SK1 2018 11
falsche Anschuldigung etc.
11 giugno 2021Italiano20 min
I. L'istanza di esclusione presentata in sede dibattimentale dall'imputato contro la Giudice a latere Ursula Michael Dürst è stata ritirata il 28 aprile 2021 e stralciata dai ruoli con decreto del 15 giugno 2021 (incarto SK1 21 40).
Source gr.ch
Sentenza del 31 marzo 2021
N. d'incarto SK1 18 11
Istanza Prima Camera penale
Composizione Moses, presidente
Cavegn e Michael Dürst
Baldassarre, attuario
Parti A._____
appellante
B._____
accusatrice privata
rappresentata da C._____ SA
patrocinata dall'avv. Marco Cereda
Piazza Simen 6, casella postale 1065, 6501 Bellinzona
contro
D.________
appellato
difeso dall'avv. Roberto A. Keller
Piazza della Grida, 6535 Roveredo
Oggetto incendio colposo giusta l'art. 222 cpv. 1 CP
Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa dell'08.02.2018, comunicata il 05.03.2018 (n. d'incarto 515.17.07)
Comunicazione 16 luglio 2021
Ritenuto in fatto:
A. Il Tribunale regionale Moesa ha prosciolto D.________ (in seguito: imputato) dall'accusa d'incendio colposo giusta l'art. 222 cpv. 1 CP con decisione dell'8 febbraio 2018, comunicata oralmente il giorno stesso. La A._____ (in seguito: Procura pubblica) ha interposto appello, chiedendo la condanna dell'imputato.
B. In sede d'appello è stata in un primo momento disposta la procedura scritta, nell'ambito della quale ha avuto luogo uno scambio di allegati. In ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti necessari per la disposizione della procedura scritta, il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha citato le parti al dibattimento del 31 marzo 2021 con decreto del 19 gennaio 2021.
C. Con scritto del 26 gennaio 2021 il patrocinatore dell'imputato ha chiesto alla Corte d'indicare e documentare il livello di competenza nella lingua italiana della Giudice a latere Ursula Michael Dürst, nonché di garantire che la medesima sia in grado di seguire il processo. Il patrocinatore dell'imputato ha contestualmente dichiarato di non ritenere la Prima Camera penale costituita legalmente in assenza di una tale formale assicurazione. Con scritto del 10 marzo 2021 il patrocinatore dell'imputato ha essenzialmente sostenuto che l'assenza di un riscontro da parte del Presidente della Prima Camera penale in merito alla questione delle competenze linguistiche della Giudice a latere Michael Dürst costituirebbe a suo avviso un atto di denegata giustizia, chiedendo contestualmente al medesimo di esprimersi con urgenza in merito. Il 16 marzo 2021 il patrocinatore dell'imputato ha quindi avvisato il Presidente della Prima Camera penale di aver informato la Commissione di giustizia del Gran Consiglio, quale Autorità di vigilanza sul Tribunale cantonale, della circostanza che le sue precedenti istanze sarebbero rimaste inevase, allegando la relativa missiva.
D. In data 18 marzo 2021 il Presidente della Prima Camera penale ha ricordato al patrocinatore dell'imputato che, non avendo il medesimo chiesto una modifica della composizione delle Corte o presentato una formale istanza di ricusa, un'eventuale richiesta in tal senso verrebbe trattata in corso d'udienza, sempreché il tribunale non ricevesse tempestiva comunicazione che lo scritto 10 marzo 2021 sia da interpretare come tale.
E. In un ulteriore inoltro del 24 marzo 2021 il patrocinatore dell'imputato ha sostanzialmente postulato l'aggiornamento del dibattimento d'appello sulla base di quanto già lamentato nelle precedenti missive (cfr. lett. C supra), senza tuttavia formulare istanze in relazione alla questione sollevata.
F. Il 25 marzo 2021 il Presidente della Prima Camera penale ha respinto la domanda di aggiornamento del dibattimento d'appello, ricordando che il momento preposto per esporre le proprie posizioni nell'ambito di una procedura orale è – di principio – il dibattimento d'appello, eccezion fatta per istanze di ricusa ex
art. 59 cpv. 1 CPP. Il Presidente della Prima Camera penale ha quindi ribadito che la presentazione di una relativa istanza sarebbe nella discrezione del patrocinatore dell'imputato.
G. In sede d'appello l'imputato ha innanzitutto chiesto in via pregiudiziale di essere informato in merito alle conoscenze linguistiche della Giudice a latere Michael Dürst. Ottenute le relative informazioni dalla Corte, l'imputato ha quindi formulato un'istanza di esclusione contro la stessa. Dopo aver deliberato sulla questione, la Prima Camera penale ha deciso di trattare l'istanza con decisione separata in assenza della giudice interessata e di proseguire al contempo l'esame dell'appello nell'attuale composizione, in applicazione analogica dell'art. 59 cpv. 3 CPP. Nel merito, la Procura pubblica ha chiesto la condanna dell'imputato a una pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote giornaliere di CHF 250.00 ciascuna e a una multa di CHF 500.00 per il reato di incendio colposo. La difesa ha postulato il proscioglimento.
H. Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in data 1° aprile 2021.
Fatti
I. L'istanza di esclusione presentata in sede dibattimentale dall'imputato contro la Giudice a latere Ursula Michael Dürst è stata ritirata il 28 aprile 2021 e stralciata dai ruoli con decreto del 15 giugno 2021 (incarto SK1 21 40).
Considerando in diritto:
1. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'azione civile dell'accusatrice privata (act. E.1 dispositivo n. 4). Non avendo quest'ultima interposto appello o appello incidentale, si costata il passaggio in giudicato del relativo dispositivo della decisione impugnata.
Considerandi
2.
La difesa rimprovera a più riprese all'accusa di discostarsi in modo illecito dagli accertamenti di fatto operati dal Tribunale regionale (ad esempio act. H.2 pag. 9 terzo paragrafo: "[n]el processo d'appello la Procura pubblica ha tentato – molto abilmente, sia ben chiaro – di introdurre un'alterazione dei fatti che però non potete considerare, perché i fatti stabiliti dalla prima istanza non sono stati contestati"). Al riguardo, giova ricordare che la circostanza che la Procura pubblica non abbia contestato singoli fatti accertati dall'istanza precedente non impedisce in alcun modo all'istanza d'appello di accertare liberamente la fattispecie (cfr. art. 398 cpv. 2 CPP).
3.1
L'imputato è essenzialmente accusato di aver attivato la sauna del E.________ ed essersi quindi allontanato dalla stessa per circa 25 minuti, senza essersi sufficientemente sincerato che la struttura fosse pronta per l'uso e ignorando in particolare l'indicazione "piscina chiusa per manutenzione". In tal modo egli sarebbe venuto meno al suo dovere – previsto anche nel manuale del costruttore della stufa – di verificare accuratamente prima di ogni seduta l'assenza di oggetti inappropriati nella cabina o sulla stufa della sauna. Poiché il custode del condominio avrebbe lasciato un secchio di plastica sulla predetta stufa e omesso di disattivarla, si sarebbe conseguentemente sviluppato un incendio. Quest'ultimo avrebbe quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e cagionato danni stimati in CHF 63'200.00 (cfr. act. PP 1, 2).
3.2
Nell'evenienza è incontestato che l'imputato abbia attivato la stufa della sauna dopo aver lanciato uno sguardo fugace nella cabina della stessa e non abbia visto il secchio di plastica depositato sulla stufa, come è anche incontestato che si sia quindi sviluppato un incendio e che quest'ultimo abbia cagionato un danno materiale al condominio. A sua volta incontestata è infine la circostanza che il custode abbia depositato un secchio sulla stufa della sauna e sia stato condannato tramite decreto d'accusa per il comportamento negligente così assunto. Contestata è invece la questione a sapere se l'imputato con il suo comportamento si sia reso colpevole del reato di incendio colposo di cui all'art. 222 cpv. 1 CP (act. H.1 n. 2).
4.1
Giusta l'art. 222 cpv. 1 CP chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4.2
Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Un comportamento è imprevidente se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (cfr. art. 12 cpv. 3 CP). Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto e dovuto, in considerazione delle circostanze e delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto di mettere in pericolo il bene giuridicamente protetto e di eccedere i limiti del rischio ammissibile. Laddove esistono norme di sicurezza specifiche che impongono un determinato comportamento al fine di prevenire incidenti, il dovere di prudenza deve essere stabilito in primo luogo sulla base di tali norme (DTF 143 IV 138 consid. 2.1; TF 6B_283/2020 del 02.11.2020 consid. 2.4.3). Ciò non esclude che un obbligo di diligenza possa essere dedotto dai principi generali del diritto, quali il cosiddetto "Gefahrensatz", ovverosia il principio secondo cui chi crea una situazione di pericolo è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché non abbia a prodursi un danno a terzi (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; TF 6B_63/2020 del 10.03.2021 consid. 3.3.1).
5.
La pubblica accusa ritiene che la circostanza che ogni apparecchio generante calore celi il pericolo di provocare un incendio costituirebbe esperienza di vita comune (cfr. act. H.1 n. 3). In virtù del precitato "Gefahrensatz" ne discenderebbe il dovere dell'utente di verificare sempre l'assenza di materiali infiammabili in prossimità della stufa di una sauna prima dell'utilizzo della stessa. Secondo la Procura pubblica, il predetto dovere sarebbe di carattere notorio (cfr. act. H.1 n. 4 prima parte).
Il dovere di diligenza così circoscritto sarebbe stato violato dall'imputato, avendo il medesimo attivato la sauna senza sincerarsi con la dovuta accuratezza che all'interno della cabina – e segnatamente in prossimità della stufa – non vi fosse materiale infiammabile, lasciando quindi la struttura incustodita per circa 25 minuti (cfr. act. H.1 n. 4 seconda parte).
Limitandosi a lanciare un'occhiata fugace all'interno della sauna, l'imputato avrebbe peraltro anche già disatteso le istruzioni relative all'utilizzo della stufa della stessa, le quali prevedrebbero che prima di ogni utilizzo l'utente debba controllare che nella cabina, sulla stufa o al suo interno non vi siano oggetti inappropriati (cfr. act. H.1 n. 5).
La circostanza che l'imputato utilizzasse da anni la sauna in esame confidando che tutto fosse in regola non sarebbe atta a scusare il suo comportamento, comportando la pratica da lui messa in atto un certo rischio (cfr. act. H.1 n. 11 prima parte). Considerate infine le circostanze personali dell'imputato – in particolare la sua professione di consulente assicurativo –, la Procura pubblica sostiene che si debba poter pretendere dal medesimo la conoscenza delle elementari regole di diligenza nell'impiego di apparecchi generanti calore e il rischio insito nell'utilizzo di una sauna (cfr. act. H.1 n. 11 seconda parte).
6.1
Onde poter determinare l'imprevidenza di un comportamento occorre innanzitutto circoscrivere il dovere di diligenza che il medesimo potrebbe aver violato.
6.2
In relazione a eventuali disposizioni specifiche, si rileva che la Procura pubblica si fonda esclusivamente sulle istruzioni per l'uso della stufa della sauna. Nell'evenienza, non sussiste alcun indizio che tali istruzioni fossero note all'imputato o gli siano anche soltanto state rese accessibili. Non essendo di pubblico dominio, le istruzioni per l'uso non costituiscono quindi una fonte per il riconoscimento di un dovere di diligenza (cfr. DTF 133 IV 158 consid. 5.1; TF 6B_261/2018 del 28.01.2019 consid. 5.1). Le raccomandazioni e le avvertenze contenute in simili opuscoli sono inoltre anche inadatte a istituire un dovere di diligenza degli utenti per il fatto di essere primariamente – se non esclusivamente – volte a escludere o limitare la responsabilità dei produttori (Marc Thommen/Martina Farag-Jaussi, Feuer und Flammen für Brandschutzvorschriften, in: sui generis 2020, pagg. 132 segg., pag. 140, con rimandi giurisprudenziali e dottrinali). Non sono infine identificabili – né sono peraltro addotte dalla pubblica accusa – altre disposizioni specifiche che prescrivano in modo sufficientemente concreto un determinato comportamento degli utenti in circostanze come quelle della presente fattispecie (cfr. a tal riguardo Thommen/Farag-Jaussi, op. cit., pag. 139).
6.3.1
Un dovere di diligenza fondato sul "Gefahrensatz" sussiste invece unicamente entro i limiti di quanto è ragionevolmente esigibile; segnatamente non sono richieste misure di protezione che eccedono quanto usualmente necessario e possibile (TF 6B_261/2018 del 28.01.2019 consid. 5.1; TF 6B_1025/2019 del 03.12.2019 consid. 2.3.2). Assenti indizi concreti atti a mettere seriamente in dubbio la sicurezza dell'uso, appare quindi eccessivo pretendere che il consumatore adotti misure di sicurezza particolari ogniqualvolta attivi una sauna. In altre parole, la mancata adozione di tali misure non supera in ogni caso la soglia del rischio ammissibile. Non dovendo l'utente aprioristicamente presumere di causare un pericolo attivando semplicemente una sauna, l'esperienza di vita comune imporrebbe al medesimo di procedere con particolare cautela soltanto in presenza d'indizi del tipo appena descritto (cfr. in tal senso anche PTC 1960 n. 65 pagg. 165 in fine e 166).
6.3.2
Nella fattispecie la circostanza che siano stati effettuati lavori di pulizia nella sauna non può costituire un indizio dell'intensità appena illustrata. Del resto, il cartello affisso alla porta d'entrata indicava solamente una chiusura per manutenzione della piscina, senza fare esplicito riferimento alla sauna.
6.3.3
Assenti altri indizi concreti atti a mettere seriamente in dubbio la sicurezza dell'uso della sauna in esame, il controllo sommario effettuato dall'imputato era sufficiente.
7.1
Un ulteriore requisito della responsabilità per negligenza è la prevedibilità dell'evento.
7.2
La domanda a sapere se una persona avrebbe dovuto prevedere – almeno a grandi linee – che il comportamento da essa assunto fosse atto a causare l'evento imputato dev'essere valutata in base al criterio dell'adeguatezza, ovverosia secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza di vita generale (TF 6B_410/2015 del 28.10.2015 consid. 1.3.2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1). L'adeguatezza dev'essere in ogni caso esclusa laddove il comportamento (con-)causale assunto da terzi è talmente errato o foriero di pericolo da risultare improbabile e talmente incisivo da dover essere considerato come causa immediata dell'evento (cfr. DTF 135 IV 56 consid. 2.1; Marcel Alexander Niggli/Stefan Maeder, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4.a ed., n. 113 e 115 ad
art. 12 CP).
7.3
Nella fattispecie gli utenti della sauna in esame non avrebbero dovuto aspettarsi che sulla stufa della medesima fosse depositato materiale infiammabile, tantomeno materiale atto a provocare l'incendio dell'intera struttura. Una stufa non è infatti in nessuna occasione il luogo adatto su cui posare oggetti – tantomeno un secchio di plastica – e non lo è certamente laddove l'impianto può essere in qualsiasi momento attivato da terzi o è addirittura già attivo. La presenza di un secchio di plastica sulla stufa in esame costituiva pertanto un comportamento talmente errato e pericoloso da dover esser considerato improbabile e talmente incisivo da costituire la causa immediata del verificarsi dell'evento. Inoltre, lo svolgimento di lavori di pulizia – anche qualora fosse stato riconoscibile per l'imputato – non implica in alcun modo che oggetti infiammabili siano posati e lasciati incustoditi su una stufa. L'evento non era quindi prevedibile per l'imputato.
7.4
La presenza del secchio sulla stufa non era prevedibile dall'imputato a prescindere dalla sua professione di consulente assicurativo. Quest'ultima non lascerebbe peraltro nemmeno necessariamente presumere particolari conoscenze in relazione ai rischi legati all'utilizzo di saune. Eccezion fatta per il caso in cui vi fossero stati indizi concreti atti a mettere in dubbio la sicurezza dell'uso della struttura in esame, la predetta conclusione s'impone altresì a prescindere dalla persona che ha depositato il secchio di plastica sulla stufa e pertanto anche senza riguardo per quanto sostenuto dalla difesa in merito all'impiego di un custode da parte dei condomini e alla rimunerazione del medesimo. Lo stesso vale per tutte le considerazioni della pubblica accusa e della difesa in merito alle pulizie in corso, all'asserita manomissione a posteriori del cartello indicante la chiusura della piscina, nonché alla questione dell'illuminazione della struttura. Irrilevanti ai fini del giudizio, tali questioni non necessitano di ulteriore approfondimento.
8.
In sintesi, l'imputato non ha violato alcun dovere di diligenza. Egli dev'essere pertanto prosciolto dall'accusa d'incendio colposo.
9.
Le spese della procedura preliminare e della procedura di prima istanza, così come l'indennità forfettaria di CHF 3'000.00 riconosciuta in prima istanza, sono confermate e poste a carico dello Stato, essendo l'imputato prosciolto.
10.1
In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 3'000.00. Prevalendo l'imputato integralmente nella procedura d'appello, le spese della relativa procedura rimangono a loro volta a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP).
10.2
L'imputato pienamente o parzialmente prosciolto ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA [CSC 310.250]).
Nella nota d'onorario inoltrata in sede dibattimentale d'appello l'imputato quantifica le spese di patrocinio da lui sostenute nella relativa procedura in CHF 10'008.00 (IVA inclusa), facendo valere un dispendio lavorativo del patrocinatore di 30 ore e 25 minuti alla tariffa oraria di CHF 270.00 (act. G.1 pag. 1; cfr. in merito consid. 10.2.1 infra). Agli atti non figura tuttavia una convenzione relativa all'onorario.
In aggiunta all'onorario, l'imputato fa valere disborsi del patrocinatore dell'importo complessivo di CHF 1'080.70, di cui CHF 210.00 per costi di trasferta relativi al dibattimento d'appello, CHF 786.00 relativi a "spese di scritturazione e cancelleria", CHF 71.70 per disborsi postali, CHF 5.00 per disborsi telefonici e CHF 8.00 per fax e e-mail, act. G.1 pag. 1; cfr. consid. 10.2.2 infra).
10.2.1
Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie, il Tribunale cantonale dei Grigioni applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii).
Per quanto concerne il dispendio lavorativo allegato, si rileva innanzitutto che le 9 ore e 30 minuti fatte valere per le osservazioni scritte del 31 luglio 2018 (act. G.1 pag. 2 settima riga) – sebbene possano apparire eccessive alla luce della previa conoscenza dell'incarto da parte del patrocinatore dell'imputato e della complessità del caso – non risultano del tutto inadeguate. Esse sono pertanto riconosciute. Eccezion fatta per le posizioni in seguito illustrate, anche le altre posizioni della nota d'onorario sono da riconoscere integralmente.
Tenendo segnatamente conto della circostanza che già l'onorario fatturato per le osservazioni scritte del 31 luglio 2018 era al limite di quanto possa essere riconosciuto necessario – e che la situazione fattuale e giuridica della causa di merito è rimasta sostanzialmente inalterata dall'inoltro delle medesime –, il dispendio lavorativo di 6 ore fatto valere per la preparazione del dibattimento e la relativa conferenza tra l'imputato e il patrocinatore si rivela eccessivo. Considerata tuttavia la necessità di entrare nuovamente nella materia della causa in esame dopo un periodo relativamente lungo d'inattività di questa Corte, di prepararsi diligentemente al dibattimento e di coordinarsi adeguatamente con il cliente, si riconosce necessario un dispendio temporale del patrocinatore dell'imputato di 4 ore.
Assente qualsiasi motivo plausibile atto a giustificarla – segnatamente un inoltro o un altro atto procedurale nei giorni successivi –, la posizione "conferenza con cliente + moglie" del 31 luglio 2019 (un'ora e 30 minuti; act. G.1 pag. 2 quintultima riga), dev'essere invece integralmente cassata.
Non concernendo la presente procedura, bensì la procedura dinanzi all'Autorità di vigilanza, le posizioni relative alla lettera inoltrata dal patrocinatore dell'imputato alla Commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio (posizioni "lettera a Commissione di giustizia", "copia a cliente" e "copia a Assista" del 16 marzo 2021, dal dispendio lavorativo complessivo di 55 minuti; act. G.1 pag. 3 in mezzo) sono a loro volta da cassare integralmente.
Considerata la durata del dibattimento d'appello e la distanza tra Roveredo e Coira, il dispendio temporale di 7 ore fatturato dal patrocinatore dell'imputato per la trasferta e il dibattimento d'appello (act. G.1 pag. 3 penultima riga) dev'essere infine ridotto di un'ora a 6 ore.
Il dispendio temporale fatturato nella nota d'onorario è pertanto ridotto di 5 ore e 25 minuti a 25 ore complessive.
Si riconosce pertanto un onorario del patrocinatore dell'imputato di CHF 6'000.00 per la procedura d'appello (25 ore x CHF 240.00).
10.2.2
Per consolidata prassi, laddove gli esborsi allegati si rivelano eccessivi senza concreta o perlomeno plausibile giustificazione, il Tribunale cantonale dei Grigioni riconosce un supplemento forfettario pari al 3% dell'onorario riconosciuto (cfr. fra tante TC GR ZK1 18 30 del 21.06.2019 consid. 15.1).
Complessivamente, gli esborsi fatturati (di CHF 1'080.70) sono eccessivi, posto come il valore di riferimento del 3% dell'onorario è superato di CHF 680.45 (CHF 900.70 sulla base delle spese di patrocinio necessarie). Non sono addotti o ravvisabili motivi per tale eccesso. Particolarmente eccessive appaiono le "spese di scritturazione e cancelleria", di CHF 786.00. Qualora tale importo dovesse comprendere anche il costo del lavoro della cancelleria, si ricorda che il compenso per le relative spese dev'essere già compreso nell'onorario del patrocinatore. Qualora ciò non fosse il caso, si dovrebbe invece dedurre che il patrocinatore abbia fatturato al suo mandante CHF 6.00 per ogni pagina nel caso di lettere e memorie e CHF 2.00 per ogni foglio nel caso di fotocopie. Ciò peraltro oltre ad aver fatturato CHF 2.00 per ogni messaggio di posta elettronica (sul tutto act. G.1 pag. 2 e 3, colonne "lettera (pagina)", "fotocopie" e "cancelleria",
nonché "fax + email"). Perlomeno per quanto concerne la professione forense nel Cantone dei Grigioni, gli importi usuali – e pertanto riconoscibili come adeguati e necessari – sono sensibilmente inferiori.
Si riconoscono pertanto esborsi pari al 3% dell'onorario riconosciuto, ovverosia per l'importo di CHF 180.00 (3% di CHF 6'000.00). Appare nella fattispecie corretto aggiungere a tale importo gli esborsi relativi alla trasferta da Roveredo a Coira per il dibattimento d'appello, di CHF 210.00. Sono pertanto complessivamente riconosciuti esborsi dell'importo di CHF 390.00.
10.2.3
L'indennità dell'imputato per le spese di patrocinio della procedura d'appello dev'essere pertanto fissata in CHF 6'390.00 complessivi (CHF 6'000.00 + CHF 390.00). Sommandovi l'IVA di CHF 492.05 (7.7% di CHF 6'390.00), ne consegue che lo Stato è tenuto a risarcire all'imputato per la relativa procedura l'importo di CHF 6'882.05.
La Prima Camera penale pronuncia:
È costatato il passaggio in giudicato della sentenza dell'8 febbraio 2018 del Tribunale regionale Moesa come segue:
[…]
[…]
[…]
L'azione civile dell'accusatore privato E.________ è inammissibile.
[Comunicazione]
D.________ è prosciolto dall'accusa d'incendio colposo.
Le spese della procedura preliminare, di CHF 1'154.95, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica).
Le spese del procedimento di prima istanza, di CHF 1'500.00, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa).
Le spese della procedura d'appello, di CHF 3'000.00, rimangono a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale).
A D.________ sono riconosciute un'indennità di CHF 3'000.00 per la procedura di prima istanza (cassa del Tribunale regionale Moesa) e un'indennità di CHF 6'882.05 per la procedura d'appello (cassa del Tribunale cantonale).
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
Comunicazione a:
1.
/ 11
Art. 222 StGBart. 222 CPart. 222 CP
Art. 222 StGBart. 222 CPart. 222 CP
Art. 59 StPOart. 59 CPPart. 59 CPP
Art. 59 StPOart. 59 CPPart. 59 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 222 StGBart. 222 CPart. 222 CP
Art. 222 StGBart. 222 CPart. 222 CP
Art. 12 StGBart. 12 CPart. 12 CP
BGE 143 IV 138ATF 143 IV 138DTF 143 IV 138
6B_283/2020
BGE 135 IV 56ATF 135 IV 56DTF 135 IV 56
6B_63/2020
BGE 133 IV 158ATF 133 IV 158DTF 133 IV 158
6B_261/2018
6B_261/2018
6B_1025/2019
6B_410/2015
BGE 135 IV 56ATF 135 IV 56DTF 135 IV 56
BGE 135 IV 56ATF 135 IV 56DTF 135 IV 56
Art. 12 StGBart. 12 CPart. 12 CP
Art. 7 VGSart. 7 VGSart. 7 OECP
Art. 426 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheitart. 426 Code Européen de Sécurité socialeart. 426 4
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 2 HVart. 2 HVart. 2 OOA
Art. 3 HVart. 3 HVart. 3 OOA
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF