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Decisione

U 2021 68

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10 novembre 2021Italiano15 min

1. A._____, classe 1962, si è trasferito nel Comune di B._____ dal Comune di C._____ per il 1° aprile 2019. L'11 aprile 2019 ha fatto richiesta di assistenza pubblica al Comune di B._____ a partire dal 1. maggio 2019. A._____ ha una formazione di capostazione e ha lavorato nel marketing e come fotografo risp. libero professionista, per alcuni anni anche all'estero (Stati Uniti).

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

U 21 68

2a Camera

Giudice unico Racioppi

Attuario Paganini

SENTENZA

del 10 novembre 2021

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrente

contro

Comune di B._____,

patrocinato dall'avv. Stefania Vecellio,

convenuto

concernente assistenza sociale

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____, classe 1962, si è trasferito nel Comune di B._____ dal Comune di C._____ per il 1° aprile 2019. L'11 aprile 2019 ha fatto richiesta di assistenza pubblica al Comune di B._____ a partire dal 1. maggio 2019. A._____ ha una formazione di capostazione e ha lavorato nel marketing e come fotografo risp. libero professionista, per alcuni anni anche all'estero (Stati Uniti).

2. Con decisione del 27 maggio 2019 il Comune ha accolto la richiesta per il periodo dal 1. maggio 2019 al 31 ottobre 2019. Quale condizione per l'ottenimento dell'assistenza pubblica si stabiliva che A._____ avrebbe dovuto cercare un'occupazione e consegnare mensilmente il relativo formulario. Inoltre, quale ulteriore condizione si decretava che, in base alla necessità e se richiesto, egli avrebbe dovuto essere disposto a lavorare per il Comune o per un altro ente definito di comune accordo.

3. Con lettera del 14 ottobre 2019 il Servizio sociale D._____ ha chiesto a nome di A._____ l'assistenza pubblica a partire dal 1. novembre 2019. Nella lettera detto servizio osservava che A._____ avrebbe coltivato 123 piante di canapa e che questa attività avrebbe potuto renderlo indipendente dall'assistenza. Si chiedeva pertanto di poter discutere la situazione in un incontro con il Comune.

4. Il 16 ottobre 2019 il Comune ha accettato di prolungare l'assistenza pubblica a partire da novembre 2019.

5. In data 17 marzo 2020 il Servizio sociale D._____ ha chiesto a nome di A._____ un ulteriore rinnovo dell'assistenza pubblica a partire dal 1. aprile 2020.

6. Con decisione del 30 giugno 2020 il Comune ha rilevato in particolare che A._____ non aveva mai presentato una ricerca di lavoro, si era rifiutato di lavorare per il Comune e non sarebbe stato in grado di rendersi indipendente dall'assistenza pubblica attraverso un'attività propria. Il Comune gli ha dunque prospettato il rilascio di una decisione con riduzione del 20 % sul forfait di mantenimento. A A._____ è stato fissato un termine di 15 giorni per prendere posizione. Egli non ha però inoltrato alcuna osservazione.

7. Con decisione dell'11 agosto 2020 il Comune ha prolungato l'assistenza pubblica in favore di A._____ fino al 30 novembre 2020 con una riduzione dell'assegno integrativo a CHF 100.00. Gli venivano poste le stesse condizioni ordinate con decisione del 27 maggio 2019 con la comminatoria che, se queste non fossero state rispettate, il forfait di mantenimento sarebbe stato ridotto commisurando la negligenza dimostrata.

8. Il 16 novembre 2020 il Servizio sociale D._____ ha chiesto a nome di A._____ nuovamente il rinnovo dell'assistenza pubblica a partire dal 1. dicembre 2020.

9. Con lettera del 24 novembre 2020 il Comune ha comunicato a A._____ l'intenzione di rilasciare una decisione con riduzione del 20 % sul forfait per il mantenimento a causa dell'inadempimento delle condizioni imposte. Inoltre, il Comune lo ha informato che avrebbe potuto aumentare la sanzione e in caso di recidiva decidere la sospensione dall'assistenza pubblica. A A._____ è stato fissato un termine di 15 giorni per prendere posizione. Egli non ha però inoltrato alcuna osservazione.

10. Con decisione del 15 dicembre 2020 il Comune ha concesso a A._____ a invariate condizioni il prolungamento dell'assistenza pubblica dal 1. dicembre 2020 al 31 maggio 2021 con riduzione del 20 % sul forfait di mantenimento a partire dal mese di gennaio 2021.

11. Con lettera del 19 maggio 2021 il Comune ha nuovamente reso attento A._____ che non aveva presentato ricerche di lavoro e si era rifiutato di lavorare per il Comune. Il Comune prospettava quindi una nuova decisione con riduzione del 30 % sul forfait di mantenimento e con la comminatoria di sospensione dall'assistenza in caso di inosservanza delle condizioni menzionate e non rispettate. A A._____ è stato fissato un termine di 15 giorni per prendere posizione.

12. Il 25 giugno 2021 A._____ ha inoltrato al Comune una nuova richiesta di assistenza pubblica senza però prendere posizione sulla lettera del Comune del 19 maggio 2021.

13. Con decisione del 30 giugno 2021 il Comune ha prolungato l'assistenza pubblica in favore di A._____ dal 1. giugno 2021 al 31 agosto 2021 con una riduzione del 30 % sul forfait di mantenimento e con inalterate condizioni.

14. Il 29 luglio 2021 A._____ ha chiesto al Comune di annullare suddetta decisione e di versargli l'assistenza pubblica completa. Egli sosteneva che nonostante il lockdown le sue attività lavorative non sarebbero state prive di successo. Inoltre, non sarebbe stato realistico effettuare delle ricerche di lavoro durante la pandemia. In più, il Comune non gli avrebbe mai offerto né assegnato alcun lavoro. Le riduzioni delle prestazioni da dicembre 2020 sarebbero perciò ingiustificate e avrebbero dovuto essere rivalutate al più tardi a maggio del 2021.

15. Con decisione del 10 agosto 2021 il Comune ha respinto il ricorso di A._____. Il Comune ha confermato il prolungamento dell'assistenza pubblica dal 1. giugno 2021 al 31 agosto 2021 con una riduzione del 30 % sul forfait di mantenimento, ribadendo le condizioni secondo cui egli avrebbe dovuto inoltrare mensilmente il formulario con almeno dieci richieste di lavoro certificate e che avrebbe dovuto rendersi disponibile a lavorare per il Comune o per un altro ente, a pena di una riduzione del 30 % sul forfait di mantenimento a partire da settembre 2021 in caso di inadempienza.

16. Avverso questa decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso (in lingua tedesca) al Tribunale amministrativo il 7 settembre 2021 chiedendone l'annullamento e chiedendo che gli sia versata la differenza di CHF 1'047.30 per le riduzioni decretate per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Come motivazione, il ricorrente adduceva che la pandemia e il relativo lockdown avrebbero sminuito le entrate delle sue attività di produzione di olio di canapa CBD e di fotografo. Ciononostante sarebbe stato in grado di porre le basi per un'impresa di successo. Inoltre, il Comune non gli avrebbe né offerto né assegnato un lavoro. Il Comune per un certo periodo lo avrebbe sostenuto nelle sue attività, come si evincerebbe dallo scritto dl 16 ottobre 2019. Con le entrate da queste attività egli dimostrerebbe di aver fatto il possibile per uscire autonomamente dall'indigenza. Nel mese di giugno 2021 p. es. avrebbe avuto a disposizione solo CHF 300.00 per il proprio sostentamento, per cui verrebbe da chiedersi se l'agire del Comune sia conforme all'art. 12 della Costituzione.

17. Nella presa di posizione dell'8 ottobre 2021 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. Innanzitutto, il convenuto criticava che avrebbe sempre concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito a tutte le decisioni poi emanate ma questi, prima dell'opposizione dinanzi al convenuto e al ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione qui impugnata, non avrebbe mai preso posizione. Il convenuto affermava inoltre di aver proposto al ricorrente dei lavori che però egli ha rifiutato. Soprattutto nell'incontro del 5 giugno 2019 con i responsabili del convenuto e del Servizio sociale D._____ il ricorrente si sarebbe categoricamente rifiutato di accettare lavori da parte del convenuto. Quale lavoro gli sarebbe stato proposto quello di collaboratore del reparto foreste in attività leggera (manutenzione di strade e sentieri ecc.). In tale colloquio il ricorrente avrebbe affermato di voler lavorare esclusivamente come fotografo e che non avrebbe accettato un altro tipo di lavoro. Successivamente il convenuto gli avrebbe proposto altri lavori ma egli avrebbe sempre rifiutato, sostenendo di voler essere impiegato come fotografo. Il programma occupazionale offertogli sarebbe esigibile visto che il ricorrente godrebbe di ottima salute. Oltretutto, egli non avrebbe mai presentato una sola richiesta di lavoro, nonostante il relativo obbligo mensile imposto. Il ricorrente avrebbe quindi violato le condizioni impostegli per l'ottenimento dell'assistenza pubblica. Inoltre, il convenuto avrebbe erogato delle prestazioni d'assistenza per più di due anni per permettergli di iniziare un'attività indipendente. Purtroppo l'attività del ricorrente avrebbe generato delle entrate trascurabili. Non sarebbe vero che egli avrebbe fatto degli sforzi degni di noti. Il ricorrente sarebbe stato reso attento più volte sulle sanzioni in caso di inadempienza delle condizioni sempre rimaste inalterate. Il ricorrente non si sarebbe però mai espresso a tal proposito e non avrebbe mai presentato nemmeno una singola ricerca di lavoro. Le riduzioni adottate sarebbero dunque proporzionali.

18. Con scritto del 21 ottobre 2021 il ricorrente ha rinunciato a una replica, precisando tuttavia che il convenuto non sarebbe in grado di comprovare di avergli fatto delle offerte di lavoro concrete, perché appunto non gliene avrebbe fatte. Inoltre, il convenuto tralascerebbe completamente la situazione eccezionale creatasi a causa della pandemia, la quale avrebbe influenzato anche il mercato del lavoro. Il ricorrente segnalava infine che nel frattempo il convenuto gli avrebbe offerto un lavoro che egli avrebbe accettato.

19. Nella duplica del 22 ottobre 2021 il convenuto si è riconfermato nei suoi petiti. Esso precisava che per la presente procedura sarebbe irrilevante che finalmente il ricorrente abbia accettato il lavoro propostogli in agosto 2021. Inoltre, il ricorrente si sarebbe rifiutato di cercare lavoro e di accettare quello proposto dal convenuto già prima dell'inizio della pandemia di COVID-19. Le condizioni di ricerca di lavoro e di disponibilità di svolgere un lavoro offertogli sarebbero state giustificate anche durante la pandemia.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.1

I presupposti processuali non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso.

1.2

Su questo ricorso decide il giudice unico, siccome il valore litigioso ammonta a CHF 1'047.30 ed è dunque inferiore a CHF 5'000.00 e siccome non è prescritta una composizione a cinque giudici per questa causa (art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]).

1.3

Benché gli scritti del ricorrente siano in lingua tedesca, la presente decisione è redatta in lingua italiana conformemente alla lingua utilizzata nella decisione impugnata (cfr. art. 8 cpv. 2 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni [LCLing; CSC 492.100]).

2.

Controverso è se il convenuto ha giustamente ridotto del 30 % il forfait di mantenimento per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 in seguito alla violazione delle condizioni imposte al ricorrente per l'ottenimento dell'assistenza pubblica.

3.1.1

Nella misura delle loro possibilità, i beneficiari del sostegno sociale devono contribuire ad attenuare e a superare la loro situazione di indigenza. I mezzi possibili sono, in particolare, la ricerca e l'avvio o la ripresa di un'attività lucrativa adeguata. È considerata attività lucrativa adeguata il lavoro che corrisponde all'età, allo stato di salute e alle condizioni personali della persona indigente. È considerata attività lucrativa anche la partecipazione a programmi occupazionali nel mercato del lavoro secondario riconosciuti dagli organi del sostegno sociale, che genera un reddito atto a coprire, almeno parzialmente, il fabbisogno di sostentamento. Per quanto riguarda la ricerca di un impiego, si può richiedere che non si limiti alla professione iniziale, ma che sia estesa anche ad altre attività (Direttive COSAS A.5–3, A.5–4; cfr. pure PTA 2009 n. 18 consid. 3c con richiamo per analogia all'art. 16 cpv. 2 lett. c della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza [LADI; RS 837.0]).

3.1.2

L'erogazione del sostegno materiale può essere subordinata a condizioni (cfr. art. 4 della Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno [Legge cantonale sull'assistenza; LCAss; CSC 546.250]). Le condizioni devono essere comunicate in modo chiaro e inequivocabile di modo che la persona interessata possa capire cosa ci si attende da lei e quali sono le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni. Alla persona interessata dev'essere data la possibilità di esprimersi sui fatti (cfr. Direttive COSAS A.8–2).

3.1.3

Giusta l'art. 11 cpv. 1 delle Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270) il forfait per il mantenimento deve essere ridotto dal 5 al 30 % nel rispetto del principio di proporzionalità: in caso di sforzi d'integrazione insufficienti (lett a); in caso d'inadempienza ai doveri (lett. b); in caso di violazione della legge (lett. c). Secondo il cpv. 2 una riduzione compresa tra il 20 e il 30 % deve essere limitata a un massimo di sei mesi, una riduzione fino al 19 % deve essere limitata a un massimo di dodici mesi (cfr. anche Direttive COSAS secondo cui la riduzione è applicata al massimo per 12 mesi; le riduzioni che superano il 20 % sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesaminare [Direttive COSAS A.8–4]). Secondo le Direttive COSAS, prima di applicare una riduzione della prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se: il comportamento avuto giustifichi una riduzione; se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione; se la persona interessata ha delle giustificazioni rilevanti da addurre per il suo comportamento (Direttive COSAS A.8–3). Il principio di proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento contestato. Sono da considerare le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte della medesima unità di riferimento, in particolare nei confronti di bambini e di adolescenti. L'entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30 % del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave violazione degli obblighi (Direttive COSAS A.8–4).

3.2.1

Nel caso di specie le condizioni per l'ottenimento dell'assistenza pubblica erano già state chiaramente stabilite nella decisione del 27 maggio 2019 (doc. 2 convenuto) e sono rimaste invariate fino alla decisione impugnata (dieci ricerche di lavoro al mese da presentare per mezzo di apposito formulario e disponibilità di lavorare per il comune convenuto o un altro ente). Come asserito dal ricorrente, per un certo periodo il convenuto ha apparentemente supportato l'idea che il ricorrente potesse avviare una propria attività lucrativa. Ma benché il convenuto abbia erogato delle prestazioni d'assistenza per più di due anni per permettere appunto al ricorrente di iniziare un'attività indipendente, le attività auspicate dal ricorrente (vendita di oli e lavoro come fotografo/libero professionista) non hanno portato alle entrate desiderate. Il convenuto poteva dunque pretendere che il ricorrente accettasse un programma occupazionale o cercasse perlomeno un altro impiego.

3.2.2

Il fatto, contestato dal ricorrente, che il convenuto gli ha proposto dei lavori è suffragato dalle considerazioni nelle relative decisioni emesse dal convenuto e mai contestate dal ricorrente (cfr. doc. 8, 9, 11, 12, 13 e 15 convenuto). L'affermazione del convenuto che egli ha rifiutato tutte le proposte di lavoro perché disposto a lavorare unicamente come fotografo non è stata esplicitamente contestata. Il Tribunale non intravede motivo per metterne in dubbio la veridicità. Si rinuncia pertanto a chiamare a testimoniare la responsabile del Servizio sociale D._____ a tal proposito. Nella presa di posizione il convenuto ha specificato che le proposte riguardavano un lavoro di collaboratore del reparto foreste in attività leggera (manutenzione di strade e sentieri ecc.). Il ricorrente non ha mai dimostrato un eventuale impedimento nello svolgimento di un simile lavoro. Apparentemente egli è in ottima salute. Il programma occupazionale era dunque esigibile. In più, il ricorrente non ha presentato una sola richiesta di lavoro, sebbene la sua condizione fisica e le sue qualifiche linguistiche gli avrebbero permesso di cercare lavoro in diversi settori (secondo il suo curriculum vitae [cfr. doc. 3 convenuto] il ricorrente parla ben cinque lingue e dal 2009 al 2012 ha lavorato presso un impianto di risalita a Bergün, per cui avrebbe potuto ad es. cercare un impiego in Engadina in questo settore, come notato dal convenuto). Inoltre, malgrado la pandemia di COVID-19 il convenuto poteva esigere che il ricorrente presentasse delle ricerche di lavoro documentate. Il ricorrente ha quindi violato le condizioni impostegli per l'ottenimento dell'assistenza pubblica.

3.2.3

Come rilevato sopra nella fattispecie, il ricorrente è stato ripetutamente reso attento sulle sanzioni (in particolar modo sulla riduzione del forfait di mantenimento prima del 20 % e poi del 30 % come infine decretato) in caso di inadempienza delle condizioni impostegli. Ciononostante egli ha violato le relative condizioni summenzionate senza una valida giustificazione. La riduzione massima del 30 % del forfait di mantenimento per tre mesi come da decisione impugnata appare dunque proporzionata.

3.2.4

Infine, il ricorrente fa notare che la riduzione per il mese di giugno 2021 potrebbe essere anticostituzionale, siccome una volta dedotti l'affitto e le spese accessorie non gli sarebbero rimasti nemmeno CHF 300.00 per il suo sostentamento. L'appello fatto dal ricorrente all'art. 12 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost; RS 101) non è tuttavia conferente. Il soccorso d'emergenza ivi codificato garantisce a chi è nel bisogno il soddisfacimento dei bisogni fondamentali come cibo, vestiario e alloggio ma non prevede il diritto a ulteriori prestazioni in denaro. Questa censura è dunque infondata.

4.

In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata è confermata.

5.

Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. In questo caso il Tribunale rinuncia tuttavia al prelievo di spese vista la situazione d'indigenza del ricorrente e visto che il ricorso non ha causato importanti costi procedurali.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non sono assegnate ripetibili.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA