Lexipedia

Decisione

SR2 2025 74

Versicherungsleistungen nach IVG

1 luglio 2025Italiano8 min

Oggetto denuncia per guida in stato di inattitudine (complicità); reclamo per denegata giustizia

Source gr.ch

Decreto del 31 ottobre 2025

comunicato il 31 ottobre 2025

Fatti

N. d'incarto SR2 25 74

Istanza Seconda Camera penale

Composizione Righetti, presidente

Parti A._____

reclamante

patrocinata dall'avv. MLaw Gregory Keller

Procura pubblica dei Grigioni

Rohanstrasse 5, 7001 Chur

convenuta

Oggetto denuncia per guida in stato di inattitudine (complicità); reclamo per denegata giustizia

Atto impugnato comunicazione della Procura pubblica dei Grigioni del 29 settembre 2025, notificata il 29 settembre 2025 (n. d'incarto VV.2024.1070)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

il 24 aprile 2024 la Procura pubblica (di seguito: convenuta) ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di B._____, fra l’altro, per il reato di guida in stato di inattitudine giusta l’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr, a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 19 novembre 2023 a O.1._____,

il 28 agosto/3 settembre 2024 la convenuta ha emanato un decreto d’accusa anche nei confronti di A._____ (di seguito: reclamante) per elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida giusta l’art. 91a cpv. 1 LCStr, inosservanza dei doveri in caso d’incidente giusta l’art. 51 cpv. 2 LCStr in unione all’art. 92 cpv. 2 LCStr e infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 1 LCStr, a seguito del summenzionato incidente,

avverso il decreto d’accusa, il 10 settembre 2024, la reclamante ha sollevato opposizione,

con richiesta del 22 maggio 2025 nell’ambito del procedimento penale VV.2024.1070 dinanzi alla convenuta, la reclamante, oltre ad aver richiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova – fra l’altro l’accertamento della presenza di C._____ nel veicolo di B._____ – ha chiesto l’estensione del procedimento penale nei confronti di D._____, E._____, F._____, G._____ e C._____ per complicità in relazione al reato di guida in stato di inattitudine rimproverato a B._____,

in data 6 giugno 2025 la convenuta ha comunicato alla reclamante di respingere la richiesta probatoria relativa all’interrogatorio di D._____, E._____, F._____, G._____ in qualità di persone imputate. Inoltre, è stata respinta la richiesta di accertare la presenza di G._____ (recte C._____) nel veicolo condotto da B._____ al momento del sinistro. in questo senso, la convenuta ha rinunciato all’apertura di un procedimento penale nei confronti di dette persone,

il 22 settembre 2025 la reclamante, facendo riferimento all’istanza del 22 maggio 2025, ha chiesto alla convenuta di emettere una decisione formalmente corretta e impugnabile,

con comunicazione del 29 settembre 2025, la convenuta ha informato la reclamante che l’istanza probatoria del 22 maggio 2025 sarebbe stata respinta con decreto del 6 giugno 2025, il quale non sarebbe stato impugnabile,

in data 13 ottobre 2025 la reclamante ha presentato reclamo per denegata giustizia dinanzi al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni. A suo dire, in sostanza, la convenuta non avrebbe fatto una comunicazione formale in merito alle denunce sporte il 22 maggio 2025, ovvero mediante decreto di non luogo a procedere o decreto di abbandono,

giusta l’art. 318 cpv. 3 CPP, le comunicazioni relative alle istanze probatorie non sono impugnabili. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale (cpv. 2). Ne consegue che, per quanto concerne le istanze probatorie respinte dalla convenuta, la reclamante, nel caso concreto, non ha diritto alla rispettiva impugnazione (v. art. 394 lett. b CPP), che sarebbe in ogni caso tardiva,

per quanto riguarda la legittimazione all’impugnazione di decreti relativi all’evasione di denunce sporte – diritto di reclamo –, essa è un presupposto processuale per l'ammissibilità e il trattamento del reclamo, che va verificato d'ufficio,

ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 e 2 CPP risp. 322 cpv. 2 CPP in unione all’art. 382 cpv. 1 CPP, le parti possono presentare reclamo contro le decisioni di abbandono o di non luogo a procedere del ministero pubblico,

a mente dell'art. 104 cpv. 1 CPP sono parti, l'imputato (nel proprio procedimento), l’accusatore privato e il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso. Di conseguenza, per giustificare la legittimazione al reclamo per quanto concerne le denunce sporte, la reclamante non può invocare la qualità di parte ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 CPP,

l’art. 105 cpv. 1 lett. a CPP prevede, quali altri partecipanti al procedimento, il danneggiato. Se direttamente leso nei suoi diritti, egli fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi. Giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Nel caso concreto, a seguito dell’incidente stradale, la reclamante ha riportato unicamente dei danni materiali al veicolo. Considerata la giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo, rilevata la tipologia di reato oggetto di questo procedimento, alla reclamante va misconosciuta la qualità di danneggiata ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. a CPP in unione all’art. 115 cpv. 1 CPP (v. al riguardo DTF 138 IV 258 in particolare consid. 4.1 e 4.3),

nella misura in cui direttamente leso nei suoi diritti, anche il denunciante fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti (art. 105 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP). Secondo l’art. 301 cpv. 2 CPP, tuttavia, l’autorità di perseguimento penale, su richiesta, comunica al denunciante unicamente se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato – tale comunicazione è avvenuta mediante decreto del 6 giugno 2025 –, nella misura in cui questo non è né danneggiato né accusatore privato (cpv. 3),

la reclamante, in veste di mera denunciante, non è legittimata a interporre reclamo avverso decreti relativi all’evasione di denunce penali (v. decreto del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 53 del 1° ottobre 2019, con rimandi) e, dunque, il reclamo per denegata giustizia – che è un mero motivo di censura ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 lett. a CPP – del 13 ottobre 2025 è inammissibile,

Considerandi

la reclamante, ad ogni modo, non può appellarsi all’art. 105 CPP, potendo ella far valere i propri diritti a tutela dei suoi interessi direttamente nel procedimento penale aperto nei suoi confronti. Si sarebbe in presenza di un raggiro dell’art. 318 cpv. 3 CPP i.u. all’art. 394 lett. b CPP se, in casi come quello in esame, si riconoscesse la legittimazione della denunciante ad interporre reclamo,

ne consegue che, in definitiva, la notifica di un decreto (formale) di non luogo a procedere risp. di abbandono alla reclamante non era necessaria, motivo per il quale ella non è nemmeno legittimata ad interporre un reclamo (per denegata giustizia),

anche volendo ammettere a titolo ipotetico tale legittimazione, il reclamo sarebbe in ogni caso da ritenere tardivo, in quanto esso avrebbe dovuto essere presentato avverso il decreto del 6 giugno 2025, mediante il quale è stato comunicato alla reclamante che l’istruttoria non sarebbe stata estesa come da richiesta del 22 maggio 2025 e, pertanto, in modo concludente, che non sarebbero stati aperti ulteriori procedimenti penali,

giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di reclamo nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito,

considerato che il reclamo va ritenuto inammissibile, si giustifica di porre la tassa di giustizia di CHF 2'000.00 integralmente a carico della reclamante (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210]),

manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso in veste di giudice unico (art. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]).

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Il reclamo è inammissibile.

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 2'000.00 è posta a carico di A._____.

Non si riconoscono indennità.

[Rimedi giuridici]

[Comunicazioni]

1.

/ 6

Art. 91 SVGart. 91 LCRart. 91 LCStr

Art. 91a SVGart. 91a LCRart. 91a LCStr

Art. 51 SVGart. 51 LCRart. 51 LCStr

Art. 92 SVGart. 92 LCRart. 92 LCStr

Art. 31 SVGart. 31 LCRart. 31 LCStr

Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr

Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP

Art. 394 StPOart. 394 CPPart. 394 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP

Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP

Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP

Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP

BGE 138 IV 258ATF 138 IV 258DTF 138 IV 258

Art. 301 StPOart. 301 CPPart. 301 CPP

Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP

Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP

Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP

Art. 394 StPOart. 394 CPPart. 394 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP