U 2022 51
Ortsplanungsrevision (Kostenentscheid)
13 dicembre 2022Italiano10 min
1. Il 24 luglio 2017, a nome dell'allora unico proprietario B._____, la C._____ SA, la cui unica socia e gerente è A._____, ha annunciato all'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni (GVG) un danno al fabbricato n. D._____ a E._____ (sito sulla particella n. F._____ oggi in comproprietà di B._____ e A._____). Stando all'annuncio, il fabbricato sarebbe crollato durante la notte del 28/29 luglio 2017 verso le ore 02:30.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
U 22 51
5a Camera
Presidenza Racioppi
Giudici Meisser e Audétat
Attuario Paganini
SENTENZA
del 15 novembre 2022
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
B._____,
entrambi patrocinati dall'avv. Roberto A. Keller,
ricorrenti
contro
Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni,
convenuta
concernente danno a un fabbricato (diniego d'indennizzo)
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Il 24 luglio 2017, a nome dell'allora unico proprietario B._____, la C._____ SA, la cui unica socia e gerente è A._____, ha annunciato all'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni (GVG) un danno al fabbricato n. D._____ a E._____ (sito sulla particella n. F._____ oggi in comproprietà di B._____ e A._____). Stando all'annuncio, il fabbricato sarebbe crollato durante la notte del 28/29 luglio 2017 verso le ore 02:30.
2. In stessa data la GVG ha contattato A._____ per ottenere maggiori informazioni sulla data esatta e la causa del danno. A._____ ha rettificato la data del danno precisando che sarebbe occorso il 28/29 giugno 2017.
3. Il 25 luglio 2017 A._____ ha comunicato alla GVG che durante la notte in questione si sarebbero verificate raffiche di vento e forti precipitazioni che avrebbero provocato il crollo dell'immobile. La polizia comunale avrebbe disposto l'immediata demolizione per motivi di sicurezza.
4 Il 26 luglio 2017 la GVG ha richiesto delle fotografie rappresentative del danno. Queste sono state inoltrate il 2 agosto 2017 e mostrano un fabbricato crollato.
5. Il 3 agosto 2017 il Comune di E._____ ha rilevato che secondo il rapporto degli organi di sorveglianza del 22 luglio 2017 il maltempo nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2017 (recte: secondo detto rapporto nella notte del 22 luglio 2017 [intervento della polizia comunale alle ore 02:40]) avrebbe causato la caduta parziale dello stabile in questione. In seguito alla richiesta di messa in sicurezza della polizia comunale, lo stabile è stato completamente demolito. Di conseguenza, il Comune ha invitato B._____ a voler inoltrare una domanda di demolizione a posteriori entro 15 giorni.
6. Nella decisione di rigetto del 7 agosto 2017 la GVG ha affermato che tra il 28 e il 29 giugno 2017 non sarebbe stata raggiunta la velocità del vento richiesta per un danno coperto causato da vento tempestoso. Inoltre, i danni dovuti a forti precipitazioni non sarebbero coperti. Oltre a ciò, siccome il fabbricato era già stata demolito, la GVG non avrebbe potuto verificare la causa e l'entità del danno sul posto. Dal punto di vista della GVG il danno sarebbe avvenuto a causa del cattivo stato dell'immobile, come verrebbe supportato dall'ultima stima del fabbricato.
7. Nell'opposizione del 5 settembre 2017 B._____ ha ricorretto la data del danno, precisando che esso si sarebbe verificato nella notte del 22 luglio 2017 verso le ore 02:30. Egli ha inoltre inoltrato una perizia che non attesterebbe alcun difetto alle strutture dello stabile.
8. Nella decisione su opposizione del 23 maggio 2022 la GVG ha riverificato la fattispecie in base alla data del danno indicata nell'opposizione. Secondo gli accertamenti della GVG tra il 21 e il 23 luglio 2017 i valori richiesti di vento risp. raffiche per l'assunzione del danno non sarebbero stati raggiunti. La GVG ha dunque confermato la propria decisione di rifiuto di un risarcimento.
9. Avverso questa decisione il 22 giugno 2022 A._____ e B._____ (ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone l'annullamento e che di conseguenza gli atti siano ritornati alla GVG affinché riconosca e versi ai ricorrenti il giusto indennizzo in base agli artt. 35 segg. LAFab per il crollo dello stabile n. D._____ sito a E._____ sulla particella n. F._____, oltre al risarcimento delle spese di demolizione e smaltimento delle rovine in base all'art. 39 cpv. 1 lett. a LAFab. In sintesi, i ricorrenti sostengono che il maltempo sarebbe incontestabilmente stato all'origine del crollo dello stabile in esame. Lo stabile sarebbe stato in buone condizioni. La GVG avrebbe valutato lo stabile due mesi prima del sinistro e dalla relativa polizza non risulterebbe alcun provvedimento o riserva. Inoltre, dal rapporto del Comune di E._____ risulterebbe che durante la notte in questione le condizioni metereologiche sarebbero state pessime. Esse avrebbero causato la caduta parziale dello stabile.
10. Nella presa di posizione del 15 agosto 2022 la GVG (convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso. Come motivazione, essa ha sostanzialmente addotto che solamente se si verifica un evento di straordinaria violenza, con eventi collettivi o superamento dei rispettivi valori limite, si potrebbe considerare coperto un danno elementare. Nella presente fattispecie lo stato edilizio risp. strutturale del fabbricato nonché il quadro del danno e le circostanze complessive indicherebbero un crollo in seguito a difetti strutturali e mancata manutenzione.
11. Nel secondo scambio di scritti le parti si sono riconfermate nei loro petiti.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
Oggetto d'impugnazione è la decisione su opposizione del 23 maggio 2022 della convenuta. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso sollevato contro di essa (art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella debita forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA). La legittimazione dei ricorrenti, comproprietari del fondo in discussione, è data (art. 50 LGA). Il ricorso è pertanto ricevibile.
2.
Controverso è se la convenuta è tenuta a risarcire ai ricorrenti il danno dovuto al crollo dello stabile n. d'ass. D._____ che si trovava sul loro fondo n. F._____ a E._____. Indiscusso è che lo stabile, classificato come "magazzino", era assicurato (secondo l'ultima stima del 18 aprile 2017 il valore attuale [CHF 90'500.00] era inferiore al valore a nuovo [CHF 226'200.00] di oltre il 50 %, per cui esso giusta l'art. 18 cpv. 2 LAFab era assicurato solo per il valore attuale [cfr. attestato di assicurazione [doc. 5 convenuta]).
3.
A mente dei ricorrenti sarebbe indubbio che tra il 22 e il 23 luglio 2017 E._____ è stato oggetto di una forte cellula di maltempo locale, come confermato dalla Polizia comunale e dal Comune. Il diagramma sulla forza del vento presentato dalla convenuta indicherebbe solo la forza del vento che soffiava a E._____ senza specificare in quale località. Inoltre, non solo il vento può essere stato la causa del crollo, visto che nel luogo del sinistro vi sarebbe stato un fortissimo temporale.
3.1.1
Giusta l'art. 11 della Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (LAFab; CSC 830.100) i fabbricati sono assicurati contro i danni dovuti a tempesta (lett. a); grandine (lett. b); piene e inondazioni (lett. c); valanghe (lett. d); pressione della neve (lett. e); caduta di massi, frane, sprofondamenti e smottamenti (lett. f) (cpv. 1). Non sono assicurati i danni non riconducibili ad azioni di straordinaria violenza o riconducibili ad azioni ripetute (lett. a); prevedibili e la cui insorgenza avrebbe potuto essere evitata tramite misure tempestive tali da poter essere pretese (lett. b) (cpv. 2). Secondo l'art. 2 lett. c dell'Ordinanza relativa alla Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (OLAFab; CSC 830.110) non sono considerati danni della natura in particolare i danni da ricondurre a movimenti del terreno provocati dall'intervento umano oppure altri effetti umani diretti o indiretti, lavoro o costruzione difettosi, fondamenta inadeguate, manutenzione lacunosa del fabbricato, scivolamento di neve e ghiaccio da tetti privi di appropriate strutture di trattenuta.
3.1.2
Giusta l'art. 46 LAFab l'Assicurazione fabbricati può emanare disposizioni complementari all'ordinanza del Governo nei settori finanziamento, delimitazione tra Assicurazione fabbricati e assicurazione per beni mobili, nonché prevenzione e liquidazione dei danni. La Commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati ha emanato le Disposizioni complementari dell'OLAFab. Giusta il suo art. 1, i rischi coperti nell'assicurazione sui danni della natura elencati all'art. 11 LAFab sono definiti nelle spiegazioni sul prodotto di riferimento fuoco ed elementare dell'Unione intercantonale di riassicurazione (acronimo tedesco IRV) dell'Assicurazione fabbricati come segue: La tempesta è un movimento dell'aria di eccezionale violenza provocato dalle condizioni atmosferiche (cpv. 2). La presenza di una tempesta nel senso tecnico-assicurativo (attuariale) si presume quando nei dintorni dell'oggetto assicurato si verificano dei danni a un numero rilevante di fabbricati regolarmente costruiti e mantenuti, vengono in particolare totalmente o parzialmente scoperchiati dei tetti o sensibilmente danneggiati degli alberi sani (cpv. 3). In assenza di fatti ai sensi del cpv. 3, l'assicurazione può risarcire il danno se per quanto attiene all'oggetto assicurato sono stati registrati venti della velocità di almeno 63 km/h (media di 10 minuti) o raffiche con punte di almeno 100 km/h (cpv. 4).
3.2
Nel caso di specie, per il periodo tra il 21 e il 23 luglio 2017 non è dimostrato che vi sia stata una tempesta di straordinaria violenza. Indiscusso è che in detto periodo non si sono verificati dei danni nelle vicinanze del fabbricato in questione. Inoltre, tra E._____ e G._____ non sono stati registrati dei venti della velocità di almeno 63 km/h (media di 10 minuti) o raffiche con punte di almeno 100 km/h, come dimostrato dai rispettivi diagrammi (allegato 3 convenuta). Contrariamente a quanto obiettato dai ricorrenti, non vi sono indizi che suddetti diagrammi non siano genuini e originali. Oltre a ciò, benché detti diagrammi rappresentino la forza del vento che soffiava a E._____ e a G._____ senza indicare la località esatta, è dato partire dal presupposto che la forza del vento che soffiava quella notte sul fabbricato in questione, sito vicino al fiume a nord del paese di E._____, non divergeva sostanzialmente dai valori riportati nel diagramma e rilevati nel relativo sito (risp. siti) di misurazione. Nonostante la situazione di maltempo nella notte del 22 luglio 2017 riferita dagli organi di sorveglianza comunale (cfr. rapporto di polizia comunale del 22 luglio 2017), non è dunque comprovato che questa abbia raggiunto i valori necessari per riconoscere un obbligo di copertura della convenuta.
3.3
Secondo l'art. 1 cpv. 5 delle Disposizioni complementari dell'OLAFab se a causa delle condizioni ambientali non sono constatabili dei danni ai sensi del cpv. 3 e se i dati misurati secondo il cpv. 4 non possono essere applicati all'oggetto assicurato, l'assicurazione può risarcire i danni nella misura in cui in base all'aspetto del danno all'oggetto assicurato si debba ritenere che le premesse ai sensi del cpv. 3 sarebbero state adempite.
Questa disposizione nel caso di specie non trova evidentemente applicazione.
3.4
Posto quanto sopra, ovvero che non sussiste un danno assicurato, non occorre approfondire la questione dell'annuncio della demolizione del fabbricato nonché dell'inizio dello smantellamento (il quale, stando alla fattura del 18 agosto 2017 [cfr. doc. 7 ricorrenti] e al rapporto d'intervento del 22 luglio 2017 dei pompieri [doc. 2 convenuta], è iniziato già il 22 luglio 2017). Sempre considerato quanto sopra, non occorre nemmeno entrare nel dettaglio della questione sullo stato dell'immobile.
3.5
Ne discende che il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
4.
Visto l'esito della vertenza, le spese processuali composte da una tassa di Stato fissata a CHF 2'000.00 e spese di cancelleria sono addossate ai ricorrenti in responsabilità solidale (art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto, istituto assicurativo di diritto pubblico, non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- una tassa di Stato di
CHF
2'000.00
- e le spese di cancelleria di
CHF
194.00
totale
CHF
2'194.00
Tali spese sono poste in solido a carico di H._____ e B._____.
3. [Vie di diritto]
4. [Comunicazioni]
Art. 39 GebVGart. 39 GebVGart. 39 LAFab
Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA
Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA
Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA
Art. 18 GebVGart. 18 GebVGart. 18 LAFab
Art. 46 GebVGart. 46 GebVGart. 46 LAFab
Art. 11 GebVGart. 11 GebVGart. 11 LAFab
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA