U 2022 89
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1 dicembre 2022Italiano3 min
- che il 24 ottobre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ricorso ai dinieghi procedurali di accertamento della Polizia cantonale dei Grigioni, Procura pubblica dei Grigioni, Cancelleria di Stato dei Grigioni e agli abusi del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
U 22 89
1a Camera
Giudice unico Racioppi
Attuario Paganini
SENTENZA
del 21 novembre 2022
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
convenuto
concernente responsabilità dello stato e altro
Fatti
I. Considerato:
- che il 24 ottobre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ricorso ai dinieghi procedurali di accertamento della Polizia cantonale dei Grigioni, Procura pubblica dei Grigioni, Cancelleria di Stato dei Grigioni e agli abusi del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
- che con decreto del 27 ottobre 2022 il Giudice del processo principale ha informato il ricorrente che il Tribunale è giunto a conoscenza che il ricorrente è stato privato dell'esercizio dei diritti civili in relazione a processi in qualsiasi ambito giuridico e che può agire in modo vincolante solo tramite il suo curatore di rappresentanza o l'Autorità regionale di protezione,
- che pertanto in detto decreto il ricorrente è stato invitato a presentare l'autorizzazione del suo curatore riguardante il suo ricorso del 24 ottobre 2022 entro il 4 novembre 2022, oppure di far pervenire un'autorizzazione del curatore o dell'Autorità regionale di protezione secondo cui egli può agire senza autorizzazione, il tutto sotto la comminatoria che al trascorrere infruttuoso del termine assegnato non si sarebbe entrati nel merito del ricorso,
- che con scritto del 4 novembre 2022 il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la ricusazione di questo Giudice,
- che in detto scritto il ricorrente ha inoltre segnalato di aver chiesto all'Autorità regionale di protezione la destituzione del proprio curatore e la revoca della curatela e ha affermato che il caso sarebbe a tutt'oggi pendente presso detto Autorità,
- che con sentenza U 22 94 del 10 novembre 2022 la domanda di ricusazione è stata dichiarata irricevibile,
- che in base alle affermazioni nello scritto del ricorrente del 4 novembre 2022 e allo scritto dell'Autorità regionale di protezione del 19 ottobre 2022 in cui si assegna al curatore del ricorrente un termine per osservazioni all'istanza del ricorrente di destituzione del curatore risp. revoca della curatela, va concluso che il ricorrente è ancora sotto curatela e che in difetto dell'inoltro di un'autorizzazione – come richiesta con decreto del 27 ottobre 2022 – egli va ritenuto incapace di agire in giudizio,
- che per questo motivo (assenza della capacità processuale e dunque di un requisito processuale) non si può entrare nel merito del presente ricorso,
- che viste le circostanze si può rinunciare all'esecuzione di uno scambio di scritti,
- che questa decisione è emanata dal giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome il ricorso è palesemente inammissibile,
- che le particolari circostanze del caso giustificano la rinuncia al prelievo di spese processuali,
Considerandi
II. Il Giudice unico decide:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
[Vie di diritto]
4.
[Comunicazioni]