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Decisione

SBK 2024 89

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

22 maggio 2025Italiano6 min

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 19 settembre 2024, comunicata la medesima data (n. d'incarto 335-2024-247)

Source gr.ch

Decisione del 22 maggio 2025

comunicata il 22 maggio 2025

Fatti

N. d'incarto SBK 24 89

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione Moses, presidente

Bensbih, attuaria

Parti A._____

reclamante

contro

B._____

resistente

Oggetto rigetto dell'opposizione

Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico, del 19 settembre 2024, comunicata la medesima data (n. d'incarto 335-2024-247)

Ritenuto in fatto:

A. Con istanza del 14 agosto 2024, la B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A._____ avverso il precetto esecutivo n. C._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF).

B. Statuendo con decisione del 19 settembre 2024, il presidente del Tribunale regionale ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A._____ al precetto esecutivo n. C._____ dell'UEF.

C. Avverso tale decisione, in data 15 ottobre 2024 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale, per ottenere in sostanza l'annullamento della decisione impugnata.

D. In data 31 marzo 2025 (data del timbro postale), la B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato la risposta al reclamo, rinviando in sostanza a quanto già indicato negli scritti dell'8 gennaio 2024 e del 4 marzo 2024 indirizzati al reclamante, già agli atti.

Considerando in diritto:

1.1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso.

1.2. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In merito alla tempestività del reclamo e alla data di notificazione della decisione oggetto del presente gravame, si osserva quanto segue.

1.2.1. Giusta l'art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è presunta avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

1.2.2. La decisione impugnata del 19 settembre 2024 è stata trasmessa all'indirizzo privato del reclamante tramite invio raccomandato in data 19 settembre 2024 (act. TR 4 con tracciamenti postali), conformemente a quanto disposto dall'art. 138 cpv. 1 CPC (Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [edit.], Commentaire romand Code de procédure civile, 2a ed. 2019, art. 138 n. 19; Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4a ed. 2024, art. 138 n. 17). Come risulta dal tracciamento postale dell'invio raccomandato contenente la decisione impugnata, non essendo tale invio stato ritirato in data 20 settembre 2024, lo stesso giorno la Posta ha depositato il relativo avviso di ritiro. Stando al tracciamento postale elettronico della Posta ("Track & Trace") risulta che in data 25 settembre 2024 il reclamante ha prolungato il termine di giacenza della raccomandata, per poi ritirarla solo in data 9 ottobre 2024 (act. TR 4 con tracciamenti postali). Ora, conformemente a quanto esposto al considerando precedente, in caso d'invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Nell'evenienza, il reclamante doveva aspettarsi la notificazione della decisione impugnata, poiché la procedura di rigetto definitivo dell'opposizione – nell'ambito della quale il reclamante ha del resto pure inoltrato osservazioni il 12 settembre 2024 (act. TR 3) – era pendente dinanzi al Tribunale regionale. In siffatte circostanze, la decisione impugnata va quindi reputata notificata al reclamante il 27 settembre 2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso avvenuto il 20 settembre 2024. Il termine di reclamo ha dunque iniziato a decorrere il 28 settembre 2024 ed è scaduto il 7 ottobre 2024 (art. 142 cpv. 1 CPC). Pertanto, presentato in data 15 ottobre 2024 (data del timbro postale; act. A.1) il reclamo è dunque tardivo (art. 143 CPC). Il prolungamento del termine di giacenza postale disposto dal reclamante medesimo (operazione del 25 settembre 2024 indicata sul tracciamento postale: "Ordine attivato dal destinatario: Scadenza prorogata") non è di alcun rilievo, considerato come la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l'ufficio postale e ritenuto come il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge.

Considerandi

1.2.3

Ciò posto, considerato come la notificazione della decisione impugnata è avvenuta in data 27 settembre 2024 ex

art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) per presentare reclamo è quindi iniziato a decorrere il 28 settembre 2024 (art. 142 cpv. 1 CPC), sicché il presente reclamo, presentato in data 15 ottobre 2024, risulta tardivo ed è pertanto irricevibile.

2.

Visto tutto quanto precede, il reclamo in oggetto è stato inoltrato tardivamente dinanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale, sicché va dichiarato inammissibile.

3.

Eccezionalmente si rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia. Essendo il reclamo irricevibile in quanto tardivo, e non essendo la resistente in ogni caso patrocinata, non si assegnano ripetibili.

4.

Manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Il reclamo è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

[Rimedi giuridici]

[Comunicazioni]

1.

/ 5

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