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Decisione

SR1 2023 36

20260401141033ANOM.docx

13 aprile 2026Italiano72 min

I. Il 18 dicembre 2025, dopo deliberazione, il Tribunale d’appello ha notificato per scritto alle parti il dispositivo della sentenza.

Source gr.ch

Sentenza del 18 dicembre 2025

comunicata il 15 aprile 2026

N. d'incarto SR1 23 36

Istanza Prima Camera penale

Composizione Moses, presidente

Cavegn e Michael Dürst

Togni, attuario

Parti A._____

imputato

patrocinato dall’avv. Ezio Tranini

contro

Procura pubblica dei Grigioni

Rohanstrasse 5, 7001 Coira

B._____

accusatore privato

C._____

accusatore privato

D._____

accusatore privato

tutti e tre patrocinati dall’avv. Francesco Barletta

E._____

accusatore privato

F._____

accusatore privato

entrambi patrocinati dall’avv. Mattia Guerra

G._____

accusatore privato

Oggetto reiterata tentata truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP e reiterata amministrazione infedele qualificata giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP

Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 1° dicembre 2022, comunicata il 6 aprile 2023 (n. d’incarto 515-2021-12)

Ritenuto in fatto:

A. Con decisione del 1° dicembre 2022, il Tribunale regionale Moesa ha prosciolto A._____ (in seguito: imputato) dall’accusa di tentata truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP ai danni della H._____ AG (cifra 1 del dispositivo) e della I._____ AG (cifra 2 del dispositivo), nonché dall’accusa di amministrazione infedele qualificata giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP ai danni di G._____ (cifra 5 del dispositivo). L’imputato è stato invece ritenuto colpevole di amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP ai danni di B._____, C._____, D._____ (cifra 3 del dispositivo), nonché di F._____ e E._____ (cifra 4 del dispositivo). Per tali reati, egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da CHF 100.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni (cifra 6 del dispositivo). Egli è stato inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 3’500.00, sostituita, in caso di mancato pagamento per colpa, da una pena detentiva di trenta giorni (cifra 7 del dispositivo). L’imputato è stato condannato a versare CHF 4'500.00 a favore di B._____, C._____ e D._____ (cifra 8 del dispositivo) e CHF 3'000.00 a favore di E._____ e F._____ (cifra 9 del dispositivo) a titolo di indennità. Le pretese civili degli accusatori privati sono state rinviate al foro civile (cifra 10 del dispositivo). Il fascicolo clienti di B._____ e C._____, sequestrato con decisione della Procura pubblica dei Grigioni del 12 luglio 2021, è stato confiscato (cifra 11 del dispositivo). Le spese d’istruzione della Procura pubblica di CHF 26'394.90 sono state poste a carico di A._____ per CHF 19'796.20 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) per CHF 6'598.70 (cifra 12 del dispositivo). La tassa di giustizia è stata infine posta a carico di A._____ per CHF 4'375.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale) per CHF 625.00 (cifra 13 del dispositivo).

B. Contro tale decisione, l’imputato ha annunciato appello dinnanzi al Tribunale regionale il 14 dicembre 2022 e, successivamente, inoltrato la dichiarazione d’appello al Tribunale cantonale dei Grigioni (oggi: Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni) il 4 maggio 2023. Con il proprio gravame, egli impugna le cifre 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo, chiedendone l’annullamento e la riforma, nel senso che egli venga prosciolto da ogni accusa. Con riferimento alle cifre 12 e 13 chiede, inoltre, che le spese giudiziarie siano interamente poste a carico del Cantone dei Grigioni, nonché il riconoscimento di un’adeguata indennità.

C. Il 20 febbraio 2024 si è tenuto un primo dibattimento orale alla presenza dell’imputato e del difensore, avv. Ezio Tranini. La Procura pubblica e gli accusatori privati non si sono, come preannunciato, presentati.

D. Il 21 febbraio 2024, a seguito alla chiusura del contraddittorio, è stato riaperto il dibattimento per l’assunzione di nuove prove, segnatamente una nuova perizia concernente il tipo di investimenti effettuati dall’imputato sulla piattaforma di trading U._____ (in seguito: U._____), la strategia d’investimento, i rischi connessi, l’eventuale esistenza di una copertura contro le perdite e le cause delle perdite subite in relazione alla gestione patrimoniale dei fondi messi a disposizione da B._____, C._____, D._____, F._____ e E._____ alla J._____ SA, di cui l’imputato era unico membro del consiglio di amministrazione fino al 30 ottobre 2017, data in cui egli è divenuto presidente del consiglio di amministrazione.

E. Il 14 giugno 2024 è stata chiesta la trasmissione, da parte di U._____, della documentazione relativa ai conti dei clienti; domanda alla quale è stato dato seguito con conseguente acquisizione agli atti.

F. Il 31 ottobre 2024 il perito giudiziario, Dr. K._____, ha redatto la propria perizia in lingua tedesca, successivamente tradotta in lingua italiana e trasmessa alle parti in versione elettronica il 4 marzo 2025.

G. Il 20 novembre 2025 l’imputato ha presentato una domanda di nomina di un difensore d’ufficio per la procedura d’appello, corredata da diversi allegati.

H. Il 25 novembre 2025 si è tenuto un secondo dibattimento, limitato al complemento di prova e all’accertamento della situazione personale dell’imputato, alla presenza di quest’ultimo, del difensore avv. Ezio Tranini, del perito giudiziario e di un interprete in lingua italiana e tedesca. Il perito ha fornito delle delucidazioni riguardanti il contenuto della perizia e l’imputato è stato interrogato in merito alla propria situazione personale. La Procura pubblica e gli accusatori privati non erano presenti.

Fatti

I. Il 18 dicembre 2025, dopo deliberazione, il Tribunale d’appello ha notificato per scritto alle parti il dispositivo della sentenza.

Considerando in diritto:

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP può essere proposto appello contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine al procedimento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. 1 CPP). Il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati (cpv. 2). Con l’appello è possibile censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). La dichiarazione d’appello del 4 maggio 2023 ha quale oggetto le cifre 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale del 1° dicembre 2023. Le cifre 1, 2, 5 10 e 11, non essendo impugnate (act. A.2), passano pertanto in giudicato.

Considerandi

2.

Con atto d’accusa del 21 luglio 2021, la Procura pubblica ha, per quanto di rilievo in questa sede, accusato l’imputato di amministrazione infedele qualificata giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 ai danni di cinque persone (act. TR 1).

2.1

La prima cliente, B._____, avrebbe conferito, con contratto del 21 aprile 2015, un mandato discrezionale di gestione patrimoniale alla J._____ SA, di cui l’imputato sarebbe amministratore, sui fondi da lei depositati presso la piattaforma di trading U._____. La cliente avrebbe avuto il diritto di essere informata regolarmente in merito all’andamento dell’investimento. Per quanto concerne il profilo d’investimento, la linea di investimento sarebbe stata “interattiva”: la cliente sarebbe stata interessata a intervenire attivamente nella gestione del proprio portafoglio e le decisioni sarebbero stata prese di volta in volta con il suo accordo. L’accusa rimprovera all’imputato di aver gestito, tra giugno 2015 e marzo 2016, autonomamente, il conto intestato a B._____, senza informarla in merito all’andamento dell’investimento, pur sapendo che la cliente, fino a circa il 31 marzo 2016, non sarebbe riuscita ad accedere alla piattaforma di trading, causandole una perdita di quasi EUR 35’000.00 sugli EUR 38’000.00 inizialmente investiti. Il 31 dicembre 2015 il capitale investito avrebbe già subito una perdita di quasi il 25%. La Procura pubblica sostiene che se B._____ avesse avuto accesso al conto o fosse stata informata dell’andamento negativo, avrebbe molto probabilmente disinvestito il capitale rimanente di EUR 30’854.51. L’imputato avrebbe omesso scientemente di fornirle tale informazione, prendendo in considerazione il rischio di causarle ulteriori perdite. Inoltre, nel 2015, l’imputato avrebbe percepito commissioni nette per EUR 6’560.00, pari al 17% del capitale investito, eccedenti di EUR 5’800.00 il limite contrattuale del 2%, omettendo di informare B._____ delle retrocessioni sistemiche.

2.2

C._____, nel maggio 2015 avrebbe anch’egli conferito mandato discrezionale di gestione patrimoniale alla J._____ SA sui fondi da lui depositati presso la medesima piattaforma di trading. Per quanto concerne il profilo d’investimento, la linea di investimento sarebbe stata anche in questo caso “interattiva”. Tra giugno 2015 e maggio 2016 l’imputato avrebbe gestito il conto, ignorando le richieste del cliente di non rischiare più del 50% del capitale, causando una perdita di quasi EUR 38’000.00 sugli EUR 40’000.00 inizialmente investiti. Al 31 dicembre 2015 la perdita sarebbe già stata di circa il 35%. La Procura pubblica ritiene, anche in questo caso, che se l’imputato avesse preso le proprie decisioni d’investimento coinvolgendo il cliente, quest’ultimo, preso atto dell’andamento negativo, avrebbe molto probabilmente disinvestito il capitale rimanente di EUR 25’153.61. L’imputato avrebbe omesso scientemente tale informazione, prendendo in considerazione il rischio di causare delle perdite fino alla totalità del capitale. Inoltre, nel 2015, la J._____ SA avrebbe percepito commissioni nette per EUR 8’312.00, pari al 21% del capitale investito, eccedenti di EUR 7’518.00 il limite contrattuale del 2%, senza informare il cliente delle retrocessioni sistemiche.

2.3

D._____, nell’agosto 2015 avrebbe a sua volta conferito mandato discrezionale di gestione patrimoniale sui fondi depositati presso la stessa piattaforma. Per quanto concerne il profilo d’investimento, la linea d’investimento sarebbe stata denominata “crescita”: il grado di rischio sarebbe stato medio/alto, con limiti degli investimenti in azioni al 70% e in investimenti alternativi al 20%. Inoltre, il cliente avrebbe fissato, quale istruzione speciale, una perdita massima annuale al 15%. Nel gennaio 2016 gli investimenti alternativi avrebbero tuttavia rappresentato il 30% del portafoglio e tra novembre 2015 e marzo 2016, gli investimenti azionari oltre il 70% del portafoglio. L’imputato avrebbe inoltre scientemente ignorato l’istruzione speciale contenuta nel contratto: tra agosto 2015 e giugno 2016 avrebbe causato una perdita di circa EUR 33’700.00 su EUR 35’000.00 investiti; al 31 dicembre 2015 la perdita sarebbe stata già di circa il 42%. Nel 2015 l’imputato avrebbe infine percepito commissioni nette per EUR 2’032.00, pari al 6% del capitale investito, eccedenti di EUR 1’332.00 il limite contrattuale del 2%, omettendo di informare il cliente sulle retrocessioni.

2.4

Gli ultimi due clienti, F._____ e E._____, avrebbero anch’essi conferito all’imputato nel giugno 2017 un mandato di gestione patrimoniale sui fondi depositati sempre presso la medesima piattaforma di trading, prevedendo tuttavia una struttura di portafoglio caratterizzata da un livello di rischio elevato, senza limiti circa il tipo di strumenti finanziari e la relativa diversificazione ma con una speciale protezione del 100% del capitale investito (al netto delle spese), tramite l’acquisto di opzioni “protective put” presso il Chicago Board Options Exchange (OBOE). Tra giugno 2017 e il 31 luglio 2018, l’imputato avrebbe tuttavia omesso di acquistare tali opzioni, causando una perdita di EUR 89’863.00 sugli EUR 100’000.00 inizialmente investiti. Nel 2017 la J._____ SA avrebbe percepito commissioni nette per EUR 15’741.00, pari al 16% del capitale investito, mancando di informare i clienti a scadenze regolari; assumendo quale riferimento un tetto del 2%, l’eccedenza sarebbe ammontata a EUR 13’741.00.

2.5

Occorre dunque esaminare se l’imputato debba essere condannato per il reato di amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP per la gestione patrimoniale riferita a tali cinque clienti.

3.1.1

Giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).

3.1.2

L’adempimento del reato di amministrazione infedele presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive e di una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente, abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, ne sia risultato un pregiudizio e abbia agito intenzionalmente (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 122 IV 279 consid. 2a in fine; 120 IV 190 consid. 2b; tra altre le sentenze del Tribunale federale 6B_437/2024 del 10 gennaio 2025 consid. 4.1; 6B_26/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 6.1; 6B_913/2023 del 10 ottobre 2024 consid. 3.1.2; 7B_24/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 3.3.1; 6B_280/2022 del 14 aprile 2023 consid. 4.1.1; 6B_608/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 3.1 in fine).

3.1.3

L’autore dev’essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP). Egli deve dunque rivestire la qualità di gerente, ovvero di colui che dispone di una sufficiente indipendenza e al quale incombe di fatto o formalmente la responsabilità di amministrare gli interessi pecuniari altrui (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1; 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2; tra altre le sentenze del Tribunale federale 6B_120/2022 del 19 giugno 2023 consid. 4.1; 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6). Gli obblighi corrispondenti risultano dal rispettivo rapporto di base (sentenza del Tribunale federale 6B_1248/2022 dell’8 aprile 2024 consid. 7.2). L’organo di una società attiva nella gestione patrimoniale è il classico caso di una posizione di gerente. La stessa è infatti tenuta, in base al contratto di mandato, a tutelare interessi pecuniari altrui (DTF 144 IV 294 consid. 3.3; 120 IV 190 consid. 2b; tra altre le sentenze del Tribunale federale 7B_24/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 3.3.2). Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce in qualità di organo o membro di un organo (art. 29 lett. a CP).

3.1.4

Per stabilire l’esistenza di una violazione degli obblighi gravanti sull’autore nell’ambito della gestione patrimoniale, occorre innanzitutto determinare, concretamente, il contenuto degli obblighi specifici che gli incombono. Tale accertamento si fonda sulle circostanze del caso e sulle pertinenti disposizioni legali e contrattuali, nonché sugli statuti, i regolamenti o gli usi specifici del settore (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; tra altre le sentenze del Tribunale federale 6B_986/2023 del 23 settembre 2025 consid. 8.2.3; 6B_1248/2022 dell’8 aprile 2024 consid. 7.2; 6B_604/2022 e 6B_618/2022 del 10 maggio 2023 consid. 6.2.1). Per quanto concerne in particolare gli obblighi legali, il giudice fa riferimento alle norme sul mandato (art. 394 segg. CO; DTF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; 115 II 62 consid. 1). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatagli. La diligenza richiesta dev’essere valutata ex ante, ossia verificando se, al momento dei fatti, egli si è comportato come avrebbe fatto una persona ragionevole e diligente posta nelle medesime circostanze oggettive, fermo restando che coloro che agiscono a titolo professionale sottostanno a criteri più restrittivi (DTF 115 II 62 consid. 3a). Di principio, il mandatario è, inoltre, tenuto, su richiesta del mandante, a rendere conto del proprio operato e a restituire tutto quanto abbia ricevuto in forza del mandato (art. 400 cpv. 1 CO). Nel particolare ambito della gestione patrimoniale, il mandatario deve informare il mandante, di propria iniziativa e prima dell’avvio dell’incarico, sulle opportunità e sui rischi connessi alla gestione, tenendo conto delle conoscenze specifiche del cliente. Egli deve, inoltre, metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale (DTF 138 III 755 consid. 5.3; 137 III 393 consid. 2.3; 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 consid. 1.2.5). Il gestore patrimoniale non può assumersi rischi commerciali non autorizzati ignorando le istruzioni dei clienti, ad esempio lanciandosi in autonomia in operazioni massicce ad alto rischio contrariamente alla loro volontà (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 6B_446/2010 del 14 ottobre 2010 consid. 8.4.2). Egli adotta un comportamento non diligente se, vista la volatilità del mercato, riadatta regolarmente la propria strategia, provocando numerose operazioni che, sebbene non possano essere ritenute lesive degli obblighi contrattuali, comportano commissioni eccessive che comportano una diminuzione ingiustificata del capitale del cliente (DTF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5a; 115 II 62 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_967/2013 del 21 febbraio 2014 consid. 3.2.1). L’obbligo di restituzione si estende, in particolare, alle retrocessioni, agli sconti o alle commissioni di intermediazione che il mandante riceve da terzi in virtù del mandato (DTF 144 IV 294 consid. 3; 137 III 393 consid. 2.2; 132 III 460 consid. 4.2). In questo contesto, il gestore patrimoniale che effettua investimenti ingiustificati allo scopo di moltiplicare le commissioni o le retrocessioni viola il proprio dovere di gestione (il cosiddetto “churning”; DTF 142 IV 346; 109 IV 166 consid. 1a; tra altre le sentenze del Tribunale federale 6B_1118/2023 del 26 aprile 2024; 6B_1216/2015 del 21 settembre 2016 consid. 7.2; 6B_967/2013 del 21 febbraio 2014 consid. 3.2.1). Le attività rientranti in una gestione conforme alle summenzionate norme non sono penalmente rilevanti anche se comportano delle perdite. Gli investimenti sono infatti, per loro stessa natura, soggetti al pericolo di una perdita finanziaria (sentenza del Tribunale federale 6B_446/2011 del 27 luglio 2012 consid. 5.4.3).

3.1.5

Il reato è consumato solo se vi è un danno; è il caso quando ci si trova di fronte ad una lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento del passivo, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico. Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (tra altre le DTF 147 IV 73 consid. 6.1; 129 IV 124 consid. 3.1; 121 IV 104 consid. 2c). Deve infine sussistere un nesso causale tra la violazione dell’obbligo che gli incombeva nell’ambito della sua funzione e il danno patrimoniale (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 7B_134/2022 del 14 agosto 2023 consid. 3.2.3; 6B_645/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.3.3; 6B_940/2019 del 6 maggio 2020 consid. 2.1).

3.1.6

Il reato di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 cifra 1 CP è intenzionale (art. 12 cpv. 2 prima frase CP); il dolo eventuale è tuttavia sufficiente (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3e; 105 IV 29 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_631/2022 del 2 marzo 2023 consid. 3.1.2; 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 9.1; 6B_438/2019 del 28 maggio 2019 consid. 4.1; 6B_959/2017 del 29 marzo 2017 consid. 3.5).

3.1.7

Per quanto concerne infine l’aggravante dell’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, la nozione di indebito profitto è ampia e comprende qualsiasi tipo di vantaggio economico. Con esso va intesa ogni forma, anche temporanea o provvisoria, di miglioramento della situazione patrimoniale: aumento degli attivi, diminuzione dei passivi, mancata diminuzione degli attivi o mancato aumento dei passivi (DTF 119 IV 210 consid. 4b; sentenze del Tribunale federale 6B_437/2024 del 10 gennaio 2025 consid. 4.1; 6B_26/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 6.1; 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 9.1; 6B_663/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 6.4).

3.1.8

Giusta l’art. 9 cpv. 1 CPP un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, la Procura pubblica ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente (il cosiddetto "principio accusatorio"). Secondo tale principio, sancito dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e art. 6 cifra 3 lett. a CEDU, l’atto di accusa assume una duplice funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio; dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa esercitarli adeguatamente (DTF 143 IV 63 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 7B_256/2024 e 7B_347/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 3.5; 6B_202/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 2.3). L’imputato ha il diritto di conoscere con precisione i fatti a lui rimproverati e le pene e misure cui rischia di essere condannato (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Secondo l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP l’atto d’accusa deve infatti indicare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Il principio accusatorio è violato se il giudice si basa su una fattispecie diversa da quella indicata nell’atto d’accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi adeguatamente e tempestivamente a riguardo (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Il giudice è vincolato dai fatti descritti nell’atto di accusa (principio di immutabilità), ma non dalla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP).

3.1.9

L’art. 391 cpv. 1 CPP stabilisce che la giurisdizione di ricorso non è vincolata né dalle motivazioni (lett. a) né dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (lett. b). Il cpv. 2 precisa tuttavia che essa non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore; è fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (cpv. 2).

3.2.1.1

Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 21 aprile 2015 B._____, quale mandante, ha concluso con la J._____ SA con sede a O.1._____, quale mandatario, un contratto di gestione patrimoniale discrezionale avente ad oggetto la totalità dei fondi che avrebbe depositato presso U._____ (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 8; dossier 8, doc. 1, pag. 4, risposta 1; doc. 3, pag. 4 e 5, risposta 3). Emerge dunque chiaramente dagli atti che l’imputato ha rivestito una posizione di garante agendo, quale organo formale della società ai sensi della giurisprudenza sopra citata, in veste di gestore patrimoniale (act. B.0 consid. 2.8). L’allegato 1 al contratto, intitolato “profilo di rischio del cliente”, indica le seguenti caratteristiche: un’età inferiore ai quarant’anni, un’attività di libero professionista, il finanziamento mediante reddito da lavoro e redditi patrimoniali, nonché un patrimonio complessivo inferiore a CHF 2.5 mio. Inoltre, viene menzionato un grado elevato di conoscenza degli strumenti finanziari, un’esperienza passata con strumenti e attività di risparmio gestito e l’obiettivo di una significativa rivalutazione del capitale nell’orizzonte temporale di riferimento; la tolleranza alle perdite è fissata ad oltre il 10% (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 6.1). L’allegato 2, intitolato “profilo di investimento”, prevede l’opzione “interattiva” secondo la quale “il mandante che sceglie questo profilo / linea di investimento è interessato ad intervenire attivamente nella gestione del suo portafoglio e si riserva di ridefinire su base continuativa la linea di gestione da adottare. Le decisioni vengono prese di volta in volta con l’accordo del cliente” (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 6.1).

3.2.1.2

L’acquisizione della cliente, il cui interesse è stato suscitato, in particolare, dalla prospettiva di rendimenti superiori a quelli ottenibili in O.2._____, suo Paese di residenza (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 12; dossier 9, doc. 9.1, risposta 17; dossier 10, doc. 10.1, risposta 26), dalla supposta possibilità di realizzare guadagni anche in mercati negativi (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 24) e da una presunta maggiore flessibilità delle norme svizzere (act. PP parte 2, dossier 10, doc. 10.2, risposta 25; doc. 10.3, risposta 20), è avvenuta per il tramite di G._____. L’esistenza del rapporto di intermediazione, negata in un primo momento dall’imputato dinanzi alla Procura pubblica (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.2, risposta 24; doc. 9.3, risposta 13) e in un secondo momento dinnanzi al Tribunale d’appello (act. H.2, n. 4), emerge chiaramente dagli atti (act. TR 24.1, pag. 3). L’imputato ha, innanzitutto, sottoscritto, agendo in rappresentanza della J._____ SA, un contratto di apporto di clientela con G._____ (act. PP parte 2, dossier 1, parte 2, 1.16.1). Dai verbali d’interrogatorio emerge, inoltre, che l’imputato non ha mai incontrato personalmente la cliente, né prima dell’avvio della gestione né nel corso della stessa. In sostanza, la gestione dei rapporti con la cliente era affidata completamente a G._____, che se ne occupava in prima persona (act. H.3, n. 22; act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 11 e pag. 16; doc. 8.2, risposte 1-6, 9-10; dossier 9, doc. 3, pag. 16 segg.; dossier 10, doc. 10.3, risposte 24, 25, 27, 33 e 34; TR 24.1, pag. 3). Quest’ultimo ha ammesso di aver personalmente trasmesso alla cliente, su richiesta dell’imputato, il contratto già precompilato per quanto attiene al profilo di rischio e d’investimento (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 15; doc. 8.2, risposta 27, pag. 11 risposta 1, pag. 14 risposta 11; dossier 9, doc. 9.1, risposta 20; dossier 10, doc. 10.3, risposte 9 e 18; TR 24.1 pag. 6, risposte 22 e 26) e che nessuno ha provveduto – contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato dinnanzi alla Polizia cantonale e al tribunale di prima e seconda istanza (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.1, risposte 8 segg.; TR 24.1 pag. 3, risposta 6, pag. 6, risposte 23, 27 e 28; H.2, n. 24 segg.) – a definire con la cliente il profilo di rischio e d’investimento (act. PP parte 2, dossier 10, doc. 10.3, risposte 30 e 31), né a fornire informazioni circa la strategia d’investimento che sarebbe stata adottata e i rischi ad essa connessi (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.1, risposta 21; dossier 10, doc. 10.3, risposte 15-16). Il profilo della cliente menzionato nel contratto non riflette dunque la reale situazione e le informazioni fornite prima dell’avvio del mandato risultavano insufficienti e non conformi agli obblighi legali, contrattuali (cfr. art. 2 del contratto; act. PP parte 2, dossier 1, doc. 1.6), nonché deontologici applicabili. In particolare, il Codice deontologico PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina (in seguito: Codice deontologico PolyReg) richiamato dall’art. 16 del contratto (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 1.8, pag. 5), cui l’imputato era sottoposto dal 19 agosto 2014 e almeno fino al 30 aprile 2015 (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.3, pag. 23 segg.; dossier 9, doc. 9.1, risposte 4 e 5) imponeva specifici doveri di consulenza in tal senso. In tale contesto, l’imputato ha, altresì, violato il proprio dovere di diligenza connesso alla delega a terzi (cfr. art. 11 Codice deontologico PolyReg), non avendo adeguatamente istruito e sorvegliato il proprio intermediario in merito a tali obblighi (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.1, risposta 16), al quale era stata di fatto delegata la gestione dei contatti con la clientela (act. PP parte 2, dossier 7, doc. 7.2).

3.2.1.3

La situazione sopra descritta ha condotto l’imputato ad assumere, nella fase di esecuzione del mandato, una gestione sostanzialmente autonoma dell’investimento. In particolare, tra giugno e ottobre 2015, la cliente ha effettuato tre versamenti su un conto a lei intestato e gestito dalla J._____ SA, presso U._____ (act. PP parte 2, dossier 2, doc. 2.1.8): il primo di EUR 10'000.00 il 22 giugno 2015, il secondo di EUR 20'000.00 il 26 giugno 2015 e il terzo di EUR 8'000.00 il 20 ottobre 2015, per un importo complessivo di EUR 38'000.00 (act. PP parte 2, dossier 2, doc. 2.1.5). Nei mesi successivi, ella ha tuttavia incontrato difficoltà nell’accedere alla piattaforma (act. PP parte 2, dossier 2, doc. 2.1.6). Soltanto il 31 marzo 2016, ossia oltre cinque mesi dopo l’avvio della gestione, è riuscita a consultarlo, constatando la presenza di un saldo residuo di soli EUR 3'000.00 circa, a fronte di una perdita di circa EUR 35'000.00, pari a circa il 92% del capitale investito (act. PP parte 2, dossier 2, doc. 2.1.7). Fino a quel momento, la cliente non era stata in alcun modo informata sull’andamento dell’investimento (act. PP parte 2, dossier 10, doc. 10.3, risposte 35-37). L’imputato le ha fornito spiegazioni soltanto dopo essere stato da lei contattato (act. PP parte 2, dossier 2, doc. 2.1.7) e ha sostenuto che la cliente avrebbe, ad ogni modo, potuto e dovuto monitorare autonomamente il conto e mantenersi così costantemente informata (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 35; dossier 9, doc. 9.1, risposte 34 e 41; H.1, n. 25). Tale tesi è tuttavia smentita sia dalla corrispondenza intercorsa con G._____ (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 35, pag. 16; dossier 10, doc. 10.3, risposta 25) che dalle successive ammissioni dello stesso imputato (act. TR 24.1 pag. 4 risposta 8, pag. 8, risposta 44; H.1, n. 63), le quali confermano l’impossibilità per la cliente di accedere al conto. In ogni caso, considerata la complessità tecnica delle operazioni e delle modalità di accesso alla piattaforma, non era ragionevole attendersi che la cliente, priva di competenze specifiche, fosse in grado di seguire autonomamente l’andamento degli investimenti (act. H.3, n. 62). È emblematica, al riguardo, la complessa descrizione delle procedure di accesso fornita dall’imputato stesso durante l’interrogatorio dinnanzi alla Procura pubblica del 12 dicembre 2019 (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.3, risposta 3 e pag. 41 segg.). L’omessa informazione ha impedito alla cliente di esercitare consapevolmente i propri diritti e di intervenire tempestivamente per contenere le perdite, contribuendo in modo determinante al prodursi del danno patrimoniale. Qualora la cliente fosse stata informata in modo tempestivo e completo circa l’andamento negativo dell’investimento e delle perdite progressivamente maturate, avrebbe infatti molto verosimilmente adottato misure idonee a contenerle, segnatamente procedendo al disinvestimento del capitale, come peraltro l’imputato le rimprovera di aver fatto successivamente (act. PP parte 2, dossier 10, doc. 10.3, risposta 36). A prescindere dalla questione a sapere se l’“opzione interattiva” prevista contrattualmente sia da interpretare nel senso che ogni singola decisione d’investimento avrebbe dovuto essere presa con il consenso della cliente, l’imputato era comunque tenuto ad informarla tempestivamente in merito ad eventi rilevanti relativi alla gestione, quali la presenza di perdite rilevanti in virtù dell’art. 10 del contratto (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 6.1, pag. 14), nonché degli artt. 23 cpv. 2 e 24 del Codice deontologico PolyReg (act. B.0 consid. 3.12). L’imputato sostiene che la perdita del capitale non sarebbe ad ogni modo riconducibile al suo comportamento, bensì a quello della cliente stessa, la quale avrebbe disinvestito anticipatamente il capitale rispetto alla scadenza contrattuale (act. H.2 n. 9-12, 50 segg.; H.5 n.

14). Dalla perizia redatta dal Dr. K._____ il 31 ottobre 2024 – acquisita agli atti in seconda istanza quale complemento di prova ai sensi dell’art. 349 CPP in combinato disposto con l’art. 405 CPP (act. D.13; F.1) – emerge, in primo luogo, che la strategia d’investimento concretamente adottata dall’imputato era caratterizzata da un’elevata esposizione a strumenti finanziari a leva, in particolare futures e opzioni nonché, sebbene in misura minore, in azioni e obbligazioni e operazioni di cambio valuta (act. D.37, pag. 15). In secondo luogo, la gestione si è contraddistinta per un’intensa attività di trading a breve termine, con frequenti operazioni di acquisto e vendita anche infragiornaliere (il cosiddetto day trading), finalizzate a sfruttare le oscillazioni di mercato piuttosto che a realizzare investimenti di medio-lungo periodo. In terzo luogo, nel corso del mandato la strategia ha progressivamente subito un’evoluzione, da investimenti in azioni e fondi verso un utilizzo pressoché esclusivo di prodotti derivati a leva, con conseguente incremento del rischio dell’investimento (act. D.37, pag. 15-18). Il perito ha, infine, concluso che le perdite erano riconducibili principalmente all’insuccesso della strategia d’investimento su E-Mini S&P 500 Futures, caratterizzata da frequenti operazioni di acquisto e vendita, che hanno altresì generato commissioni rilevanti (act. D.37, pag. 33 e 34). Egli ha invece escluso che, nel caso delle opzioni, attendere la scadenza avrebbe consentito di evitare perdite, non essendo possibile individuare con certezza il momento ottimale di uscita dal mercato. A tal proposito, egli ha in particolare chiarito che, una volta che un’opzione si trova in perdita, il suo valore può continuare a diminuire fino alla scadenza, anche in ragione della progressiva diminuzione del valore temporale: qualora l’opzione risulti in perdita alla scadenza, essa decade senza valore. È dunque possibile escludere che il semplice decorso temporale offrisse garanzie di recupero, potendo anzi determinare un aggravamento delle perdite (act. D.37, pag. 37; H.7 ad n. 277-283). Non può neppure essere ritenuta fondata la tesi dell’imputato secondo cui un investimento in opzioni sarebbe equiparabile, quanto a rischio, a un investimento in azioni (act. H.2 pag. 3; H.6, pag. 3 e 4). Il perito ha infatti chiarito che gli strumenti derivati a leva, per loro natura, comportano risultati – sia in termini di utili sia di perdite – sensibilmente amplificati rispetto al capitale investito, con conseguente elevato grado di rischio: mentre, nel caso delle opzioni acquistate, la perdita può estendersi all’intero importo impiegato, per le posizioni vendute le perdite possono eccedere il capitale iniziale. Le operazioni su strumenti a leva, quali futures, esponevano pertanto a perdite potenzialmente anche multiple rispetto al capitale investito. Egli ha dunque qualificato il rischio degli investimenti come molto elevato, trattandosi di strumenti appartenenti alle classi di rischio più alte (act. D.37, pag. 19; H.7 n. 82 segg.). Parimenti infondata è l’affermazione secondo cui il capitale investito fosse integralmente protetto (act. H.3, n. 9), o quantomeno garantito nella misura del 70% (act. H.7 n. 451 segg.). Il perito ha accertato la presenza di strategie di copertura parziale delle posizioni, in particolare mediante l’impiego di opzioni, le quali hanno consentito di attenuare le perdite in ragione dell’evoluzione favorevole dei corsi fino alla chiusura delle posizioni (act. D.37, pag. 20-25). Egli ha, inoltre, rilevato la presenza di effetti positivi riconducibili a una certa diversificazione degli investimenti, nel senso che il capitale non era costantemente concentrato su un unico strumento finanziario ma distribuito tra diverse posizioni, con conseguente attenuazione dei rischi potenziali (act. D.37, pag. 26-28). Tuttavia, egli non ha riscontrato l’esistenza di forme idonee di copertura integrale del capitale investito (act. D.37, pag. 28, 41), quali, in particolare, strategie di tipo “protective put” o altre equivalenti, che saranno esaminate più nel dettaglio con riferimento agli ultimi due clienti (cfr. infra consid. 3.2.4.2). Da ultimo, non può essere seguito l’argomento secondo cui, avendo firmato il contratto, la cliente avrebbe accettato il contenuto e la strategia d’investimento ivi descritta (act. H.1, n. 29; H.2, n. 9). L’imputato aveva ciononostante l’obbligo di fornire alla cliente una consulenza riguardante la strategia d’investimento adottata e i rischi ad essa connessi. Pur emergendo seri dubbi circa il rispetto del dovere di diligenza nell’attuazione concreta della strategia di investimento, alla luce dell’entità delle perdite, delle contraddizioni dell’imputato in merito agli strumenti effettivamente utilizzati per i propri investimenti e dal carattere altamente speculativo delle operazioni – riconosciuto anche dal perito Dr. K._____ in sede di delucidazione orale della perizia del 25 novembre 2025 (act. H.1, n. 23, 26: H.3, n. 18; H.7 n. 25-27, 207-210, 215-216, 225-228) – la condanna non potrebbe essere fondata anche su tali elementi, poiché non contemplati nell’atto d’accusa (act. TR 1 ad 1.3). Essi devono nondimeno essere presi in considerazione dal Tribunale in quanto addotti quale tesi difensiva. È pertanto possibile concludere che l’omessa informazione circa l’andamento dell’investimento e le perdite progressivamente maturate ha impedito alla cliente di esercitare in modo consapevole i propri diritti di controllo e intervento sulla gestione del patrimonio. A fronte di perdite rilevanti e progressive, la cliente avrebbe molto verosimilmente adottato misure idonee a limitarle, segnatamente procedendo al disinvestimento del capitale. L’omissione informativa ha pertanto privato la cliente di tale possibilità, contribuendo in modo determinante al prodursi e all’aggravarsi del danno patrimoniale (act. H.1, n. 131 e 133).

3.2.1.4

Per quanto riguarda infine le commissioni presumibilmente indebitamente percepite dall’imputato, i giudici di prima istanza hanno ritenuto che il principio in dubio pro reo non avrebbe permesso una condanna dell’imputato sotto questo aspetto e, di conseguenza, pronunciato la sua assoluzione dall’accusa di amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 e 3 CP (act. B.0 consid. 6). Tale conclusione non può essere rimessa in discussione in virtù del divieto della reformatio in pejus, non essendo possibile in questa sede modificare la decisione a pregiudizio dell’imputato, atteso che l’impugnazione è stata proposta esclusivamente a suo favore. Lo stesso vale per la forma qualificata del reato di amministrazione infedele (act. B.0 consid. 7.1), la quale non viene pertanto esaminata; conclusione che è parimenti applicabile ai fatti riferiti agli altri clienti.

3.2.1.5

Sul piano soggettivo, l’imputato ha quantomeno agito con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Egli non poteva non prevedere che l’omessa e inadeguata informazione circa i rischi connessi alla strategia d’investimento, nonché l’omissione di aggiornare la cliente in merito all’effettivo andamento del conto e di impedirle di intervenire tempestivamente per contenere le perdite, potessero cagionarle un pregiudizio patrimoniale rilevante (act. PP parte 2, dossier 10, doc. 10.3, risposte 35-37). Pur essendo consapevole dell’elevato grado di rischio degli strumenti finanziari utilizzati – caratterizzati da un’elevata volatilità (act. D.37, pag. 19, act. H.7 n. 82 segg.) – l’imputato ha operato in modo sostanzialmente autonomo, omettendo di adottare le cautele che la situazione imponeva. In particolare, non ha informato la cliente in presenza di perdite rilevanti e non ha provveduto ad adeguare la gestione al suo effettivo profilo di rischio. In tal modo, egli non poteva non ritenere possibile il verificarsi di una perdita patrimoniale e, nonostante ciò, ne ha consapevolmente accettato l’eventualità (act. H.7 n. 451 segg.).

3.2.2.1

Con contratto del 14/21 aprile 2015, anche C._____, in qualità di mandante, ha concluso con la J._____ SA, quale mandatario, un contratto di gestione patrimoniale discrezionale per la gestione della totalità dei fondi depositati presso U._____. Il contenuto del contratto risulta sostanzialmente identico a quello sottoscritto da B._____ (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 9; dossier 3, doc. 3.1.4, pag. 48-56, 58-68; doc. 3.1.6; dossier 8, doc. 8.1, risposte 2 e 8; doc. 8.3, risposta 4). L’imputato ha rivestito, anche in questo caso, quale organo formale della società, una posizione di garante. La situazione, sia sul piano fattuale che giuridico, ricalca, per gli aspetti essenziali, quella già esaminata con riferimento a B._____ (cfr. supra consid. 3.2.1): l’imputato non ha mai incontrato personalmente il cliente, quest’ultimo ha intrattenuto contatti esclusivamente con G._____, nessuno ha definito congiuntamente al cliente, agente immobiliare privo di specifiche conoscenze finanziarie, il profilo di rischio e lo ha adeguatamente informato circa i rischi della strategia che sarebbe stata in seguito adottata, in violazione della cifra 2 del contratto (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 6.1; dossier 3, doc. 3.1.3, pag. 2; dossier 8, doc. 8.1, risposta 20; 8.2, pag. 14, risposta 11; dossier 10, doc. 10.1, risposte 15, 30 e 44; doc. 10.4, risposta 24). Il contratto – che non rispetta peraltro la forma prescritta dall’art. 5 cpv. 1 del Codice deontologico PolyReg in quanto privo della firma autografa del mandante – è anch’esso stato trasmesso al cliente già precompilato (act. PP parte 2, dossier 7, doc. 7.2; dossier 8, doc. 8.1, risposte 11, 15 e 18, pag. 17, risposta 4, doc. 8.2, pag. 11, risposta 1, pag. 15, risposta 16; dossier 10, doc. 10.1, risposte 9 e 16; doc. 10.4, risposte 30 segg.). Confrontato con tali risultanze, l’imputato è rimasto vago nelle proprie risposte, sostenendo di aver fornito la consulenza necessaria telefonicamente. Egli non ha tuttavia prodotto alcuna prova a sostegno di tale affermazione e non è stato in grado di ricordare con precisione se avesse incontrato il cliente in questione o un altro soggetto, che si è rivelato essere il terzo cliente, D._____ (act. PP parte 2, dossier 3, doc. 3.1.2; doc. 3.1.3; doc. 3.1.7; dossier 8, 8.1, risposta 32 e pag. 17, risposta 3, doc. 8.2, risposte 3 segg., 9 e 10; dossier 10, doc. 10.1, risposte 1 segg., 22 e 36; H.5, risposta 22).

3.2.2.2

La gestione successiva dell’investimento da parte dell’imputato è avvenuta, anche in questo caso, in modo sostanzialmente autonomo. Tra maggio 2015 e maggio 2016 il capitale investito di circa EUR 40'000.00 ha subito una perdita di quasi EUR 38'000.00, corrispondente a circa il 95% del totale (act. PP parte 2, dossier 3, doc. 3.1.6; dossier 8, dic. 8.1, risposte 22 e 25). Le considerazioni relative all’origine delle perdite, ai rischi connessi alla strategia d’investimento adottata (rispetto a quelli di un investimento in azioni), all’assenza di adeguate misure di protezione del capitale e all’obbligo di fornire al mandante una consulenza proattiva riferite alla situazione della prima cliente trovano applicazione anche con riguardo al secondo cliente (act. D.37, pag. 5, , 6, 29, 31, 32; H.7); è pertanto possibile rinviare integralmente a quanto esposto precedentemente in merito (cfr. supra consid. 3.2.1.3) tenuto conto che il Tribunale è tenuto a confrontarsi con le tesi difensive a prescindere dal contenuto dell’atto d’accusa. Ciò posto, rimango tuttavia riservate le seguenti particolarità riferite alla situazione di C._____. Il Dr. K._____ ha concluso che le perdite subite – maturate già nei primi due anni – sono riconducibili all’insuccesso della strategia d’investimento in opzioni E-Mini S&P Future, nonché agli elevati costi di commissione derivanti dai 1655 trades complessivamente eseguiti tra il 4 giugno 2015 e il 17 luglio 2024, per la maggior parte su opzioni (act. D.37, pag. 32). Alla luce delle circostanze, è ragionevole ritenere che, qualora egli fosse stato informato in modo tempestivo e completo dell’andamento negativo dell’investimento e delle perdite già maturate, avrebbe molto verosimilmente adottato misure atte a limitarle, segnatamente procedendo al disinvestimento del capitale. Dagli atti emerge infatti che, già in una fase in cui il patrimonio appariva significativamente ridotto, il cliente sollecitava, per il tramite di G._____, il recupero delle perdite e il successivo disinvestimento (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposte 26, 32 e 34). L’omessa informazione ha pertanto impedito al mandante di esercitare in modo effettivo i propri diritti e di intervenire tempestivamente, contribuendo in modo determinante al prodursi del danno patrimoniale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non era ragionevolmente possibile esigere che il cliente, pur disponendo – a differenza della prima cliente – dell’accesso alla piattaforma di U._____, avrebbe dovuto accedervi di propria iniziativa al fine di monitorare costantemente l’andamento dell’investimento ed eventualmente adottare misure volte a contenere le perdite (act. PP parte 2, dossier 10, 10.1, risposta 42). Ciò vale in particolare alla luce dell’assenza di specifiche competenze finanziarie in capo al cliente e della complessità della piattaforma (cfr. supra consid. 3.2.1.3). Le perdite subite risultano pertanto riconducibili al comportamento dell’imputato, sussistendo un nesso causale tra l’insufficiente informazione fornita, la gestione autonoma del patrimonio e il danno patrimoniale. Se il cliente fosse stato informato tempestivamente dell’andamento dell’investimento, quantomeno quando le perdite si avvicinavano al 30%, egli avrebbe molto verosimilmente disinvestito il capitale, limitando così l’entità del danno. Tale conclusione è confermata anche dal fatto che, non appena venuto a conoscenza della significativa riduzione del patrimonio, egli ha manifestato la volontà di recuperare le perdite e procedere al disinvestimento (act. PP parte 2, dossier 3, doc. 3.1.7).

3.2.2.3

Non può essere invece seguito il tribunale di prima istanza laddove sostiene che il cliente avrebbe impartito, nel novembre 2015, un limite vincolante del 50% alle perdite (act. B.0 consid. 3.10): dagli atti non emergono istruzioni precise idonee a modificare la strategia (act. PP parte 2, dossier 3, doc. 3.1.7), sebbene il cliente abbia sostenuto di aver fissato un tale limite (act. PP parte 2, dossier 3, doc. 3.1.7, 3.1.8, 3.1.13). Lo stesso ha infatti dichiarato che tra settembre e dicembre 2015, quando il capitale si era già dimezzato, chiedeva all’imputato, tramite G._____, di recuperare le perdite e di successivamente disinvestire il capitale (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposte 26, 32 e 34).

3.2.2.4

Sotto il profilo soggettivo, anche in questo caso l’imputato ha agito con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Egli ha innanzitutto omesso di informare adeguatamente il cliente, per poi gestire sostanzialmente in piena autonomia il capitale investito, in maniera assimilabile a quanto fatto con la prima cliente (cfr. supra consid. 3.2.1). Ritenuto che egli era consapevole dell’assenza di adeguate misure di protezione integrale del capitale investito (act. H.7 n. 451 segg.), non poteva non ritenere possibile che la strategia da lui perseguita avrebbe potuto condurre a una perdita quasi totale del capitale investito (act. H.2 pag. 3). Nonostante ciò, egli ha perseverato nell’attività di trading senza apportare correttivi né informare tempestivamente il cliente delle perdite rilevanti (act. PP parte 3, dossier 3, doc. 3.1, risposta 5), accettando in tal modo il rischio del verificarsi di un danno patrimoniale rilevante, poi effettivamente concretizzatosi, e privando nel contempo il cliente della possibilità di disinvestire tempestivamente il capitale per evitarlo.

3.2.3.1

Al più tardi nell’agosto 2015, anche D._____, quale mandante, ha concluso con la J._____ SA, quale mandatario, un contratto di gestione patrimoniale discrezionale per la gestione della totalità dei fondi depositati presso U._____ (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 1.10; dossier 4, doc. 4.1.6. 4.1.8; dossier 8, doc. 8.2, pag. 14, risposta 13). L’imputato, agendo in rappresentanza della società, rivestiva nuovamente una posizione di garante. L’allegato 1 al contratto, intitolato “profilo di rischio del cliente”, indica, con riferimento alla propensione al rischio, un grado “medio” di conoscenza degli strumenti finanziari, un’esperienza passata con strumenti e attività di risparmio gestito e l’obiettivo di una significativa rivalutazione del capitale nell’orizzonte temporale di riferimento. La tolleranza alle perdite è fissata ad oltre il 10% (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 1.10). Diversamente da quanto indicato nei contratti relativi ai primi due clienti, l’allegato 2, intitolato “profilo di investimento”, prevede l’opzione “crescita”, con orizzonte temporale di almeno cinque anni e un grado di rischio medio/alto, la quale prevede un limite massimo di investimenti alternativi in materie prime, prodotti strutturati e hedge fund fissato al 20%. Sono infine indicate delle “istruzioni speciali” che prevedono una “perdita massima annuale 15% del totale” (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 1.10; dossier 8, doc. 8.1, risposte 5 e 34, pag. 18, risposta 3; dossier 9, doc. 9.3, risposta 29; dossier 10, doc. 10.2, risposte 28, 30, 31, doc. 10.4, risposte 31 e 40 segg.).

3.2.3.2

Nella fase precontrattuale, D._____ è stato l’unico cliente ad aver incontrato personalmente l’imputato a Lugano il 24 luglio 2015. In tale occasione, alla presenza di G._____, sono stati discussi in termini generali l’investimento prospettato e i rischi ad esso connessi. A differenza degli altri clienti, egli ha quindi potuto rendersi conto della portata degli stessi (act. PP parte 2, dossier 1, doc. 1.10; dossier 8, doc. 8.1, risposta 7; doc. 8.2, risposte 17 e 18). I dettagli dell’operazione, così come la conclusione del contratto e dei relativi allegati, sono invece stati concordati per il tramite di G._____, con il quale è stato in particolare discusso l’inserimento dell’istruzione speciale di limitare le perdite annuali ad un massimo del 15%. Quest’ultimo ha infatti dichiarato di avere aggiunto personalmente la relativa clausola contrattuale, su richiesta e in presenza del cliente, verso la fine di luglio 2015 (act. PP parte 2, dossier 10, doc. 10.2, risposte 8, 15 e 17; doc. 10.4, risposte 40 segg.). L’imputato ha innanzitutto sostenuto che il contratto originale non prevedeva tale clausola e, secondariamente, di essere venuto a conoscenza dell’inserimento della stessa solamente nel tardo autunno o inverno 2015 (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.2, risposte 26 segg.; doc. TR 24.1 pag. 7, risposta 29; H.3, n. 30 segg.). Egli ha tuttavia omesso di produrre, come invece aveva inizialmente dichiarato di poter fare (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 4 e 13), il presunto contratto sottoscritto dalle parti privo di tale clausola (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.2, risposta 29). La conoscenza dell’esistenza della clausola deve in ogni caso essergli imputata, atteso che era tenuto ad istruire e sorvegliare il proprio intermediario conformemente all’art. 8 Codice deontologico PolyReg. Non giova all’imputato neppure sostenere che essa sarebbe contraddittoria rispetto al profilo di rischio indicato sul contratto (act. H.1, n. 18), poiché in quel caso sarebbe spettato comunque a lui chiarire al cliente eventuali incongruenze tra le diverse indicazioni.

3.2.3.3

Durante l’esecuzione del mandato, l’imputato ha operato in modo sostanzialmente autonomo – come avvenuto per i primi due clienti – senza informare il cliente delle perdite rilevanti, impedendogli di verificare il rispetto dell’istruzione speciale (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposte 15, 17; dossier 10, doc. 10.2, risposta 21). Dall’inizio della gestione nell’agosto 2015 al giugno 2016, ossia in meno di un anno, il patrimonio ha subito una perdita di circa EUR 33’700.00, corrispondente a circa il 96% del capitale investito, pari a circa EUR 35’000.00 (act. PP parte 2, dossier 4, doc. 4.1.8, 4.1.9; dossier 8, doc. 8.1, risposta 22, 27). Al 31 dicembre 2015, essa ammontava già a circa il 42%. Dalla perizia redatta dal Dr. K._____ il 31 ottobre 2024 è emerso che, nel periodo dal 18 agosto 2015 al 13 marzo 2018, opzioni e futures rappresentavano circa l’85% del portafoglio di D._____, in violazione del limite contrattuale del 20% (act. D.37, pag. 5). L’imputato ha confermato sia che i prodotti derivati, quali futures, opzioni e opzioni su futures, dovevano essere effettivamente considerati “investimenti alternativi” ai sensi dell’allegato 2 (act. PP parte 2, dossier 9, doc. 9.2, risposta 35), sia che il portafoglio del cliente era composto da tali prodotti finanziari (act. TR 24.1 pag. 3, risposta 7). L’origine delle perdite è stata ricondotta proprio all’insuccesso degli investimenti effettuati mediante tali strumenti finanziari, qualificati come altamente rischiosi (act. H.7 n. 25-27, 207-210, 215-216, 225-228). Ne consegue che l’imputato non solo ha violato il limite contrattuale del 20% relativo agli investimenti alternativi ma non ha neppure rispettato il limite massimo di perdita del 15% annuo. Le perdite hanno difatti ampiamente superato tale soglia, senza che l’imputato abbia adottato le misure necessarie per contenerle. In particolare, egli non ha proceduto né alla tempestiva chiusura delle posizioni aperte né ha ridotto l’esposizione agli strumenti finanziari ad elevata volatilità (act. H.7 n. 89 segg. e 118 segg.). Il mancato rispetto della clausola costituisce pertanto la causa diretta delle perdite subite, le quali sarebbe stato sicuramente inferiori. Non può infine essere dato seguito all’argomento dell’imputato secondo cui l’introduzione di un limite alle perdite non sarebbe stata concretamente attuabile (act. H.1, n. 20, 21). Il perito ha infatti espressamente confermato il contrario, precisando che ciò avrebbe però richiesto un monitoraggio quotidiano degli investimenti e, in caso di avvicinamento alla soglia massima di perdita, la chiusura tempestiva delle posizioni ancora aperte (act. H.7 n. 322-324). Le considerazioni riferite all’origine delle perdite, alla natura della strategia d’investimento adottata, all’assenza di adeguate misure di protezione del capitale e all’obbligo di consulenza proattiva del mandatario esposte in relazione ai primi due clienti trovano infine applicazione anche con riguardo al terzo cliente (act. D.37, pag. 5, 6, 29, 31, 32; H.7), sicché è possibile rinviare integralmente a quanto già esposto in merito alle tesi difensive dell’imputato (cfr. supra consid. 3.2.1.3), con le quali il Tribunale è tenuto a confrontarsi a prescindere dal contenuto dell’atto d’accusa. Il danno patrimoniale risulta pertanto riconducibile alla gestione autonoma del mandato e, in particolare, già al mancato rispetto dell’istruzione speciale volta a limitare le perdite annue al 15%, nonché all’omessa informazione sull’andamento dell’investimento, che ha impedito al cliente di intervenire tempestivamente per contenere le perdite.

3.2.3.4

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, l’imputato ha agito quantomeno con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Egli non poteva, anzitutto, ignorare la clausola contrattuale di limitazione delle perdite annue al 15%, né l’esistenza di un limite del 20% agli investimenti alternativi (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.1, risposta 4 e 13; dossier 9, doc. 9.2, risposta 29). In secondo luogo, non poteva non prevedere che la prosecuzione di una gestione autonoma, priva di adeguate misure di contenimento del rischio e di una ponderata selezione degli investimenti, avrebbe potuto comportare perdite eccedenti tale soglia, nonché l’inclusione di strumenti finanziari non consentiti. Ciononostante, egli ha perseverato nella propria attività (act. PP parte 2, dossier 8, doc. 8.2, risposta 25), accettando il rischio concreto di cagionare un danno patrimoniale rilevante al cliente.

3.2.4.1

Per quanto attiene agli ultimi due clienti, F._____ e E._____, al più tardi nel giugno 2017, anch’essi, quali mandanti, hanno concluso con la J._____ SA, quale mandatario, un contratto di gestione patrimoniale discrezionale per la gestione della totalità dei fondi depositati presso U._____ (act. PP parte 3, dossier 1, doc. 1.1.1, 1.1.3; doc. 3.1, risposte 1-5). L’imputato, agendo in rappresentanza della società, rivestiva anche in quest’ultimo caso una posizione di garante. Con riferimento alla struttura del portafoglio, è stato concordato un profilo di rischio “elevato”, con l’obiettivo di un incremento del patrimonio nel medio-lungo termine (3-5 anni) e con possibilità di utilizzare la leva finanziaria, senza limiti specifici quanto agli strumenti finanziari impiegabili. Per maggiori dettagli, il contratto rinvia all’allegato 1 (act. PP parte 3, dossier 1, doc. 1.1.1), intitolato “parte integrante del contratto di mandato di gestione patrimoniale – note esplicative della strategia di investimento”, il quale contiene, in particolare, la seguente clausola (act. PP parte 3, dossier 1, doc. 1.1.1): “Protezione del capitale:

100% protetto (al netto delle spese), a scadenza temporale concordata con l’investitore. La protezione avviene tramite l’acquisto di opzioni "protective put" presso il CBOE (Chicago Board Options Exchange)”. Questi ultimi sono definiti da U._____ quali una strategia di opzioni in cui una persona acquista l’opzione di vendita per un sottostante che è già in suo possesso. Il perito ha spiegato che l’obiettivo della stessa è quello di proteggersi da un calo del prezzo del sottostante (act. D.37, pag. 29). Dagli atti emerge che i clienti sono stati attratti proprio da tale prospettata protezione del capitale (act. PP parte 3, dossier 3, doc. 3.1, risposte 6, 9 e 17; TR 24.1 pag. 5, risposta 17).

3.2.4.2

Nella fase di esecuzione del mandato, tra giugno 2017 e luglio 2018, il portafoglio dei clienti ha subito una perdita di circa EUR 89’863.00, corrispondente a circa l’89% del capitale investito, pari a EUR 100’000.00 (act. PP parte 3, dossier 3, doc. 3.1, risposta 15). L’imputato ha ricondotto le perdite a eventi di mercato eccezionali, segnatamente un’improvvisa esplosione della volatilità nel 2018 che, a suo dire, avrebbe colpito anche investitori istituzionali (act. PP parte 3, dossier 3, doc. 3.1, risposta 16; B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9). Tali giustificazioni non trovano tuttavia risconto nelle risultanze peritali e sono state smentite anche oralmente dal perito in sede di delucidazione della perizia. Dalla perizia redatta dal Dr. K._____ il 31 ottobre 2024 emerge che l’imputato, tra il 2017 e il 2020, ha effettuato complessivamente 5'734 operazioni in futures e opzioni, concentrate in larga parte nei primi due anni di gestione (act. D.37, pag. 17). Nel primo anno di investimento, è stato registrato un costo per commissioni relativamente elevato per rapporto al capitale investito, pari a circa EUR 20'000.00, dovuto all’elevato numero di operazioni. Nel secondo anno, si è invece verificata una perdita di capitale di circa EUR 63'000.00 riconducibile all’insuccesso delle strategia di trading su E-Mini S&P 500 Futures (act. D.37, pag. 36). Nel terzo anno, è infine stato effettuato un prelievo di capitale di EUR 7'000.00. Al termine del 2020, il capitale residuo ammontava a soli EUR 31.14 (act. D.37, pag. 11, 15, 35). Le perdite sono riconducibili, anche con riferimento agli ultimi due clienti, sia all’insuccesso della strategia d’investimento adottata in autonomia dall’imputato che ai costi di commissione dovuti dall’elevato numero di operazioni di trading. Quanto alla prospettata protezione del capitale investito, confrontato in merito all’apparente contraddizione tra un profilo di rischio elevato e una protezione del capitale investito, l’imputato ha spiegato, in sede di interrogatorio dinnanzi alla Procura pubblica, che la protezione sarebbe stata realizzata mediante opzioni protettive con orizzonte temporale di 3-5 anni (act. PP parte 3, dossier 3, doc. 3.1, risposta 10). Il perito ha tuttavia rilevato che le operazioni effettuate dall’imputato soddisfano solo in parte, oppure non soddisfano affatto, la definizione di protective puts fornita da U._____ (act. D.37, pag. 41; act. H.7 n. 239-240, 435): in diversi casi, il cliente non deteneva il sottostante e le opzioni sono state alternativamente acquistate e vendute. In altri casi, anche se l’ordine cronologico dei trade (acquisto del sottostante seguito da operazioni su opzioni sul medesimo) corrispondeva parzialmente alla definizione, la copertura è stata realizzata mediante la vendita di opzioni call e non l’acquisto di opzioni put, con la conseguenza che la protezione si limitava al premio incassato e operava solamente in misura parziale (act. D.37, pag. 20, 21). Dall’analisi delle operazioni non è inoltre emersa, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato (act. H.1, n. 52, 59-62; H.3, n. 19, 61), l’adozione di ulteriori strategie di copertura idonee ad escludere il rischio di perdita mediante l’acquisto o la vendita di opzioni (act. D.37, pag. 41), indipendentemente dalla denominazione eventualmente a loro attribuita, che è stata oggetto di discussione in sede di delucidazione della perizia del 25 novembre 2025 (act. H.7 n. 401 segg.). Nonostante il carattere altamente rischioso dell’investimento in opzioni – confermato dal perito (act. D.37, pag. 17) – non risultano dunque essere state adottate misure di protezione atte a garantire integralmente il capitale investito. La strategia che l’imputato sosteneva di aver adottato nell’interesse dei clienti, fondata su una copertura totale, non sarebbe peraltro risultata, a dire del perito, neppure economicamente sostenibile, poiché avrebbe generato unicamente commissioni, senza possibilità di conseguire guadagni in assenza di rischi (act. H.7 n. 68-80, 258 segg.). Non può neppure essere condivisa l’affermazione dell’imputato secondo cui un investimento in azioni avrebbe presentato rischi analoghi a quelli in opzioni: il perito ha infatti precisato che, a differenza delle opzioni – per le quali sono possibili perdite superiori al capitale investito – le perdite attese negli investimenti azionari risultano normalmente inferiori al 30% (act. H.2 pag. 3; H.6, pag. 3 e 4; act. H.7 n. 82 segg.). Egli ha in seguito espressamente chiarito che gli investimenti effettuati dall’imputato erano “significativamente più rischiosi rispetto a quelli in azioni e obbligazioni” (act. D.37, pag. 20) e che, anche in questo caso, l’attesa della scadenza delle opzioni non avrebbe inoltre costituito una garanzia idonea ad evitare le perdite (act. D.37, pag. 37; H.7 ad n. 277-283). L’imputato contesta infine che il perito abbia effettuato un sufficiente controllo a campione (Stichprobe) delle operazioni effettuate dall’imputato, argomentando che, non avendole controllate nel loro insieme, non potrebbe escludere la presenza di protective puts (act. H.6, pag. 5). Dalla perizia e dalle successive delucidazioni emerge tuttavia che il perito ha analizzato l’intero elenco delle operazioni proprio allo scopo di verificare l’eventuale presenza di tali strategie, individuando per ciascuno strumento finanziario il primo acquisto registrato e controllando se fosse successivamente coperto mediante opzioni put sul medesimo sottostante (act. D.37, pag. 29). Non avendo riscontrato operazioni di questo tipo, egli ha concluso che nel portafoglio non erano state adottate simili strategie di copertura, precisando altresì che un’estensione dell’analisi alle sole opzioni vendute non avrebbe comunque potuto modificare tale conclusione (act. H.7 n. 329 segg.). Anche in quest’ultimo caso, gli elementi relativi all’adeguatezza della strategia d’investimento devono essere valuti dal Tribunale in risposta alle tesi difensivi dell’imputato, a prescindere dal contenuto dall’atto d’accusa. La gestione del mandato si è pertanto svolta in violazione degli obblighi legali, contrattuali e deontologici, in quanto l’imputato si è discostato dalla strategia contrattualmente promessa, che prevedeva una protezione integrale del capitale mediante l’adozione di specifiche strategie di copertura (protective puts), le quali non risultano essere state effettivamente implementate. Il danno patrimoniale è dunque già riconducibile al fatto che, in assenza delle misure di protezione previste contrattualmente, il capitale è rimasto integralmente esposto alla gestione autonoma dell’imputato e al rischio di mercato, potendo così subire una perdita come quella che si è verificata.

3.2.4.3

Sotto il profilo soggettivo, l’imputato ha agito per lo meno nella forma del dolo eventuale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 seconda frase CP. Egli ha indotto i clienti a conferire il mandato alla società da lui amministrata facendo leva sulla prospettata protezione del capitale, pur essendo consapevole che la strategia concretamente attuata – fondata quasi esclusivamente su operazioni in derivati ad alto rischio e caratterizzata da un numero estremamente elevato di transazioni – non prevedeva l’effettiva implementazione di tali meccanismi di copertura e non era quindi idonea a garantire una simile protezione, come egli stesso ha peraltro riconosciuto in sede di dibattimento di seconda istanza, facendo riferimento a una protezione limitata al 70% (act. H.7 n. 451 segg.). In tali circostanze, egli non poteva non ritenere possibile che tale impostazione comportasse un rischio concreto ed elevato di cagionare perdite sostanziali ai clienti. Nondimeno, egli ha proseguito nell’attuazione della propria strategia, senza informarli in modo chiaro e tempestivo dell’assenza di una protezione effettiva integrale del capitale e delle perdite subite, accettando così il rischio concreto che il patrimonio affidatogli risultasse completamente esposto e potesse subire perdite rilevanti, poi effettivamente verificatesi. Egli ha peraltro dimostrato una gestione palesemente lacunosa del mandato (act. PP parte 3, dossier 3, doc. 3.1, risposta 28) e ha perfino formulato promesse del tutto irrealistiche, arrivando a prospettare anche rendimenti del 680% nell’arco di 24 mesi (act. PP parte 3, dossier 1, doc. 1.1.8; dossier 3, doc. 3.1, risposta 37).

Dispositivo

3.3. Per questi motivi, l’imputato dev’essere ritenuto colpevole di amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP ai danni di B._____, C._____, D._____, F._____ e E._____. Una condanna per amministrazione infedele qualificata ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP è invece esclusa già in ragione del divieto della reformatio in pejus (act. B.0 consid. 7.1).

4.1.1. Secondo l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Il Tribunale federale ha ripetutamente esposto i principi della determinazione della pena ai sensi dell’art. 47 segg. CP (ex multis DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 217 consid. 3), ai quali si rimanda.

4.1.2. Per quanto riguarda la modalità di esecuzione della pena, l’art. 42 cpv. 1 CP prevede che il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente. La concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (DTF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.4). Il giudice deve valutare se il timore di recidiva basato sul reato commesso possa essere compensato dalle circostanze che impediscono che il reato precedente peggiori la prognosi. Ciò vale in particolare se il reato da giudicare non ha alcun nesso con il reato precedente o se le condizioni di vita del condannato sono cambiate in modo particolarmente positivo (DTF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_456/2023 del 10 luglio 2023 consid. 3.1; 6B_1171/2021 dell’11 gennaio 2023 consid. 2.2.1).

4.1.3. Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. L’art. 34 cpv. 2 CP prevede, inoltre, che l’aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.00 e al massimo a CHF 3'000.00. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

4.1.4. Giusta l’art. 42 cpv. 4 CPP oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CPP. Quest’ultimo prevede che se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di CHF 10'000.00 (cpv. 1). In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (cpv. 2). Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (cpv. 3). La multa può ammontare al massimo al 20% della sanzione complessiva, composta dalla pena principale condizionalmente sospesa unitamente alla multa (DTF 149 IV 321 consid. 1, in particolare 1.3.2). La pena e la multa devono infine essere proporzionate alla colpa (DTF 134 IV 1 consid. 4.5.2).

4.2. Nel caso in esame, a carico dell’imputato deve essere considerato che, per un periodo non trascurabile e con modalità sostanzialmente analoghe nei confronti di più clienti, egli ha gestito in modo sostanzialmente autonomo i conti affidatigli, discostandosi dagli obblighi legali, contrattuali e deontologici derivanti dai mandati di gestione patrimoniale. Tale modo di procedere ha esposto i clienti a operazioni con un grado di rischio elevato e ha comportato perdite patrimoniali di entità rilevante, verificatesi in tempi brevi e, in parte, in violazione evidente dei limiti contrattuali fissati. L’imputato ha omesso di istruire e sorvegliare il proprio intermediario, e non ha informato sufficientemente i clienti, impedendo loro di intervenire tempestivamente a tutela dei propri interessi. Nel corso del procedimento, egli ha manifestato un atteggiamento soltanto parzialmente autocritico, attribuendo la responsabilità delle perdite, da un lato, ai clienti stessi (act. TR 24.1, pag. 4, risposte 9 e 10; H.1, n. 63) e, dall’altro, alla volatilità del mercato (act. H.1, n. 131), giustificazioni che sono tuttavia state espressamente escluse dal perito. A ciò si aggiunge che le dichiarazioni rese sia durante la procedura preliminare che dinnanzi al tribunale di prima e seconda istanza non sono sempre risultate coerenti. A suo favore va invece rilevato, come già ritenuto dall’autorità inferiore, che non ha agito con dolo diretto, bensì con dolo eventuale: egli non ha perseguito quale scopo quello di causare delle perdite ai clienti o guadagnare mediante il cosiddetto “churning” (act. B.0 consid. 6). Depongono inoltre a suo favore l’assenza di precedenti penali di natura patrimoniale e il fatto che le iscrizioni a suo carico si limitano a infrazioni alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01; act. D.55). La pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da CHF 100.00 ciascuna fissata dall’autorità inferiore al limite massimo legale (act. H.0 consid. 7.3), non può tuttavia essere confermata. La multa aggiuntiva di CHF 3'500.00 ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CPP eccede infatti il limite del 20% della sanzione complessiva, atteso che la pena pecuniaria è già stabilita al massimo consentito. Ne consegue la necessità di ridurre il numero di aliquote giornaliere da 180 a 145, mantenendo l’importo di CHF 100.00, essendo lo stesso conforme alla situazione economica dell’imputato quale risulta dalla sua ultima dichiarazione fiscale ritenuta attendibile (act. D.59). Può per contro essere confermata, alla luce delle circostanze, la concessione della sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di tre anni, non apparendo necessaria l’esecuzione della pena per distogliere l’autore dal commettere nuovi reati. La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento colpevole della multa, fissata in 30 giorni, non può infine essere modificata – come invece sarebbe stato corretto fare, portandola a 35 giorni (CHF 3'500.00/CHF 100.00) – in ragione del divieto della reformatio in pejus.

4.3. L’imputato dev’essere punito con una pena pecuniaria di 145 aliquote giornaliere di CHF 100.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, e una multa di CHF 3'500.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni.

5.1. Giusta l’art. 426 cpv. 1 prima frase CPP l’imputato, in caso di condanna, sostiene le spese procedurali. Ritenuto che l’imputato è stato assolto in prima istanza dall’accusa di tentata truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP ai danni della H._____ AG e della I._____ AG, come pure dall’accusa di amministrazione infedele qualificata giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP ai danni di G._____ (cifre 1, 2 e 5 del dispositivo della decisione impugnata, act. B.0 pag. 27), le spese della procedura preliminare di CHF 26'394.90 sono poste a suo carico in ragione di CHF 19'796.20 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica dei Grigioni) in ragione di CHF 6'598.70.

5.2. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 5'000.00 sono poste – diversamente da quanto fatto dall’istanza inferiore (act. B.0 consid. 7.5 e pag. 28) – a carico dell’imputato in ragione di CHF 3’750.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) in ragione di CHF 1’250.00, secondo la medesima proporzione di ripartizione effettuata per le spese relative alla procedura preliminare, a prescindere dal fatto che abbia chiesto la motivazione della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 2 lett. a CPP).

5.3. L’imputato versa agli accusatori privati B._____, C._____ e D._____ l’importo complessivo di CHF 4'500.00 e agli accusatori privati F._____ e E._____ l’importo complessivo di CHF 3'000.00 a titolo d’indennità per la procedura di prima istanza (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).

6.1. Per quanto concerne invece la procedura d’appello, l’imputato sostiene di avere diritto alla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv.1 lett. b CPP, poiché privo dei mezzi finanziari necessari per assumere personalmente i costi della propria difesa, che ritiene necessaria al fine di tutelare i propri interessi (act. M.1). A suo dire, egli sarebbe pensionato e vivrebbe unicamente grazie a una rendita AVS mensile di CHF 533.00. L’imputato afferma di aver di fatto cessato la propria attività in seno alla J._____ SA e alla L._____ SA, società da lui amministrate. Il suo fabbisogno personale mensile ammonterebbe a CHF 2'792.50 e dichiara di non disporre di sostanza. A sostegno della propria domanda, egli produce la documentazione relativa alla rendita AVS, alla richiesta di prestazioni complementari e ai contributi INPS, nonché alle proprie spese correnti. Allega inoltre gli estratti del conto bancario della J._____ SA e dei suoi tre conti personali, rispettivamente presso la Banca M._____ e T._____ (in CHF e in EUR), come pure la dichiarazione fiscale 2023 (act. M.2.1).

6.2. Giusta l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP la direzione del procedimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Il diritto alla difesa d’ufficio in caso di indigenza discende direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e, con specifico riferimento al procedimento penale, dall’art. 6 par. 3 lett. c CEDU (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 23). L’imputato è da considerarsi indigente quando non è in grado di far fronte, con i propri mezzi – reddito e sostanza – alle spese procedurali senza intaccare il minimo vitale proprio e della sua famiglia (ex multis DTF 144 III 531 consid. 4.1). È determinante la situazione economica complessiva al momento dalla presentazione della domanda di difesa d’ufficio (DTF 135 I 221 consid. 5.1; sentenze del Tribunale federale 1B_549/2022 del 17 febbraio 2023 consid. 3.1; 1B_309/2021 del 3 settembre 2021 consid. 3.1). Spetta al richiedente rendere verosimile in modo completo la propria situazione reddituale e patrimoniale e, per quanto possibile, documentarla (DTF 135 I 221 consid. 5.1). Egli è tenuto a collaborare attivamente, fornendo indicazioni non solo sulla situazione attuale, ma anche su circostanze precedenti rilevanti ai fini della valutazione dell’indigenza (sentenza del Tribunale federale 1B_107/2018 del 30 aprile 2018 consid. 2.4). In difetto di una collaborazione sufficiente o di un’adeguata dimostrazione della propria situazione finanziaria, la domanda di difesa d’ufficio dev’essere respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 7B_487/2025 del 24 settembre 2025 consid. 4.3.1).

6.3. Nel caso in esame, l’imputato non è riuscito a rendere sufficientemente verosimile la propria indigenza ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP. In primo luogo, emerge una chiara sproporzione tra le entrate mensili dichiarate, che si limiterebbero a una rendita AVS di CHF 533.00 (act. H.8, n. 36; M.1, doc. 1) – eccetto la vendita di carabattole usate (act. H.8 n. 82) – e le uscite mensili, pari a CHF 2'792.50 (act. M.1). A fronte di tale differenza, l’imputato non fornisce alcuna spiegazione plausibile circa le modalità con cui egli provvedere al proprio sostentamento, né chiarisce l’origine delle risorse che gli permettono di coprire il proprio fabbisogno minimo dichiarato (act. H.8, n. 79 segg.). In secondo luogo, l’imputato ha indicato di rivestire unicamente funzioni di organo nelle società J._____ SA (unico membro del consiglio di amministrazione [in seguito: CdA]) e L._____ SA (unico membro del CdA, act. H.3, pag. 2; H.8, n. 50-58). Dal registro di commercio risulta invece che egli è stato amministratore unico (fino al 19 settembre 2019) della N._____ SA in liquidazione, (fino al 29 aprile 2025) della O._____ SA e (fino al 29 aprile 2025) della P._____ SA, come pure che sia attualmente direttore della Q._____ SA e membro del CdA con firma collettiva a due della R._____ SA (act. H.8, n. 63 segg.). Interpellato in merito ad eventuali ulteriori funzioni in altre società, egli ha inoltre ammesso di essere il direttore della J._____ Ltd, con sede a O.3._____ e ivi iscritta il 13 novembre 2023, la quale, a suo dire, non sarebbe tuttavia operativa (act. H.8, n. 441 segg.; H.8.1). Egli ha inoltre negato di percepire dei compensi da tali società. Appare tuttavia difficilmente credibile che egli svolga tali attività senza percepire alcunché. Confrontato in merito a tale circostanza, egli ha sostenuto di figurare tutt’ora a registro di commercio unicamente in quanto l’autorità competente per la tenuta del registro di commercio non accetterebbe facilmente la modifica dell’iscrizione nei casi in cui l’avente diritto economico non risulti reperibile (act. H.8, n. 526-528). Tale tesi non può tuttavia essere seguita, poiché, secondo l’art. 17 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORS; RS 221.411), la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza può essere notificata anche dalla persona interessata. In terzo luogo, le dichiarazioni rese dall’imputato in merito alla propria situazione finanziaria risultano contraddittorie e incomplete. Con riferimento ai versamenti di CHF 1'500.00, effettuato il 23 settembre 2025, e di CHF 1'600.00, eseguito il giorno successivo, a favore della L._____ SA, provenienti dal conto privato dell’imputato tramite l’ufficio postale di O.4._____, si osserva che pur dichiarando di non essere azionista della società, l’imputato ha nondimeno inserito la menzione “conferimento azionista” (act. M.1, doc. 17), utilizzando – a suo dire – fondi ricevuti da un terzo. Invece di procedere a un versamento diretto sul conto della L._____ SA presso la Banca S._____, presso la quale la società dispone di un conto, egli ha dapprima accreditato tali importi sul proprio conto privato, per poi trasferirli successivamente alla società. Tale modalità operativa appare atipica e difficilmente conciliabile con la versione fornita dall’imputato. A ciò si aggiunge il fatto che egli ha dichiarato di essersi rivolto a T._____ per mera comodità, sostenendo che il ricorso alla Banca S._____ sarebbe stato più “scomodo” (act. H.8, n. 424 segg.), sebbene quest’ultima disponga di una filiale anche a O.4._____, a pochi metri di distanza dall’ufficio postale. Egli ha inoltre inizialmente affermato di non avere debiti (act. H.3, pag. 2; H.8, n. 49), salvo poi ammettere successivamente l’esistenza di un mutuo nei confronti di una persona residente in Inghilterra (act. H.8, n. 333), la quale gli avrebbe trasferito delle somme di denaro per permettergli di far fronte ai propri fabbisogni (act. H.8, n. 337 e 338), senza tuttavia precisare l’ammontare, la natura e le modalità di restituzione (act. H.8, n. 339 segg.). A tal proposito, dagli atti emergono ripetuti addebiti, tra il 20 maggio e il 3 luglio 2025, per un importo complessivo di CHF 39'800.00, a favore di un soggetto terzo, con causali di natura poco comprensibile (“Britannia”), la cui finalità rimane oscura (act. H.8, n. 331 segg.; M.1, doc. 17). Ulteriori elementi sollevano dubbi sulla completezza e l’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato. In particolare, nella dichiarazione fiscale 2023 non figurano indicazioni sui conti bancari detenuti (act. M.2.1), sebbene dagli atti emergano diversi conti bancari a lui intestati (act. M.1; H.8, 255 segg.). Dagli estratti conto emergono altresì versamenti in contanti a partire 2 maggio 2025, per un importo complessivo di CHF 42'730.00 (act. M.1, doc. 18), in parte successivi al decesso della madre, dalla quale secondo l’imputato perverrebbero tali soldi, senza che ne sia stata fornita una giustificazione convincente (act. H.8, n. 304 segg.). Alla luce di tali incongruenze, omissioni e contraddizioni, non è possibile ritenere che l’imputato abbia adempiuto al proprio obbligo di collaborazione né che abbia dimostrato in modo sufficientemente completo e trasparente la propria reale situazione reddituale e patrimoniale. Ne consegue che la condizione di indigenza invocata non può essere ritenuta comprovata.

6.4. La domanda di nomina di un difensore d’ufficio del 20 novembre 2025 per la procedura di appello dev’essere pertanto respinta.

7.1. La tassa di giustizia relativa alla procedura d’appello è fissata in CHF 8'000.00 (art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]). Le spese della procedura d’appello di CHF 20’107.20 (tassa di giustizia CHF 8'000.00, disborsi CHF 12'107.20) sono poste interamente a carico dell’imputato (art. 428 cpv. 1 CPP).

7.2. L’imputato versa agli accusatori privati B._____, C._____ e D._____ l’importo di CHF 375.00 relativo alle prestazioni effettuate dall’avv. Francesco Barletta il 29 gennaio 2024 in relazione all’appello (act. G.1; art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP). Non si riconoscono ulteriori indennità non essendosi gli accusatori privati presentati al dibattimento d’appello (art. 433 cpv. 2 CPP).

Il Tribunale d’appello pronuncia:

Si constata il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale regionale Moesa del 1° dicembre 2022 (n. d’incarto 515.21.12) come segue:

“1. A._____ è prosciolto dall’accusa di tentata truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP ai danni della H._____ AG.

2. A._____ è prosciolto dall’accusa di tentata truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP ai danni della I._____ AG.

[…]

5. A._____ è prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele qualificata giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP in unione all’art. 158 cifra 1 cpv. 3 ai danni di G._____.

[…]

10. Le pretese civili degli accusatori privati B._____, C._____, D._____, F._____, E._____ e G._____ sono rinviate al foro civile.

11. Il fascicolo clienti B._____ e C._____ sequestrato con decisione della Procura pubblica dei Grigioni del 12 luglio 2021 è confiscato e rimane formalmente agli atti quale act. II.1.6.1.

[…]”

2. A._____ è ritenuto colpevole di amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP ai danni di B._____, C._____, D._____, F._____ e E._____.

3. A._____ è punito con una pena pecuniaria di 145 aliquote giornaliere di CHF 100.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni.

4. A._____ è condannato al pagamento di una multa di CHF 3'500.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 30 giorni.

5. Le spese della procedura preliminare di CHF 26'394.90 sono poste a carico di A._____ in ragione di CHF 19'796.20 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica dei Grigioni) in ragione di CHF 6'598.70.

6. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 5'000.00 sono poste a carico di A._____ in ragione di CHF 3’750.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) in ragione di CHF 1’250.00.

7. A._____ versa agli accusatori privati B._____, C._____ e D._____ l’importo complessivo di CHF 4'500.00 e agli accusatori privati F._____ e E._____ l’importo complessivo di CHF 3'000.00 a titolo d’indennità per la procedura di prima istanza.

8. La domanda di nomina di un difensore d’ufficio del 20 novembre 2025 per la procedura di appello è respinta.

9. Le spese della procedura d’appello di CHF 20’107.20 (tassa di giustizia CHF 8'000.00, disborsi CHF 12'107.20) sono poste a carico di A._____.

10. A._____ versa agli accusatori privati B._____, C._____ e D._____ l’importo complessivo di CHF 375.00 a titolo di indennità per la procedura di appello. Non si riconoscono ulteriori indennità.

11. [Rimedi giuridici]

12. [Comunicazioni]

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Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP

Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP

Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP

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BGE 122 IV 279ATF 122 IV 279DTF 122 IV 279

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Art. 29 StGBart. 29 CPart. 29 CP

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6B_986/2023

6B_1248/2022

6B_604/2022

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SK.2020.27

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Art. 9 StPOart. 9 CPPart. 9 CPP

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Art. 158 Satzung des Europaratesart. 158 Statut du Conseil de l’Europeart. 158 3

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6B_456/2023

6B_1171/2021

Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP

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Art. 42 StPOart. 42 CPPart. 42 CPP

Art. 106 StPOart. 106 CPPart. 106 CPP

BGE 149 IV 321ATF 149 IV 321DTF 149 IV 321

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Art. 42 StPOart. 42 CPPart. 42 CPP

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7B_487/2025

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