VR1 2025 33
Invalidenversicherung
11 dicembre 2025Italiano5 min
il 10 ottobre 2024 A._____ ha inoltrato un-email al Consigliere di Stato B._____, capo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS), avente ad oggetto “amministrazione GR / Bandi di concorso”. In essa erano riportati un estratto delle conclusioni del rapporto di valutazione del 28 maggio 2019 per conto dell’Ufficio federale della cultura nonché diversi link ad annunci di posti vacanti nel Cantone. Il mittente era indicato con “C._____ <D._____>”,
Source gr.ch
Sentenza del 1° dicembre 2025
comunicata il 12 dicembre 2025
Fatti
N. d'incarto VR1 25 33 e VR1 25 34
Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo
Composizione Righetti, presidente
Paganini, attuario
Parti
A._____
ricorrente
contro
B._____
c/o Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni
e
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni
convenuti
Oggetto documenti ufficiali (e-mail del 25.10.2024)
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
il 10 ottobre 2024 A._____ ha inoltrato un-email al Consigliere di Stato B._____, capo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS), avente ad oggetto “amministrazione GR / Bandi di concorso”. In essa erano riportati un estratto delle conclusioni del rapporto di valutazione del 28 maggio 2019 per conto dell’Ufficio federale della cultura nonché diversi link ad annunci di posti vacanti nel Cantone. Il mittente era indicato con “C._____ <D._____>”,
non essendovi né firmatari né domande e supponendo che si trattasse di una circolare, il Consigliere di Stato B._____ ha risposto a questo riguardo al presidente della E._____ con e-mail del 25 ottobre 2024,
con scritto del 29 marzo 2025, A._____ ha chiesto al DGSS di emanare una decisione riguardo al fatto che la succitata e-mail del 25 ottobre 2024 del Consigliere B._____ costituirebbe una presa di posizione riguardo a una (sua) petizione, la quale avrebbe violato i suoi diritti fondamentali, segnatamente il diritto di petizione e la protezione dei dati personali,
il 24 aprile 2025, il DGSS ha trasmesso la richiesta del 29 marzo 2025 al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale) per competenza (procedura VR1 25 33),
il 27 aprile 2025 A._____ (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni contro il Consigliere di Stato B._____, riproponendo, in essenza, il petito di accertamento di cui alla sua richiesta del 29 marzo 2025 (procedura VR1 25 34), nel senso che l’e-mail del 25 ottobre 2024 avrebbe violato il suo diritto di petizione, le prescrizioni sulla protezione dei dati risp. il diritto alla protezione dei suoi dati personali, ledendo in tal modo la sua personalità,
con disposizione ordinatoria del 14 maggio 2025, il Presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ha congiunto le due procedure VR1 25 33 e VR1 25 34,
Considerandi
nella presa di posizione del 4 luglio 2025 il Consigliere di Stato B._____ risp. il DGSS (in seguito: convenuti) hanno chiesto che non si entri nel merito dei ricorsi e, in via subordinata, che questi siano respinti,
nel secondo scambio di scritti (replica del 18 agosto 2025 e duplica del 10 settembre 2025), le parti hanno confermato i loro petiti,
ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LGA (CSC 370.100), il Tribunale comunica questa sentenza con una motivazione breve,
essendo manifestamente infondato, il ricorso è deciso dal giudice unico giusta l’art. 43 cpv. 3 lett. b LGA i.c.d. con l’art. 38 cpv. 3 LOG (CSC 171.000),
volendo ammettere la ricevibilità del gravame, questo andrebbe respinto per i seguenti motivi,
il ricorrente ha inviato al Consigliere di Stato B._____ l’e-mail del 10 ottobre 2024 da un indirizzo del suo datore di lavoro (la E._____), nel quadro della sua attività professionale e senza identificarsi come mittente né specificare che agisse in qualità di cittadino privato,
l’e-mail del 10 ottobre 2024 è dunque attribuibile alla E._____ e il Consigliere di Stato B._____ non aveva alcun motivo per ritenerla una petizione, a cui occorresse rispondere esclusivamente al ricorrente in qualità di cittadino privato,
rispondendo al presidente della E._____ con e-mail del 25 ottobre 2024, il Consigliere di Stato B._____ non ha dunque violato né il diritto di petizione del ricorrente (art. 33 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]) né il diritto alla protezione dei suoi dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 30 Legge federale sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]),
per la presente procedura, sono prelevate spese processuali pari a CHF 1’500.00, che vengono poste a carico del ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). In caso di motivazione completa, esse saranno aumentate a CHF 3'000.00 e verranno messe a carico della parte richiedente (art. 75 cpv. 2 LGA),
tale importo è detratto dai due anticipi spese versati dal ricorrente di CHF 1'500.00 ciascuno, di modo che al ricorrente, alla crescita in giudicato di questa sentenza, è rifusa la differenza di CHF 1’500.00,
ai convenuti non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 1'500.00 sono poste a carico di A._____ e sono compensate con gli anticipi versati di complessivi CHF 3'000.00. A A._____ è dunque rimborsato l’importo di CHF 1’500.00.
Non sono assegnate ripetibili.
[Rimedi giuridici]
[Comunicazione]
1.
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Art. 48 VRGart. 48 VRGart. 48 LGA
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA
Art. 38 WFGart. 38 LOGart. 38 LPrA
Art. 38 GOGart. 38 GOGart. 38 LOG
Art. 33 BVart. 33 Cst.art. 33 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
Art. 30 DSGart. 30 LPDart. 30 LPD
Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA
Art. 75 VRGart. 75 VRGart. 75 LGA
Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA