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Decisione

U 2020 83

vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren

22 aprile 2021Italiano16 min

1. A._____ si è trasferita, apparentemente a dicembre 2019, nella casa "C._____" sulla particella n. 1428 Registro fondiario [RF] del Comune di B._____, che ha ereditato in comproprietà con la sorella dopo il decesso del padre avvenuto nel novembre 2018. Il fondo n. 1428 è ubicato al di fuori del paese di D._____ in zona agricola e forestale sovrapposte da una zona di protezione del paesaggio ed è racchiuso dal fondo di proprietà del Comune n. 1430. L'immobile è stato edificato negli anni 60. In favore del fondo 1428 e a carico del fondo n. 1430 vi è un diritto di servitù prediale di approvvigionamento d'acqua nonché di costruzione di un accesso (quest'ultimo con riserva di approvazione dell'associazione E._____). L'abitazione dispone di un proprio acquedotto nonché di un pozzo nero ed è allacciata alla rete elettrica. Essa è raggiungibile attraverso un sentiero di ca. 300 m che parte dal parcheggio accanto alla strada cantonale in riva al lago distante ca. 500 m dall'inizio del paese di D._____. La distanza dal centro del paese è di ca. 2 km.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

U 20 83

1a Camera

Giudice unico Racioppi

Attuario Paganini

SENTENZA

del 24 marzo 2021

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

patrocinata dall'avv. Fabrizio Visinoni,

ricorrente

contro

Comune di B._____,

patrocinato dall'avv. Michele Micheli,

convenuto

concernente domicilio

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____ si è trasferita, apparentemente a dicembre 2019, nella casa "C._____" sulla particella n. 1428 Registro fondiario [RF] del Comune di B._____, che ha ereditato in comproprietà con la sorella dopo il decesso del padre avvenuto nel novembre 2018. Il fondo n. 1428 è ubicato al di fuori del paese di D._____ in zona agricola e forestale sovrapposte da una zona di protezione del paesaggio ed è racchiuso dal fondo di proprietà del Comune n. 1430. L'immobile è stato edificato negli anni 60. In favore del fondo 1428 e a carico del fondo n. 1430 vi è un diritto di servitù prediale di approvvigionamento d'acqua nonché di costruzione di un accesso (quest'ultimo con riserva di approvazione dell'associazione E._____). L'abitazione dispone di un proprio acquedotto nonché di un pozzo nero ed è allacciata alla rete elettrica. Essa è raggiungibile attraverso un sentiero di ca. 300 m che parte dal parcheggio accanto alla strada cantonale in riva al lago distante ca. 500 m dall'inizio del paese di D._____. La distanza dal centro del paese è di ca. 2 km.

2. A febbraio 2020 A._____ si è rivolta all'Ufficio del controllo abitanti del Comune di B._____ al fine di annunciarsi quale domiciliata. Con lettere del 29 marzo 2020 e del 20 maggio 2020 ella ha ripresentato la sua richiesta di trasferimento di domicilio all'allora sindaca F._____.

3. Con decisione 17 giugno 2020 il Comune di B._____ ha respinto la richiesta di trasferimento di domicilio in Via G._____, D._____ (indirizzo corrispondente al fondo n. 1428 [n. d. a.]), adducendo sostanzialmente che il fondo n. 1428 non sarebbe allacciato alle infrastrutture comunali e non si troverebbe nemmeno nelle loro immediate vicinanze. Il Comune avrebbe il compito di offrire e garantire le infrastrutture comunali a tutti i domiciliati, per cui sarebbe irrilevante il fatto che il fondo abbia un proprio acquedotto e un pozzo nero e sia allacciato alla rete elettrica. Oltre a ciò, la residenza permanente aumenterebbe il rischio di ritrovarsi in situazioni spiacevoli e di disagi nell'approvvigionamento di beni di prima necessità, viste le abbondanti nevicate invernali a D._____ e dato che il sentiero d'accesso è percorribile soltanto a piedi.

4. Il 4 agosto 2020 A._____ si è trasferita (provvisoriamente) nell'abitazione dell'amica H._____ in Via I._____, D._____. A._____ ha annunciato la sua partenza al Comune di J._____ (TI) per il 31 luglio 2020, il quale le ha consegnato l'atto d'origine e ha comunicato al Comune di B._____ con lettera del 6 agosto 2020 il trasferimento presso suddetto indirizzo a partire dal 1. agosto 2020.

5. Il 14 agosto 2020 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni avverso la decisione 17 giugno 2020 chiedendone l'annullamento e postulando che al Comune venga imposto di iscriverla nel registro dei residenti quale domiciliata presso la C._____, particella n. 1428 RF del Comune di B._____. In sintesi, la ricorrente ha sostenuto che avrebbe tutte le intenzioni di stabilirsi durevolmente nell'abitazione di famiglia, che questa sarebbe adatta alla residenza permanente e che il Comune avrebbe dunque negato ingiustamente e senza base legale il suo trasferimento di domicilio.

6. Il 19 ottobre 2020 l'Ufficio del controllo abitanti del Comune di B._____ ha confermato alla ricorrente il suo domicilio dal 1. agosto 2020 nel Comune di B._____ in Via I._____, D._____.

7. Nella presa di posizione del 19 ottobre 2020 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile. Come motivazione il convenuto ha asserito, in particolare, che permettendo alla ricorrente di avere il domicilio sulla particella n. 1428 si creerebbe un precedente per cittadini che andrebbero ad abitare nei luoghi più remoti e inaccessibili della Valle, cosa che imporrebbe al Comune di sostenere costi sproporzionati. Di qui l'interesse pubblico a negare il domicilio alla ricorrente. A questo interesse pubblico di pianificazione andrebbero aggiunti gli interessi pubblici di sicurezza e ambientali. In particolare, l'immobile non sarebbe sufficientemente accessibile, per cui non sarebbero garantiti i servizi di soccorso e il recapito postale. Inoltre, la fresa da neve e la motocarriola utilizzati dalla ricorrente raggiungerebbero un livello di rumore non tollerabile. Non solo l'inquinamento fonico ma pure quello luminoso arrecherebbe danni agli animali. L'utilizzo della fresa da neve e della motocarriola sarebbe poi in contrasto con la Legge cantonale sulle foreste.

8. Nell'ulteriore scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti e hanno puntualizzato le proprie argomentazioni.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.1

Oggetto impugnato è la decisione di rifiuto nei confronti della ricorrente di trasferimento del suo domicilio sulla particella n. 1428 in Via G._____, D._____. Questo Tribunale è competente per il giudizio del ricorso contro questa decisione (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). I presupposti di forma e tempestività (cfr. art. 38 e 52 cpv. 1 LGA) sono adempiti.

1.2

Giusta l'art. 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Il convenuto eccepisce la legittimazione della ricorrente: essendosi ella trasferita presso Via I.________, D._____, e avendo il convenuto confermato questo indirizzo quale domicilio, alla ricorrente verrebbe a mancare un interesse fattuale e attuale all'impugnazione della succitata decisione. Questa obiezione non può essere accolta. In primo luogo, la conferma di domicilio è avvenuta dopo l'inoltro del ricorso; in secondo luogo, la ricorrente ha reso altamente plausibile che il suo soggiorno in Via I.________ a D._____ (come ospite di una sua amica) è soltanto temporaneo, finché, come da sua intenzione, le sarà concesso di prendere dimora nella casa sul fondo n. 1428 in Via G._____, D._____. È dunque palese la sua legittimazione a ricorrere. Di conseguenza, si entra nel merito del ricorso.

1.3

Non si entra nel merito dell'accusa del convenuto di violazione dell'obbligo di annuncio di arrivo previsto dall'art. 13 cpv. 5 della Legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti (Legge sui registri degli abitanti [LRAb; CSC 171.200]), poiché un'eventuale azione penale in tal senso non è oggetto della presente vertenza.

2.

Giusta l'art. 24 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Giusta l’art. 23 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del domicilio presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo, e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1 con rispettivi rinvii). I cittadini hanno il loro domicilio dove mantengono il centro delle loro relazioni personali (cfr. DTF 136 II 405 consid. 4.3, 127 V 237 consid. 1 con rinvii). Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale (sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 20 40 del 16 giugno 2020 consid. 2.2 con rinvii). Se una persona soggiorna in due (o più) luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita individuando tutti i fattori che potrebbero rilevarsi importanti; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti alla sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi (cfr. DTF 125 III 100 consid. 3; STF P.5/05 del 6 gennaio 2006 consid. 2)

3.

Nel caso di specie è fuori discussione che la ricorrente ha il suo domicilio nel Comune qui parte convenuta, dal momento che successivamente all'inoltro del ricorso lo stesso Comune ha emanato una rispettiva dichiarazione di domicilio il 19 ottobre 2020 (cfr. doc. 8 convenuto). La presente controversia si limita pertanto alla questione se la ricorrente può utilizzare l'abitazione sul fondo n. 1428 fuori zona edificabile quale residenza primaria. Va notato che un comune può emanare una decisione che constati l’esistenza o l’assenza del domicilio (cfr. STA U 20 40 del 16 giugno 2020 consid. 2.1 con rinvii a U 15 51 del 12 gennaio 2016 consid. 2 e U 17 16 del 27 marzo 2017 consid. 3a). Posto che il trasferimento di domicilio a D._____ è stato accettato dal convenuto, qui di seguito occorre soltanto analizzare se è adempito il requisito oggettivo per il domicilio, ovvero la possibilità di residenza sul fondo n. 1428, mentre il requisito soggettivo è pacifico. La ricorrente ha infatti innegabilmente degli stretti legami con il paese di D._____, sua figlia abita peraltro con la propria famiglia a K._____.

4.1

A motivazione del rifiuto alla ricorrente di risiedere nella suddetta abitazione, il convenuto avanza, per quanto conferenti, motivi di natura pianificatoria e di protezione ambientale. Indubbio è che l'abitazione in discussione può fungere da abitazione (anche primaria), siccome è stata utilizzata in tal senso per anni dal padre della ricorrente nonché come casa di vacanza. La ricorrente ha sufficientemente comprovato l'autonomia di detta abitazione dotata di acquedotto, pozzo nero e allacciamento elettrico. L'asserzione del convenuto circa l'assenza di un recapito postale è inconsistente, in quanto per il recapito della posta può p. es. essere affittata una cassetta della posta in paese. Il fatto che il fondo sia accessibile solamente attraverso un sentiero, non è certamente un motivo per negare la possibilità di residenza in questa abitazione. Il sopralluogo richiesto dal convenuto al fine di appurare la percorribilità del sentiero e con ciò l'accessibilità del fondo appare superfluo, dato che queste caratteristiche sono sufficientemente rilevabili dalle foto agli atti e dalle mappe online. Irrilevante è inoltre il fatto se la ricorrente abbia il diritto particolare di posteggiare (prolungatamente) la propria auto sui parcheggi in fondo al sentiero che conduce alla sua abitazione. Il possesso di un'automobile non è un requisito per poter prendere domicilio nel luogo discusso, siccome in capo al lago, in prossimità del summenzionato parcheggio e quindi nelle vicinanze dell'abitazione, vi è una fermata del bus. Per quanto si possa valutare l'urbanizzazione in questa sede in correlazione alla condizione oggettiva del domicilio, questa va ritenuta sufficiente. La discordia sul diritto di parcheggio non deve essere giudicata in questa sede. Inoltre, sempre per quanto si possa esaminare in questa sede l'abitazione in questione dal punto di vista di polizia edilizia risp. pianificatorio, risulta prima facie assodato che l'abitazione in questione gode di diritti acquisiti, essendo stata costruita sotto il diritto anteriore (art. 24c della Legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700], art. 41 seg. dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1]). A prima vista, non vi sono inoltre restrizioni di diritto pubblico contrapponentisi a un utilizzo quale abitazione primaria (cfr. estratto del registro fondiario [doc. 4 ricorrente]). La mera definizione dell'immobile quale "casa di vacanze" è ininfluente. Inoltre, al più tardi dal 1988 in avanti, i genitori della ricorrente hanno vissuto in questa casa. Pur ammettendo che il padre della ricorrente durante gli ultimi anni della sua vita non abbia dimorato ininterrottamente in questa abitazione ma alternatamente anche a L._____, in una valutazione sommaria va detto che suddetta casa è sempre stata destinata ad abitazione. Gli argomenti di natura pianificatoria risp. edilizia avanzati dalla ricorrente esulano dalla tematica del domicilio qui in esame. Benché l'impossibilità di raggiungere l'abitazione direttamente con veicoli di soccorso (ambulanza, pompieri, ecc.) e di polizia rappresenti evidentemente un problema, non basta per impedire alla ricorrente una dimora in questo luogo, soprattutto perché il rischio p. es. di un incendio vi sarebbe comunque – sebbene in misura più limitata – anche se l'abitazione venisse usata soltanto come casa di vacanza. Va poi ricordato che detta abitazione si trova appena al di fuori del paese di D._____ e che il sentiero che porta all'abitazione dalla strada cantonale non è significativamente lungo da impedire un tempestivo soccorso. Inoltre, in inverno la ricorrente mantiene libero l'accesso utilizzando una fresa da neve e le merci più pesanti vengono trasportate con una motocarriola. Sebbene, di fronte a questi incomodi, la scelta da parte della ricorrente (classe 1944) di vivere permanentemente in questa casa possa sembrare inusuale, non è dimostrata l'impossibilità oggettiva di stabilirvi il domicilio.

4.2

Per quanto il convenuto intenda limitare ai sensi dell'art. 36 Cost. la libertà di domicilio della ricorrente ancorata all'art. 24 cpv. 1 Cost., segnatamente per ragioni territoriali (interesse pubblico allo sviluppo centripeto degli insediamenti) e di tutela dell'ambiente (protezione fonica e degli animali), ci si limita a osservare che la garanzia dei diritti acquisiti va naturalmente anteposta ai propositi pianificatori – seppur meritevoli – del convenuto. Tantomeno è dato parlare di misure sproporzionate per eventuali interventi di soccorso. Certo, la relativa misura da attuare sarebbe verosimilmente più dispendiosa di altre visto il tragitto da percorrere a piedi, ma non a tal punto da giustificare il rifiuto del domicilio. Si rammenta oltretutto che il convenuto non nega la possibilità di utilizzo del rispettivo immobile quale abitazione secondaria. Non sono perciò pertinenti le obiezioni circa la presunta violazione delle norme sulle emissioni foniche, dacché l'impiego maggiorato della fresa da neve e della motocarriola dovuto alla residenza non appare certo tale da pregiudicare l'integrità della fauna. Lo stesso dicasi per il maggiorato inquinamento luminoso. Per le stesse ragioni, è parimenti infondata la conclusione del convenuto secondo cui l'uso intensificato della motocarriola e della fresa da neve andrebbe interdetto perché contrario all'art. 34 cpv. 1 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC 920.100). Anche il fatto che la particella sia sovrapposta da una zona di protezione del paesaggio non ostacola il lecito esercizio dei diritti derivanti dalla garanzia del possesso. Si osserva poi che l'abitazione non si trova in zona di pericolo. Infine, nemmeno i costi per il servizio di cura a domicilio in caso di necessità o per eventuali altri servizi (quali la lettura del contatore o la consegna di precetti esecutivi) che il convenuto è eventualmente tenuto a prestare prevalgono sul diritto di dimorare nella rispettiva abitazione. Peraltro si tratta soltanto di costi ipotetici o di costi per i quali non sono escluse a priori soluzioni di contenimento.

4.3

Non si può poi condividere i timori del convenuto secondo cui il presente caso potrebbe creare un precedente per i casi in cui i cacciatori intendono trasferire il proprio domicilio nelle loro baite sui monti. Questo Tribunale ha già avuto occasione di giudicare delle controversie dove una persona intendeva stabilire il proprio domicilio fuori della zona edificabile. In tale contesto, sono state sì considerate anche le peculiarità della rispettiva abitazione, ma ciò a sostegno della determinazione del centro delle relazioni personali (cfr. ad es. STA U 15 51 del 12 gennaio 2016; cfr. anche STA U 20 3 del 23 febbraio 2021). Qui invece non si tratta di ponderare il centro degli interessi tra più luoghi dove una persona intrattiene delle relazioni personali. Il domicilio non può essere negato con l'argomento che l'abitazione, posta la sua idoneità quale residenza primaria, si trova fuori della zona edificabile. Tantomeno viene creato un precedente per i casi di famiglie con l'eventuale obbligo del Comune di trasporto dei bambini fino a scuola o per quelli con costi pubblici di trasporto di salme. Questi argomenti del convenuto sono speculativi e non vanno approfonditi. In conclusione, non si ravvisano validi motivi per negare alla ricorrente l'elezione di domicilio presso il fondo n. 1428.

5.

Dacché le obiezioni sollevate dal convenuto si rivelano in toto chiaramente infondate, il ricorso appare manifestamente motivato, per cui questa decisione può essere emanata dal giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b LGA).

6.

In accoglimento del ricorso la decisione 17 giugno 2020 del convenuto è cassata e al convenuto è ordinato di iscrivere la ricorrente quale domiciliata presso il fondo n. 1428.

7.

L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese procedurali di CHF 2'500.00 al soccombente convenuto (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Il convenuto deve inoltre rifondere alla ricorrente le necessarie spese di patrocinio (cfr. art. 78 cpv. 1 LGA). Siccome il patrocinatore della ricorrente non ha inoltrato una nota d'onorario, le ripetibili vengono fissate d'ufficio a un importo forfettario pari a CHF 3'000.00.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è accolto. Il Comune di B._____ è tenuto a iscrivere A._____ nel registro dei residenti quale domiciliata presso l'indirizzo C._____ (particella n. 1428 RF del Comune di B._____), Strada G._____, D._____.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

2'500.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

230.00

totale

CHF

2'730.00

Tali spese sono poste a carico del Comune di B._____.

3. Il Comune di B._____ deve rifondere ad A._____ CHF 3'000.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazioni]

Art. 38e Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Italien über die gegenseitige Anerkennung und den Umtausch von Führerausweisenart. 38e Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduireart. 38e 5

Art. 38e Statuten des Internationale Sekretariats für Freiwilligendienst (ISVS)art. 38e Statuts du Secrétariat international du service volontaire (ISVS)art. 38e 5

Art. 38e Briefwechsel vom 10. März 1955 zwischen der Schweiz und der Meteorologischen Weltorganisation über das rechtliche Statut dieser Organisation in der Schweizart. 38e Echange de lettres du 10 mars 1955 entre la Suisse et l’Organisation Météorologique Mondiale concernant le statut juridique en Suisse de cette Organisationart. 38e 5

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

BGE 137 II 122ATF 137 II 122DTF 137 II 122

BGE 134 V 236ATF 134 V 236DTF 134 V 236

BGE 133 V 309ATF 133 V 309DTF 133 V 309

BGE 136 II 405ATF 136 II 405DTF 136 II 405

BGE 127 V 237ATF 127 V 237DTF 127 V 237

BGE 125 III 100ATF 125 III 100DTF 125 III 100

Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA