SV1 2025 2
Entscheide Obergericht
12 marzo 2025Italiano2 min
N. d'incarto SV1 25 2
Source gr.ch
Sentenza del 13 gennaio 2025
comunicata il
Fatti
N. d'incarto SV1 25 2
Istanza Prima Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione Righetti, giudice unico
Zanolari Hasse, attuaria
Parti A._____
ricorrente
patrocinata dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Keller
contro
B._____,
in rappresentanza dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI),
c/o IV-Stelle Graubünden
convenuta
Oggetto prestazioni AI
Considerandi
Considerato che:
il 23 dicembre 2024 B._____ ha trasmesso al Tribunale amministrativo dei Grigioni (dal 1° gennaio 2025 Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni) l'e-mail del 28 novembre 2024 dell'avv. Roberto A. Keller relativa a delle censure avverso la decisione del 13 novembre 2024 (prestazioni AI a favore di A._____) per competenza;
mediante disposizione ordinatoria del 7 gennaio 2025, l'infrascritto Giudice dell'istruzione chiedeva all'avv. Roberto A. Keller se tale e-mail fosse da considerare quale ricorso ai sensi dell'art. 56 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) i.u. all'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100);
in data 9 gennaio 2025 l'avv. Roberto A. Keller comunicava a questo Tribunale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non andava ritenuta quale ricorso, bensì come richiesta di rettifica del conteggio effettuato da parte di B._____;
per tale motivo si rileva che A._____ non ha mai avuto l'intenzione risp. non ha mai presentato un ricorso avverso la decisione del 13 novembre 2024. Non essendo dunque in presenza di un ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA i.u. all' art. 49 cpv. 2 LGA, non sono dati i presupposti processuali (ovvero la competenza del Tribunale d'appello) per entrare nel merito dell'istanza e, in questo senso, questa va ritenuta inammissibile;
l'incarto è rinviato a B._____ per competenza;
questa sentenza è emanata dal Presidente della camera in veste di giudice unico, siccome l'istanza è evidentemente inammissibile (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA);
è giustificato rinunciare al prelevamento di tasse e, rilevati gli elementi del caso concreto – segnatamente l'onere di lavoro dell'avv. Roberto A. Keller per comunicare a questo Tribunale che l'e-mail del 28 novembre 2024 non va ritenuta quale ricorso –, anche al versamento di ripetibili.
il giudice unico pronuncia:
L'istanza del 28 novembre 2024 è inammissibile.
Non vengono prelevate spese.
Non vengono assegnate spese ripetibili.
[Vie di diritto]
[Comunicazione]
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Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA