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Decisione

SK2 2023 36

Verfassungsrecht

6 dicembre 2023Italiano53 min

I. In data 14 luglio 2023 la Presidente, in accoglimento dell'istanza presentata dal resistente, ha assunto agli atti l'incarto del procedimento penale VV.2022.499 nel quale la reclamante era imputata. Copia degli atti principali di quest'ultimo procedimento è comunque già agli atti del procedimento penale VV.2021.1816 aperto nei confronti del resistente.

Source gr.ch

Ordinanza dell'11 dicembre 2023

N. d'incarto SK2 23 36

Istanza Seconda Camera penale

Composizione Richter, presidente

Hubert e Cavegn

Rossi, attuaria

Parti A._____

reclamante

patrocinata dall'avv. Ivan Behare

Contrada Fontanelle 4, 6612 Ascona

contro

B._____

resistente

patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller

Via a la Mota 1, 6537 Grono

Oggetto minaccia, ecc.

Atto impugnato decreto di abbandono parziale Procura pubblica dei Grigioni del 26.05.2023, comunicato il 26.05.2023 (no. d'incarto VV.2021.1816).

Comunicazione 13 dicembre 2023

Ritenuto in fatto:

A. A._____ e B._____ si sono sposati in data _________, dalla loro unione il 13 aprile 2019 è nata la figlia C._____. In seguito il loro rapporto si è deteriorato, da inizio 2021 non vivono più insieme e dal 1° giugno 2021 si sarebbero separati giudizialmente. Le parti si sono vicendevolmente accusate di reiterate minacce, ingiurie e vie di fatto. A._____ ha pure accusato B._____ di abuso di impianti di telecomunicazioni e di registrazione clandestina di conversazioni, mentre quest'ultimo ha accusato la prima anche di denuncia mendace. A fronte di ciò sono stati aperti procedimenti penali nei confronti di entrambi.

B. Sulla base della richiesta di A._____ e in applicazione dell'art. 55a cpv. 1 CP, con decreto di sospensione del 13 agosto 2021, la Procura pubblica ha sospeso il procedimento penale nei confronti di B._____. Quest'ultimo ha quindi acconsentito a che anche la sua denuncia/querela nei confronti di A._____ rimanesse sospesa sino all'evasione del procedimento penale nei propri confronti.

C. A seguito di nuovi episodi intercorsi tra le parti, in data 13 gennaio 2022, su richiesta di A._____, la Procura pubblica ha riattivato l'istruzione penale nei confronti di B._____. Pure il procedimento penale nei confronti di A._____ è quindi stato riattivato.

D. Con decreto di abbandono del 26 maggio 2023 il procedimento penale contro A._____ per i reati di reiterate vie di fatto, reiterata minaccia, reiterata ingiuria e denuncia mendace è stato abbandonato (VV.2022.499). Tale decreto è passato incontestato in giudicato.

E. Con decreto di abbandono parziale del 26 maggio 2023 la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento penale anche per parte dei reati imputati a B._____, e meglio per reiterate vie di fatto per i fatti avvenuti in data 14 maggio 2021 e 11 dicembre 2021, per reiterata minaccia per i fatti avventi a Natale 2019 e l'11 dicembre 2021, così come per registrazione clandestina di conversazioni (VV.2021.1816). Il procedimento penale nei suoi confronti non è invece stato abbandonato per i reati di reiterata ingiuria per i fatti avvenuti il 14 maggio 2021 e tra l'8-11 dicembre 2021, così come per abuso di impianti e telecomunicazioni per i fatti avventi tra il 26-29 ottobre 2021.

F. Avverso quest'ultimo decreto, in data 9 giugno 2023, A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni, chiedendo che vengano impartite alla Procura pubblica le più pertinenti istruzioni per l'avvio di una efficace istruzione in ordine al denunciato reato di registrazione clandestina di conversazioni e l'emissione di un decreto di accusa in ordine a tutti i fatti sottoposti al riesame della giurisdizione superiore.

G. La Procura pubblica dei Grigioni, con scritto del 21 giugno 2023, ha rinunciato a presentare una presa di posizione, chiedendo la reiezione del reclamo con accollamento dei costi di giustizia integralmente alla reclamante.

H. Con osservazioni del 26 giugno 2023 B._____ (in seguito: resistente) ha postulato la reiezione integrale del reclamo con spese e tasse a carico della reclamante e protestando le ripetibili.

Fatti

I. In data 14 luglio 2023 la Presidente, in accoglimento dell'istanza presentata dal resistente, ha assunto agli atti l'incarto del procedimento penale VV.2022.499 nel quale la reclamante era imputata. Copia degli atti principali di quest'ultimo procedimento è comunque già agli atti del procedimento penale VV.2021.1816 aperto nei confronti del resistente.

Considerando in diritto:

1.1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di abbandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 22 LACPP [CSC 350.10] in unione all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). La competenza della Presidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC.

1.2. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 26 maggio 2023 è stato notificato alla reclamante martedì 30 maggio 2023, primo giorno a seguito del festivo lunedì di Pentecoste. Il reclamo, inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 9 giugno 2023 (data del timbro postale), è pertanto tempestivo.

1.3. In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Quale accusatrice privata, direttamente toccata dai reati oggetto del decreto di abbandono qui impugnato, la reclamante è senz'altro legittimata a ricorrere.

1.4.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP).

1.4.2. In concreto il reclamo non risulta manifestamente immotivato. Se i requisiti di motivazione sono adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entrare nel merito del reclamo.

2. Dalla documentazione agli atti emerge che tra le parti vi è da tempo un rapporto teso e conflittuale, essi hanno in particolare avuto delle difficoltà nella gestione dei diritti di visita tra il padre e la figlia, e si rimproverano vicendevolmente vari comportamenti sia in relazione alla gestione della figlia sia nei loro stessi confronti (cfr. verbale d'audizione APMA allegato all'act. PP 1.48; TC GR ZK1 22 68 del 9.6.2022 allegata all'act. PP 1.49). Oggetto del procedimento penale alla base della presente procedura sono stati in particolare tre episodi litigiosi tra le parti – del Natale 2019, del 14 maggio 2021 e dell'11 dicembre 2021 – per cui la reclamante ha accusato il resistente di minacce, vie di fatto e ingiurie (act. PP 3; act. PP 4), così come altre fattispecie, segnalate dalla reclamante in data 3 rispettivamente 17 gennaio 2022, riguardanti in particolare ripetute e insistenti prese di contatto da parte del resistente (act. PP 1.11, 1.12 e 1.17), e la registrazione clandestina di conversazioni, emersa durante l'udienza del 10 novembre 2022 dinanzi all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (in seguito: APMA; act. PP 1.48). La Procura pubblica, ritenendo sostanzialmente per i reati di reiterate vie di fatto, reiterata minaccia e registrazione clandestina non corroborati indizi di reato, ha emanato un decreto di abbandono parziale sulla base dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP (act. E.1). Nello specifico si dirà meglio in seguito.

3. Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPP scopo dell'istruzione è quello di accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo da poter chiudere la procedura preliminare. Nel perseguire tale scopo il pubblico ministero dispone di un certo margine di apprezzamento. Esso è tenuto a prendere le misure atte a contribuire in modo sostanziale al chiarimento del caso. Non è tuttavia obbligato a intraprendere ogni possibile atto istruttorio e seguire ogni traccia e indizio, anche se il danneggiato lo ritiene (cfr. TF 1B_372/2012 del 18.9.2012 consid. 2.7).

3.1. Conclusa l'istruzione il pubblico ministero decide se emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa oppure se abbandonare il procedimento (art. 318 CPP). Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento, tra gli altri motivi, se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a). La decisione di abbandonare il procedimento deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in unione con gli artt. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento. Per contro, la procedura deve di massima essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 138 IV 186 consid. 4.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1 seg. con riferimenti ivi citati; TF 6B_1249/2020 dell'11.10.2021 consid. 2.1). Se la qualifica giuridica o l'attendibilità dei mezzi di prova non sono chiare, il compito di statuire sul fondamento di un capo d'imputazione non spetta all'autorità inquirente, bensì al competente giudice di merito (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.3; 6B_816/2016 del 20.2.2017 consid. 2.2). Tuttavia, la decisione in merito alla continuazione del procedimento (abbandono, decreto d'accusa, atto d'accusa, continuazione dell'istruzione), quindi in merito al fatto se una condanna appaia sufficientemente verosimile, richiede necessariamente che il pubblico ministero rispettivamente l'autorità di ricorso si confrontino con le prove assunte. Ciò non comporta un'inammissibile ingerenza nelle competenze del giudice di merito (TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.4.2).

3.2. Nelle situazioni di "parola di una parte contro quella dell'altra" va tenuto conto del fatto che in una procedura giudiziaria – pure considerando il principio "in dubio pro reo" lì applicabile – tale costellazione di prove non porta necessariamente, o anche solo con ogni probabilità, a un'assoluzione. Di conseguenza il pubblico ministero non può, applicando anticipatamente tale principio, astenersi dal promuovere l'accusa unicamente perché le parti descrivono differentemente lo svolgimento dei fatti. Tuttavia, anche in caso di dichiarazioni contraddittorie, il pubblico ministero non deve obbligatoriamente promuovere l'accusa o emanare un decreto d'accusa, ma unicamente se ritiene fondata l'imputazione (TF 6B_698/2016 2016 del 10.4.2017 consid. 2.4.2). Si può rinunciare alla promozione dell'accusa in caso di dichiarazioni contradditorie da parte dell'accusatore privato, le cui dichiarazioni risultano quindi meno credibili, o se, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, una condanna appare per altri motivi fin dal principio inverosimile (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_698/2016 del 10.4.2017 consid. 2.4.3; 6B_822/2016 del 12.9.2016 consid. 2.3; 6B_806/2015 del 1.2.2016 consid. 2.3; 6B_856/2013 del 3.4.2014 consid. 2.2).

3.3. Di rilevanza per la decisione se abbandonare o continuare il procedimento è anche la portata del capo d'imputazione. Più questo è grave e più probabilmente il caso è da sottoporre al giudice (DTF 138 IV 186 consid. 4.1 in fine).

4. In concreto, in merito ai fatti del 25 dicembre 2019, 14 maggio 2021 e 11 dicembre 2021 la Procura pubblica ha anzitutto indicato che, fatta astrazione della qui reclamante, nessuno avrebbe potuto osservare l'imputato commettere i reati rimproveratogli. Considerata la contraddittorietà delle versioni fornite dalle parti e ritenuto che non si intravedrebbe l'esistenza di elementi oggettivi, rispettivamente di ulteriori mezzi probatori, idonei a sostenere la versione della reclamante, una condanna dell'imputato, dal profilo procedurale, parrebbe inverosimile (act. E.1 consid. 2.c). Nello specifico, in merito al 25 dicembre 2019, la Procura pubblica ha ritenuto che, considerata la contraddittorietà delle dichiarazioni, non sarebbe stato possibile comprovare con un grado di verosimiglianza sufficiente che l'imputato si sarebbe atteggiato minacciosamente nei confronti della reclamante, ella avrebbe poi ad ogni modo dichiarato di non aver provato paura (act. E.1 consid. 2.d.aa). Per quanto concerne gli spintonamenti, ergo le vie di fatto, del 14 maggio 2021, le dichiarazioni fornite dalle parti sarebbero contraddittorie e non sarebbe stato possibile reputare una versione dei fatti più o meno credibile dell'altra (act. E.1 consid. 2.d.bb). Anche per i fatti avvenuti l'11 dicembre 2021, avendo il resistente contestato i rimproveri avanzati dalla reclamante e avendo D._____ – interrogato dalla Polizia cantonale quale persona informata sui fatti – dichiarato di non aver sentito alcuna minaccia nei confronti della reclamante, non si sarebbero corroborati indizi di reato per l'asserita minaccia e le vie di fatto (act. E.1 consid. 2.d.cc). Per le ingiurie del 14 maggio 2021 così come dell'11 dicembre 2021 la Procura pubblica intenderebbe invece emanare un decreto d'accusa (act. E.1 consid. 2.d.bb seg.)

4.1. La reclamante non ha in questa sede contestato quanto esposto dalla Procura pubblica per i fatti del 25 dicembre 2019, i quali non sono quindi oggetto della presente procedura.

4.2. Per quanto concerne i fatti avvenuti in data 14 maggio 2021 si rileva invece quanto segue.

4.2.1. La reclamante ha censurato che la Procura pubblica non avrebbe fatto buon governo dei principi espressi dal Tribunale federale, che attribuirebbe alla dichiarazione iniziale della vittima, resa nell'immediatezza dei fatti, un'importanza decisiva. Le sue dichiarazioni rese alla Polizia cantonale sarebbero precise e coerenti e per di più corroborate da refertazione medica, non considerata dalla Procura pubblica (act. A.1 pag. 1 seg.).

4.2.2. Il resistente ha invece fatto valere che per tali fatti anche egli avrebbe presentato querela penale nei confronti della reclamante. A tale denuncia sarebbe stato allegato anche un certificato medico che comproverebbe un'aggressione al resistente, rendendo la sua versione ben più credibile di quella della reclamante. Anche considerato il referto medico allestito dopo i fatti per la reclamante, il quale indica "Ferite accertate: visibilmente non riscontra lesioni/ferite significative. Doloro riferito in seguito alla stretta forte dell'avambraccio destro", la versione dei fatti esposta dal resistente sarebbe ben più verosimile. La conclusione della Procura pubblica sarebbe certamente fondata e non potrebbe oggettivamente essere contestata (act. A.3 III.2).

4.2.3. Va anzitutto rilevato che la Procura pubblica si è a tal proposito, come detto, limitata a indicare che le dichiarazioni dalle parti sarebbero contraddittorie e non sarebbe stato possibile reputare una versione più o meno credibile dell'altra. La Procura pubblica non si è però in alcun modo confrontata con le dichiarazioni delle parti. Ora, vero è che se le prove si contraddicono, non spetta al pubblico ministero procedere a una loro valutazione. Tuttavia – come illustrato in precedenza (cfr. consid. 3.1) – per poter stabilire se una condanna appare sufficientemente verosimile, e decidere di conseguenza in merito alla continuazione del procedimento, è necessario confrontarsi – almeno un minimo – con le prove assunte, e quindi con le dichiarazioni dell'imputato e dell'accusatrice privata.

4.2.4. La reclamante durante l'interrogatorio di polizia ha sostanzialmente dichiarato che quella sera sarebbe scaturita una lite tra lei e il resistente per una merendina, nel frattempo la bambina piangeva e sarebbe pure caduta da sola. La reclamante l'avrebbe quindi presa in braccio e pregato il resistente di andarsene, in quel momento lui gliela avrebbe strappata dalle braccia con forza, facendola piangere ancora di più. Nel tentativo di riprendere la figlia, il resistente – che teneva la figlia con un braccio – le avrebbe con l'altro braccio preso l'avambraccio strattonandola forte e spingendola indietro. La reclamante avrebbe quindi chiamato la Polizia (act. PP 3.11 d/r 2, 8). Il resistente ha essenzialmente confermato la dinamica da cui sarebbe scaturita la lite, indicando tuttavia che mentre si stava dirigendo verso l'uscita la reclamante avrebbe iniziato a provocarlo e insultarlo, lui avrebbe quindi reagito insultandola a sua volta, e a fronte di ciò la reclamante l'avrebbe spintonato colpendolo da dietro a una spalla con una manata. Lui avrebbe perso parzialmente l'equilibrio urtando inavvertitamente la bambina e facendola cadere a terra. La bambina avrebbe iniziato a piangere, lui l'avrebbe presa in braccio per tranquillizzarla, ma la madre si sarebbe subito avvicinata strappandogliela dalle braccia. Lui non avrebbe opposto resistenza, facendole però notare il comportamento, a suo dire, vergognoso. La reclamante avrebbe tentato di colpirlo con il braccio sinistro e lui di reazione le avrebbe bloccato il braccio allontanandolo da lui lentamente (act. PP 3.10 d/r 2, 6, 8 10). Nel verbale di confronto del 21 novembre 2022 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie dichiarazioni (act. 1.35 d/r 2).

4.2.5. Quanto sollevato dalla reclamante – con riferimento alla sentenza del Tribunale federale (TF 8C_482/2015) – in merito all'importanza delle dichiarazioni iniziali corrisponde di principio al vero. A mente del Tribunale federale infatti le dichiarazioni iniziali hanno un'importanza decisiva, essendo di regola più spontanee e affidabili (TF 8C_482/2015 del 19.8.2015 consid. 2.2). Va comunque evidenziato che la menzionata sentenza concerne l'ambito dell'assicurazione infortuni, ambito in cui viene anche tendenzialmente utilizzato il concetto di "dichiarazioni della prima ora". Ad ogni modo in ambito penale l'immediatezza delle dichiarazioni riveste di regola una grande importanza, soprattutto in quanto minore è il tempo trascorso dall'evento, migliori e più dettagliati sono i ricordi della persona interrogata (cfr. anche TC GR SK1 2017 21 del 12.12.2017 consid. 5.3). Vero è pure che le dichiarazioni rese dalla reclamante dinanzi alla Polizia cantonale in merito a tale episodio sono in linea di principio precise e coerenti (act. PP 3.11). La reclamante trascura tuttavia che anche le dichiarazioni rese dal resistente, in particolare quelle della "prima ora" dinanzi alla Polizia, risultano altrettanto precise e coerenti (act. PP 3.10). Da parte del resistente vi è stato un racconto realistico e credibile, descritto liberamente e con parole proprie, dell'episodio litigioso. Non si rilevano contraddizioni significative. Anche considerando le versioni esposte nel corso del verbale di confronto (act. PP 1.35 d/r 2), tenutosi più di un anno dopo, non emerge – da parte di nessuna delle parti – alcuna significativa divergenza da quanto indicato precedentemente, tenuto comunque anche conto del lasso di tempo nel frattempo trascorso e della dinamica dei fatti. Le descrizioni del reclamante non solo forniscono un quadro complessivo coerente di quanto accaduto prima e dopo l'episodio controverso, ma anche in particolare dell'evento centrale stesso. In merito all'evento centrale le dichiarazioni del resistente risultano pure più dettagliate di quelle della reclamante, soprattutto mettendo in relazione le descrizioni dettagliate di quest'ultima in merito a quanto avvenuto prima e dopo con quanto da lei decritto in merito all'evento centrale. La reclamante nel corso dell'interrogatorio di polizia non ha perso occasione di mettere in cattiva luce il resistente (act. PP 3.11). Quest'ultimo dal canto suo non ha negato di aver afferrato il braccio della reclamante. Egli ha pure fatto delle ammissioni a suo discapito, come di aver detto alla reclamante "sei nata/uscita dal culo di un cane" (act. PP 3.10 d/r 2, 14) e di aver urtato la figlia facendola cadere, anche se a tal proposito – secondo le sue dichiarazioni – all'origine sarebbe comunque colpa della reclamante (act. PP 3.10 d/r 2, 10). Va tuttavia anche rilevato che per quanto concerne le litigate e le provocazioni verbali il resistente tende a ritrarsi in maniera un po' troppo passiva (act. PP 3.10; cfr. in particolare anche conversazioni Whatsapp act. PP 1.11 e act. PP 4.7). Ciò da solo non basta tuttavia per ritenere sufficientemente fondata l'imputazione di vie di fatto, ai sensi di cui sopra (cfr. consid. 3.2). Come esposto in precedenza i rapporti tra le parti sono evidentemente molto tesi. Già dai verbali d'interrogatorio emerge chiaramente che hanno serie difficoltà nella comunicazione e non riescono a separare il rapporto di coppia dal ruolo genitoriale (cfr. anche verbale d'audizione APMA allegato all'act. PP 1.48). Entrambe le dichiarazioni delle parti in merito all'episodio in questione risultano quindi fondamentalmente credibili. Come rettamente indicato dalla Procura pubblica non vi sono altre prove rilevanti agli atti a sostegno delle accuse della reclamante. Nulla muta il riferimento della reclamante alle lesioni che avrebbe subito così come alla visita medica effettuata (act. A.1 pag. 2). Le dichiarazioni della reclamante, la visita medica stessa e i relativi referto e certificato medico (act. PP 3.8; act. PP 3.9) non sono infatti in grado di fornire alcuna prova determinante in merito all'asserita aggressione fisica da parte del resistente. Queste comprovano unicamente che è effettivamente stata effettuata una visita medica e quelli che sono stati i dolori lamentati dalla reclamante stessa. A tali documenti non può essere attribuito alcun ulteriore valore probatorio, rispetto a quanto appena indicato. Neppure quanto dichiarato dalla reclamante durante l'interrogatorio di polizia, e meglio "Questa mattina sono andata dal medico di picchetto a E._____, dott. F._____. Lui mi ha detto di aver riscontrato un gonfiore ed ematoma dovuta all'infiammazione da presa" (act. PP 3.11 d/r 10), porta a una diversa conclusione. Come detto, è accertato e comprovato che la reclamante ha effettuato una visita medica. La risposta del medico così come riportata dalla reclamante non trova invece riscontro nei documenti medici. Il referto medico indica infatti piuttosto "Visibilmente non riscontro lesioni/ferite significative. Dolore riferito in seguito alla stretta forte dell'avambraccio destro" (act. PP 3.8). Cosa sia esattamente da intendersi con la formulazione "non riscontro lesioni/ferite significative" non è totalmente chiaro. Tuttavia, qualora il medico avesse effettivamente riscontrato un gonfiore ed ematoma lo avrebbe con ogni probabilità documentato per iscritto. Tale indicazione sembra quindi in buona fede piuttosto riferirsi ai dolori lamentati dalla reclamante stessa. A sostengo di ciò vi è pure la seconda frase del referto medico, che riporta effettivamente quanto riferito dalla reclamante. Contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante da tale documentazione non se ne può quindi dedurre nulla a suo favore.

4.2.6. A margine va pure rilevato che, durante il verbale di confronto, la reclamante ha dichiarato che uno dei due poliziotti giunti in loco avrebbe scattato una fotografia del suo braccio arrossato (act. PP 1.35 d/r 2 pag. 8). Tale fotografia non risulta agli atti e neppure viene in alcun modo menzionata nel rapporto di polizia, nel quale è piuttosto indicato "Da parte nostra non si riscontravano delle ferite" (act. PP 3.1 pag. 2). La reclamante stessa nel proprio reclamo non fa alcun riferimento a detta fotografia. Va comunque sottolineato che tale dichiarazione non è, ad ogni modo, in grado di inficiare quanto esposto in precedenza. Va inoltre pure evidenziato che la stessa reclamante non fa valere che suo padre – il quale durante il litigio sarebbe ancora stato in videochiamata (act. PP 1.35 d/r 2 pag. 8) – potrebbe fornire un contributo al chiarimento della fattispecie. Questo non risulta comunque essere il caso, trovandosi il telefono – secondo le dichiarazioni della reclamante – su un mobiletto (act. PP 1.35 d/r 2 pag. 8). Non è pertanto necessario esprimersi oltre in merito ciò.

4.2.7. Alla luce di quanto precede, sebbene le considerazioni della Procura pubblica a tal proposito – consistenti sostanzialmente in due frasi – non possono essere ritenute sufficienti, la sua conclusione è comunque da condividere. In una situazione come la presente una condanna appare infatti molto meno probabile rispetto a un'assoluzione. Considerando poi anche la lieve entità del capo d'imputazione in oggetto la Procura pubblica poteva abbandonare il procedimento relativo all'accusa di vie di fatto del 14 maggio 2021 rispettivamente negare la sussistenza di sufficienti indizi di reato. Le vie di fatto sono infatti delle contravvenzioni (art. 126 cpv. 1 in unione all'art. 103 CP). Il fatto che la Procura pubblica si sia fondata sull'art. 126 cpv. 2 lett. b CP (reato perseguito d'ufficio) non ha alcuna influenza su tale circostanza. Va comunque anche evidenziato che il reato di vie di fatto contro il coniuge, perseguibile d'ufficio, presuppone che il reato sia stato commesso reiteratamente, nel senso che si siano verificate ripetutamente delle vie di fatto e dalla natura del confronto emerge che l'autore ha praticamente fatto dell'uso di violenza il suo metodo per far valere la sua posizione e le sue volontà (Andreas Roth/Tornike Keshelava, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Strafrecht, 4a ed., Basilea 2018, n. 10 ad art. 126 CP e n. 30 ad

art. 123 CP). Tale questione non è tuttavia da esaminare oltre in questa sede.

4.3. In merito all'asserita minaccia e le vie di fatto dell'11 dicembre 2021 si osserva quanto segue.

4.3.1. La reclamante ha ribadito che anche per tale fattispecie le sue dichiarazione rese nell'immediatezza dei fatti sarebbero precise e coerenti e corroborate da refertazione medica, riportata nel reclamo. La versione contestativa dell'imputato non scalfirebbe minimamente l'assoluta credibilità della vittima e la piena attendibilità del suo racconto (act. A.1 pag. 2).

4.3.2. Il resistente ha dal canto suo fatto riferimento al filmato agli atti scaricato dalla videocamera di sorveglianza della casa nella quale viveva la reclamante. A suo avviso da detto video non si rileverebbe nessuno degli elementi per i quali la reclamante ha presentato una denuncia. Consultando il video l'episodio sarebbe totalmente diverso da quanto da lei riferito. Rilevanti sarebbero anche le dichiarazioni del compagno della reclamante, D._____, il quale avrebbe dichiarato di aver udito un insulto ma non aver udito alcuna minaccia. Interessante sarebbe poi che nel primo interrogatorio di confronto la reclamante avrebbe riferito in dettaglio come sarebbe scaturita la discussione, riconducibile a una bambola regalata alla bambina dalla zia, salvo poi nell'interrogatorio successivo, avvenuto circa due ore dopo, procedere a una rettifica cambiando versione (act. A.3 III.3).

4.3.3. Anzitutto si rileva che pure per questi fatti la Procura pubblica non si è minimamente confrontata con le dichiarazioni delle parti, limitandosi a indicare che i rimproveri della reclamante sono stati contestati dal resistente. Si rinvia a tal proposito a quanto esposto in precedenza (cfr. consid. 4.2.3).

4.3.4. Nell'interrogatorio di polizia la reclamante ha dichiarato che quella sera il resistente le aveva riportato la figlia e nel posteggio avrebbero avuto un battibecco per futili motivi. Lei avrebbe quindi preso in braccio la figlia e chiesto al resistente le chiavi di casa. Di tutta risposta, dopo alcune parolacce, egli avrebbe lanciato le chiavi verso le scale che conducono all'appartamento. Il resistente avrebbe poi preso lo zaino e il bambolotto della figlia, mimando il gesto di lanciare anche questo. Mentre si trovava sul primo gradino il resistente avrebbe cercato di superarla, a mente della reclamante per entrare in casa e picchiare il nuovo compagno. Lei avrebbe reagito bloccandogli la strada trattenendolo con la mano destra per la felpa. Con la sinistra teneva la figlia, che stava per cadere. Avrebbe quindi urlato ma lui avrebbe continuato a spingerla per passare. Avrebbe poi chiamato il nome della vicina di casa e detto al resistente che avrebbe chiamato la Polizia, lui avrebbe quindi fatto un passo indietro. Lei sarebbe quindi riuscita a salire le scale e aprire il cancello, ma il resistente era dietro di lei. Egli avrebbe poi appoggiato lo zainetto e il bambolotto della figlia sul muretto, l'avrebbe insultata dicendole "puttana di merda, ti ammazzo" e le avrebbe sputato dietro. Lei si sarebbe girata chiedendogli cosa stesse facendo. A quel punto, essendo lui ad alcuni metri di distanza lei ne avrebbe approfittato per rientrare in casa e chiuderlo fuori. Lui avrebbe iniziato a bussare facendo a lei e al compagno di lei segno con il dito di uscire (act. PP 4.9 d/r 1). Il resistente ha contestato tale versione, dichiarando piuttosto che quando ha riportato la figlia, la piccola sarebbe andata in crisi iniziando a piangere. La bambina si sarebbe poi seduta per terra e lui avrebbe fatto per alzarla, ma la madre in modo teso e sgarbato gli avrebbe urlato di lasciarla e l'avrebbe presa in braccio. Tutti e tre si sarebbero poi diretti verso al cancello di casa e prima di raggiungerlo lui avrebbe chiesto in modo tranquillo alla madre di salutare la figlia. Lei avrebbe risposto in modo sgarbato, egli avrebbe ribadito la volontà di salutare la figlia e la reclamante l'avrebbe preso per la giacca strattonandolo senza però farlo cadere. Una volta raggiunto il cancello la reclamante sarebbe entrata e lui rimasto fuori, consegnandole lo zaino e il bambolotto. La reclamante prima di entrare in casa gli avrebbe nuovamente rivolto parole poco carine e lui si sarebbe girato e diretto verso la vettura (act. PP 4.8 d/r 1). Nel corso del verbale di confronto del 21 novembre 2022 la reclamante ha sostanzialmente ribadito la propria versione. Ha però in particolare dapprima dichiarato di non ricordare quale sarebbe stato l'episodio scatenante, in seguito ha invece fatto una rettifica, indicando che nel verbale di confronto precedente – tenutosi due ore prima (act. PP 1.35) – aveva dichiarato che la bambola, regalata dal resistente alla figlia, era stata oggetto di un episodio avvenuto il 15 dicembre 2021, ciò sarebbe sbagliato in quanto l'episodio relativo alla bambola sarebbe avvenuto l'11 dicembre 2021 (act. PP 1.34 d/r 2; act. PP 1.35 d/r 1).

4.3.5. In merito a tale fattispecie vi è un video agli atti (act. PP 4.2). Dalla ripresa delle videocamere di sorveglianza si vede inizialmente la reclamante con in braccio la figlia salire le scale e il resistente che le segue, tenendo in mano quello che sembra essere uno zaino. Tutto sembra essere tranquillo. All'altezza dell'angolo dell'abitazione le parti spariscono dalla ripresa video, trovandosi nell'angolo morto, si vede solo leggermente la reclamante. Lì la madre ha evidentemente posato a terra la bambina e preso lo zaino, poiché quando riappaiono nell'inquadratura la bambina non si trova più in braccio e la reclamante tiene in mano lo zaino e un bambolotto. Si vede poi la reclamante rivolta verso il resistente e uno scambio di parole evidentemente arrabbiato, le espressioni facciali della reclamante sono infatti chiaramente arrabbiate. In seguito si vede quest'ultima allontanarsi lentamente verso la porta d'ingresso (la porta è aperta), tenendo la figlia per mano. Si vede poi quello che sembra essere lo "sputo" da parte del resistente, il movimento della testa di quest'ultimo è infatti abbastanza evidente. Infine si vede molto chiaramente il "dito medio" del resistente rivolto alla reclamante.

4.3.6. In primo luogo si rileva che dal video – ad eccezione dello sputo e il dito medio – non si evince alcuna aggressione da parte del resistente né men che meno un contatto fisico tra le parti. Nemmeno sono riconoscibili degli indizi a tal proposito, come ad esempio dei movimenti bruschi o uno stato di agitazione. Il solo fatto che vi sia stato un alterato scambio di parole non è indice di aggressione fisica. Neppure il fatto che il congedo tra le parti non si sia evidentemente concluso in buoni termini è sufficiente per ammettere ciò. Dal video non emerge quindi alcun indizio di vie di fatto da parte del resistente. Si osserva poi che, secondo quanto dichiarato dalla reclamante, il litigio avrebbe avuto luogo nel posteggio e gli asseriti spintoni sul primo scalino, dopodiché sarebbe riuscita a salire le scale e aprire il cancello e il resistente sarebbe stato dietro di loro (act. PP 4.9 d/r 1; act. PP 1.34 d/r 2). Nel video agli atti si vede inizialmente la reclamante con in braccio la bambina salire le scale, seguita dal resistente, a rigor di logica questo dovrebbe quindi raffigurare il momento susseguente le asserite vie di fatto. Dalle immagini la situazione in quel momento appare tuttavia – come detto – tranquilla, non si evince alcuno stato di alterazione né agitazione, dal quale si potrebbe desumere un'eventuale scontro appena avvenuto tra le parti. Va comunque anche sottolineato che, quandanche si partisse dal presupposto che l'episodio in questione sia avvenuto nell'angolo morto della telecamera, nulla muterebbe a quanto esposto. Vero è che, come indicato in precedenza, quando riappare nell'inquadratura la reclamante appare palesemente arrabbiata. Il momento in cui le parti si trovano nell'angolo morto è tuttavia molto breve, si tratta di alcuni pochi secondi (cfr. dichiarazioni della reclamante act. PP 1.34 d/r 2 ["Questo spintonare me con la bambina in braccio è durato un po', ovvero ca. 1-2 minuti"]), inoltre né poco prima né poco sono riconoscibili indicatori di un'aggressione fisica da parte del resistente.

4.3.7. Va inoltre evidenziato che in merito a tale episodio entrambe le versioni delle parti risultano meno precise e coerenti rispetto all'episodio illustrato in precedenza. Il resistente dinanzi alla Polizia ha contestato la versione dei fatti esposta dalla reclamante, negando pure lo sputo e il dito medio, nonostante questi emergano piuttosto chiaramente dal video (act. PP 4.8 d/r 5, 8 e 9; act. PP 4.2). Mentre l'episodio così come raccontato della reclamante non trova riscontro nel video. Come detto, lei risulta inizialmente salire le scale in tutta tranquillità, nonostante dovrebbe teoricamente essere appena avvenuta l'aggressione. Dal video non si evince poi che, una volta entrata in casa il resistente avrebbe bussando alla porta indicando a lei e al compagno di uscire (act. PP 4.9 d/r 1). Emerge piuttosto che, dopo aver rivolto il dito medio alla reclamante all'angolo dell'abitazione, il resistente se ne sia andato (act. PP 4.2). Nel verbale di confronto la reclamante ha inoltre descritto il finale diversamente rispetto a quanto raccontato dinanzi alla Polizia, dichiarando di essere entrata in casa con la bambina, aver chiuso la porta e di presumere che il resistente se ne sia andato (act. PP 1.34 d/r 2). Inoltre, solamente nel secondo verbale di confronto – tenutosi quasi un anno dopo i fatti – la reclamante si sarebbe ricordata del motivo scatenante della lite, e meglio un bambolotto regalato alla figlia, motivo mai indicato in precedenza. A ciò si aggiunge che due ore prima, nel corso del primo verbale di confronto, aveva però indicato nel dettaglio tale motivo come motivo scatenante di un'altra lite (del 15 dicembre 2021), salvo poi fare una rettifica e attribuirlo alla lite dell'11 dicembre 2021 (act. PP 1.34 d/r 2; act. PP 1.35 d/r 1). Da parte di entrambi non vi è in merito a detta fattispecie grande linearità e precisione, non risulta quindi esservi una versione più credibile rispetto all'altra. Quanto sollevato dalla reclamante nel proprio reclamo, e meglio che le sue dichiarazioni rese nell'immediatezza sarebbero precise e coerenti, senza apportare alcuna più precisa motivazione, non è sicuramente sufficiente per confutare tale conclusione e – sulla base di quanto illustrato in precedenza (cfr. consid. 1.4.1) – nemmeno può bastare ai sensi di una sufficiente motivazione.

4.3.8. Si osserva inoltre che – come già esposto per i fatti del 14 maggio 2021 – la visita medica e il relativo rapporto medico del 14 dicembre 2021, a cui fa riferimento la reclamante (act. A.1 pag. 2), non hanno alcuna valenza probatoria determinante per le asserite vie di fatto e non se ne può desumere nulla a favore della tesi della reclamante. Il referto medico riprende infatti unicamente quanto lamentato e riferito dalla reclamante stessa, indicando peraltro in particolare che "Clinicamente non si vedono lividi o gonfiori" (act. PP 4.5). Sulla base di ciò è quindi da ritenere che agli atti non vi siano effettivamente ulteriori indizi a sostegno dell'imputazione di vie di fatto. In merito a tale reato neppure l'interrogatorio del compagno è di alcuna rilevanza (cfr. act. PP 4.11). A fronte di detta situazione probatoria e tenuto conto dell'esigua gravità del capo d'imputazione in esame, come per i fatti del 14 maggio 2021, anche per questa fattispecie la decisione della Procura pubblica è pertanto da confermare (cfr. anche consid. 4.2.7).

4.3.9. Per quanto riguarda invece l'asserita minaccia, e meglio "ti ammazzo", la reclamante non si è in alcun modo confrontata con quanto indicato dalla Procura pubblica in merito alle dichiarazioni del compagno, il quale ha indicato di aver sentito degli insulti ma non una minaccia. La reclamante è quindi a tal proposito venuta meno del proprio obbligo di motivazione e non si entra pertanto nel merito di tale censura.

5. In merito alle altre fattispecie segnalate dalla reclamante – in particolare le ripetute prese di contatto e visite indesiderate da parte del resistente (act. PP 1.11, 1.12 e 1.17) – la Procura pubblica ha indicato nei considerandi che gli atti denunciati non raggiungerebbero un'intensità tale da permettere l'applicazione del titolo di reato di coazione, tenuto conto del numero contenuto di atti (eventualmente) incriminati in un lasso di tempo relativamente lungo, così come del fatto che vi è una figlia in comune e il resistente aveva il diritto di esercitare il diritto di visita. Caduta a lato la coazione, le fattispecie segnalate il 3 gennaio 2022, rappresenterebbero se del caso reati su querela e le e-mail di carattere generico della reclamante, senza richiedere espressamente il perseguimento penale dell'imputato, non soddisferebbero i requisiti formali della querela penale. Unicamente con scritto del 17 gennaio 2022 sarebbe stato formalmente richiesto il perseguimento penale, ragion per cui potrebbero essere tenuti in considerazione unicamente i reati avvenuti dopo 15 ottobre 2021, e meglio gli insistenti tentativi di presa di contatto avvenuto tra il 26 e il 29 ottobre 2021, per i quali la Procura pubblica intenderebbe emanare un decreto d'accusa (act. E.1 consid. 2.d.dd).

5.1. Si osserva che l'oggetto litigioso dinanzi all'autorità di reclamo è determinato in modo vincolante dall'atto procedurale impugnato. Le richieste o l'indicazione dei punti impugnati sono limitate dall'atto procedurale in questione. Il reclamo è ammissibile solo nei limiti dell'oggetto litigioso. Non si può entrare nel merito di richieste, censure e ulteriori adduzioni che esulano da quest'ultimo (TF 6B_1208/2020 del 26.11.2021 consid. 3.1 e rinvii; Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 390). Va evidenziato che solo il dispositivo di una decisione è impugnabile. Unicamente il dispositivo passa infatti in giudicato, non invece la motivazione contenuta nei considerandi. Non è quindi possibile presentare un ricorso contro le sole motivazioni (TF 6B_265/2020 del 11.5.2022 consid. 1 e rinvii; 2C_425/2016 del 5.10.2016 consid. 1.2 con riferimento a DTF 140 I 114 consid. 2.4.2). Anche il fatto di essere gravati dalla decisione impugnata, rispettivamente avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP, dipende di principio dal dispositivo di quest'ultima (TF 6B_568/2007 del 28.2.2008 consid. 5.2; Jürg Bähler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed., Basilea 2023, n. 6 ad

art. 382 CPP).

5.2. In concreto la Procura pubblica ha esposto le proprie considerazioni in merito alle ulteriori fattispecie segnalate dalla reclamante unicamente nei considerandi. A tal proposito nulla è invece stato decretato nel dispositivo (act. E.1). Queste fattispecie non sono quindi di fatto oggetto del decreto di abbandono qui impugnato. In virtù di quanto esposto in precedenza non si può pertanto entrare nel merito delle censure sollevate in relazione a ciò dalla reclamante (act. A.1 pag. 2 seg), non essendovi nel dispositivo una decisione al riguardo. Non passando i considerandi in giudicato, la reclamante non è neppure in alcun modo gravata da tali conclusioni della Procura pubblica e non può pertanto a tal proposito esserle riconosciuto un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP.

6. Infine, per quanto riguarda la registrazione clandestina di conversazioni, si rileva quanto segue.

6.1. Con querela del 6 febbraio 2023 la reclamante ha accusato il resistente di registrazione clandestina di conversazioni, ai sensi dell'art. 179ter CP, in quanto nel corso del verbale d'audizione del 10 novembre 2022 dinanzi all'APMA il resistente stesso – rispondendo alla domanda in merito all'andamento della gestione dei diritti alle relazioni personali tra lui e la figlia – avrebbe dichiarato che quando riporta la figlia "(…) la madre mi rimproverava dicendo che la figlia o ha il raffreddore, o chissà che schifezze le facciamo mangiare e che la bambina ha difficoltà nell'addormentarsi la sera. In base a questo avevo delle registrazioni che ho fatto e tengo a disposizione". In tale circostanza egli avrebbe poi mostrato ai presenti un tablet di colore scuro ove sarebbero state custodite le registrazioni. A mente della reclamante sarebbe fuori dubbio che le registrazioni sarebbero da qualificarsi "non pubbliche", giacché le conversazioni telefoniche/Whatsapp sarebbero avvenute esclusivamente tra di loro. La reclamante ha quindi richiesto alla Procura pubblica il perseguimento penale del resistente e, in via istruttoria, di disporre la perquisizione e il sequestro di detto tablet (act. PP 1.48).

6.2. La Procura pubblica non ha ammesso l'esistenza di sufficienti indizi di reato sufficienti per ordinare misure coercitive e, a maggior ragione, per condannare l'imputato. Nel decreto di abbandono qui impugnato ha riportato le dichiarazioni dell'imputato durante il verbale d'audizione tenutosi dinanzi all'APMA – mettendo in discussione la loro utilizzabilità nel procedimento penale, non essendo l'imputato stato resto attento del suo diritto di non rispondere – indicando in primo luogo che non sarebbe chiaro, e nemmeno sufficientemente sostanziato nella denuncia, a quali circostanze – riprese video della figlia o rimproveri da parte della reclamante – si sarebbe riferito l'imputato con le registrazioni. Il fatto che avrebbe mostrato un tablet nulla muterebbe al carattere generale e ambiguo della sua affermazione. Inoltre, contrariamente a quanto riportato nella denuncia, in detto interrogatorio l'imputato non avrebbe fatto riferimento a delle telefonate. L'allegazione della reclamante che si tratterebbe di registrazioni "non pubbliche" poggerebbe su mere speculazioni. Non ritenendo dato un sospetto sufficiente per ordinare delle misure coercitive, al fine di rilevare eventuali ulteriori indizi di reato, sarebbe stata conferita all'imputato la possibilità di esprimersi, il quale avrebbe contestato ogni addebito. Effettuare una perquisizione domiciliare e sequestrare il tablet in oggetto corrisponderebbe dunque, a mente della Procura pubblica, a una fishing expedition. La Procura pubblica ha quindi rinunciato all'acquisizione dei mezzi di prova proposti dalla reclamante. Ha poi ritenuto che non si ravviserebbero indizi di reato atti a giustificare ulteriori misure, e in questo senso il procedimento potrebbe essere abbandonato senza ulteriori atti istruttori (act. E.1 consid. 2.d.ee).

6.2.1. La reclamante, richiamando quanto esposto del proprio scritto del 15 aprile 2023 (act. PP 1.57), fa valere che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura pubblica – dalle affermazioni del resistente risulterebbe palese che si sarebbe riferito ai fatti lamentati davanti all'APMA, vale a dire ai rimproveri da parte della reclamante. Le sue dichiarazioni dinanzi all'APMA non lascerebbero adito ad alcun dubbio in merito alla sussistenza di tutti i presupposti del reato di registrazione clandestina di conversazioni. Il fatto che il resistente, nel contesto di tale udienza, non sia stato avvertito della facoltà di non rispondere non sarebbe di alcuna rilevanza trattandosi di sue spontanee dichiarazioni ed essendosi poi di fronte alla domanda del patrocinatore della reclamante – in merito alla sussistenza o meno di consenso da parte di quest'ultima – avvalso comunque della facoltà di non rispondere. L'inerzia investigativa della Procura pubblica sarebbe priva di qualsivoglia giustificazione, la richiesta di perquisizione e sequestro del tablet non avrebbe avuto alcuna finalità puramente "esplorativa" ma si sarebbe basata su indizi di reato precisi e circostanziati (act. A.1 pag. 3).

6.2.2. Il resistente ha invece sostanzialmente rinviato alla motivazione esposta dalla Procura pubblica (act. A.3 III.5).

6.3. In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzabilità del verbale d'audizione tenutosi dinanzi all'APMA – messa in discussione dalla Procura pubblica, non essendo il resistente stato reso attendo del diritto di non rispondere – si rileva quanto segue.

L'autorità di protezione dei minori e degli adulti accerta rispettivamente esamina di principio d'ufficio i fatti e assume le prove necessarie (art. 446 cpv. 1 in unione all'art. 314 cpv. 1 CC). Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono di regola sottoposti a un obbligo generale di collaborare (art. 448 cpv. 1 in unione all'art. 314 cpv. 1 CC), il quale se necessario viene imposto coercitivamente. Nei procedimenti penali l'imputato ha invece la facoltà di non rispondere e di non collaborare (cfr. art. 113 cpv. 1 prima e seconda frase CPP; art. 32 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 6 cifra 1 CEDU; art. 14 cifra 3 lett. g Patto ONU II [RS 0.103.2]). All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che ha facoltà di non rispondere e di non collaborare (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP). Gli interrogatori senza le informazioni di cui all'art. 158 cpv. 1 lett. a-d non possono essere utilizzati (art. 158 cpv. 2 CPP). L'informazione in merito alla facoltà di non rispondere e di non collaborare è una conseguenza della presunzione di innocenza, dalla quale deriva pure il fatto che nei procedimenti penali l'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Il principio nemo tenetur se ipsum accusare vieta di costringere l'imputato a fornire delle prove. Una condanna non può quindi basarsi su prove raccolte in violazione di tale principio. Questo principio fa parte del contenuto essenziale della garanzia di un processo equo nelle cosiddette accuse penali. La questione dell'effetto indiretto del principio processuale penale nemo tenetur in altri ambiti del diritto è controversa e non è ancora stata chiarita in modo definitivo dalla giurisprudenza. La giurisprudenza su questo tema riguarda in particolare reati in materia di circolazione stradale, reati finanziari, in particolare reati fiscali e procedimenti di enforcement della FINMA, così come (più di recente) procedure nell'ambito del diritto in materia di stranieri. Anche la dottrina sul tema riguarda principalmente tali ambiti. Da quanto risulta l'analoga problematica per le procedure in ambito di diritto della protezione dei minori e degli adulti non è ancora stata discussa nella giurisprudenza. Nella dottrina l'articolo di Magda Zihlmann rappresenta un'eccezione (Magda Zihlmann, Anwendbarkeit von nemo tenetur im KESR-Verfahren und Auswirkungen auf die Verwertbarkeit im parallelen oder nachgelagerten Strafverfahren, forumpoenale 2018, pag. 125 segg.). Come indica lo stesso titolo l'autrice tratta tuttavia l'applicabilità del principio nemo tenetur nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti, inclusa la questione delle mancate informazioni, e le conseguenze sull'utilizzabilità nei procedimenti penali paralleli o susseguenti. A tal proposito si incentra in particolare sulle costellazioni in cui le procedure di protezione dei minori e degli adulti e i procedimenti penali paralleli o susseguenti sono connessi (ad esempio accuse di violenza da parte dei genitori o abusi sessuali). Da quanto risulta tali costellazioni sono peraltro anche alla base della giurisprudenza negli ambiti summenzionati. Nella fattispecie, al momento del verbale d'audizione dinanzi all'APMA, vi era già in corso un procedimento penale nei confronti del resistente a fronte di vari rimproveri in relazione a conflitti di coppia (si veda sopra). La dichiarazione in questione del resistente, in merito alle registrazioni, è però stata fatta spontaneamente, senza che gli sia stata posta alcuna domanda a tal proposito, nel corso di un verbale d'audizione senza alcuna rilevanza penale (cfr. act. 48). Sino a quel momento nemmeno sussisteva un sospetto in merito al reato di registrazioni clandestine. In concreto quindi, per quanto riguarda il quesito a sapere se in una situazione come la presente, nella procedura di protezione dei minori e degli adulti avrebbe già trovato applicazione il principio nemo tenetur, così come quali sarebbero le conseguenze della mancata informazione ai sensi dei "miranda warnings" in tale

procedura, non è possibile ritenere la situazione giuridica chiara. La decisione in merito a questioni giuridiche controverse è riservata al giudice. In caso di dubbi in merito alla valutazione giuridica non può essere emanato un decreto d'abbandono (cfr. TF 1B_77/2012 del 1.11.2012 consid. 2.6; 6B_31/2019 del 12.12.2019 consid. 2.1; DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2). La sola questione dell'utilizzabilità del verbale non è pertanto atta a giustificare un abbandono del procedimento. Si evidenzia poi che la Procura pubblica stessa non ha utilizzato tale questione come argomento principale per l'abbandono.

6.4. Si rileva poi che, come rettamente sollevato dalla reclamante e contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura pubblica, le dichiarazioni del resistente lasciano pochi dubbi in merito fatto che egli si riferisse alla registrazione dei rimproveri da parte della reclamante e non a riprese video della figlia. Ciò lo conferma anche il fatto che alla domanda dell'avvocato della reclamante "lei ha riferito che ha delle telefonate di A._____ che la rimprovera, lei ha effettuato queste registrazioni con o senza il consenso di A._____?" il resistente non ha corretto l'avvocato indicando che si sarebbe trattato di riprese della figlia, ma ha piuttosto preferito non rispondere (verbale d'audizione APMA d/r 10 allegato all'act. PP 1.48).

6.5.1. L'art. 179ter CP presuppone che venga registrata una conversazione non pubblica. Il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che questa disposizione tutela la sfera privata e segreta del cittadino, che deve potere esprimersi liberamente nel contesto di una cerchia circoscritta di persone, determinata dai rapporti personali, evitando di correre il rischio che senza il suo consenso la conversazione da lui condotta sia ascoltata con un apparecchio d'intercettazione o registrata su un supporto del suono. Costituiscono espressioni "non pubbliche" quelle manifestate nell'ambito privato, segnatamente nella cerchia familiare o all'interno di un gruppo di amici, oppure in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da una particolare confidenza. Al riguardo, deve pure essere tenuto conto del luogo in cui avviene la conversazione. Il carattere pubblico o meno della stessa dipende in misura significativa anche dalla circostanza ch'essa si svolga in un ambiente privato o generalmente accessibile al pubblico (TF 6B_406/2018 del 5.9.2018 consid. 2.3 con riferimento a DTF 133 IV 249 consid. 3.2.2). Nella più recente giurisprudenza è invece stato stabilito che la conversazione non è pubblica se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, i suoi partecipanti s'intrattengono con la legittima aspettativa che i loro discorsi non siano accessibili a chiunque (DTF 146 IV 126 consid. 3.6; TF 6B_395/2020 del 12.10.2020 consid. 5.2).

6.5.2. Ora vero è che dalle dichiarazioni dell'imputato nel corso del verbale d'audizione dinanzi all'APMA non risulta espressamente che si sarebbe trattato di telefonate tra le parti, come indicato invece dalla reclamante nella propria querela. Altrettanto vero è però che, secondo quanto dichiarato dal resistente stesso, si tratterebbe di registrazioni dei rimproveri ricevuti dalla reclamante quando le riportava la figlia. È quindi comunque quantomeno altamente verosimile che si trattasse di conversazioni manifestate nell'ambito privato tra le parti, e quindi di conversazioni "non pubbliche" ai sensi di cui sopra.

6.6. Va pure evidenziato che l'imputato non è nemmeno mai stato interrogato in merito a tale fattispecie. Unicamente con scritto del 5 aprile 2023 il suo rappresentante ha presentato delle osservazioni alla querela, facendo valere che non vi sarebbe alcuna prova oggettiva dell'illecito, le registrazioni non sarebbero mai state udite o viste. Il rappresentante ha poi dichiarato di aver ricercato nell'apparecchio iPad del resistente e che nella memoria non ci sarebbe alcuna registrazione di conversazione. Per quale motivo egli avrebbe riferito di detenere delle registrazioni che in realtà non esistono andrebbe compreso nel contesto dell'interrogatorio dinanzi all'APMA. Egli avrebbe cercato di porsi in migliore luce (act. PP 1.55).

Le mere dichiarazioni del rappresentante legale del resistente in merito all'asserita ricerca dell'apparecchio e l'assenza di registrazioni – senza apportare alcunché a comprova di ciò – non posso certamente essere sufficiente per ammettere l'effettiva mancata esistenza di tali registrazioni. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura pubblica, già solo a fronte delle dichiarazioni stesse del resistente, il quale ha dichiarato di avere le registrazioni e di tenerle a disposizione nel tablet, non può essere ritenuto che non vi siano a tal proposito sufficienti indizi di reato. Il fatto che nel frattempo le registrazioni potrebbero con ogni probabilità essere già state cancellate – essendo trascorso del tempo ed essendo il resistente a conoscenza del capo d'imputazione imputatogli – non giustifica un mancato tentativo. Anche se in concreto siamo comunque confrontati con un reato bagatella, si tratta pur sempre di un delitto e non di una contravvenzione. Alla luce di ciò, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura pubblica, si giustifica di procedere a una perquisizione del tablet (art. 246 in unione all'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP). Questa non comporta una fishing expedition – vale a dire una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 139 IV 128 consid. 2.1; 125 II 65 consid. 6.b.aa) – essendovi in concreto, sulla base delle dichiarazioni del resistente, degli indizi di reato e potendo comunque la Procura pubblica procedere a una ricerca mirata – tenendo per esempio conto anche delle date – delle registrazioni audio contenute nel tablet.

6.7. In virtù di quanto precede l'abbandono del procedimento decretato dalla Procura pubblica in merito al reato di registrazione clandestina di conversazioni è da annullare e l'incarto da rinviare alla Procura pubblica affinché proceda all'istruzione in relazione a tale reato, in particolare all'interrogatorio dell'imputato e alla perquisizione del tablet del resistente.

7. Tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è da accogliere parzialmente.

8. Per quanto concerne le spese della presente procedura si evidenzia che giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.

8.1. In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 OECP (CSC 350.210), la tassa di giustizia per la presente procedura di reclamo è fissata in CHF 2'500.00.

8.1.1. Nella fattispecie il reclamo è stato parzialmente accolto. La reclamante è risultata soccombente in merito alle due fattispecie di portata maggiore, e meglio le vie di fatto del 14 maggio 2021 e la minaccia e vie di fatto dell'11 dicembre 2021, per le quali l'abbandono del procedimento è stato confermato. Le altre fattispecie da lei segnalate non sono qui da considerare non essendovi entrati nel merito. La reclamante ha invece ottenuto ragione per quanto concerne il reato di registrazione clandestina di conversazioni, per il quale l'abbandono è stato annullato e l'incarto rinviato alla Procura pubblica. Alla luce di tale esito della procedura ben si giustifica di porre a carico della reclamante i 4/5 delle spese procedurali. Per il restante 1/5 la tassa di giustizia è a carico del Cantone dei Grigioni (art. 428 cpv. 4 CPP).

8.1.2. La tassa di giustizia, di complessivi CHF 2'500.00, è quindi posta a carico della reclamante in ragione di CHF 2'000.00 e del Cantone dei Grigioni in ragione di CHF 500.00.

8.2. Per quanto concerne le pretese di indennizzo in sede di reclamo, queste sono disciplinate dagli artt. da 429 a 432 CPP, applicabili anche alla procedura di ricorso per il rinvio dell'art. 436 cpv. 1 CPP. Anche la decisione in merito all'indennizzo si basa sulla soccombenza (cfr. art. 429 segg. CPP) e segue l'esito della decisione sulle spese.

8.2.1. Nel caso in cui l'accusatore privato si rivolge con successo all'autorità di reclamo, egli deve di principio essere indennizzato dallo Stato, e non dall'imputato. Giusta l'art. 436 cpv. 3 CPP se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione secondo l'articolo 409, le parti hanno diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di ricorso e in relazione con la parte annullata del procedimento di primo grado. Tale norma fa riferimento all'art. 409 CPP, il quale concerne l'annullamento e rinvio in sede di appello, ma trova applicazione anche per le procedure di reclamo (Nathalie Hiltbrunner/Myriam Lustenberger/Andreas Müller, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO - eine [tabellarische] Übersicht, in: forumpoenale 5/2021, pag. 396; Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 580 e riferimenti ivi citati). Contrariamente all'indennizzo dell'imputato – il quale va esaminato d'ufficio (art. 436 cpv. 1 CPP in unione all'art. 429 cpv. 2 CPP) – l'accusatore privato deve inoltrare, quantificare e comprovare la sua istanza d'indennizzo. Qualora non ottemperi tale obbligo non si entra nel merito della sua istanza (art. 436 cpv. 1 CPP in unione all'art. 433 cpv. 2 CPP; TC GR SK2 22 55 del 7.3.2023 consid. 6.2; SK2 22 14 del 7.12.2022 consid. 8.2 e rinvii). In concreto la reclamante non ha presentato alcuna richiesta di indennizzo né tanto meno ha in alcun modo quantificato e comprovato le spese causatole dalla presente procedura. Sulla base di quanto precede non le viene pertanto riconosciuto alcun indennizzo.

8.2.2. Avendo ottenuto parzialmente ragione in merito alla reiezione del reclamo e la conseguente parziale conferma dell'abbandono del procedimento penale il resistente ha diritto a un indennizzo (art. 436 cpv,1 CPP in unione all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Il resistente non ha presentato alcuna nota d'onorario, tuttavia – come detto – l'indennizzo dell'imputato va esaminato d'ufficio. Considerato il limitato dispendio di tempo causato al patrocinatore della resistente in questa sede e non trattandosi di un caso particolarmente complesso è da ritenere adeguato un indennizzo forfettario di complessivi CHF 1'000.00 (spese e IVA incluse), da ridurre di 1/5 e quindi a CHF 800.00, essendo egli risultato soccombente per quanto concerne il reato di registrazione clandestina di conversazione (cfr. consid. 8.1.1).

Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che in caso di abbandono del procedimento o di proscioglimento, qualora il procedimento concerne reati perseguibili d'ufficio, l'indennizzo dell'imputato è a carico dell'accusatore privato soccombente nella procedura di appello e dello Stato nella procedura di reclamo. Se riguarda invece un reato a querela di parte in linea di principio l'accusatore privato, unico ad aver inoltrato ricorso, è tenuto all'indennizzo tanto nella procedura di appello quanto in quella di reclamo (art. 436 cpv. 1 in unione all'art. 432 cpv. 2 CPP; DTF 147 IV 47 consid. 4.2.5 seg. con riferimento alla DTF 141 IV 476 consid. 1; TC GR SK2 23 21 del 6.6.2023 consid. 4.2.2.). Nella fattispecie, indipendentemente da quanto esposto in precedenza in merito ai presupposti richiesti per il perseguimento d'ufficio del reato di vie di fatto (cfr. consid. 4.2.7) la Procura pubblica ha perseguito sia i reati di vie di fatto sia di minaccia d'ufficio, in quanto commessi in qualità di coniuge. Sulla base di ciò e in virtù di quanto precede – concernendo la conferma dell'abbandono del procedimento reati perseguibili d'ufficio – l'indennizzo di CHF 800.00 a favore del resistente per la presente procedura di reclamo è da porre integralmente a carico dello Stato.

8.3. Per completezza va infine evidenziato che nella procedura di reclamo avrebbe dovuto essere presentata una nuova istanza di gratuito patrocinio (cfr. TC GR SK2 21 91 del 30.9.2022 consid. 8.3 con riferimento alla TC GR SK2 18 42 del 6.8.2018 consid. 8.1; act. PP 1.37, 1.39 [art. 136 cpv. 2 lett. a e b CPP]). La reclamante non ha in questa sede presentato alcuna istanza e nemmeno dal reclamo stesso emerge alcunché a tal proposito (cfr. act. A.1).

La Seconda Camera penale pronuncia:

1.1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la cifra 1 del dispositivo del decreto di abbandono del 26 maggio 2023 della Procura pubblica dei Grigioni è parzialmente annullata e riformata come segue:

1.

Il procedimento penale contro B._____ per i reati di reiterate vie di fatto giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. b CP e reiterata minaccia giusta l'art. 180 cpv. 2 lett. a CP è abbandonato.

1.2. L'incarto viene rinviato alla Procura pubblica affinché proceda all'istruzione per il reato di registrazione clandestina di conversazioni giusta l'art. 179ter CP, ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di complessivi CHF 2'500.00, è posta a carico di A._____ in ragione di CHF 2'000.00 e del Cantone dei Grigioni in ragione di CHF 500.00.

3.

A A._____ non è riconosciuto alcun indennizzo per la procedura di reclamo.

4.

A B._____ è riconosciuto un indennizzo per la procedura di reclamo di complessivi CHF 800.00 (spese e IVA incluse) a carico del Cantone dei Grigioni.

5.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

6.

Comunicazione a:

1.

/ 24

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Art. 4 KGVart. 4 KGVart. 4 OOTC

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Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

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Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP

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6B_1181/2018

6B_130/2013

6B_48/2018

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1B_372/2012

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