Lexipedia

Decisione

S 2022 38

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

28 giugno 2022Italiano (+ 1 altra lingua)13 min

1. A._____, cittadina italiana con permesso di domicilio C UE/AELS, nacque nel 1985, è celibe e da ultimo ha lavorato come architetta presso la C._____ a D._____, dove pare risiedere attualmente. L'8 luglio 2021 si è iscritta alla disoccupazione, rivendicando un'indennità giornaliera nella misura del 60% a partire dal 1° settembre 2021 (act. C.3 e C.4).

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

S 22 38

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

Giudice unico Racioppi

Attuario Rogantini

SENTENZA

del 2 giugno 2022

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A._____,

ricorrente

contro

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni,

resistente

concernente sospensione dal diritto all'indennità

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____, cittadina italiana con permesso di domicilio C UE/AELS, nacque nel 1985, è celibe e da ultimo ha lavorato come architetta presso la C._____ a D._____, dove pare risiedere attualmente. L'8 luglio 2021 si è iscritta alla disoccupazione, rivendicando un'indennità giornaliera nella misura del 60% a partire dal 1° settembre 2021 (act. C.3 e C.4).

2. Il 7 settembre 2021 l'Ufficio regionale di collocamento (RAV) di D._____ ha deciso l'attribuzione di un impiego in merito a A._____, invitandola a candidarsi entro il 9 settembre 2021 presso la ditta E._____ a F._____ (act. C.6). Tale decisione è redatta in tedesco. Nel seguito A._____ si è candidata per e-mail in lingua inglese il 28 settembre 2021, allegando un curriculum in lingua tedesca. Siccome la ditta riteneva essenziale la conoscenza del tedesco, ha tentato di contattarla, senza successo. Di conseguenza ha ritenuto ritirata la candidatura (vedi gli act. C.7 e C.9).

3. Il 24 gennaio 2022 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha invitato A._____ a esprimersi in merito alla mancata candidatura entro il termine (act. C.5). Tale scritto è stato redatto in tedesco. A._____ non ha reagito a detto invito.

4. Con decisione scritta in tedesco del 21 febbraio 2022 (act. C.10) l'UCIAML ha sospeso il diritto all'indennità di A._____ per 24 giorni, ritenendo che l'assicurata non avrebbe osservato le istruzioni del servizio competente, segnatamente non avrebbe accettato un'occupazione adeguata (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e art. 17 cpv. 3 LADI). Nella commisurazione della sanzione ha tenuto conto del fatto che si sarebbe trattato di un impiego a tempo parziale. In calce alla decisione ha indicato i mezzi di impugnazione, ossia ha spiegato che contro quella decisione può essere sollevata opposizione scritta all'UCIAML entro 30 giorni, precisando che l'opposizione deve contenere un petito, una motivazione e una firma dell'opponente e deve essere redatta in una lingua ufficiale.

5. Il 1° marzo 2022 A._____ ha scritto un'e-mail in tedesco, allegando una scansione delle osservazioni scritte a mano in italiano e firmate (act. C.11). In esse spiega di aver subaffittato il suo appartamento e di aver ricevuto la lettera dell'UCIAML solo la settimana 8. Inoltre si sarebbe trovata a viaggiare molto per lavoro a G._____ e in Italia, dove starebbe seguendo un progetto non remunerato di ristrutturazione di una casa per la sua famiglia. Infine suo padre avrebbe avuto un infarto e sarebbe stato in ospedale per un mese, dimodoché sarebbe stato per lei un periodo molto concitato e si scuserebbe se non avrebbe assolto ai suoi doveri.

6. L'UCIAML ha spiegato a A._____ con scritto del 17 marzo 2022 in lingua italiana (act. C.12) che dalle sue osservazioni del 1° marzo 2022 non si evincerebbe se lei sarebbe d'accordo o meno con la decisione del 21 febbraio 2022. Di conseguenza ha invitato A._____ a comunicare entro dieci giorni se intende sollevare opposizione. Ha precisato nuovamente che giusta l'art. 10 cpv. 1 OPGA l'opposizione dovrebbe contenere una conclusione e una motivazione, nonché la firma dell'opponente o del suo patrocinatore, e che se lei dovesse rinunciare a sollevare opposizione, l'UCIAML deciderebbe in base ai documenti presenti o non entrerebbe nel merito dello scritto [n.d.r.: inteso verosimilmente quello del 1° marzo 2022].

7. A._____ ha inoltrato una memoria scritta in italiano e non firmata il 22 marzo 2022, con la quale dichiara di opporsi alla decisione di sospensione dal diritto all'indennità per 24 giorni (act. C.13). Spiega i motivi perché ha rinunciato al rapporto di lavoro da agosto 2021 in poi, volendosi mettere in proprio. Aggiunge che si sarebbe trasferita temporaneamente a G._____ perché lavorerebbe alla B._____ come assistente alla progettazione architettonica. Per questo motivo a settembre sarebbe stata molto impegnata per la preparazione del semestre universitario iniziato il 20 settembre 2021. Successivamente si sarebbero presentati altri avvenimenti spiacevoli, fra cui l'assenza del professore responsabile del corso universitario e il malessere del suo padre (di lei). Si appellerebbe alla comprensione dell'UCIAML, non essendo stata sua intenzione essere inadempiente e sperando che possa tenere conto della sua buona fede.

8. Con decisione su opposizione in italiano del 31 marzo 2022 l'UCIAML non è entrato nel merito dello scritto di A._____ (act. B.2; il documento non figura invece fra gli atti dell'UCIAML inoltrati a questa Corte).

9. A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in italiano in data 14 aprile 2022 (act. A.1), chiedendo che venga considerata risp. riconsiderata la sua opposizione inviata all'UCIAML il 22 marzo 2022. Al ricorso allega una copia firmata di tale opposizione (act. B.1, definita espressamente "copia firmata" nel ricorso stesso) nonché una copia della decisione impugnata (act. B.2; vedi n. 8 sopra). L'UCIAML non avrebbe considerato i contenuti della sua opposizione e non sarebbe nemmeno entrato nel merito della stessa per un errore formale quale la mancanza della firma autografa. Si rivolgerebbe al Tribunale per valutare il peso importante della decisione presa dall'UCIAML contro un errore formale modesto. La decisione contestata si tradurrebbe difatti in una somma di denaro importante per una persona che al momento non avrebbe un guadagno.

10. Con risposta dell'11 maggio 2022 (act. A.2) l'UCIAML ha proposto la reiezione integrale del ricorso, ripetendo essenzialmente la motivazione della decisione impugnata.

11. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) in unione con l'art. 2 e l'art. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) le decisioni su opposizione (e quelle contro cui un'opposizione è esclusa) possono essere impugnate mediante ricorso. Ogni cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LPGA). È competente il tribunale delle assicurazioni del cantone il cui servizio cantonale ha deciso (art. 100 cpv. 3 LADI e art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 [Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02]; cfr. l'art. 119 OADI). Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli artt. 38 segg. LPGA sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).

1.1

Nell'occorrenza ha deciso l'UCIAML quale servizio cantonale ai sensi dell'art. 85 LADI, cosicché è data la competenza di questa Corte (vedi l'art. 1 cpv. 1 e l'art. 5 cpv. 1 della Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 ottobre 2005 [LAdLC/LADI; CSC 545.100] in unione con l'art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 30 giugno 2009 [OLAdLC/LADI; CSC 545.270] e con l'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]).

1.2

Oggetto di litigio è la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 24 giorni. Questa Camera del Tribunale competente decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA, siccome non è prescritta una composizione di 5 giudici e in base agli atti (act. C.1) il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 5'925.00 [guadagno assicurato] x 0.7 [l'aliquota dell'indennità giornaliera corrisponde all'70% del guadagno assicurato giusta l'art. 22 cpv. 2 LADI] / 21.7 [conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ai sensi dell'art. 40a OADI; il risultato intermedio corrisponde all'indennità giornaliera, arrotondata a CHF 191.15] x 24 giorni = CHF 4'587.60).

1.3

Il ricorso della ricorrente, legittimata al ricorso, è tempestivo, contiene perlomeno nel senso una motivazione sufficiente e un petito di principio accoglibile ed è pertanto ricevibile in ordine.

2.

In via preliminare fanno fatte alcune osservazioni sulla lingua. Si costata difatti d'un canto che la procedura è stata condotta perlomeno all'inizio prevalentemente in tedesco e successivamente si è passati all'italiano. D'altro canto si nota che la ricorrente è di madrelingua italiana e pare comprendere poco il tedesco (nel suo curriculum indica il livello A2). Tuttavia per le questioni qui rilevanti pare aver capito di cosa si tratta e di essersi difesa per i suoi interessi. La ricorrente figurando residente a D._____ e non avendo esplicitamente contestato l'uso del tedesco, non si può rinfacciare all'UCIAML di aver usato a torto tale lingua per la procedura. Del resto nonostante la decisione di sospensione sia stata redatta in tedesco, perlomeno lo scritto del 17 marzo 2022 con cui si è concesso un termine suppletorio per dichiarare se intende sollevare opposizione è stato redatto in italiano, cosicché al più tardi in questo momento alla ricorrente doveva essere chiaro cosa si chiedeva di lei. La presente procedura di ricorso e anche questa sentenza sono comunque tenute in italiano (cfr. l'art. 8 cpv. 2 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 [LCLing; CSC 492.100]).

3.

La questione che si pone è essenzialmente se l'UCIAML ha violato il diritto non entrando nel merito dell'opposizione non firmata della qui ricorrente.

3.1

Le decisioni dei servizi cantonali, fatte salve alcune eccezioni qui non di rilievo, possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA). La procedura di opposizione è disciplinata dagli artt. 10 segg. dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA; RS 830.11). Come considerato a ragione dall'UCIAML, secondo l'art. 10 cpv. 1 OPGA l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione e secondo l'art. 10 cpv. 4 OPGA (e non il cpv. 1) deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. Si tratta inoltre di un principio generale di diritto, ancorato ad esempio all'art. 14 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220), che per la validità di una memoria scritta si pretenda una firma fatta di propria mano. Un documento elettronico, trasmesso ad esempio per e-mail, non è sufficiente (vedi in dettaglio la DTF 142 V 152). La sanzione per la mancanza della firma in questo caso è anch'essa prevista espressamente all'art. 10 OPGA. L'art. 10 cpv. 5 OPGA prevede difatti che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma (di cui al cpv. 4), l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito. La giurisprudenza ha confermato più volte tale sistema, ad esempio nella DTF 142 V 152 (nella quale si trattava però di assicurazione contro gli infortuni).

3.2

Nel caso che qui ci occupa l'UCIAML ha reso attenta la ricorrente all'esigenza imperativa della firma. Già nella decisione di sospensione – benché redatta in tedesco – ha espressamente indicato che un'eventuale opposizione deve essere firmata per poter essere considerata valida. In seguito la ricorrente ha trasmesso, come detto, le sue osservazioni tramite e-mail del 1° marzo 2022. Anche in quest'occasione l'UCIAML ha informato la ricorrente che d'un lato non era chiaro se intendeva fare opposizione e dall'altro soprattutto che in tal caso, in base all'art. 10 OPGA, l'opposizione dovrebbe essere motivata, contenere un petito ed essere firmata. Ha avvertito la ricorrente che in caso contrario, non sarebbe entrato nel merito (benché va detto che la formulazione non era molto precisa, lasciando come opzione anche quella di decidere in base ai documenti presentati, il che non era comunque possibile in quella costellazione). L'UCIAML ha dunque concesso un termine suppletorio per rimediare in particolare alla mancanza della firma. La ricorrente ha proceduto a trasmettere un nuovo scritto, questa volta pare per posta in forma cartacea, dichiarando espressamente di sollevare opposizione. Tuttavia questa memoria nella versione figurante agli atti dell'UCIAML non è firmata. A ragione dunque l'UCIAML non è entrato nel merito della stessa senza violare il diritto. Sebbene si tratta, a mente della ricorrente, di una formalità, secondo il diritto svizzero la non entrata nel merito è corretta. Anzi, l'UCIAML non sarebbe nemmeno stato autorizzato a trattare l'opposizione nel merito. Il ricorso si rivela pertanto infondato e va respinto.

4.

La procedura è gratuita (art. 61 lett. fbis LPGA). La parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte ricorrente vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 61 lett. g LPGA; vedi anche l'art. 78 cpv. 1 LGA). Nell'occorrenza la ricorrente vince la causa ma non è patrocinata. Non le va pertanto riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Non si riconoscono spese ripetibili.

4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF.

5. [Comunicazioni]

Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI

Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA

Art. 100 AVIGart. 100 LACIart. 100 LADI

Art. 119 AVIVart. 119 OACIart. 119 OADI

Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA

Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA

Art. 85 AVIGart. 85 LACIart. 85 LADI

Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA

Art. 22 AVIGart. 22 LACIart. 22 LADI

Art. 40a AVIVart. 40a OACIart. 40a OADI

Art. 52 ATSGart. 52 LPGAart. 52 LPGA

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

BGE 142 V 152ATF 142 V 152DTF 142 V 152

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

BGE 142 V 152ATF 142 V 152DTF 142 V 152

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA