di ripristino e ha verificato la corrispondenza dei lavori eseguiti con i lavori previsti dall'offerta, ritenendo con lettera del 15 giugno 2022 che la ricorrente e il padre avrebbero commesso ulteriori abusi edilizi (cfr. doc. 10 e 12 convenuto). Anche in questo caso il reclamo della ricorrente che il convenuto non avrebbe verificato i lavori espletati paragonandoli ai lavori preventivati non ha fondamento.

5.3.5

La ricorrente ritiene che l'art. 94 LPTC non autorizzerebbe il convenuto ad accettare qualsiasi spesa fatturata da terzi e non lo autorizzerebbe a porre simili spese a carico del proprietario. Ella inoltre ritiene le spese non adeguate né necessarie visti i molti lavori svolti da lei risp. da suo padre. Secondo la ricorrente la ditta si sarebbero approfittata della situazione perché sarebbe lei a pagare in definitiva.

Come da articolo 94 LPTC cpv. 1 gli stati materialmente illegali, come nella fattispecie, sono da eliminare su ordine dell'autorità competente. Inoltre al cpv. 2 si ritiene che il rilascio e l'attuazione di decisioni di ripristino competono all'autorità edilizia comunale, infatti in casu a ragione se ne è occupato il convenuto. E il cpv. 3 prevede che se coloro che sono tenuti al ripristino in base ad una decisione di ripristino cresciuta in giudicato non assolvono agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comminatoria l'autorità competente fa eseguire le necessarie misure da terzi a spese degli inadempienti, come il convenuto ha giustamente fatto con la ricorrente.

Come ritenuto dal convenuto, alla ricorrente son state fatturate le spese preventivate. Però queste spese sono poi state adeguate alla situazione concreta. Infatti, come ritenuto dal convenuto e confermato dalla ditta esecutrice, viste le prestazioni maggiori dovute a nuovi abusi edilizi commessi in seguito alla decisione del 1° luglio 2020 e le interruzioni dei lavori di ripristino causate dagli intralci del padre (di cui si dirà più sotto), l'onere inferiore determinato dai lavori già eseguiti dalla ricorrente – cioè la rimozione delle lastre di cemento e del caminetto entrambi sul fondo n. N._____ (tot. CHF 2'500.00, vedi consid. 4.1) – è così stato compensato dai maggiori costi dovuti agli ulteriori abusi. La ditta infatti confermava che avrebbe dovuto demolire parte di un tetto in piode ed effettuare la relativa messa in sicurezza dell'area di intervento, inizialmente non previsti nel capitolato, dato che al momento dell'inoltro dell'offerta la tettoia laterale dell'edificio sul mappale n. N._____ era solo coperta da plastica. Inoltre la ditta confermava l'intralcio in più occasioni dai proprietari dei mappali e il conseguente intervento della polizia in tre occasioni. La ditta riteneva l'importo fatturato di CHF 16'500.00 adeguato alle prestazioni (cfr. doc. 16 convenuto). Dai doc. 7 e 2 del convenuto si desume che in effetti dal primo (20 maggio 2020) al secondo (22 novembre 2021) sopralluogo la tettoia laterale dell'edificio n. O._____ sul mappale n. N._____ è stata coperta con delle piode (come anche ritenuto dal convenuto) e non era più solo ricoperta da plastica. La ricorrente non adduce documentazione che attesti il contrario e non si esprime al riguardo. Quindi si conclude che la ditta ha avuto più lavoro per quanto riguarda la tettoia laterale. Sempre paragonando gli stessi documenti 7 e 2 del convenuto si evince dalle foto, che dal 2020 al 2021 anche la tettoia della legnaia aveva un nuovo tetto in tegole, come giustamente ritenuto dal convenuto. La ricorrente non adduce documentazione che attesti il contrario e non si esprime al riguardo. Quindi anche in questo caso la ditta ha dovuto svolgere lavoro aggiuntivo in confronto alla decisione del 1° luglio 2020 e alla sua offerta del 28 aprile 2021 (cfr. doc. 3 e 4 convenuto). Appare logico che un tale lavoro aggiuntivo comporti anche un dispendio di energie maggiore e quindi costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda il comportamento ostruttivo del padre della ricorrente ritenuto dal convenuto e confermato dalla ditta esecutrice, la ricorrente lo contesta, anzi suo padre avrebbe aiutato e sarebbe intervenuto per evitare che gli operai rimuovessero le lastre già a norma sul fondo n. N._____. I tre interventi di polizia non vengono né contestati né smentiti dalla ricorrente. Si ritiene che entrambi il convenuto e la ditta esecutrice affermano che il comportamento del padre della ricorrente risp. dei "proprietari" sia stato d'intralcio più volte per l'avanzamento dei lavori di ripristino. Sebbene la ricorrente contesti tali affermazioni, agli atti si trova uno scritto del 4 aprile 2022 nel quale il convenuto chiede in modo preventivo, vista la "precedente esperienza e le minacce da parte della proprietaria", alla polizia cantonale la sua presenza durante i lavori per evitare inconvenienti e proteggere la maestranza della ditta esecutrice (cfr. doc. 9 convenuto), scritto che sostiene le argomentazioni del convenuto e della ditta. Non è immaginabile che, secondo quanto detto dalla ricorrente, il da lei dichiarato aiuto del padre a svuotare il garage o la dichiarata intervenzione per evitare che gli operai rimuovessero il pavimento in beola già sostituito al posto delle lastre in cemento, abbiano portato al coinvolgimento della polizia. Inoltre anche nella denegata ipotesi che così fosse stato, primariamente si tratterebbe di uno o due interventi mentre per il/i restante/i intervento/i non sono state fornite motivazioni risp. giustificazioni dalla ricorrente. Secondariamente se le azioni appena citate del padre avessero addirittura avuto come effetto un intervento di polizia, si suppone che la ricorrente avrebbe molto probabilmente menzionato queste evenienze nei suoi scritti o avrebbe intrapreso altre vie di diritto per difendersi.

A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, l'art. 94 LPTC è stato quindi rispettato dal convenuto, in quanto ha fatturato alla ricorrente solo le spese necessarie scaturenti da necessarie misure di ripristino, tenendo anche conto dei lavori di ripristino già eseguiti dalla ricorrente e compensando tali risparmi con le spese supplementari generate dagli abusi edilizi e dal comportamento d'intralcio del padre della ricorrente. Inoltre si sottolinea che nell'interesse della ricorrente il convenuto ha optato per l'offerta più bassa, dato che l'altra offerta pervenutagli ammontava a CHF 36'294.00. Tale comportamento del ricorrente risulta conforme al diritto e, considerando quanto suesposto, l'importo di CHF 16'500.00, il quale tra l'altro è stato dettagliatamente preventivato, risulta rispettoso dei principi costituzionali di copertura dei costi e di equivalenza. La ditta non si è approfittata della situazione.

Le spese di CHF 16'500.00 fatturate alla ricorrente sono quindi adeguate e necessarie come ritenuto dal convenuto.

5.3.6

In conclusione i reclami della ricorrente sopracitati sono da respingere per quanto ammissibili.

5.4.1

Per quanto riguarda le spese addebitate alla ricorrente di CHF 1'680.00 da parte del convenuto, la ricorrente contestava tale importo fissato secondo lei senza spiegazioni o dettagli delle spese. La decisione sarebbe pure contraria all'art. 96 LPTC in quanto il convenuto non avrebbe dimostrato che l'importo preteso corrisponderebbe a spese effettivamente derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia o da altre procedure di edilizia. Ella contestava le spese per la consulenza dell'arch. H._____ – in quanto non avvisata né convocata durante l'incontro, nonché le spese per le consulenze legali.

5.4.2

Il convenuto citava l'art. 96 cpv. 1 LPTC. Tra le spese da rimborsare rientrerebbero l'onere amministrativo, le spese di terzi incaricati (perizie tecniche, consulenze, lavori di demolizione, ecc.), tasse di registro fondiario e spese per interventi di polizia. Il convenuto avrebbe sostenuto spese pari a circa CHF 1'680.00 cioè CHF 855.05 per la consulenza con l'arch. H._____ (cfr. doc. 15 convenuto) e un importo analogo di CHF 825.00 calcolato per la consulenza legale in corso di procedura di ripristino, però in realtà tale dispendio sarebbe superiore e corrisponderebbe a CHF 1'118.80. Tali esborsi sarebbero direttamene connessi con la situazione edilizia causata dalla ricorrente e il convenuto avrebbe la competenza di incaricare consulenti esterni (cfr. art. 6 cifra 3 Legge Edilizia del Comune di B._____ [LE]) inoltre in casu la consulenza sarebbe stata obbligatoria (cfr. art. 22 LE). In concreto ci sarebbe stato un cantiere abusivo da almeno otto anni – creato dal padre e ampliato dalla ricorrente – e il convenuto sarebbe stato confrontato con vari decreti, molti sopralluoghi e riunioni e il comportamento abusivista della ricorrente, motivo per cui sarebbe comprensibile e adeguato che il convenuto si fosse avvalso di tecnici e consulenti esterni. Richiamato il principio della causalità le spese sarebbero a giusta ragione accollate alla ricorrente.

5.4.3

Si sottolinea che nel doc. 15 del convenuto, l'arch. H._____ elenca le spese da lui sostenute che ammontano a CHF 855.05. Considerando il fatto che in data 20 maggio 2020 si è tenuto un sopralluogo (cfr. doc. 2 convenuto) e che l'art. 22 ("Zona di protezione del nucleo "D._____") cpv. 2 lett. d LE prevede in determinati casi l'obbligatorietà della consulenza per la zona in questione, nonché considerata la tariffa oraria che pare adeguata, la fattura dell'arch. H._____ di CHF 855.00 risulta adeguata e giustificata, quindi non contestabile. L'importo analogo di CHF 825.00 calcolato dal convenuto per la consulenza legale – che considerando le normali tariffe dell'avvocatura di CHF 250.00/h risulterebbe in un dispendio orario di sole circa tre ore – parimenti, vista la natura della fattispecie che ha portato a diversi scambi di scritti e diverse decisioni in merito, risulta adeguato in casu, quindi giustificato. L'importo totale risulta quindi conforme al principio della copertura dei costi e dell'equivalenza. Quindi anche per quanto attiene a quanto suesposto il ricorso è da respingere.

5.5

In conclusione considerando gli interventi di polizia, i lavori eseguiti ma non preventivati riguardanti l'aggiunta/tettoia laterale e la legnaia, i lavori già effettuati dalla ricorrente e il fatto che l'altra offerta ricevuta dal convenuto fosse di CHF 36'294.00, appare giustificato che la ditta J._____ SA ha fatturato l'importo di CHF 16'500.00, importo saldato dal convenuto, poi con decisione del 27 giugno 2022 accollato alla ricorrente (cfr. doc. B1 ricorrente). Anche l'importo di CHF 1'680.00 risulta adeguato e giustificato. La decisione del 27 giugno 2022 non è né arbitraria né illegale. Il ricorso per quanto ammissibile va respinto.

6.

Visto l'esito della controversia, le spese procedurali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'500.00 e spese di cancelleria sono accollate alla ricorrente soccombente in causa (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non sono assegnate ripetibili giusta la regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Per quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

2'500.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

536.00

totale

CHF

3'036.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

Art. 94 Notenaustausch vom 12. September 2002/30. April 2003 zwischen der Schweiz und Frankreich über die Errichtung einer nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstelle im Bahnhof Pontarlier auf französischem Hoheitsgebietart. 94 Echange de notes des 12 septembre 2002/30 avril 2003 entre la Suisse et la France relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposésart. 94 9

Art. 96 KRGart. 96 KRGart. 96 LPTC

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

BGE 136 I 299ATF 136 I 299DTF 136 I 299

BGE 127 V 491ATF 127 V 491DTF 127 V 491

Art. 94e Notenaustausch vom 12. September 2002/30. April 2003 zwischen der Schweiz und Frankreich über die Errichtung einer nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstelle im Bahnhof Pontarlier auf französischem Hoheitsgebietart. 94e Echange de notes des 12 septembre 2002/30 avril 2003 entre la Suisse et la France relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposésart. 94e 9

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 96 KRGart. 96 KRGart. 96 LPTC

Art. 96 KRGart. 96 KRGart. 96 LPTC

Art. 81 VRGart. 81 VRGart. 81 LGA

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 94 KRGart. 94 KRGart. 94 LPTC

Art. 96 KRGart. 96 KRGart. 96 LPTC

Art. 96 KRGart. 96 KRGart. 96 LPTC

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA