U 2022 20
Entscheide Obergericht
14 giugno 2022Italiano10 min
1. Con domanda di assistenza pubblica del 23 febbraio 2022, tramite il Servizio sociale C._____, A._____ ha chiesto al Comune di B._____ aiuto (urgente) di assistenza pubblica per i mesi da marzo a giugno 2022 per un importo di CHF 2'010.85 (inclusi il forfait per il mantenimento, le spese di alloggio, il premio base per l'assicurazione malattia, dedotto il sussidio per la cassa malati). Detto Servizio ha dichiarato che la richiedente da mesi non aveva ormai più nessun risparmio e che nel mese di febbraio avrebbe vissuto grazie alle ultime indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2020 (CHF 2'550.00). Il Servizio ha fra l'altro precisato che la richiedente era stata informata sugli importi massimi concessi per l'affitto secondo le direttive comunali. Esso ha riferito che la richiedente abita in un appartamento di 4 locali con costo mensile di CHF 1'000.00, per il quale il prossimo termine di disdetta è il 1° giugno 2022.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
U 22 20
3a Camera
Giudice unico Racioppi
Attuario Paganini
SENTENZA
del 17 maggio 2022
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Comune di B._____,
convenuto
concernente assistenza sociale
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Con domanda di assistenza pubblica del 23 febbraio 2022, tramite il Servizio sociale C._____, A._____ ha chiesto al Comune di B._____ aiuto (urgente) di assistenza pubblica per i mesi da marzo a giugno 2022 per un importo di CHF 2'010.85 (inclusi il forfait per il mantenimento, le spese di alloggio, il premio base per l'assicurazione malattia, dedotto il sussidio per la cassa malati). Detto Servizio ha dichiarato che la richiedente da mesi non aveva ormai più nessun risparmio e che nel mese di febbraio avrebbe vissuto grazie alle ultime indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2020 (CHF 2'550.00). Il Servizio ha fra l'altro precisato che la richiedente era stata informata sugli importi massimi concessi per l'affitto secondo le direttive comunali. Esso ha riferito che la richiedente abita in un appartamento di 4 locali con costo mensile di CHF 1'000.00, per il quale il prossimo termine di disdetta è il 1° giugno 2022.
2. In base agli estratti bancari del periodo da ottobre a dicembre 2021 allegati alla rispettiva domanda risultavano entrate finanziarie per un totale di oltre CHF 12'000.00. Di conseguenza, il 25 febbraio 2022 il Comune ha richiesto maggiori informazioni (conti bancari aggiornati) e l'estratto mancante di un conto di risparmio non dichiarato.
3. Il 28 febbraio 2022 il Servizio sociale C._____ ha inoltrato i relativi documenti, precisando che l'ultima entrata della richiedente sarebbe stata a gennaio e attualmente il saldo sul suo conto bancario sarebbe negativo. Riguardo alle entrate da ottobre a dicembre 2021 il Servizio ha rammentato che la richiedente non sarebbe stata tenuta a vivere con il minimo assistenziale.
4. Con decisione dell'8 marzo 2022 il Comune ha accolto la relativa domanda per il mese di marzo 2022 a determinate condizioni; in particolare, per le spese di alloggio veniva riconosciuto un importo massimo pari a CHF 600.00 (spese comprese) come da rispettive direttive comunali. Il sostenimento veniva riconosciuto per l'importo totale di CHF 1'410.85.
5. Contro questa decisione, il 23 marzo 2022 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni eccependo la deduzione – a suo parere ingiustificata – sulla pigione mensile.
6. Nella presa di posizione del 28 aprile 2022 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha fornito i motivi alla base della decretata riduzione del canone di locazione (da CHF 1'000.00 a CHF 600.00). In particolare, esso ha osservato che nel calcolo del fabbisogno avrebbe tenuto conto di un importo molto superiore a quello riconosciuto per una persona sola, ritenendo più giusto ridurre le spese d'alloggio; ciò in considerazione del fatto che la scelta abitativa attuale sarebbe troppo grande e onerosa per una persona sola e che dalla ricorrente si potrebbe pretendere un trasloco. L'affitto medio sul mercato locale di un appartamento adatto a una persona sola sarebbe nettamente inferiore all'affitto pagato dalla ricorrente. La riduzione soddisferebbe il principio di proporzionalità, di parità di trattamento e di legittimità.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.1
Oggetto impugnato è la decisione del convenuto di assistenza pubblica dell'8 marzo 2022. Questo Tribunale è competente per il giudizio del ricorso inoltrato contro di essa (art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti formali. La ricorrente è inoltre legittimata a ricorrere per cui si entra nel merito del ricorso.
1.2
Con la decisione impugnata il convenuto ha accolto la relativa domanda di assistenza pubblica per marzo–giugno 2022 della ricorrente limitatamente al mese di marzo 2022 e a determinate condizioni. Nel ricorso la ricorrente contesta che per le spese d'alloggio le sia stato assegnato l'importo di CHF 600.00 (spese comprese) come da relative direttive comunali, invece dell'importo di CHF 1'000.00 come da contratto di locazione in essere per la sua attuale abitazione.
1.3
Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico quando il valore litigioso non supera complessivamente i CHF 5'000.00 e non è prevista una composizione di cinque giudici ai sensi del cpv. 2 di detta disposizione. Secondo la prassi di questa Corte, in casi concernenti l'assistenza sociale il valore litigioso è composto dalla differenza tra il contributo mensile richiesto dall'istante nei petiti di ricorso e quello corrisposto nella decisione impugnata. La ricorrente nel proprio ricorso eccepisce solamente l'importo per le spese d'alloggio (riduzione da CHF 1'000.00 a CHF 600.00). Il valore litigioso non supera dunque la soglia di CHF 5'000.00 per cui il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, anche perché non vi è nemmeno una costellazione che richieda la composizione di cinque giudici.
2.1
Giusta l'art. 12 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Tale disposizione costituzionale garantisce solo il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale sull'assistenza [LCAss; CSC 546.250]). Ai sensi dell'art. 1 LCAss è persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (cpv. 1). Sono prestazioni assistenziali le prestazioni in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti a evitare l'indigenza incombente o a eliminarla qualora fosse già subentrata (cpv. 2). Secondo l'art. 1 delle Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270), per la valutazione dell'assistenza da parte del comune competente sono determinanti, con delle concretizzazioni e limitazioni direttamente disposte nelle DELCAss, le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell'aiuto sociale (direttive COSAS [dal 1° gennaio 2021: Linee guida CSIAS]).
2.2
Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. b DELCAss, nel calcolo del minimo vitale determinante per la valutazione dell'assistenza devono essere considerate, fra l'altro, anche le spese di alloggio. Secondo l'art. 8 DELCAss nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto medio sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza del nucleo familiare, più le spese accessorie. Spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta. Anche le Linee guida CSIAS prevedono che, le spese di alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le condizioni di disdetta (cfr. cifra C.4.1 cpv. 3 Linee guida CSIAS).
2.3
Secondo il rispettivo contratto di locazione della ricorrente del 1° giugno 2020 (doc. 6 convenuto) per la casa monofamiliare in cui ella attualmente abita una disdetta è possibile con preavviso di tre mesi con effetto alla scadenza di ogni anno con prima scadenza al 1° giugno 2021. Con riserva di altre possibili interpretazioni di questa clausola, va dunque ritenuto che il prossimo termine di disdetta possibile è il 1° giugno 2022. Di conseguenza, il convenuto deve fondamentalmente sostenere i costi eccessivi d'alloggio almeno fino alla scadenza di questo termine. Irrilevante è il fatto che la ricorrente sia stata apparentemente resa attenta già nel mese di febbraio 2022 sugli importi massimi attribuiti per l'affitto secondo le relative direttive comunali, che in questo caso per una persona singola in un monolocale ammonta a CHF 600.00 (v. Direttive spese di alloggio per persone beneficiarie dell'assistenza pubblica del 23 luglio 2019). Infatti, pur volendo esigere dalla ricorrente, sotto il profilo dell'assistenza pubblica, che si avvalga della possibilità di una disdetta straordinaria visto il lungo termine di disdetta annuale (cfr. al riguardo Linee guida CSIAS cifra C.4.1 spiegazioni lett. b), va notato che la ricorrente dovrebbe comunque osservare il termine legale di preavviso di tre mesi (cfr. art. 266g cpv. 1 i.c.d. con l'art. 266c della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] [CO; RS 220]). Partendo dal presupposto che ella è stata informata circa a metà febbraio 2022 sul fatto che la sua pigione attuale supera l'importo massimo riconosciuto dal convenuto e che si poteva esigere che ella invocasse una disdetta straordinaria, va ritenuto che ciò sarebbe eventualmente stato possibile con scadenza non prima di metà maggio 2022 (cfr. l'art. 266g cpv. 1 CO secondo cui una disdetta straordinaria in osservanza dei rispettivi termini legali di preavviso è possibile per una scadenza qualsiasi). Tuttavia, non è ravvisabile un obbligo per il richiedente l'assistenza pubblica di appellarsi a una disdetta straordinaria o di cercare un subentrante prima di aver ricevuto (per la prima volta) la decisione sull'assistenza pubblica. In ogni caso, il convenuto avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente un termine adeguato per la ricerca di un'abitazione più economica. Fino alla scadenza del relativo termine, il convenuto deve assumersi le spese d'alloggio anche se eccessive.
2.4
Non pertinente è infine il fatto che il convenuto sostenga di aver tenuto conto di un importo superiore a quello riconosciuto a una persona sola. Un'opportuna modifica andrebbe decretata in una formale decisione d'assistenza.
3.
Il ricorso va pertanto accolto. Il convenuto è tenuto ad assumersi le spese d'alloggio effettive della ricorrente. Questo perlomeno fino a scadenza del relativo termine (ancora da fissare da parte del convenuto) per la ricerca di una soluzione abitativa più economica, premesso che un trasloco sia ragionevolmente esigibile.
4.
Le spese processuali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 500.00 e spese di cancelleria sono poste a carico del soccombente convenuto (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Non sono assegnate ripetibili.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La decisione del Comune di B._____ dell'8 marzo 2022 concernente il riconoscimento dell'assistenza pubblica a A._____ per il mese di marzo 2022 è riformata nel senso che è annullata la deduzione per l'affitto di CHF 400.00 e a A._____ è quindi riconosciuto, dedotto l'acconto di CHF 200.00, un contributo assistenziale per il mese di marzo 2022 pari a CHF 1'810.85 anziché CHF 1'410.85.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
500.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
176.00
totale
CHF
676.00
Tali spese sono poste a carico del Comune di B._____.
3. [Vie di diritto]
4. [Comunicazioni]
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA
Art. 2 ABzUGart. 2 ABzUGart. 2 DELCAss
Art. 8 ABzUGart. 8 ABzUGart. 8 DELCAss
Art. 266g ORart. 266g COart. 266g CO
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA