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Decisione

SR2 2025 29

KES Fürsorgerische Unterbringung

3 settembre 2025Italiano4 min

Atto impugnato decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni dell'11 dicembre 2024, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 645-2024-182)

Source gr.ch

Decreto del 22 agosto 2025

comunicato il 27 agosto 2025

Fatti

N. d'incarto SR2 25 29

Istanza Seconda Camera penale

Composizione Richter-Baldassarre, presidente

Parti A._____

reclamante

patrocinata dall'avv. MLaw Gregory Keller

contro

Procura pubblica dei Grigioni

Rohanstrasse 5, 7001 Coira

resistente

Oggetto autorizzazione all'utilizzo di un reperto casuale

Atto impugnato decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni dell'11 dicembre 2024, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 645-2024-182)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con decisione dell'11 dicembre 2024 il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone dei Grigioni ha approvato, su istanza della Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) del 10 dicembre 2024, l'utilizzo dei reperti casuali emersi dalla sorveglianza effettuata nei confronti di B._____ (n. d'incarto 645-2024-42; VV.2024.1004) anche nel procedimento di A._____ (n. d'incarto 645-2024-182; VV.2024.1070; act. PP 1.26),

che in data 16 maggio 2025, la Procura pubblica ha consegnato brevi

manu a A._____ gli atti relativi alle misure di sorveglianza da essa disposte, inclusa la decisione dell'11 dicembre 2024 concernente l'autorizzazione all'utilizzo di un reperto casuale ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 CPP (act. B.2; act. PP 1.51),

che il 26 maggio 2025 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo avverso tale decisione, postulandone essenzialmente l'annullamento e chiedendo, in via principale, di ordinare alla Procura pubblica di distruggere immediatamente i reperti casuali riscontrati durante la sorveglianza a carico di B._____ (no. proc. 645-2024-42) dagli atti del procedimento nei confronti di A._____ (act. A.1),

che con osservazioni del 6 giugno 2025 la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità, nonché l'addossamento della tassa di giustizia alla reclamante (act. A.3),

Considerandi

che il 13 agosto 2025 la reclamante ha ritirato il reclamo, chiedendo al Tribunale d'appello di rinunciare alla riscossione di una tassa di giustizia o, quantomeno, di ridurla al minimo consentito (act. A.4) e precisando che il ritiro del reclamo non deve essere in alcun modo interpretato come riconoscimento o accettazione – diretto o indiretto, esplicito o implicito, parziale o completo – di accuse, colpa o responsabilità di alcun genere nel procedimento principale VV.2024.1070,

che la predetta dichiarazione costituisce un ritiro espresso, univoco e incondizionato del reclamo,

che a seguito di un simile ritiro incondizionato la procedura può essere stralciata dai ruoli a giudice unico (art. 9 cpv. 2, art. 17 cpv. 1 LOG [CSC 173.000]),

che il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo, poiché il ritiro mette direttamente fine alla controversia (cfr. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.3),

che giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, prima frase, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa,

che in virtù della seconda frase della precitata disposizione è segnatamente anche ritenuta soccombente la parte che ha ritirato il ricorso,

che ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OTGPP (CSC 350.210) in procedure di reclamo la tassa di giustizia è compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 5'000.00,

che in caso di ritiro di un rimedio giuridico la tassa di giustizia può essere ridotta a discrezione del tribunale (cfr. art. 7 cpv. 3 OTGPP; cfr. inoltre art. 11 cpv. 1 OTGPP),

che, considerato l'onere particolarmente esiguo della procedura in esame, si rinuncia, in via eccezionale, al prelievo di una tassa di giustizia (cfr. art. 11 cpv. 1 OTGPP),

che non si riconoscono indennità,

il Tribunale d'appello decreta:

Il reclamo è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

Si rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia.

Non si riconoscono indennità.

[Rimedi giuridici]

[Comunicazione a]

1.

/ 4

Art. 278 StPOart. 278 CPPart. 278 CPP

Art. 9 WFGart. 9 LOGart. 9 LPrA

Art. 17 WFGart. 17 LOGart. 17 LPrA

Art. 9 GOGart. 9 GOGart. 9 LOG

Art. 17 GOGart. 17 GOGart. 17 LOG

BGE 141 IV 269ATF 141 IV 269DTF 141 IV 269

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP