SV2 2026 14
Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden
21 marzo 2025Italiano4 min
con decisione del 23 ottobre 2025, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito convenuto), a seguito del mancato colloquio di consulenza, ha sospeso A._____ (di seguito ricorrente) dal diritto all’indennità per cinque giorni,
Source gr.ch
Sentenza del 10 aprile 2026
comunicata il 17 aprile 2026
Fatti
N. d'incarto SV2 26 14
Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione Righetti, presidente
Parti A._____
ricorrente
contro
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni
Ringstrasse 10, 7001 Coira
convenuto
Oggetto sospensione dal diritto all'indennità
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
con decisione del 23 ottobre 2025, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito convenuto), a seguito del mancato colloquio di consulenza, ha sospeso A._____ (di seguito ricorrente) dal diritto all’indennità per cinque giorni,
tale decisione, che è munita di rimedi giuridici, è stata consegnata al ricorrente il 25 ottobre 2025,
con missiva del 18 dicembre 2025, consegnata alla Posta Svizzera il 12 gennaio 2026 e pervenuta al convenuto il 13 gennaio 2026, il ricorrente ha presentato opposizione contro la summenzionata decisione,
con decisione del 4 febbraio 2026, il convenuto non è entrato nel merito dell’opposizione, in quanto ritenuta tardiva,
avverso tale decisione su opposizione, prima, con missiva non datata (timbro postale 16 febbraio 2026) e, successivamente, su ordine del Presidente della Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali, con missiva del 24 febbraio 2026, è stato presentato ricorso presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito Tribunale),
la decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 56 LPGA (RS 830.1) in unione con l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) e compete a questo Tribunale in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (v. art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI [RS 837.02]),
la legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA),
considerato il valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00 e, oltretutto, rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, è competente il Giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a e b LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA),
oggetto litigioso è unicamente il quesito atto a stabilire se l’opposizione datata 18 dicembre 2025 sia tempestiva o meno,
giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni, facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate,
Considerandi
per quanto riguarda la tempestività dell’opposizione giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 8 LGA), le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente,
è qui indiscusso che la decisione del 23 ottobre 2025 è stata consegnata al ricorrente il 25 ottobre 2025, motivo per il quale, considerato l’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine per presentare ricorso iniziava de lege lata il 26 ottobre 2025 e scadeva il 24 novembre 2025,
per conseguenza, l’opposizione sollevata con missiva del 18 dicembre 2025, consegnata alla Posta Svizzera unicamente il 12 gennaio 2026, è manifestamente tardiva,
dunque, il convenuto, a ragione, non è entrato nel merito dell’opposizione datata 18 dicembre 2025 a seguito di difetto dei presupposti processuali,
giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato,
nell'occorrenza, la LADI non prevede la riscossione di spese processuali e il ricorso qui in giudizio, ritenuto che è stato redatto da una persona inesperta del diritto, non può essere considerato né temerario né sconsiderato, cosicché al ricorrente non possono essere accollate spese,
non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non vengono prelevate spese.
Non vengono assegnate indennità.
[Rimedi giuridici]
[Comunicazione]
1.
/ 4
Art. 56 ATSGart. 56 LPGAart. 56 LPGA
Art. 1 AVIGart. 1 LACIart. 1 LADI
Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA
Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA
Art. 100 AVIGart. 100 LACIart. 100 LADI
Art. 128 AVIVart. 128 OACIart. 128 OADI
Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA
Art. 52 ATSGart. 52 LPGAart. 52 LPGA
Art. 39 ATSGart. 39 LPGAart. 39 LPGA
Art. 8 VRGart. 8 VRGart. 8 LGA
Art. 38 ATSGart. 38 LPGAart. 38 LPGA
Art. 1 AVIGart. 1 LACIart. 1 LADI
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA