SV1 2025 16
Invalidenversicherung
10 giugno 2025Italiano5 min
con istanza del 17 aprile 2025, A._____ presentava presso il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni formale opposizione avverso la decisione relativa alla rendita d'invalidità emanata il 18 marzo 2025 dall'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni. In sostanza, ella chiedeva che la decisione venisse rilasciata a suo nome e venisse notificata presso il suo indirizzo di domicilio, chiedendo, infine, anche il ripristino del termine di ricorso;
Source gr.ch
Sentenza del 14 maggio 2025
comunicata il 16 maggio 2025
Fatti
N. d'incarto SV1 25 16
Istanza Prima Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione Righetti, presidente
Zanolari Hasse, attuaria
Parti A._____
ricorrente
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI
convenuto
Oggetto rendita d'invalidità
Ritenuto in fatto e in diritto che:
con istanza del 17 aprile 2025, A._____ presentava presso il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni formale opposizione avverso la decisione relativa alla rendita d'invalidità emanata il 18 marzo 2025 dall'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni. In sostanza, ella chiedeva che la decisione venisse rilasciata a suo nome e venisse notificata presso il suo indirizzo di domicilio, chiedendo, infine, anche il ripristino del termine di ricorso;
la presidente supplente, con lettera del 22 aprile 2025, informava A._____ che la domanda di proroga del termine per presentare ricorso non poteva essere accolta e le comunicava che, entro la scadenza del termine di ricorso, sussiteva la possibilità di trasmettere un memoriale scritto consono ai presupposti formali;
come rettamente indicato nella lettera del 22 aprile 2025 – ciò che è riferito anche nella decisione del 18 marzo 2025 –, il termine per presentare ricorso di 30 giorni non può essere prorogato (artt. 60 e 40 cpv. 1 LPGA [RS 830.1]; cfr. anche art. 61 LPGA i.u. all'art. 9 cpv. 1 LGA);
ciò posto, considerate le ferie giudiziarie (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA), il termine per peresentare ricorso è venuto a scadere l'8 maggio 2025;
entro detto termine non è stato presentato un memoriale scritto che ossequiasse i presupposti di forma e, pertanto, non è giustificato entrare nel merito dell'istanza del 17 aprile 2025. Ne consegue che detta istanza è da ritenere manifestamente inammissibile;
ma anche qualora si volesse interpretare l'istanza del 17 aprile 2025 quale richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA, a questa non potrebbe essere dato seguito, in quanto non sarebbero dati i rispettivi presupposti. Infatti, il ripristino di un termine (scaduto) è legato all'esistenza di un ostacolo per il quale non vi è alcuna colpa di agire in modo tempestivo. Di conseguenza, la domanda di restituzione può essere accolta unicamente in caso di impossibilità oggettiva, di forza maggiore, di impossibilità personale non imputabile all'interessato o di ritardo scusabile nel rispetto del termine. Inoltre, la gravità dell'ostacolo deve essere tale da non consentire all'interessato di nominare e incaricare un rappresentante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 23 28 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.3.3 con rimandi alla giurisprudenza del Tribunale federale). Circostanze, queste, che non vengono sollevate e non sono nemmeno ravvisabili nel caso concreto. Al contrario, l'istante aveva ancora ca. due settimane di tempo dalla ricezione della lettera del 22 aprile 2025 per presentare un ricorso completo;
Considerandi
anche volendo entrare – per mero esercizio accademico – nel merito dell'istanza, essa andrebbe in ogni caso respinta. Infatti, nella fattispecie in rassegna, al contrario di quanto dichiarato da A._____, dall'atto di nomina emanato dall'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) il 24 aprile 2024 si evince che a B._____, in qualità di curatrice professionale della Regione C._____, è stata concessa la facoltà di accompagnare A._____ in pratiche di richieste pendenti o da inoltrare presso l'Assicurazione invalidità (lett. e). Se ne conclude che B._____ era legittimata a rappresentarla nella procedura AI. Ma altresì nella misura in cui vi fosse stato un vizio di forma relativo alla facoltà di rappresentanza, A._____ – da quanto si evince dagli atti procedurali – ne era venuta a conoscenza già in data 6 novembre 2024 e, per conseguenza, avrebbe dovuto agire tempestivamente e non attendere fino ad aprile 2025 per sollevare tale censura. Infine, se B._____ non fosse stata legittimata a rappresentarla, si sarebbe in presenza di un vizio anche per quanto riguarda l'obiezione del 9 dicembre 2024, che è un presupposto formale per il rilascio di una decisione che, successivamente, può essere impugnata dinanzi al Tribunale d'appello;
ne consegue che l'istanza, in ogni caso, sarebbe altresì manifestamente infondata;
questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di Giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile risp. infondata (art. 61 LPGA i.u.all'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA e all'art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]);
è giustificato prelevare una tassa di Stato di CHF 200.00, che viene posta a carico di A._____ (art. 61 lett. fbis LPGA i.c.c. art. 69 cpv. 1bis LAI);
all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni non spettano ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
L'istanza del 17 aprile 2025 è inammissibile.
Le spese processuali di CHF 200.00 sono poste a carico di A._____.
Non vengono assegnate spese ripetibili.
[rimedi giuridici]
[Comunicazione]
1.
/ 5
Art. 60e Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheitart. 60e Code Européen de Sécurité socialeart. 60e 4
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 9 VRGart. 9 VRGart. 9 LGA
Art. 38 ATSGart. 38 LPGAart. 38 LPGA
Art. 41 ATSGart. 41 LPGAart. 41 LPGA
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA
Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA
Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA