S 2021 16
Versicherungsleistungen nach IVG
26 giugno 2021Italiano (+ 1 altra lingua)5 min
1. Il ricorso è respinto.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
S 21 16
2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
Giudice unico Racioppi
Attuario Paganini
SENTENZA
del 22 giugno 2021
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____,
ricorrente
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni,
Cassa di compensazione AVS,
convenuto
concernente pretesa di risarcimento LAVS
Considerato in fatto e in diritto:
- che con decisione 20 ottobre 2020 la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni ha obbligato A._____, cittadino italiano, membro della società B._____ SA (C._____, in liquidazione), domiciliato a D._____, a risarcire l'importo complessivo di CHF 5'129.60 per danni dovuti al mancato pagamento dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF e le spese amministrative,
- che detta decisione gli è stata recapitata con raccomandata il 27 ottobre 2020,
- che con scritto del 7 novembre 2010 (recte: 7 dicembre 2020), pervenuto alla Cassa di compensazione AVS il 9 dicembre 2020, A._____, secondo il senso di tale scritto, ha sollevato opposizione contro la decisione 20 ottobre 2020, scusandosi della risposta al di fuori dei tempi stabiliti per ritardo dovuto a malattia da coronavirus,
- che con decisione su opposizione 15 gennaio 2021 la Cassa di compensazione AVS non è entrata nel merito dell'opposizione a causa di tardività della stessa; a mente della Cassa di compensazione AVS, malgrado l'isolamento dal 23 novembre al 4 dicembre 2020 l'opponente avrebbe potuto agire entro il termine stabilito, per cui non si sarebbe giustificata una restituzione del termine per proporre opposizione,
- che avverso questa decisione su opposizione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 12 febbraio 2021 chiedendo l'accoglimento del suo ricorso al risarcimento dei danni chiesto dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni risp. dalla Cassa di compensazione AVS e la rivalutazione delle sue giustificanti,
- che nella presa di posizione del 23 febbraio 2021 l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni risp. la Cassa di compensazione AVS (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso,
- che l'8 marzo 2021 il ricorrente ha inoltrato una replica e il 17 marzo 2021 la convenuta ha rinunciato all'inoltro di una duplica,
- che giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) in unione con l'art. 41 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso,
- che una restituzione dei termini si può giustificare sia per motivi oggettivi sia soggettivi, in quest'ultimo senso segnatamente a causa di una malattia grave ma non se la malattia non ha impedito completamente di rispettare il termine di impugnazione. Tuttavia, se una persona si ammala gravemente verso la scadenza del termine e non è in grado di agire da sola né di incaricare qualcuno, di regola va concessa la restituzione del termine, poiché a chiunque è concesso di inoltrare il mezzo di impugnazione soltanto verso la data di scadenza del termine (cfr. DTF 112 V 255; STF 8C_767/2008 consid. 5.3.1; Kieser, ATSG-Kommentar, 4. ed. 2020, art. 41 n. 13 seg.),
- che nel caso di specie il termine per l'opposizione di 30 giorni giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA è scaduto il 26 novembre 2020, per cui l'opposizione del 7 dicembre 2020 è indiscutibilmente tardiva,
- che il ricorrente sostiene di aver trascorso i primi giorni della malattia da COVID-19, ossia fino al 28 novembre 2020, con febbre alta e che lo stato fisico e mentale non gli avrebbe permesso di trasferirsi presso un legale o un procuratore, cosa che comunque non avrebbe potuto fare a causa dell'isolamento impostogli,
- che con certificati del 4 febbraio 2021 (doc. B3 ricorrente) il medico di famiglia del ricorrente ha attestato (retroattivamente) una piena inabilità lavorativa dal 20 novembre 2020 fino al 6 dicembre 2020 a causa della malattia da COVID-19 e che il Cantone ha imposto un conseguente isolamento al ricorrente dal 23 novembre 2020 al 4 dicembre 2020,
- che ciononostante, pur ammesso che il ricorrente nei primi giorni di malattia, verosimilmente fino al 28 novembre 2020, avesse avuto la febbre alta, questi non dimostra di essere stato impossibilitato a incaricare una terza persona per esercitare il diritto d'impugnazione entro i sei giorni trascorsi dal giorno in cui si è ammalato (il 20 novembre 2020) alla data di scadenza del termine di opposizione (il 26 novembre 2020); i certificati retroattivi del suo medico di famiglia attestanti una piena inabilità lavorativa dal 20 novembre 2020 fino al 6 dicembre 2020 a causa della malattia da COVID-19 sono stati rilasciati retroattivamente il 4 febbraio 2021 e in ogni caso non comprovano l'incapacità del ricorrente durante questo frangente di incaricare un rappresentante. Inoltre, l'isolamento imposto non impediva al ricorrente di incaricare un rappresentante, siccome a tal proposito non era necessario che il ricorrente si recasse di persona presso un rappresentante,
- che il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata di non entrata nel merito dell'opposizione confermata,
- che la procedura è gratuita (art. 61 lett. fbis LPGA in combinato disposto con gli artt. 84 segg. LAVS e contrario) e il convenuto non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g e contrario LPGA),
Il Tribunale giudica:
Fatti
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. [Vie di diritto]
Considerandi
4.
[Comunicazione]
BGE 112 V 255ATF 112 V 255DTF 112 V 255
8C_767/2008
Art. 52 ATSGart. 52 LPGAart. 52 LPGA