SK2 2024 40
Auflösung Dienstverhältnis
20 giugno 2024Italiano4 min
Atto impugnato decreto di abbandono Procura pubblica dei Grigioni, del 31.05.2024, comunicato il 31.05.2024 (n. d'incarto VV.2022.3409)
Source gr.ch
Decreto del 16 luglio 2024
Fatti
N. d'incarto SK2 24 40
Istanza Seconda Camera penale
Composizione Hubert, presidente
Bensbih, attuaria
Parti A._____
reclamante
patrocinato dall'avv. Ezio Tranini
Nucleo Alto 74, 6954 Sala Capriasca
contro
B._____
resistente
C._____
resistente
Oggetto falsità in documenti etc.
Atto impugnato decreto di abbandono Procura pubblica dei Grigioni, del 31.05.2024, comunicato il 31.05.2024 (n. d'incarto VV.2022.3409)
Comunicazione 17 luglio 2024
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
con decreto del 31 maggio 2024, comunicato il medesimo giorno, la Procura pubblica dei Grigioni ha abbandonato il procedimento penale contro B._____ e C._____ per falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP etc. (act. B.1);
in data 13 giugno 2024 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: reclamante), patrocinato dall'avv. Ezio Tranini, ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP contro il decreto di abbandono dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni in qualità di accusatore privato (act. A.1);
con decreto del 17 giugno 2024, comunicato il medesimo giorno, il reclamante è stato invitato a versare una cauzione di CHF 2'000.00 entro il 1° luglio 2024 in applicazione dell'art. 383 cpv. 1 CPP, con l'indicazione che in caso di mancato pagamento entro il termine il tribunale non sarebbe entrato nel merito del reclamo (art. 383 cpv. 2 CPP; cfr. act. D.2);
Considerandi
non è stato possibile consegnare il suddetto decreto – trasmesso mediante invio postale raccomandato – direttamente al patrocinatore legale del reclamante, e quest'ultimo non lo ha ritirato all'ufficio postale entro il termine di sette giorni scadente il 25 giugno 2024 (cfr. act. D.3);
la notificazione del citato decreto è pertanto da considerarsi avvenuta il 25 giugno 2024, considerato come il reclamante doveva aspettarsi un invio postale da parte del tribunale in quel momento, ovvero solo 12 giorni dopo l'inoltro del reclamo (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP);
la cauzione richiesta non è stata versata al tribunale entro il termine impartito;
il tribunale non entra pertanto nel merito del presente reclamo (art. 383 cpv. 2 CPP);
visto l'esito della presente impugnativa, le spese della procedura di reclamo vanno poste a carico del reclamante (art. 428 cpv. 1 CPP);
in applicazione degli artt. 8 e 10 OECP (CSC 350.210) per la procedura di reclamo viene riscossa una tassa di giustizia ridotta di CHF 600.00;
non si riconoscono indennità, poiché i resistenti non hanno presentato osservazioni e non vi è dunque stato alcun dispendio a loro carico;
il presidente della Camera statuisce in veste di giudice unico in ragione dell’evidente inammissibilità del presente ricorso (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).
La Seconda Camera penale pronuncia:
Il reclamo è inammissibile.
La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 600.00, è posta a carico di A._____.
Non si riconoscono indennità.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
Comunicazione a:
1.
/ 4
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 383 StPOart. 383 CPPart. 383 CPP
Art. 383 StPOart. 383 CPPart. 383 CPP
Art. 85 StPOart. 85 CPPart. 85 CPP
Art. 383 StPOart. 383 CPPart. 383 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 8e Übereinkommen über die Internationale Fernmeldesatellitenorganisationart. 8e Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellitesart. 8e 1
Art. 8e Abkommen zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionenart. 8e Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissementsart. 8e 1
Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA
Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF