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Decisione

U 2022 8

2C_562/2022 vom 29.09.2023

25 maggio 2022Italiano8 min

1. A._____ sono genitori di C._____, il quale frequenta la classe elementare 5B a B._____.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

U 22 8

1a Camera

Presidenza Racioppi

Giudici Audétat e von Salis

Attuario Paganini

SENTENZA

del 21 aprile 2022

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrenti

contro

Comune di B._____, Consiglio scolastico,

patrocinato dall'avv. Davide Nollo,

convenuto

concernente scuola dell'obbligo (misure disciplinari contro insegnanti)

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____ sono genitori di C._____, il quale frequenta la classe elementare 5B a B._____.

2. Il 7 settembre 2021 le insegnanti D._____ e E._____ hanno assegnato agli allievi della 5B il compito di portare la silhouette di un animale per poter allestire le copertine dei loro quaderni nell'ambito della materia "attività creative". Quel giorno C._____ si trovava in quarantena. Egli è rientrato in classe il 20 settembre 2021.

3. Il 21 settembre 2021 si è svolta la lezione introduttiva alla tecnica per la realizzazione delle copertine dei quaderni. Le insegnanti D._____ e E._____ hanno ricordato agli allievi il compito di portare la silhouette e poi di allestire autonomamente le copertine.

4. Il 28 settembre 2021, durante la lezione di attività creative, C._____ e altri compagni di classe hanno informato le insegnanti D._____ e E._____ di non aver fatto il compito perché precedentemente si trovavano in quarantena. L'insegnante D._____ ha quindi pronunciato la seguente frase: "la quarantena non è una scusa, l'ho già sentita troppe volte".

5. I genitori di C._____ (A._____) hanno quindi immediatamente avvisato il Direttore scolastico F._____ di quanto avvenuto.

6. Il 1° ottobre 2021 ha quindi avuto luogo un (primo) incontro tra A._____ e il Direttore scolastico.

7. Il 4 ottobre 2021 A._____ hanno preteso dal Direttore scolastico delle scuse scritte dell'insegnante D._____ e un ammonimento da parte dell'Istituto scolastico nei suoi confronti.

8. Il 5 ottobre 2021 il Direttore e il Vicedirettore scolastico nonché le insegnanti D._____ e E._____ si sono riuniti in presenza dell'ispettore scolastico G._____ e hanno deciso di spiegare e discutere con la classe perché è stata pronunciata la relativa frase.

9. Il 7 ottobre 2021 si è svolto un ulteriore incontro in cui la Direzione scolastica ha informato A._____ che con la classe 5B si sarebbe a breve discusso quanto successo il 28 settembre 2021.

10. L'8 ottobre 2021, in presenza del Direttore scolastico e degli insegnanti E._____ e H._____, l'insegnante D._____ stando alle dichiarazioni del Comune di B._____ ha spiegato alla classe 5B, in special modo, che la frase pronunciata il 28 settembre 2021 non era rivolta a un allievo/a preciso/a (o a una famiglia precisa) e che non intendeva offendere nessuno. Con la classe si è poi discusso dell'importanza di fare i compiti anche quando ci si trova in quarantena. Agli allievi sono infine stati riesplicati gli obiettivi della materia "attività creative", con particolare riferimento al compito delle copertine.

11. Con e-mail dell'8 ottobre 2021 A._____ ha chiesto alla Direzione scolastica una lettera di scuse da parte dell'insegnante D._____, dichiarando che in assenza di una celere presa di posizione della Direzione scolastica e della relativa docente avrebbe intrapreso ulteriori passi.

12. Il 12 ottobre 2021 I._____ ha comunicato alla Direzione scolastica, al Consiglio scolastico e al Direttore scolastico, in essenza, di non essere soddisfatta di quanto messo in atto dalla Direzione scolastica, riformulando la sua pretesa di scuse da parte dell'insegnante D._____ e, in caso contrario, invitando chi di dovere a intraprendere i prossimi passi.

13. Il 26 ottobre 2021 il Direttore scolastico ha informato I._____, in special modo, di aver apprezzato tutto ciò che la scuola ha fatto per venire a capo della situazione, soprattutto l'intervento fatto in classe dalla relativa docente per contestualizzare la frase incriminata.

14. Con scritto del 12 novembre 2021 il Consiglio scolastico ha comunicato a A._____ che a suo parere la Direzione [scolastica], quale primo organo superiore della docente e interlocutore della famiglia, avrebbe agito correttamente, mantenendo la giusta equidistanza fra le parti e imponendo alla docente un intervento in classe per contestualizzare quanto accaduto. Il Consiglio scolastico non condivideva pertanto la richiesta di A._____ di presentazione di scuse e motivazioni da parte dell'insegnante D._____ e decideva di non intraprendere ulteriori passi nei suoi confronti.

15. Avverso questa decisione, A._____ (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato ricorso al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 23 novembre 2021, che il 25 gennaio 2022 lo ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Nel ricorso i ricorrenti chiedono che "nei confronti [dell'insegnante] D._____ vengano presi dei seri provvedimenti, in modo da evitare che certe situazioni si ripetano".

16. Nella presa di posizione del 18 febbraio 2022 il Consiglio scolastico del Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha confermato la propria decisione.

17. Nella replica del 2 marzo 2022 i ricorrenti hanno confermato la motivazione nel loro ricorso e censurato dei vizi formali, in particolare una lesione del diritto di essere sentiti.

18. Nella duplica del 7 aprile 2022 il convenuto (ora patrocinato) ha postulato, in via principale, l'irricevibilità del ricorso per mancanza di legittimazione e, in via eventuale, il suo rigetto per quanto ricevibile. Inoltre, esso ha preso dettagliatamente posizione sul ricorso e la replica.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.1

La presente controversia verte sulla questione se il convenuto doveva intraprendere delle misure disciplinari contro la rispettiva docente del figlio dei ricorrenti, a causa della frase pronunciata in classe "la quarantena non è una scusa, l'ho già sentita troppe volte" dopo che il figlio dei ricorrenti e altri compagni avevano informato le insegnanti D._____ e E._____ di non aver fatto il compito perché precedentemente si trovavano in quarantena.

1.2

Innanzitutto va esaminata la competenza di questo Tribunale per giudicare il ricorso in oggetto.

1.2.1

Secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro decisioni dei comuni che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale. Giusta l'art. 95 cpv. 2 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica; CSC 421.000), provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento, se la legge non stabilisce altrimenti.

1.2.2

I ricorrenti hanno impugnato la decisione del convenuto del 12 novembre 2021 di non intraprendere dei provvedimenti contro la relativa docente dinanzi al Dipartimento cantonale dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, che ha trasmesso il ricorso a questo Tribunale per ragioni di competenza. L'oggetto di litigio nel caso di specie concerne delle misure disciplinari contro un insegnante e quindi una questione riguardante il rapporto di lavoro (di diritto pubblico) di personale scolastico. Pertanto, secondo costante prassi giudiziaria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 16 27 del 20 febbraio 2017) questo Tribunale è competente in base all'art. 49 cpv. 1 lett. a LGA per giudicare il ricorso contro suddetta decisione del convenuto (risp. del consiglio scolastico comunale) di non sanzionare la rispettiva insegnante.

1.3

A prescindere dal quesito se vi sia una base legale per una misura disciplinare contro una docente, è innanzitutto in dubbio se i ricorrenti siano legittimati a ricorrere contro una decisione di non sanzionamento della relativa docente.

1.3.1

Giusta l'art. 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.

1.3.2

Analogamente alla giurisprudenza in merito alle misure disciplinari contro gli avvocati, va ritenuto che i ricorrenti, quali semplici denuncianti – come giustamente osservato dal convenuto –, non hanno nessun interesse tutelabile all'impugnazione di una decisione di non sanzionamento di un insegnante (cfr. PTA 2016 n. 2 consid. 1c; STA U 19 75 del 23 agosto 2019 con rinvii; cfr. anche STA U 16 27 del 20 febbraio 2017 consid. 3b seg. in cui si è addirittura negata la legittimazione al ricorso del docente stesso che era stato ammonito). Se occorre o meno intraprendere delle misure disciplinari contro un insegnante è una questione che rientra nel potere decisionale dell'autorità scolastica. Di conseguenza, i ricorrenti non sono legittimati a ricorrere contro la presente decisione di non sanzionamento, per cui il ricorso è irricevibile.

1.4

Visto questo esito, in questa procedura avente ad oggetto una decisione di non sanzionamento non bisogna entrare nel merito delle censure formali (lesioni del diritto di essere sentiti, assenza d'indicazione del rimedio legale nella decisione impugnata, errata comunicazione del rimedio legale da parte dell'Ispettore scolastico, conflitto d'interessi tra le autorità coinvolte, omessa informazione sul comportamento del figlio dei ricorrenti) e materiali (decisione di non sanzionamento) sollevate dai ricorrenti.

2.

Il ricorso si rivela pertanto irricevibile. I costi della procedura composti da una tassa di Stato fissata a CHF 500.00 e spese di cancelleria sono quindi posti a carico dei ricorrenti non legittimati al ricorso (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Conformemente alla regola nell'art. 78 cpv. 2 LGA il convenuto non ha diritto a ripetibili.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

500.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

176.00

totale

CHF

676.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA