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Decisione

SBK 2025 37

Regionalgericht Viamala

8 luglio 2025Italiano6 min

I ricorsi del 15 maggio 2025 e del 13 giugno 2025 sono irricevibili.

Source gr.ch

Decisione del 16 luglio 2025

comunicata il 16 luglio 2025

N. d'incarto SBK 25 37

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento

Composizione Moses, presidente

Bensbih, attuaria

Parti A._____

ricorrente

contro

B._____ AG

resistente

rappresentata da C._____ AG

Oggetto pignoramento

Atto impugnato provvedimenti dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa del 29 aprile 2025, 2 maggio 2025 e del 4 giugno 2025

Ritenuto in fatto:

A. Il 27 novembre 2024 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) ha emesso il precetto esecutivo n. D._____ nei confronti del debitore A._____ per il credito fatto valere dalla B._____ AG.

B. A seguito della prosecuzione dell'esecuzione richiesta in data 10 aprile 2025 dal creditore procedente, il 29 aprile 2025 l'UEF ha emesso l'avviso di pignoramento.

C. In data 2 maggio 2025, con verbale per le operazioni di pignoramento l'UEF ha proceduto presso i suoi uffici al pignoramento in presenza del debitore, attestando che quest'ultimo non lavorava, né percepiva delle indennità di disoccupazione, indicando però che possedeva un autofurgone Mercedes-Benz Vito, il quale veniva pignorato.

D. Il verbale di pignoramento è stato emesso dall'UEF in data 4 giugno 2025.

E. Con ricorso del 15 maggio 2025 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: ricorrente) ha impugnato "l'avviso di pignoramento del 29/04/2025" e la "decisione del Verbale redatto dal Cursore esecuzioni e fallimenti del distretto del Moesa". Egli contesta il pignoramento dell'autofurgone Mercedes-Benz Vito, trattandosi dell'unico mezzo per operare come ambulante e "la richiesta del dovuto per i premi della cassa malati a C._____".

F. Invitato a presentare osservazioni scritte, il 28 maggio 2025 (data del timbro postale), l'UEF si è opposto al gravame, postulando in via principale che sia dichiarato irricevibile in quanto tardivo e in subordine che sia respinto. Con le sue osservazioni, l'UEF ha pure inoltrato gli atti del caso in suo possesso.

G. Con risposta dell'11 giugno 2025 (data del timbro postale), la B._____ AG (in seguito: resistente) ha postulato il respingimento del ricorso.

H. In data 13 giugno 2025 (data del timbro postale), il ricorrente ha inoltrato un altro ricorso al Tribunale d'appello contro "il verbale di pignoramento del 02/05/2025". Egli solleva in sostanza le medesime contestazioni fatte valere con l'impugnativa del 15 maggio 2025.

Considerando in diritto:

1.1. Nella misura in cui i ricorsi inoltrati dal ricorrente il 15 maggio 2025 e il 13 giugno 2025 al Tribunale d'appello mirano l'operato dell'UEF – in particolare il pignoramento eseguito il 2 maggio 2025 – rientrano nella competenza dell'autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF). Nel Cantone dei Grigioni unica autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (artt. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000] e 11 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]).

1.2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dal giorno in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. In merito alla tempestività del ricorso occorre rilevare quanto segue.

1.2.2. Nel caso di specie, si osserva anzitutto che dalla motivazione fatta valere dall'insorgente nel ricorso del 15 maggio 2025 risulta che egli intende impugnare l'avviso di pignoramento emanato il 29 aprile 2025 e il verbale per le operazioni di pignoramento eseguito il 2 maggio 2025 (act. B.A; act. UEF E).

Ora, per quanto riguarda il termine d'impugnazione di dieci giorni ex

art. 17 LEF contro l'avviso di pignoramento emanato dall'UEF il 29 aprile 2025 – e notificato al ricorrente in data 1° maggio 2025 (act. B.A, con relativo tracciamento degli invii) – cominciato a decorrere l'indomani, tale termine sarebbe scaduto così domenica 11 maggio 2025, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF. Introdotto il 15 maggio 2025 (data del timbro postale; act. A.1, con relativo tracciamento degli invii), il ricorso è dunque tardivo. In merito al termine di ricorso contro il verbale per le operazioni di pignoramento del 2 maggio 2025, si osserva quanto segue. In data 2 maggio 2025 l'UEF ha proceduto al pignoramento, allestendo il verbale delle operazioni di pignoramento (mod. 6) in presenza del ricorrente. Il pignoramento – così come la sua notifica – sono dunque regolarmente avvenuti all'atto della firma da parte del ricorrente di tale verbale, ossia il 2 maggio 2025 (act. UEF E). Pertanto il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 3 maggio 2025 ed è scaduto il 13 maggio 2025. Inoltrato il 15 maggio 2025 (data del timbro postale; act. A.1, con relativo tracciamento degli invii), il ricorso risulta tardivo anche su tale aspetto.

Ne discende che anche il ricorso inoltrato in data 13 giugno 2025 (data del timbro postale; act. A.4, con relativo tracciamento degli invii), nella misura in cui è rivolto contro i precitati provvedimenti dell'UEF si avvera ampiamente tardivo e pertanto inammissibile. Si aggiunga per completezza di motivazione che il ricorso del 13 giugno 2025 è irricevibile anche qualora fosse rivolto contro il verbale di pignoramento emesso dall'UEF in data 4 giugno 2025 (act. B.1). Infatti tale verbale costituisce l'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 112 LEF che ha comunque unicamente una funzione dichiarativa (Jent-Sørensen, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, art. 112 n. 3a). Posto come con l'impugnativa il ricorrente contesta il pignoramento dell'autofurgone Mercedes-Benz Vito (act. A.1 e A.4) eseguito con la sottoscrizione da parte sua del verbale per le operazioni di pignoramento del 2 maggio 2025, egli avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale verbale, ciò che tuttavia non ha fatto.

2. I ricorsi del 15 maggio 2025 e del 13 giugno 2025 vanno pertanto dichiarati irricevibili.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Fatti

I ricorsi del 15 maggio 2025 e del 13 giugno 2025 sono irricevibili.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

[Rimedi giuridici]

[Comunicazioni]

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Considerandi

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 13 EGzSchKGart. 13 EGzSchKGart. 13 LAdLEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC

Art. 31 SchKGart. 31 LPart. 31 LEF

Art. 112 SchKGart. 112 LPart. 112 LEF