U 2022 93
richiesta di ricusa (nella procedura U 22 89)
13 settembre 2022Italiano3 min
- che il 1°settembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrati-vo del Cantone dei Grigioni ricorso (processo principale U 22 70) contro la decisione del 2 agosto 2022 del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
U 22 93
1a Camera
Giudice unico Audétat
Attuario Paganini
SENTENZA
del 10 novembre 2022
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
convenuto
concernente richiesta di ricusa (nella procedura U 22 70)
Fatti
I. Considerato:
- che il 1°settembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrati-vo del Cantone dei Grigioni ricorso (processo principale U 22 70) contro la decisione del 2 agosto 2022 del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
- che con decreto del 27 ottobre 2022 il Giudice del processo principale ha informato il ricorrente che il Tribunale è giunto a conoscenza che il ricorrente è stato privato dell'esercizio dei diritti civili in relazione a processi in qualsiasi ambito giuridico e che può agire in modo vincolante solo tramite il suo curatore di rappresentanza o l'Autorità regionale di protezione,
- che pertanto in detto decreto il ricorrente è stato invitato a presentare l'autorizzazione del suo curatore riguardante il suo ricorso del 1° settembre 2022 entro il 4 novembre 2022, oppure di far pervenire un'autorizzazione del curatore o dell'Autorità regionale di protezione secondo cui egli può agire senza autorizzazione, il tutto sotto la comminatoria che altrimenti non si sarebbe entrati nel merito del ricorso,
- che con scritto del 4 novembre 2022 (timbro postale del 7 novembre 2022) il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, la ricusazione del Giudice del processo principale,
- che in detto scritto il ricorrente ha inoltre segnalato di aver chiesto all'Autorità regionale di protezione la destituzione del proprio curatore e la re-voca della curatela e ha affermato che il caso sarebbe a tutt'oggi pendente presso detto Autorità,
- che in base a queste affermazioni e allo scritto dell'Autorità regionale di protezione del 19 ottobre 2022 in cui si assegna al curatore del ricorrente un termine per osservazioni all'istanza di destituzione risp. revoca del ricorrente, va concluso che il ricorrente è ancora sotto curatela e che in difetto dell'inoltro di un'autorizzazione – come richiesta con decreto del 27 ottobre 2022 dal Giudice del processo principale – egli va ritenuto incapace di agire in giudizio,
- che per questo motivo (assenza della capacità processuale e dunque di un requisito processuale) non si può entrare nel merito dell'istanza di ricusazione,
- che viste le circostanze si può rinunciare all'esecuzione di uno scambio di scritti,
- che questa decisione è emanata dal giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) siccome la domanda di ricusazione è palesemente inammissibile,
- che le particolari circostanze del caso giustificano la rinuncia al prelievo di spese processuali,
Considerandi
II. Il Giudice unico decide:
1.
L'istanza di ricusazione è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
[Vie di diritto]
4.
[Comunicazioni]